B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2614/2015
Sen t en z a d e l 1 2 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Matteo Scotti, Studio Legale Prospero,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita
(decisione del 13 marzo 2015).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera come fron-
taliere, nel settore edile dal 2001 solvendo regolari contributi all’assicura-
zione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 4 dell’incarto
dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti
all’estero [UAIE]).
B.
B.a A seguito dell’infarto miocardico acuto subito il 26 ottobre 2006 (doc.
2), A._______ ha presentato una prima domanda volta al conseguimento
di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 7). Con deci-
sione del 3 marzo 2009 (doc. 34) l’UAIE ha riconosciuto il diritto a una ren-
dita intera limitata nel tempo per il periodo compreso fra il 1° ottobre 2007
e il 31 marzo 2008.
B.b Su richiesta dell’assicurato è inoltre stato predisposto l’aiuto al collo-
camento in una nuova professione rispettosa dei limiti funzionali (doc. 36 e
segg.). Il mandato è stato chiuso il 15 giugno 2009, dopo che l’assicurato
ha comunicato di essere stato assunto da una ditta interinale per un im-
piego in attività leggere (doc. 44).
C.
C.a Il 27 luglio 2010 A._______ ha trasmesso all’Ufficio AI del Cantone
B._______ (UAI) una nuova domanda di prestazioni dell’assicurazione
svizzera per l’invalidità (doc. 45, 46).
L’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria, assumendo agli atti l’in-
carto dell’assicuratore contro gli infortuni dal quale è emerso che l’assicu-
rato il 16 novembre 2009, mentre era al lavoro presso un cantiere a
C._______, è stato vittima di una perforazione del bulbo oculare destro ad
opera di una scheggia metallica rimossa chirurgicamente il 17 novembre
2009 da parte del dr. D._______, specialista in oftalmologia (doc. 4-37 e
segg. dell’incarto dell’E._______, di seguito LAINF).
C.b Il decorso sfavorevole che ne è seguito ha reso necessario ulteriori
interventi chirurgici, sempre a cura del dr. D._______, il 21 gennaio 2010
(doc. LAINF 4-1 e segg.), il 21 giugno 2010 (doc. LAINF 14 a 18), il 15
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novembre 2010 (doc. LAINF 27, 28), il 18 luglio 2011 (doc. LAINF 50) e
infine il 10 ottobre 2011 (doc. LAINF 54).
C.c Pur non essendo ancora terminate le cure e i trattamenti, alla luce del
persistere dell’inabilità lavorativa, protrattasi ininterrottamente dal 19 no-
vembre 2009 e ritenuta giustificata sia dal dr. F._______ (rapporto del 7
giugno 2010, doc. LAINF 12), che dal dr. G._______ (rapporto del 15 otto-
bre 2010, doc. LAINF 20), entrambi specialisti in oftalmologia, con deci-
sione del 21 dicembre 2011 (doc. 79) – preceduta dal progetto di decisione
del 26 ottobre 2011 (doc. 73) – l’UAIE ha riconosciuto all’interessato il diritto
a una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2011, ossia
dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle pre-
stazioni, riservandosi al contempo la facoltà di procedere ad una revisione.
D.
D.a Nel febbraio 2012, come prospettato (cfr. anche doc. 72), l’UAIE ha
avviato la procedura di revisione (doc. 82, 83), acquisendo agli atti il rap-
porto del 9 luglio 2012 (doc. 84) della dr.ssa H._______, medico di fiducia
dell’assicurato, nonché l’aggiornamento dell’incarto relativo alla procedura
LAINF, nell’ambito della quale si sono succedute le visite di controllo presso
il dr. D._______ e le valutazioni del dr. G._______ (doc. LAINF 63, 79, 82).
D.b Quest’ultimo ha in particolare segnalato, nel rapporto del 6 giugno
2013 (doc. 82) – su cui si è fondato l’E._______ ai fini della soppressione
della rendita nella decisione del 7 febbraio 2014 (doc. LAINF 84) – che la
situazione dell’occhio destro era da considerarsi ormai stabilizzata e non
più suscettibile di migliorare con il proseguimento delle cure mediche. Il dr.
G._______ ha quindi considerato l’assicurato totalmente inabile nell’attività
di muratore, mentre ha ritenuto esigibile una ripresa lavorativa in un’attività
adeguata nella misura del 70%, inteso come rendimento ridotto nell’arco di
una giornata intera.
D.c Sulla base delle indicazioni raccolte, il medico del SMR, dr. I._______,
la cui specializzazione non è nota, ha redatto il rapporto finale del 28 otto-
bre 2013 (doc. 99), nel quale ha ricordato una prima inabilità al 100%, a
causa delle problematiche derivanti dall’infarto miocardico (consid. B.a,
B.b) e, successivamente, riconosciuta un’ulteriore inabilità al 100% dal 16
novembre 2009 al 6 giugno 2013, momento a partire dal quale l’assicurato
è stato ritenuto abile al 70% (con possibilità di incremento futuro) in una
professione rispettosa dei limiti funzionali descritti, per le problematiche
all’occhio destro.
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Nella successiva annotazione del 1° aprile 2014, lo stesso dr. I._______
ha precisato che “l’assicurato, rispetto al 26 ottobre 2011 (data dall’ultimo
nostro progetto di decisione), ha presentato un miglioramento del suo stato
di salute a partire dal giugno 2013” (doc. 104).
D.d Considerando stabilizzato lo stato di salute dell’assicurato e assodato
l’incremento della capacità lavorativa di quest’ultimo in un’attività adeguata
a partire dal 6 giugno 2013, l’Ufficio AI cantonale ha quindi emesso il pro-
getto di decisione dell’8 aprile 2014, mediante il quale ha soppresso la ren-
dita essendo il grado di invalidità al di sotto della soglia minima del 40%
(doc. 105).
E.
Il 28 maggio 2014, per il tramite J._______, l’assicurato si è opposto al
progetto di decisione, lamentando il mancato raffronto del reddito che egli
avrebbe potuto percepire in assenza delle affezioni di cui è portatore con il
reddito da invalido. Egli ha inoltre contestato gli accertamenti medici, in
quanto non avrebbero tenuto in debito conto le patologie cardiache e lom-
bari nella determinazione della capacità lavorativa e neppure sufficiente-
mente dimostrato il preteso incremento della capacità lavorativa, rispetto
al momento dell’attribuzione della rendita (doc. 108).
A sostegno dell’opposizione, sono stati prodotti differenti rapporti riguar-
danti problematiche lombari, al ginocchio destro, di natura cardiologica e
relativi all’occhio destro, sui quali ci si soffermerà nel merito.
F.
F.a L’incarto è stato trasmesso al dr. I._______, che alla luce della nuova
documentazione, ha ritenuto opportuno allestire una perizia pluridiscipli-
nare in oftalmologia, cardiologia e reumatologia nell’intento di valutare
l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato dal 2009 (doc. 111).
F.b L’assicurato è quindi stato visitato tra dicembre 2014 e gennaio 2015
dal dr. K._______, specialista in medicina interna, dal dr. L._______, spe-
cialista in cardiologia, dalla dr.ssa M._______, specialista in oftalmologia e
dal dr. N._______, specialista in reumatologia (doc. 120).
F.c Alla luce del referto peritale del 3 marzo 2015 (doc. 120), il dr.
I._______ ha confermato, nell’annotazione del SMR del 6 marzo 2015, uno
stato di salute stazionario (doc. 121).
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Pagina 5
F.d Nel rapporto di fine sorveglianza del 4 marzo 2015, il consulente all’in-
tegrazione ha ritenuto la formazione quale pratico della logistica che nel
frattempo era stata proposta dall’amministrazione, conclusa con successo
in novembre 2014, seppur solo per la parte teorica, non avendo trovato
l’assicurato un posto di lavoro in cui svolgere il periodo di pratica. Nono-
stante ciò, l’insorgente è stato considerando convenientemente reinte-
grato, presentando un grado di invalidità, dopo la riqualifica, solamente
dell’8.4% (doc. 119).
F.e Con decisione del 13 marzo 2015, l’UAIE ha dichiarato il ricorrente
abile nella misura del 70% a partire dal 6 giugno 2013 in un attività ade-
guata alle limitazioni dettate dal danno alla salute e considerato non adem-
piute le condizioni per riconoscere il diritto ad una rendita, essendo il grado
d’invalidità pari al 30%. La soppressione della rendita fino ad allora perce-
pita è quindi stata confermata con effetto dal 30 aprile 2015 (doc. 124).
G.
G.a Sempre rappresentato dall’J._______ A._______ ha depositato il 27
aprile 2015 un ricorso cautelativo, volto a contestare la decisione del 13
marzo 2015 e la mancata trasmissione della perizia pluridisciplinare del 3
marzo 2015. Il ricorrente ha dunque chiesto a questo Tribunale di intimare
all’autorità inferiore l’edizione della summenzionata perizia, riservandosi la
facoltà di completare il gravame (doc. TAF 1).
G.b Su invito del Tribunale (doc. TAF 2), l’UAIE ha trasmesso all’insorgente
il 19 maggio 2015 una copia della perizia del 3 marzo 2015 (doc. TAF 3).
G.c Con scritto del 29 maggio 2015 l’avv. Scotti si è annunciato quale
nuovo rappresentante del ricorrente nell’ambito della procedura giudiziaria,
producendo regolare procura (doc. TAF 4). Lo stesso ha sollecitato il 5 giu-
gno 2015 l’assegnazione di un termine di trenta giorni per confermare il
ricorso e completarlo (doc. TAF 5, 8-9, 10).
G.d Con osservazioni del 15 giugno 2015 (doc. TAF 7) l’UAIE ha proposto
la reiezione del gravame, rimandando al preavviso del 10 giugno 2015 con
cui l’UAI cantonale aveva confermato la bontà della decisione impugnata.
Ha inoltre negato l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito.
G.e Mediante il memoriale del 27 luglio 2015, l’assicurato ha completato il
ricorso cautelativo del 27 aprile 2015, postulando inoltre l’ammissione al
gratuito patrocinio e chiedendo l’annullamento della decisione impugnata
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(doc. TAF 12). Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei consi-
derandi in diritto.
H.
Con risposta del 7 settembre 2015 (doc. TAF 14) l’UAIE ha fatto proprie le
considerazioni contenute nel memoriale del 3 settembre 2015 dell’UAI can-
tonale e proposto nuovamente la reiezione del ricorso, ribadendo di essersi
riservata la facoltà di rivedere il diritto alla rendita, avendo basato il prece-
dente provvedimento (doc. 79) su atti medici non propri, non conclusivi e
attestanti una situazione non ancora definita.
I.
Con replica del 15 ottobre 2015 l’assicurato ha sostanzialmente ribadito la
tesi esposta nel memoriale di ricorso (doc. TAF 16).
J.
Duplicando, in data 19 novembre 2015 l’UAIE ha riproposto la reiezione
dell’impugnativa, sulla scorta delle osservazioni dell’UAI B._______ del 16
novembre 2015 – con le quali è stato per altro spiegato il motivo della man-
cata applicazione di una riduzione sociale al reddito conseguibile quale
pratico della logistica – e dell’annotazione del 12 novembre 2015 del SMR
(doc. TAF 18).
K.
Con ulteriori osservazioni del 2 febbraio 2016 (doc. TAF 22) il ricorrente ha
mantenuto le proprie posizioni.
L.
Con decisione incidentale del 21 marzo 2016 (doc. TAF 24) la domanda di
assistenza giudiziaria è stata respinta. Il ricorrente ha fatto fronte al versa-
mento dell’anticipo di fr. 400.-, in data 30 marzo 2016 (doc.TAF 26).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, in particolare le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
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impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA) ed altresì l'anticipo spese è stato
versato nel termine impartito (doc. TAF 26-27).
2.
2.1 Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), nel tenore in vigore dal
1° novembre 2012 (RU 2011 5679), per la ricezione e l'esame delle richie-
ste è competente l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo
il cpv. 2 e 2bis se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Il cpv. 2 di tale
norma stabilisce che per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri
è competente l'Ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività
lucrativa; questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione
che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella
zona di frontiera ed il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività
frontaliera. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le deci-
sioni.
2.2 Nella specie, l'interessato risiede nella zona di confine e la problema-
tica da cui è affetto si è manifestata durante lo svolgimento della sua attività
quale frontaliere. L'Ufficio AI cantonale era dunque competente per esami-
nare nel merito la revisione della rendita, l'UAIE per emanare le decisioni.
3.
3.1
3.1.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
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130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo-
sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame
giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo-
sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en-
trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
3.1.2 Oggetto del contendere è la soppressione del diritto alla rendita con
effetto dal 30 aprile 2015. Ne consegue che sono applicabili le modifiche
legislative di cui alla 6a revisione della LAI in vigore dal 1° gennaio 2012 e
le quelle intervenute successivamente fino alla data della decisione
impugnata (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 13 marzo 2015.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui es-sa è stata
resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi
posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta-
mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi
sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in-
fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti-
giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011
consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF
118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi-
gore il 1° giugno 2002.
4.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applica-
no tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza socia-
le, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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4.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
4.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
5.
5.1 Oggetto del contendere è, nel caso concreto, la questione se, dopo il
21 dicembre 2011, data di assegnazione della rendita intera e in particolare
da giugno 2013, lo stato di salute e/o la capacità al lavoro di A._______
sono migliorati in modo tale da giustificare la soppressione della rendita
d’invalidità con effetto dal 1° maggio 2015.
5.2 Al riguardo l’insorgente ritiene innanzitutto che la decisione impugnata
sia stata emanata in violazione dell’art. 17 LPGA, ritenuto che dalla docu-
mentazione agli atti non emerge alcun cambiamento, in meglio, della situa-
zione, tale da giustificare la soppressione della rendita. Egli lamenta poi in
via subordinata un accertamento errato dei fatti rilevanti (art. 49 PA) es-
sendo la decisione impugnata, fondata sul rapporto peritale del SAM, a suo
C-2614/2015
Pagina 10
dire, inesatto e contradditorio laddove indica come attività sostitutiva esigi-
bile nella misura del 70% quella di carrellista, nonostante tale professione
preveda dei requisiti di idoneità incompatibili con il suo stato di salute. Con-
testando in via ulteriormente subordinata il calcolo dell’invalidità eseguito
in base all'incapacità di lavoro ("Prozentvergleich”), il ricorrente ritiene in-
fine giustificato ridurre del 25% il reddito da invalido (in attività sostitutiva
svolta nella misura del 70%), al fine di tenere conto dei fattori personali, di
modo che dal raffronto dei redditi ne discende un grado di invalidità del
53%.
5.3 Di contro, l’amministrazione, sulla scorta della documentazione agli atti
e del parere del proprio consulente di integrazione professionale, chiede la
reiezione del ricorso, difendendo la correttezza della procedura di revisione
che ha portato alla soppressione del diritto alla rendita. Essa ha inoltre
chiarito che laddove non fossero adempiuti i presupposti per una revisione,
senz’altro sarebbero dati quelli per una riconsiderazione, ritenuto l’errore
manifesto commesso nel decidere senza sottoporre la pratica al proprio
SMR. Essa ha poi chiarito i motivi per cui occorre ritenere sopraggiunto un
miglioramento della situazione e per cui la professione sostitutiva di pratico
della logistica, al pari di altre attività leggere che presuppongono un livello
di qualifica inferiore, possa essere ritenuta esigibile anche a fronte delle
limitazioni dell’assicurato. Essa ha infine calcolato il discapito economico,
secondo il metodo generale di raffronto dei redditi, giungendo a un grado
di invalidità del 26.64%.
6.
6.1 In via preliminare occorre rilevare che nel ricorso era stata contestata
la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), in quanto
l’UAIE non aveva trasmesso all’insorgente la perizia del SAM del 3 marzo
2015 prima dell’emissione della decisione impugnata. Dopo aver visionato
il referto pluridisciplinare trasmesso dall’UAIE il 19 maggio 2015 (doc. TAF
3) e prodotto – per il tramite del nuovo patrocinatore – il complemento al
ricorso del 27 luglio 2015 (doc. TAF 12), il ricorrente non ha più ribadito la
censura.
6.2 Al riguardo va rilevato che secondo la giurisprudenza si può soprasse-
dere al rinvio della causa all’amministrazione ai fini di garantire il diritto di
essere sentito anche in caso di una grave violazione (come nel caso di
specie, concernendo l’omissione gli atti determinanti per la procedura), se
tale procedere causerebbe soltanto ritardi inutili, trattandosi di una mera
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Pagina 11
formalità, in contrasto con l’interesse della parte interessata ad una risolu-
zione celere della vertenza nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 116 V
187 consid. 3d).
6.3 Alla luce di quanto sopra esposto la citata violazione può quindi essere
considerata sanata in questa sede, una decisione nel merito imponendosi
in concreto per ragioni di economia procedurale.
7.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20
gennaio 2010 consid. 2).
8.
8.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer-
mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce
che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile se l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
8.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
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lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA)
8.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011
consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA,
applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri
termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa
(metodo generale del raffronto dei redditi).
8.5 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am-
bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con-
sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la
valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do-
vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid.
6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato
ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il
grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V
129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore
di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha
relati-vizzato il carattere vincolante di una valutazione dell'invalidità pas-
sata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli infortuni nel
senso che una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito
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dell'assicurazione per l'invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente
e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tri-
bunale federale (TF) ha precisato la propria giurisprudenza concludendo
che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non
vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della precedente giurispru-
denza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza, l'Ufficio AI non è legittimato a
interporre opposi-zione, rispettivamente ricorso, contro la decisione, rispet-
tivamente contro la decisione su opposizione, dell'assicuratore infortuni
sulla questione del di-ritto alla rendita in quanto tale o sul grado d'invalidità
(DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio
2013 consid. 10).
9.
9.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
9.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201) la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
9.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette
a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su-
bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice
valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva-
riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid.
3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon-
dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung-
sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden-
rentenrevisionen, in: SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerlei-
stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
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Pagina 14
Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di
poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione
se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di
una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
9.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
9.5 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 let. a OAI, la riduzione o la soppressione della
rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione.
10.
10.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata sottoposta ad esame materiale tramite contestuale accertamento per-
tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e,
dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento liti-
gioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108).
10.2 In concreto, il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 21 dicembre 2011 (doc. 79), con cui è stata erogata una
rendita intera AI all'assicurato sulla base degli accertamenti eseguiti
dall’assicuratore infortuni e il 13 marzo 2015, data della decisione
impugnata (doc. 124).
11.
11.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle
pretese giuridiche litigiose.
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Pagina 15
11.2 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio
2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160;
HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak-
tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266).
11.3 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha sta-
tuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico,
una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi
su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddit-
torie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una su-
perperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa
pag. 353 con rinvii).
11.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.
18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3).
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11.5 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces-
saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami
che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferi-
menti).
11.6 Non va infine dimenticato che se vi sono rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e
indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre
2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giu-
dice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evi-
denziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no.
10 pag. 35 consid. 4b).
12.
12.1 Nell’ambito della procedura avviata il 27 luglio 2010 e conclusasi con
l’attribuzione di una rendita intera con effetto dal 1°febbraio 2011 (doc. 46),
l’UAIE si è fondato sostanzialmente sugli atti medici risultanti dalla pratica
LAINF, essendo l’assicurato ancora in cura (doc. TAF 14).
Fra tali atti figurano i rapporti del dr. D._______, relativi agli interventi ope-
ratori all’occhio da cui risulta che oltre all’intervento del 17 novembre 2009
– in occasione del quale è stata rimossa la scheggia dall’occhio – il ricor-
rente è stato nuovamente ricoverato il 20 gennaio 2010 e operato il giorno
successivo per un distacco alla retina che ha reso necessario l’iniezione di
olio di silicone (doc. LAINF 4-1 e segg.). L’ulteriore distacco della retina ha
poi richiesto l’intervento del 21 giugno 2010 in occasione del quale il me-
dico operante ha proceduto ad un riposizionamento di IOL a sospensione
sclerale e scambio fluido con olio di silicone ed è intervenuto sulle aree
retiniche periferiche superiori sospettate di rottura (doc. LAINF 14 a 18).
Con l’intervento del 15 novembre 2010, sono state rimosse le suture cor-
neali e l’olio di silicone, sono state inoltre eseguite un’endofotocoagula-
zione al laser e la sutura delle sclerotomie, dell’accesso corneale e della
congiuntiva (doc. LAINF 27, 28). Si sono quindi susseguite numerose visite
di controllo e alternati differenti trattamenti, fino al nuovo ricovero in vista
dell’intervento di ablazione dell’olio di silicone, eseguito il 18 luglio 2011
(doc. LAINF 50), al quale è poi seguito un ricovero ambulatoriale il 10 otto-
bre 2011, volto alla rimozione del punto corneale (doc. LAINF 54). Anche
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Pagina 17
in questo caso sono seguite le visite di controllo il 14 novembre e il 19
dicembre 2011 (doc. LAINF 56, 61).
Figurano inoltre agli atti i rapporti del dr. F._______ del 7 giugno 2010 (doc.
LAINF 12) e del dr. G._______ del 15 ottobre 2010 (doc. LAINF 20), en-
trambi specialisti in oftalmologia, che dopo aver visitato l’assicurato, su in-
carico dell’E._______, hanno convenuto circa l’esigenza di continuare le
terapie in atto – nella speranza che queste conducessero a una ripresa
della vista dall’occhio destro – ed hanno ritenuto sostanzialmente corretto
il modo di procedere seguito dal dr. D._______.
12.2 Dal giorno del sinistro, l’incapacità lavorativa nella professione abi-
tuale di muratore/manovale di cantiere era stata considerata totale
dall’E._______. In un’eventuale attività di sostituzione, per contro, i medici
curanti non si erano, all’epoca, espressi, essendo ancora in corso il tratta-
mento medico.
Alla luce del tempo trascorso dal sinistro e non essendo prevista in tempi
brevi la definizione del caso da parte dell’assicuratore LAINF (doc. 70), visti
i ripetuti interventi a cui era stato sottoposto il ricorrente fra il 2010 e il 2011,
l’autorità inferiore, con decisione del 21 dicembre 2011 (doc. 79), ha dun-
que riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità e si è riservata
la facoltà di ritornare sulla propria decisione (doc. 72, 73), una volta stabi-
lizzata la situazione dell’assicurato.
13.
13.1 In occasione della procedura di revisione avviata d’ufficio il mese di
febbraio del 2015 (doc. 82) è stata assunta agli atti ulteriore documenta-
zione medica raccolta nell’ambito della procedura LAINF, in particolare:
- Il rapporto del 12 aprile 2012 del dr. G._______ (doc. LAINF 63), che
pur constatando il mancato miglioramento dell’acutezza visiva a
seguito dell’intervento di ablazione dell’olio di silicone del 18 luglio
2011 (doc. LAINF 50), ha considerato la situazione ormai stabilizzata
e stazionaria e non suscettibile di migliorare mediante ulteriori
trattamenti. Per tale motivo egli ha ritenuto che “l’assicurato potrebbe
raggiungere sicuramente un’abilità del 100% in un’attività a lui
appropriata”, non escludendo neppure un progressivo e cauto
reinserimento nella precedente attività lavorativa.
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Pagina 18
- Il rapporto del 9 luglio 2012 della dr.ssa H._______, medico curante,
che ha riferito di buone condizioni generali, con persistenza di deficit
visivo dall’occhio destro al termine della cura oculistica. Considerando
invariata l’inabilità lavorativa al 100% nella professione abituale di
muratore/manovale, essa ha tuttavia ritenuto possibile, a partire dalla
data della visita, la riconversione professionale in un’attività adeguata
ai limiti funzionali attestati alle pagine 3-4 del proprio rapporto (doc.
84).
- Il rapporto del 3 aprile 2013 (doc. LAINF 79) relativo alla visita di
controllo eseguita da parte del dr. G._______.
- Il rapporto del 6 giugno 2013 del dr. G._______ (doc. LAINF 82) che,
pur constatando il persistere di disturbi all’occhio destro e la
compromissione della funzionalità visiva, ha ritenuto la situazione
ormai stabilizzata e non più suscettibile di migliorare con il
proseguimento delle cure mediche, proponendo, di fatto,
all’E._______ la definizione del caso. Riguardo all’abilità lavorativa,
egli ha escluso, nel breve termine, una ripresa nell’attività di muratore,
consigliando piuttosto un reinserimento graduale in un’attività
lavorativa adeguata, dapprima nella misura del 70%, inteso come
rendimento ridotto nell’arco di una giornata intera, per arrivare nell’arco
di sei mesi, in caso di circostanze favorevoli, a un grado del 100%. Alla
luce delle persistenti limitazioni funzionali, sono state escluse dalle
attività adeguate quelle di precisione e quelle da eseguire su ponteggi
o ponti in sospensione.
13.2 Nell’ambito della procedura d’osservazioni al progetto di decisione
dell’8 aprile 2014 (doc. 105) il ricorrente ha prodotto il rapporto del dr.
O._______, specialista in medicina legale delle assicurazioni, secondo cui
l’assicurato sarebbe inabile al lavoro al 100% fino al mese di agosto 2014
e solo successivamente, nel rispetto dei limiti funzionali, sarebbe esigibile
una ripresa lavorativa nella misura del 60%. È invece esclusa la possibilità
di riprendere l’attività di muratore carpentiere precedentemente svolta (rap-
porto allegato al doc. 108).
14.
14.1 Alla luce delle differenti patologie con influsso potenziale sulla capa-
cità lavorativa dell’assicurato, il medico del SMR ha chiesto l’esecuzione di
una perizia pluridisciplinare (doc. 111). L’insorgente è stato quindi visitato
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Pagina 19
tra dicembre 2014 e gennaio 2015 dal dr. K._______, specialista in medi-
cina interna, dal dr. L._______, specialista in cardiologia, dalla dr.ssa
M._______, specialista in oftalmologia e dal dr. N._______, specialista in
reumatologia. I rispettivi rapporti e la valutazione globale dello stato di sa-
lute dell’assicurato, sono confluiti nella perizia pluridisciplinare del 3 marzo
2015 (doc. 119).
14.2
14.2.1 Dal punto di vista reumatologico, il dr. N._______, nel rapporto del
22 dicembre 2014, ha riferito che da anni l’assicurato lamenta dei dolori
alla schiena, con saltuari blocchi lombari iperalgici della durata di 4-6 setti-
mane e sporadici dolori al carico al ginocchio destro. Oltre all’esame cli-
nico, la situazione dell’assicurato è stata valutata mediante gli esami radio-
logici del 15 dicembre 2014 al ginocchio destro, alla colonna lombare, dor-
sale e cervicale (ap e laterale) e l’esame di TAC del 1 ottobre 2012 dalla
quale è emersa una discopatia tra L3 e S1 con modico bulging e una pro-
babile modica ernia discale L3/L4 senza segni di neurocompressione. Il
perito ha così posto la seguente diagnosi avente influsso sulla capacità
lavorativa: “Sindrome lombospondilogena cronica con blocchi iperalgici re-
cidivanti”. Non genera per contro inabilità lavorativa, lo stato del ginocchio
dopo la rottura del menisco laterale nel 2004.
Il dr. N._______ ha chiarito che l’attuale situazione, in relazione alle pro-
blematiche suesposte, si presenta invariata rispetto a quella che ha prece-
duto il lungo periodo di inabilità lavorativa, iniziato nel mese di novembre
2009 a seguito del sinistro all’occhio destro. Alla luce dei persistenti limiti
funzionali, il perito ha ritenuto l’assicurato limitato in attività pesanti e molto
pesanti, oltre che per quelle attività che richiedono movimenti ripetitivi di
flessione, estensione e rotazione del tronco. Di conseguenza ha prescritto
una riduzione del rendimento nella misura del 40% nell’attività abituale di
muratore a tempo pieno, del 20% in un’attività mediamente pesante su una
giornata intera e una capacità lavorativa totale in un’attività leggera a par-
tire da subito.
14.2.2 Dal punto di vista cardiologico, il dr. L._______, dopo aver esperito
l’esame clinico e testato il paziente sotto sforzo, ha ritenuto la situazione
attuale stabile, formulando al contempo una prognosi positiva sul medio
lungo termine. Nel rapporto datato 21 gennaio 2015, il perito ha dunque
considerato l’attuale incapacità lavorativa nella professione di muratore del
50%, precisando che la stessa è rimasta invariata dal giorno in cui è avve-
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Pagina 20
nuto l’infarto miocardico del 2006. Il dr. L._______ ha poi riferito che l’assi-
curato, “dal punto di vista strettamente cardiologico e al momento attuale
può svolgere qualsiasi attività lavorativa che comporti un impiego fisico giu-
dicabile da lieve fino al moderato”. A tale proposito egli ha indicato come
esigibili i lavori di magazziniere, di custode, d’ufficio auspicando un’integra-
zione professionale e/o una riformazione professionale alla luce della gio-
vane età del ricorrente.
14.2.3 Dal punto di vista oftalmologico, la dr.ssa M._______ nel rapporto
del 3 febbraio 2015 ha spiegato che la situazione dell’occhio destro è irri-
mediabilmente compromessa, al punto da considerare ormai monocolo
l’insorgente. In assenza di ulteriori possibilità terapeutiche essa ha ritenuto
comunque la situazione stabilizzata, sebbene questa non si possa consi-
derare migliorata rispetto al 2009. L’esperta ha precisato che persiste l’ina-
bilità totale nella professione di carpentiere, le cui attività da svolgere sui
ponteggi, comporterebbero delle situazioni di pericolo a causa della ridu-
zione del campo visivo. In una professione adatta, il ricorrente potrebbe
per contro essere considerato abile al 70%. La dr.ssa M._______ ha infine
indicato come possibile l’esecuzione di provvedimenti di integrazione pro-
fessionale in attività che non richiedano un’acuità visiva dai due occhi,
come pure un campo visivo perfetto.
14.2.4 Le valutazioni esposte dai tre esperti, confluite nel rapporto del dr.
K._______ e della dr.ssa P._______, concordano nel ritenere la situazione
dell’assicurato stabilizzata, sia dal punto di vista reumatologico, che da
quello cardiologico e oftalmologico (doc. 120 pagg. 20-24). Conto tenuto
delle differenti patologie di cui è portatore l’assicurato e dei limiti funzionali
che ne conseguono, i periti hanno concluso per una completa inabilità
nell’attività di muratore-carpentiere a partire dal mese di novembre 2009. A
partire dalla stessa data essi hanno per contro ritenuto l’assicurato abile al
70%, inteso come rendimento ridotto, in un lavoro rispettoso dei limiti fun-
zionali, ovvero per attività leggere, con impegno fisico da leggero a mode-
rato e che non richiedano un’acuità visiva perfetta (doc. 120 pag. 19, di-
scussione plenaria e pagg. 25-26). Pur non constatando nessun migliora-
mento rispetto al 2009, i periti hanno ritenuto adeguata, nella misura espo-
sta sopra, l’attività di carrellista nella logistica (doc. 120 pag. 28).
14.3 Nell’annotazione SMR del 6 marzo 2015 (doc. 121) il dr. I._______ ha
fatto proprie le valutazioni contenute nella perizia pluridisciplinare, rite-
nendo la situazione dell’assicurato stabilizzata e ritenendo l’attività di car-
rellista (da intendersi quale mansione della più ampia attività di pratico della
C-2614/2015
Pagina 21
logistica in cui l’insorgente è stato formato) un lavoro adeguato ai limiti fun-
zionali di quest’ultimo e senz’altro esigibile nella misura del 70%. Il medico
SMR ha rilevato che, rispetto al 2009, non è constatabile alcun migliora-
mento.
15.
15.1 Alla luce dagli atti medici che precedono la decisione del 21 dicembre
2011 emerge una situazione non ancora stabilizzata. Al momento del prov-
vedimento l’assicurato era già stato sottoposto a numerosi interventi ad
opera del dr. D._______, nella speranza di ristabilire o quantomeno miglio-
rare l’acuità visiva dall’occhio destro (si confronti ad esempio i rapporti del
dr. F._______ del 7 giugno 2010 [doc. LAINF 12] e quello del dr. G._______
del 15 ottobre 2010 [doc. LAINF 20]). Erano inoltre previste ulteriori visite
specialistiche e l’inabilità lavorativa persisteva invariata al 100% (cfr. certi-
ficati della dr.ssa H._______ [doc. LAINF 58-60]). Al momento dell’attribu-
zione della rendita, nessun medico si era espresso compiutamente ri-
guardo all’abilità lavorativa in un’attività adeguata ai limiti funzionali dell’in-
sorgente, essendo ancora in corso le cure mediche ed essendo stata atte-
stata solo la completa inabilità nell’attività abituale, come è prassi nell’am-
bito della procedura infortunistica prima della definizione del caso.
15.2
15.2.1 Nell’ambito della procedura di revisione, avviata nel febbraio 2012
(doc. 82), l’autorità inferiore si è fondata dapprima sugli accertamenti
dell’E._______, dai quali è emerso che la stato di salute dell’assicurato, a
partire quantomeno dal mese di giugno 2013 (dr. G._______, rapporto del
6 giugno) si era stabilizzato.
Ritenendo il caso maturo per la definizione, l’assicuratore LAINF aveva ac-
cordato, per un periodo di sei mesi, una rendita del 30%, non ritenendo più
esigibile l’attività di muratore (doc. 97). Trascorso il periodo prestabilito,
volto alla ricerca e all’apprendimento di una nuova professione idonea –
non al miglioramento della capacità visiva dell’assicurato – l’E._______ ha
soppresso la rendita a tempo determinato, non ritenendo più adempiuti i
presupposti per l’erogazione di tale prestazione (decisione del 7 febbraio
2014 [doc. LAINF 84]).
C-2614/2015
Pagina 22
15.2.2 La perizia pluridisciplinare del SAM dal canto suo (doc. 120), le cui
conclusioni sono state riprese testualmente dal dr. I._______, ha sostan-
zialmente confermato quanto già emerso nell’ambito della procedura
LAINF.
15.3 Rispetto alla situazione in essere al momento dell’assegnazione della
rendita, risulta dunque provato con il grado della verosimiglianza prepon-
derante che lo stato di salute dell’insorgente è evoluto stabilizzandosi e
raggiungendo lo status quo sine, non essendovi ormai più alcuna proposta
terapeutica volta a migliorare sensibilmente lo stato dell’occhio destro, in
particolare l’acuità visiva. Inoltre, da un punto di vista reumatologico e car-
diologico la situazione è risultata sostanzialmente invariata. Queste circo-
stanze hanno permesso di stabilire la capacità lavorativa residua dell’assi-
curato in un’attività rispettosa dei limiti funzionali. Il dr. G._______ ha rite-
nuto l’insorgente in grado di svolgere, a tempo pieno ma con rendimento
ridotto al 70%, un’attività alternativa rispettosa delle limitazioni riscontrate
(doc. LAINF 82). In modo analogo si sono espressi i periti del SAM, consi-
derando l’assicurato in grado di mettere a frutto la propria capacità lavora-
tiva residua in un’attività leggera, con impegno fisico da lieve a moderato,
che non implichi una perfetta acuità visiva, nella misura del 70% da inten-
dere come presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto. Non
vi sono del resto documenti medici suscettibili di mettere in dubbio la peri-
zia del SAM, che risulta essere motivata, completa e concludente. Anzi,
pure il dr. O._______, nel rapporto del 7 gennaio 2014, prodotto dal ricor-
rente, concorda con un’inabilità totale nell’attività abituale, riconoscendo
una capacità lavorativa soltanto leggermente inferiore, del 60%.
15.4 Quanto alla valutazione riguardante il mancato miglioramento della
situazione rispetto al 2009, che risulterebbe in particolare dal rapporto della
dr.ssa P._______ e del dr. K._______ a pagina 28 della perizia pluridisci-
plinare e alle quali fa riferimento l’insorgente nel proprio gravame, esse
vanno contestualizzate per poter essere lette nel modo più corretto e ri-
spettoso del tenore dell’intera perizia e delle circostanze di specie.
Gli esperti si sono chinati sul caso di A._______ non soltanto per le sequele
del sinistro all’occhio destro, ma pure per quelle in relazione alle problema-
tiche di natura cardiaca e reumatologica, segnatamente per i disturbi lom-
bari e per quelli al ginocchio destro. In relazione a tali problematiche, il dr.
N._______ e il dr. L._______ sono stati molto chiari nell’indicare che nulla
è mutato rispetto allo stato precedente il sinistro del 16 novembre 2009, né
tantomeno rispetto allo stato riscontrato in occasione dell’attribuzione della
rendita di invalidità il 21 dicembre 2011 (cfr. consid. 12.2.1, 12.2.2). Ad ogni
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Pagina 23
buon conto, non erano queste patologie ad aver generato la prolungata
inabilità lavorativa, protrattasi dal 2009.
In relazione alle problematiche di natura oftalmologica la dr.ssa
M._______, ha spiegato che dal novembre 2009 la capacità lavorativa
dell’assicurato è ridotta ed ha precisato che “malgrado i diversi interventi
vitro retinici la capacità visiva all’OD non è migliorata per cui il paziente non
può più svolgere il lavoro di carpentiere”. L’affermazione dell’esperta, per-
mette di dedurre due informazioni importanti: da un lato che il mancato
miglioramento di cui si parla è legato al fatto che, nonostante i molteplici
interventi, l’acuità visiva dall’occhio destro non è stata ristabilita (così come
si erano prefissi i medici curanti) e che ormai l’assicurato si trova ad essere
praticamente monocolo; dall’altro che, a causa del mancato miglioramento
citato, egli non può più svolgere la professione abituale. Secondo l’opinione
della dr.ssa M._______, l’assicurato può tuttavia essere considerato abile
in un’attività rispettosa dei limiti funzionali di cui egli resta portatore anche
dopo il trattamento medico (cfr. 12.2.3).
15.5 In conclusione, a fronte di quanto esposto sopra, occorre riconoscere
che un cambiamento notevole della situazione, rispetto al momento in cui
la rendita di invalidità è stata accordata, è effettivamente intervenuto. L’af-
fermazione dei periti, stante la quale “non si constata nessun migliora-
mento dal 2009 ad oggi”, va inteso nel senso che dal giorno dell’incidente
l’assicurato non ha più riacquisito l’acuità visiva dall’occhio destro, nono-
stante i numerosi interventi condotti a tale scopo. Si tratta pertanto di con-
siderazioni di natura medica, senza influsso sulla capacità lavorativa
dell’assicurato, che in un’attività lavorativa adeguata è stato considerato
nuovamente abile con un rendimento ridotto al 70% dovuto ai limiti funzio-
nali, fra i quali figura anche la perdita della vista dall’occhio destro. In con-
creto, assodato che la durevole inabilità lavorativa protrattasi dal novembre
2009 era causata dalla problematica all’occhio e dal protrarsi del tratta-
mento medico, lo stabilizzarsi della situazione e il raggiungimento di uno
stato di salute stazionario, ha permesso di valutare la capacità lavorativa
residua dell’insorgente. Essendo mutata l’esigibilità lavorativa e la conse-
guente capacità di guadagno, era dunque prevedibile il realizzarsi di una
modifica importante del grado d'invalidità. Da qui, in definitiva, la legittima-
zione per procedere a una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA.
15.6 Su questo punto la decisione impugnata è quindi meritevole di con-
ferma.
C-2614/2015
Pagina 24
16.
16.1 In via subordinata l’insorgente contesta le conclusioni peritali che lo
vogliono abile nella misura del 70% nell’attività di carrellista (recte: pratico
della logistica, ovverosia aiuto magazziniere, fra le cui mansioni rientra
pure quella di carrellista, si veda a tal proposito il doc. TAF 14), in quanto
inesatte e insufficientemente motivate. Egli critica dunque l’accertamento
dei fatti rilevanti messo in atto dall’autorità inferiore (doc. TAF 12, pagg.8-
9)
In concreto il ricorrente sostiene che la perizia del SAM contiene una con-
traddizione manifesta, consistente nell’indicare come attività esigibile una
professione (quella di carrellista nonché quelle alternative, ulteriormente
segnalate dal consulente all’integrazione nel rapporto del 25 agosto 2015
allegato alla risposta di causa del 7 settembre 2015 di cui al doc. TAF 14)
incompatibile con le limitazioni e le patologie emerse nel corso dell’esame
peritale stesso. Inoltre ritiene che la determinazione delle attività lavorative
ragionevolmente esigibili non possa prescindere da una valutazione con-
creta delle reali condizioni del mercato del lavoro in cui dovrebbe essere
reintrodotto l’assicurato.
Per le ragioni che seguono le contestazioni dell’insorgente non sono con-
divisibili.
16.2 In via preliminare va rilevato che dalla perizia pluridisciplinare emerge
che l’assicurato è ormai completamente inabile nella professione di mura-
tore-carpentiere. In tal senso già si erano espressi i medici che avevano
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente a seguito dell’infarto miocar-
dico del 2006 (cfr. doc. 20, 28, 31 e 33). Tale circostanza non è del resto
contestata.
Per quanto invece riguarda un’attività di sostituzione, rispettosa dei limiti
derivanti dalle sequele delle differenti patologie che hanno interessato il
ricorrente, tutti i medici consultati (ivi compresi il dr. G._______ [doc. LAINF
82] e il dr. O._______ [rapporto del 1° gennaio 2014 allegato al doc. 108],
per le problematiche di natura strettamente oftalmologica) sono d’accordo
che sussiste una residua capacità lavorativa e che questa può essere
messa a frutto in attività leggere, richiedenti un impegno fisico da leggero
a moderato e che non necessitano di un’acuità visiva perfetta (doc. 120
pagg. 25-26). A tal proposito, i periti del SAM, dopo discussione (doc. 120
pagg. 19-24), concordano nel ritenere esigibile l’attività di carrellista/pratico
C-2614/2015
Pagina 25
della logistica, nella quale l’interessato ha, per altro, già terminato la forma-
zione teorica nel corso del mese di novembre 2014 (doc. 120 pag. 28).
16.3 Con scritto 4 marzo 2015 (doc. 119), il consulente all’integrazione AI,
ha indicato che l’assicurato “non rispondeva a tutti i requisiti per il diritto a
una riqualifica (mancanza di un diploma) e per questo motivo si è optato
per una formazione su misura quale pratico della logistica. La formazione
è terminata nel corso del mese di novembre 2014. Il risultato della forma-
zione è positivo, almeno la parte teorica. Purtroppo l’assicurato non è riu-
scito a reperire un DL dove poter effettuare la parte pratica”.
Nel rapporto del 25 agosto 2015 (allegato al doc. TAF 14) lo stesso consu-
lente ha poi precisato che “la formazione su misura erogata all’assicurato
non è quella di carrellista, ma di pratico della logistica” e che va dunque
ritenuto formato quale aiuto-magazziniere. Tali competenze, unite al pos-
sesso delle patenti per i diversi tipi di carrelli, risultano essere utili e molto
ricercate in diversi ambiti della logistica. Egli sottolinea comunque che “la
patente del carrello rettatile (di cui il ricorrente non dispone, ndr.) è espres-
samente richiesta solamente da una piccola parte delle aziende operanti
nella logistica e quindi si può affermare che l’assicurato può accingere una
vasta gamma di aziende per reperire un posto di lavoro quale pratico della
logistica”.
16.4 Ne discende che l’assicurato, anche in assenza della patente del car-
rello, sarebbe comunque in grado di reimpiegare la propria capacità lavo-
rativa residua nell’ambito della logistica svolgendo quelle mansioni, rispet-
tose dei limiti di cui è portatore, indicate con precisione dal consulente nel
seguito del rapporto. Infine, il fatto che l’insorgente non abbia ancora su-
perato l’esame pratico per ottenere la patente di carrellista, è riconducibile
unicamente all’assenza di pratica, essendo una prova difficile, non a motivi
legati allo stato di salute.
