Corte III
C-2614/2006
{T 0/2}
Sentenza del 12 aprile 2007
Composizione: Giudice Parrino; Cancelliere Croci Torti.
A._______ ricorrente, patrocinato dall' avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7,
casella postale, 6901 Lugano,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore
concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto considerando in diritto che:
A._______, cittadino italiano, nato il 15 maggio 1947, ha formulato in data
20 luglio 2004, una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità o del diritto a provvedimenti
professionali;
mediante decisione del 2 novembre 2004, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita per carenza
d'invalidità di livello pensionabile;
A._______, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, ha presentato
tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita intera AI;
mediante decisione su opposizione del 29 novembre 2005, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente;
con tempestivo gravame del 28 dicembre 2005, depositato alla posta il 30
dicembre successivo, A._______, sempre rappresentato dall'avv. Marco
Cereghetti, chiede il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera
d'invalidità;
preso atto del ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (preavviso del 3
febbraio 2006) e l'UAIE (risposta del 13 febbraio 2006) hanno proposto la
reiezione del gravame;
ricevute le osservazioni delle rispettive amministrazioni AI,
l'avv. Cereghetti, con scritto del 16 febbraio 2006, ha proposto di acquisire
agli atti l'incarto che vede opposto l'interessato alla Compagnia
d'assicurazioni "La Ginevrina" in una causa assicurativa pendente presso
la Pretura di Mendrisio Nord; con uno scritto del 12 giugno 2006 la parte
ricorrente ha inoltre prodotto una perizia ortopedica di parte redatta il 9
giugno 2006 dal Dott. Caranzano;
nella duplica del 20 luglio 2006, l'Ufficio AI ticinese, dopo aver sentito il
proprio consulente medico, ha riproposto la reiezione del gravame; a
queste conclusioni si è allineato l'UAIE nella sua duplica del 14 agosto
2006;
in data 10 dicembre 2006, il Dott. Salani, specialista in reumatologia, ha
rassegnato alla Pretura di Mendrisio Nord, la perizia ordinata nell'ambito
della menzionata vertenza che oppone l'interessato alla compagnia
d'assicurazione "La Ginevrina";
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 2
febbraio 2007, ha quindi invitato la parte intimata a volersi esprimere in
merito alla perizia del Dott. Salani;
l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto l'incarto al proprio medico di
3fiducia ed al consulente in integrazione professionale; l'amministrazione ha
ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche,
un'incapacità di guadagno del 42%;
nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
ha proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in
favore dell'assicurato del diritto al quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2004; dal canto suo,
l'UAIE, nella sua presa di posizione del 7 marzo 2007, propone anch'egli
l'ammissione parziale del ricorso;
chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il
rappresentante del ricorrente, con scritto del 5 aprile 2007, ha dichiarato
aderire alla soluzione indicata;
i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]);
in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20);
ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa; queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA, RS830.1]), è pertanto
necessario entrare nel merito;
ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere
parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto al
quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio
2004, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a
questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un
accordo;
il ricorso è quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata, a
A._______ essendo riconosciuto il diritto al quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2004;
4in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato; giusta l'art. 7 cpv. 2 del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 (TS-TAF, RS
173.320.2), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono
ridotte in proporzione;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, di replica ed i successivi
interventi della parte ricorrente e la documentazione esibita, visto l'art. 14
cpv. 2 seconda frase TS-TAF, si giustifica riconoscere un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 1'200.--, la quale viene posta a carico dell'autorità
inferiore;
non si percepiscono spese;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 29 novembre
2005 annullata. A A._______ viene riconosciuto il diritto al quarto di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
febbraio 2004.
2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al ricorrente e versi i
relativi arretrati.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'200.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4. Non si prelevano spese.
5. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
5Rimedi di diritto
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale
federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del
Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni
presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale locale.
Il Giudice: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: