B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2612/2019
Sen t en z a d e l 1 4 a g os t o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
interessato,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 3 maggio 2019).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Con progetto di decisione del 1° marzo 2019, l’Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha comunicato a
A._______ – cittadino italiano, nato il (…; doc. 17) – che la domanda di
prestazioni è (recte sarebbe stata) respinta, ritenuto in particolare che il
compimento delle mansioni consuete è da considerare esigibile in misura
sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L’autorità inferiore ha al-
tresì concesso all’interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
71).
1.2 Con scritto del 2 maggio 2019 (inoltrato dinanzi all’UAIE il 3 maggio
2019 e ricevuto da detta autorità il 10 maggio 2019), l’interessato ha chie-
sto un “obiettivo e puntuale riesame della mia posizione”. Ha fatto valere
che le patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere le mansioni
consuete, neppure di far fronte alle normali attività fisiche, lavorative e per-
sonali, ed egli è “dipendente dai (suoi) familiari fisicamente, moralmente e
finanziariamente” (doc. TAF 1), scritto che è poi stato trasmesso il 24 mag-
gio 2019 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF
2).
2.
Con decisione del 3 maggio 2019, l’UAIE ha respinto la domanda di pre-
stazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata dall’interes-
sato il 5 giugno 2018. Ha considerato in particolare che dagli atti di causa
risulta che malgrado il danno alla salute il compimento delle mansioni con-
suete è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto
ad una rendita (doc. 72).
3.
Nella presa di posizione del 26 luglio 2019, l’UAIE ha segnalato che l’invio
raccomandato contenente il progetto di decisione del 1° marzo 2019 – me-
diante il quale è stato comunicato all’assicurato che la domanda di una
rendita d’invalidità svizzera sarebbe stata respinta e gli è stata concessa la
facoltà di presentare, entro un termine di 30 giorni, delle osservazioni per
iscritto – è stato notificato il 21 marzo 2019. Lo scritto dell’interessato del 2
maggio 2019 deve quindi essere considerato quale tempestiva obiezione
al progetto di decisione. La decisione del 3 maggio 2019, pronunciata pe-
raltro senza aver rispettato il termine impartito di 30 giorni per presentare
delle obiezioni, è dunque da considerarsi siccome prematura. Detto Ufficio
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ha altresì indicato che sarà ripreso l’esame della citata domanda di presta-
zioni del 5 giugno 2018, valutate le obiezioni dell’interessato ed emanata
una nuova decisione impugnabile sulla richiesta di prestazioni (doc. TAF
6).
4.
4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.
3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli-
nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta
l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura-
zione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
5.
Giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo
di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione
o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicu-
rato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Inoltre,
secondo l'art. 73ter OAI (RS 831.201), l'Ufficio AI deve dare all'assicurato o
al suo rappresentante, da un lato, l'occasione d'esprimersi, oralmente o per
scritto, sul progetto/preavviso di regolamento del caso concreto e, dall'altro
lato, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi
sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita
già assegnata. Il diritto di essere sentito è cosi dato in questi casi prima
dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della
domanda. In tale ambito, l'assicurato può fra l'altro far valere le sue even-
tuali obiezioni e domandare dei complementi d'istruzione (cfr. in particolare
la sentenza del TAF C-6835/2014 del 10 ottobre 2017 consid. 2.8.2 con
rinvii).
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6.
Nella sua presa di posizione del 26 luglio 2019 l’autorità inferiore ha di fatto
annullato la decisione impugnata (siccome prematura e resa senza avere
rispettato il termine da essa stessa assegnato per presentare eventuali
obiezioni al progetto di decisione) e segnalato la ripresa dell’esame della
domanda di prestazioni dell’interessato del 5 giugno 2018.