In ultimo, come rettamente segnalato dall’UAI cantonale (osservazioni del
16 novembre 2015 allegate al doc. TAF 18) è pur vero che agli atti non
risulta nessuna controindicazione proveniente dall’ente preposto alla for-
mazione (Associazione Q._______) riguardo all’idoneità nella nuova pro-
fessione in cui l’assicurato è stato riformato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendovi argomenti va-
lidi che permettano di mettere in dubbio l’attendibilità delle valutazioni del
consulente all’integrazione, non risulta dunque fondata la tesi del ricorrente
secondo cui, a causa dei limiti funzionali consecutivi alla patologia cardiaca
C-2614/2015
Pagina 26
e quella all’occhio, non disporrebbe dei requisiti per poter essere integrato
nel settore della logistica.
16.5 Giova inoltre rilevare che le opportunità di reperire un'attività concilia-
bile con i disturbi accusati dall'assicurato, non devono essere considerate
nel caso presente irrealistiche o eccezionali. In questo contesto, va ram-
mentato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equili-
brato, nozione quest’ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un
certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mer-
cato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.;
DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless in Schwei-
zerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170
p. 899).
16.6 D’altro canto, pur dovendo essere indicate delle possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione non vanno neppure poste delle esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
stabilire in maniera attendibile il grado di invalidità. Tenuto conto delle limi-
tazioni funzionali, è stato ripetutamente decretato che esiste un mercato
del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua
(consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag.
296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle as-
sicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta del mercato
occupazionale riservato a personale non qualificato o semi qualificato in
cui vi è una sufficiente offerta di posti di lavoro, che non comportano ag-
gravi fisici e con possibilità di cambiamento frequente della posizione.
L'Alta Corte federale ha già ritenuto corretto il rinvio a tale mercato (STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; STFA U 329/01 del 25 feb-
braio 2003 consid. 4.7).
16.7 Nel caso concreto, come indicato dal consulente all’integrazione nel
rapporto del 25 agosto 2015, il ricorrente potrebbe anche essere reinte-
grato in attività leggere nell’ambito industriale come operaio generico op-
pure operaio attivo in particolari settori. Inoltre, la valutazione delle prospet-
tive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili
mansioni non qualificate o semi qualificate nel settore della vendita, dei
servizi, dell’accoglienza, dell’artigianato), che l’assicurato, nonostante i di-
sturbi di origine infortunistica ed extra-infortunistica, sarebbe in grado di
esercitare dopo una semplice introduzione al posto di lavoro e un breve
periodo di pratica (per i dettagli cfr. doc. TAF 15).
C-2614/2015
Pagina 27
16.8 Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la
messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per l’insor-
gente. Ciò nondimeno, essi non appaiono né sproporzionati né inesigibili,
ricordato ancora che secondo un principio generale del diritto delle assicu-
razioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da
lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (obbligo di ridurre il danno
cfr. STFA P 2/06 del 18 agosto 2006; DTF 123 V 96 consid. 4c; DTF 113 V
28 consid. 4a e riferimenti ivi citati). Se, malgrado tale impegno, un'occu-
pazione confacente non è reperibile, questo è dovuto alla congiuntura del
momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del
lavoro, l'assicurazione per l’invalidità non è tenuta a rispondere (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 83). Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, il Tribunale federale ha pure stabilito che l'assi-
curazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in
ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di diffi-
coltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TF con una sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
16.9 In definitiva, in relazione alla valutazione dell’abilità lavorativa residua
in un’attività adeguata, la decisione impugnata merita di essere confer-
mata. A maggior ragione considerato che, come detto, a sostegno della
propria tesi, il ricorrente non apporta alcun elemento suscettibile di mettere
in dubbio le valutazioni sulle quali l’autorità inferiore si è fondata.
17.
17.1 Infine occorre esaminare la conformità del tasso d’invalidità calcolato
dall’autorità inferiore. In concreto, sebbene andrebbero applicati i dati in
vigore nel 2015 – anno di riferimento per il raffronto dei redditi, ritenuto che
la soppressione della rendita è intervenuta con effetto dal 30 aprile 2015 –
è pur vero che al momento dell’emissione della decisione impugnata an-
cora non erano disponibili i dati relativi all’indicizzazione per il 2015. Si può
pertanto procedere, come fatto dall’amministrazione, a un raffronto dei red-
diti attualizzati al 2014.
17.2
C-2614/2015
Pagina 28
17.2.1 In via preliminare va rilevato che non più contestato in questa sede
che il grado di invalidità andava calcolato in base al raffronto ordinario dei
redditi e non tramite il cosiddetto “Prozentvergleich”.
17.2.2 Quale reddito annuale da valido, l’amministrazione ha considerato
quello conseguito dal ricorrente nel 2005 quale muratore, aggiornato al
2014, corrispondente a fr. 68'702.- annui (calcolo allegato al doc. TAF 14).
Utilizzando i dati statistici forniti dalla tabella elaborata dall’Ufficio federale
di Statistica (ISS 2012 - TA1), l'UAIE ha ritenuto quale reddito da invalido,
in attività di trasporto terrestre e magazzinaggio (categoria 49-52), un sa-
lario annuale ottenibile nel 2014 di fr. 49'024.-, tenuto conto di un salario
medio mensile nel 2012 di fr. 5’513.-, di un orario usuale di 41.7 ore setti-
manali nonché di un'indicizzazione del salario rispetto al 2012 [cfr. statisti-
che pubblicate dall'Ufficio federale di statistica] e della presa in considera-
zione di una diminuzione del 30% per l'incapacità lavorativa.
17.2.3 Dal raffronto dei redditi è scaturito quindi un grado d'invalidità del
26.64% (doc. TAF 14).
18.
18.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicu-
rata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto
la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'even-
tuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimi-
glianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capa-
cità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere de-
terminato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla sa-
lute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in pre-
senza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ri-
correre ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.
325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in par-
ticolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima
attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito
non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado
di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente inca-
pace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà pro-
fessionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali.
C-2614/2015
Pagina 29
Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste
più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V
322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
18.2 Nel caso concreto, va chiarito che l’importo indicato dal ricorrente nel
proprio memoriale (pag. 11, con riferimento al doc. H [allegato al doc. TAF
12]) non può essere considerato per una duplice ragione: da un lato, si
tratta del guadagno annuo assicurato ai sensi dell’art. 22 OAINF, dall’altro
tale reddito è stato calcolato in applicazione dell’art. 28 cpv. 3 OAINF per
tenere conto del preesistente danno alla salute derivante dall’infarto
miocardico del 2006 (cfr. doc. 97). Tali disposizioni non sono applicabili
nell’ambito dell’AI.
18.3 D’altra parte, neppure può essere ritenuto, come fatto dall’autorità in-
feriore, il reddito percepito dall’assicurato nell’anno precedente il primo
danno alla salute (infarto miocardico), conseguito nel 2005. Lo stesso, pur
essendo stato attualizzato al 2014, non risulta essere più attuale, risalendo
a quasi dieci anni prima della soppressione della rendita (30 aprile 2015).