6.1 Giova tutt’al più ancora rilevare che il progetto di decisione del 1° marzo
2019 (mediante il quale l’autorità inferiore ha concesso all’interessato la
facoltà di formulare, entro un termine di 30 giorni, delle obiezioni per iscritto
sulla prevista decisione di respingimento della domanda di rendita d’invali-
dità svizzera) è stato notificato all’interessato il 21 marzo 2019 (doc. TAF 6
[estratto “Tracciamento degli invii della Posta svizzera”]). Il termine di 30
giorni per esprimersi sul progetto di decisione in procedura di preavviso
(art. 73ter OAI) ha iniziato a decorrere il 22 marzo 2019 ed è scaduto, in
virtù delle ferie giudiziarie, il 6 maggio 2019 (art. 38 cpv. 1, 3 e 4 lett. a
LPGA per rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAI). L’interessato, nello scritto del 2
maggio 2019 (inoltrato dinanzi all’UAIE il 3 maggio 2019 [doc. TAF 1; v. in
particolare la busta d’invio], scritto che è poi stato ricevuto dall’autorità in-
feriore il 10 maggio 2019 [v. il timbro “CdC 10 MAI 2019 NZA”] e trasmesso
per competenza al Tribunale amministrativo federale il 24 maggio 2019
[doc. TAF 2]), riferendosi peraltro esplicitamente al progetto di decisione
del 1° marzo 2019 (“la vostra pregiata del 01.03.2019”), si è doluto di un’er-
rata valutazione del suo stato di salute e della sua residua capacità a svol-
gere le mansioni consuete. Il 3 maggio 2019, l’UAIE aveva però già reso la
propria decisione. Il succitato scritto dell’interessato del 2 maggio 2019 co-
stituisce pertanto manifestamente una tempestiva obiezione al progetto di
decisione dell’UAIE del 1° marzo 2019 (art. 73ter OAI), redatto e espedito
altresì anteriormente all’emanazione della decisione dell’UAIE del 3 mag-
gio 2019 e che non può quindi essere considerato un ricorso contro una
decisione, quella appunto del 3 maggio 2019, che l’interessato ancora nep-
pure conosceva. Come rilevato correttamente dall’autorità inferiore nella
presa di posizione del 26 luglio 2019, la decisione del 3 maggio 2019 è
stata pronunciata prematuramente, ossia ancora prima della scadenza del
termine di 30 giorni assegnato all’interessato nel progetto di decisione del
1° marzo 2019 medesimo per esprimersi in procedura di preavviso, proce-
dura che conferisce all’assicurato pure la possibilità di essere udito sulla
soluzione giuridica prevista (compresa pure l’applicazione del diritto) e
quindi va al di là della garanzia di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 V 97
consid. 2.8.2; DTF 125 V 401 consid. 3c). La mancata effettuazione di una
corretta procedura di preavviso costituisce altresì di principio una viola-
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zione grave del diritto di essere sentito (non sanabile in una eventuale pro-
cedura ricorsuale che a condizioni molto restrittive [v. sulla questione anche
la sentenza del TAF C-6835/2014 consid. 2.8.2 con rinvii]), di modo che a
giusto titolo l’autorità inferiore ha annullato la decisione impugnata e se-
gnalato la ripresa dell’esame della domanda di prestazioni dell’interessato,
con, fra l’altro, la presa in considerazione dello scritto di obiezioni dell’inte-
ressato qui in esame ed inoltrato il 3 maggio 2019.
6.2 Come peraltro indicato correttamente dall’autorità inferiore nella sua
più volte menzionata presa di posizione del 26 luglio 2019, il progetto di
decisione non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell’art. 5
PA, di modo che è escluso un ricorso al TAF contro un progetto di decisione
(cfr., fra l’altro, la sentenza del TAF C-2416/2015 del 23 aprile 2015 con
rinvii).
7.
Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto
dell’interessato del 2 maggio 2019 e ciò in procedura semplificata a giudice
unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l’art. 85bis cpv. 3 LAVS
e con l’art. 69 cpv. 2 LAI). Detto scritto, come da richiesta dell’autorità infe-
riore, gli è trasmesso al fine della continuazione della procedura di esame
della domanda di prestazioni dell’interessato del 5 giugno 2018. In tale am-
bito, l’autorità inferiore terrà conto dello scritto di obiezioni dell’interessato
del 2 maggio 2019, procederà ad un eventuale complemento d’istruzione
(in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell’interessato) e pronun-
cerà poi una nuova decisione suscettibile di impugnazione, dando così se-
guito alla richiesta dell’interessato medesimo di un “puntuale e obiettivo
riesame” della sua posizione.
8.
8.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
8.2 Visto l’esito della procedura in esame non si giustifica altresì manife-
stamente l’attribuzione di ripetibili all’interessato, fermo restando, comun-
que, che lo stesso non è rappresentato in questa sede e che non ha dovuto
sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione
alla procedura dinanzi a questo Tribunale (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Non si entra nel merito dello scritto dell’interessato del 2 maggio 2019.
2.
Lo scritto dell’interessato è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del con-
siderando 7.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– interessato (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia
della presa di posizione dell’autorità inferiore del 26 luglio 2019)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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