Tale reddito neppure risulta essere del tutto attendibile, alla luce della pre-
vedibile evoluzione salariale descritta dall’allora datore di lavoro,
R._______ SA, nei questionari del 20 febbraio 2008 (doc. 12) e del 10 set-
tembre 2010 (doc. 53). Benché l’importo salariale prospettato da
R._______ SA non possa assurgere a dato certo, essendovi molteplici altri
fattori, oltre al danno alla salute, che avrebbero comunque reso incerto
l’avverarsi di tale proiezione, è tuttavia significativo il fatto che fra il reddito
ipotizzato a partire da gennaio 2008 e quello conseguito nel 2005, vi siano
quasi fr. 20'000.- di differenza. Non da ultimo, occorre pure tenere conto
del fatto che l'ultimo reddito percepito dall’assicurato, seppur per breve
tempo (da luglio a novembre 2009) è quello di manovale di cantiere con-
seguito presso la S._______ SA (doc. 52), di cui tuttavia si hanno dati in-
completi e pertanto non del tutto affidabili.
18.4 Occorre pertanto riferirsi, ai dati statistici risultanti dalle tabelle ISS
(TA1 2012). Su tale base risulta che l’insorgente, quale muratore non qua-
lificato (cfr. doc. 25), nel settore della costruzione (41-43) avrebbe potuto
conseguire un reddito annuo pari a fr. 70'074.83, tenuto conto di un salario
medio mensile di fr. 5'614.97 (dato aggiornato al 2014, secondo l’indice dei
salari nominali [T1.10]: fr. 5'430.- x 102.3% x 102.8% / 101.7%) rapportato
a un orario usuale di 41.6 ore settimanali (5'839.60).
C-2614/2015
Pagina 30
19.
19.1 Per quel che concerne il reddito da invalido, appare corretto
considerare, come fatto dall’autorità inferiore, quello scaturito dalla TA1
2012 nell’attività di pratico della logistica (categorie 49-52). Visto l’obbligo
imposto all’assicurato di ridurre il proprio danno, non è infatti possibile
riferirsi al reddito ipotetico da invalido risultante da altre attività esigibili,
semplici e ripetitive (TA1 2012, categoria 1, uomini), dal momento che in
tale circostanza il discapito economico risultante dal raffronto dei redditi
sarebbe maggiore rispetto all’attività in cui l’assicurato è stato riformato.
19.2 Conto tenuto di una riduzione del 30%, poiché l’insorgente può svol-
gere un’attività sostitutiva su una giornata intera ma con rendimento ridotto
al 70%, ne consegue un reddito da invalido di fr. 49'024.- (70% x 70'034).
19.3
19.3.1 Il reddito teorico da invalido può essere ridotto, al massimo del 25%,
per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V
75).
Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati statistici deb-
bano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e pro-
fessionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Il Tribunale
federale ha precisato al riguardo che una deduzione globale massima del
25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. A seconda della loro incidenza
infatti, è possibile che la persona assicurata, anche in un mercato del la-
voro equilibrato, non sia in grado di realizzare un salario medio sfruttando
la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). La de-
duzione non è automatica, ma deve essere valutata di caso in caso e com-
plessivamente, non separatamente, in maniera schematica, sommando i
singoli fattori di deduzione, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo
caso (sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012 consid. 4.2.1 e DTF
126 V 75 consid. 5b/aa in fine).
Va aggiunto che è compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del
giudice, motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo
non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati mo-
tivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma
questi principi). Al riguardo va rilevato che quando è chiamato a verificare
C-2614/2015
Pagina 31
il potere di apprezzamento esercitato dall'amministrazione (v. art. 37 LTAF
in relazione con l'art. 49 PA), per stabilire l'estensione della riduzione da
apporre al reddito da invalido, il Tribunale amministrativo federale deve va-
lutare le differenti soluzioni di cui disponevano agli organi esecutivi dell'AI
e domandarsi se una deduzione più o meno elevata fosse maggiormente
appropriata e quindi si imponga per un valido motivo, senza tuttavia sosti-
tuire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 137 V 71
consid. 5.2; sentenze del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid.
1.3, 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 5.2 in fine).
19.3.2 Nel caso in esame, l'Ufficio AI cantonale non ha applicato nessuna
riduzione dal momento che l’attività di pratico della logistica, in cui l’assicu-
rato è stato riformato, corrisponde a un’attività che già tiene debitamente
conto del danno alla salute. L’amministrazione ha inoltre indicato che la
riduzione globale del 15% per altre attività adeguate è già di per se favore-
vole all’insorgente, dal momento che l’inabilità lavorativa del 30% ricono-
sciuta per delle attività leggere tiene già conto delle limitazioni funzionali
dell’assicurato, come ha spiegato il dr. I._______ nell’annotazione SMR del
12 novembre 2015 (allegato al doc. TAF 18).
19.3.3 Tali conclusioni non appaiono del tutto condivisibili. La Corte adita
ritiene che, nel caso di specie, anche nello svolgimento dell’attività di pra-
tico della logistica dovrebbe entrare in linea di conto una riduzione del 10%
per attività leggere, tenuto conto del fatto che l’assicurato ha sempre svolto
attività manuali pesanti, mentre nella nuova professione (come pure in altre
esigibili) i limiti funzionali di cui è portatore lo limitano a un carico massimo
di 9kg (rapporto 25 agosto 2015 allegato al doc. TAF 14). Non vanno, per
contro, considerati nel calcolo altri fattori di riduzione – come età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora – posto che, come retta-
mente indicato dall’autorità inferiore, non ne sono date le condizioni. Va
inoltre aggiunto che, conformemente alla costante e nota giurisprudenza
del TF, in caso di presenza lavorativa durante l’arco dell’intera giornata, ma
con riduzione di rendimento, in concreto del 30%, non vi è più spazio per
alcuna riduzione riconducibile all’impossibilità di svolgere un’attività a
tempo pieno (sentenza del TF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016, consid. 4
[in particolare consid. 4.4 con rinvii]).
Alla luce di quanto sopra non può quindi essere accolta la richiesta dell’as-
sicurato tendente alla riduzione del reddito da invalido stabilito secondo le
tabelle ISS del 25%. D’altro canto, questo Tribunale osserva che l’insor-
gente neppure ha motivato la ragione per cui l’invocata maggiore riduzione
C-2614/2015
Pagina 32
giurisprudenziale da lui proposta sarebbe da preferire a quella operata
dall’UAIE.
19.3.4 Ciò posto, si rileva che anche riconoscendo una riduzione del 10%
al reddito statistico da invalido attualizzato al 2014, ottenendo così un im-
porto pari a fr. 44'121.60 (49'024.- – 10%), nulla muterebbe nella sostanza,
non essendo comunque raggiunto un discapito economico sufficiente per
riconoscere all’insorgente il diritto ad almeno ¼ di rendita di invalidità. Dal
raffronto dei redditi risulta infatti un grado di invalidità del 37% (= [70'074.83
– 44'121.60] / 70'074.83 x 100).
19.4 In simili condizioni, alla luce del raffronto dei redditi operato da code-
sto Tribunale, il diritto alla rendita va soppresso con effetto al 1° gennaio
2016.
20.
Visto quanto esposto sopra, il ricorso non merita tutela e la decisione im-
pugnata va confermata.
21.
21.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 400.-, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]) e vengono compensate con l'anticipo spese di identico am-
montare.
21.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).
Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio
diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-
zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
C-2614/2015
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e ven-
gono compensate con l’acconto già versato.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
– Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera
italiana (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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