Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Corte III
C-2615/2011
S e n t e n z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, presso B._______,
…,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-…
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Fatti:
A.
A._______, cittadino del Kosovo, nato il …, è giunto in Svizzera il 7 gen-
naio 1991 nell'ambito di un ricongiungimento famigliare, ottenendo un
permesso di dimora annuale. A decorrere dall'aprile del 1995 egli è stato
posto al beneficio del permesso di domicilio C.
B.
Con decisione del Consiglio per i minorenni del Cantone Ticino del 5 apri-
le 2006, A._______ (assieme al fratello C._______) è stato ritenuto col-
pevole di assassinio, furto d'uso, nonché ripetuta infrazione e contravven-
zione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle so-
stanze psicotrope (LStup, RS 812.121) (in particolare art. 19 cifra 1
LStup). Egli è stato quindi condannato al collocamento in una casa di e-
ducazione ("Maison d'éducation au travail de Pramont" nel Cantone Val-
lese) a tempo indeterminato, ma almeno per due anni.
C.
Con decisione del 21 gennaio 2009, la Sezione dei permessi e dell'immi-
grazione (oggi: Sezione della popolazione [SP]), decisione confermata in
ultima istanza il 22 luglio 2009 dal Tribunale cantonale amministrativo, ha
dichiarato decaduta per gravi motivi di polizia e di ordine pubblico la vali-
dità del permesso di domicilio a suo tempo stabilito a favore dell'interes-
sato. L'autorità cantonale ha pure fissato al 31 marzo seguente il termine
ultimo per lasciare il territorio svizzero.
D.
Con decisione del 6 maggio 2009 il Magistrato dei minorenni, tenuto con-
to che il 30 aprile precedente l'interessato era stato dimesso dall'Istituto di
Pramont, ha disposto la sua sorveglianza da parte del servizio Educativo
Minorile nonché un trattamento ambulatoriale a tempo indeterminato ed
in particolare per il periodo di permanenza in Svizzera.
E.
Il 22 settembre 2009 l'autorità cantonale ha fissato all'interessato al 31 ot-
tobre seguente il nuovo termine ultimo per lasciare la Svizzera.
F.
Con istanza del 26 ottobre 2009 l' interessato ha chiesto alla SP il riesame
del proprio caso. Il 29 ottobre successivo l'autorità cantonale ha confer-
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mato la propria decisione ritenendo che non vi fossero elementi nuovi e
rilevanti, tali da giustificare un riesame. Al contempo è stato ribadito che
A._______ avrebbe dovuto lasciare la Svizzera entro il 31 ottobre 2009.
G.
In data 3 novembre 2009 l'interessato ha quindi interposto ricorso avver-
so suddetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il
quale lo ha respinto mediante risoluzione del 9 febbraio 2010. Anche il
Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ha respin-
to l'impugnativa introdotta contro tale decisione con sentenza del 11
maggio 2010.
H.
Nel frattempo A._______ ha lasciato la Svizzera in data 20 marzo 2010.
I.
Con decisione del 25 marzo 2011 l'UFM ha disposto nei confronti dell'in-
teressato un divieto d'entrata di durata indeterminata per violazione e mi-
naccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per assassinio, furto d'uso, ri-
petuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 67 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr]), nonché la pubblica-
zione nel sistema d'informazione Schengen – SIS.
J.
Il 5 maggio 2011 A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione,
chiedendo in via principale l'annullamento del divieto di entrata e la pos-
sibilità di ritornare in Ticino allo scopo di ricongiungersi con la propria fa-
miglia e terminare la formazione professionale. In via subordinata il ricor-
rente ha chiesto che il menzionato divieto sia limitato ad un anno a conta-
re dalla propria partenza dalla Svizzera. In sostanza egli fa valere che il
provvedimento "è una misura estremamente severa e penalizzante" (cfr.
ricorso, pag. 2), che pregiudica il proprio futuro a causa delle precarie
condizioni economiche e politiche in Kosovo. Inoltre l'assenza di parenti
stretti nel proprio paese d'origine come pure l'aver effettuato tutta la for-
mazione scolastica in Ticino, comportano grandi difficoltà d'integrazione.
K.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, mediante osser-
vazioni del 28 giugno 2011, l'UFM ha ritenuto il ricorso infondato in tutte le
sue conclusioni. L'autorità di prime cure ha osservato che l'estrema gravi-
tà dei fatti all'origine della sentenza del 5 aprile 2006 del Consiglio per i
minorenni, sono determinanti nella fattispecie: in proposito l'interesse
C-…
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pubblico all'allontanamento del ricorrente prevale indubbiamente su pro-
prio interesse privato a recarsi in Svizzera.
L.
Invitato ad esprimersi in merito alla risposta dell'autorità inferiore, il ricor-
rente non ha replicato.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il
TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge fe-
derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata nello spazio
Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini-
strazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 del-
la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
2.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre-
sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art.
50 e 52 PA).
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del di ritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
C-…
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fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata).
4.
4.1. Il ricorrente, oltre a postulare l'annullamento del divieto di entrata,
chiede nel suo gravame di poter nuovamente ricongiungersi con la pro-
pria famiglia residente in Ticino, rilevando inoltre che ciò gli permettereb-
be di concludere la propria formazione quale gessatore.
4.2. Occorre a tale proposito osservare che oggetto della presente proce-
dura è un divieto d'entrata, il quale impedisce alla persona interessata
l'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen per un soggiorno limitato.
Un'eventuale revoca del provvedimento querelato non significa che la
persona toccata da detta misura possa di seguito stabilirvisi indetermina-
tamente svolgendo un'attività lavorativa. La richiesta formulata dal ricor-
rente esula perciò dall'oggetto della causa. Nel caso di specie, le autorità
competenti, segnatamente le autorità cantonali, hanno già avuto modo di
statuire in merito alla questione: in particolare il permesso di domicilio in
Ticino rilasciato a favore dell'interessato è stato revocato il 21 gennaio
2009 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino e
tale decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato che dal TRAM
ed è pertanto cresciuta in giudicato. Anche la susseguente istanza di re-
visione è stata respinta dalle competenti autorità.
Di conseguenza la conclusione in ordine al ricongiungimento famigliare è
inammissibile.
5.
5.1. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine-
renti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96
della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con-
trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art.
16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'infor-
mazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati
non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (e-
lencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto
d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel
Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS).
Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in
C-…
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tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regola-
mento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15
marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere
Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari
o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia au-
torizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re-
lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).
5.2. Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schen-
gen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS
(cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS
prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo
di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato uni-
camente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di
obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5
LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del
provvedimento di allontanamento.
Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata consul-
tata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di
soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che
l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS.
6.
6.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decor-
rere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale discipli-
na il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspone nel diritto
svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepi-
mento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010
5925 e FF 2009 7737).
Conformemente al nuovo art. 67 cpv. 2 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in
Svizzera, ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il di-
vieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può
essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce
un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr).
La prassi previgente dell'UFM per quanto concerne la disposizione del di-
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vieto d'entrata è compatibile con tali principi e può quindi essere ripresa
(cfr. FF 2009 7752). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per
motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
6.2. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relati-
vo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La si-
curezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i
beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità
dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424;
cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA WIDMER, in: Rai-
ner J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes,
SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti).
6.3. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti-
vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA,
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag-
gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un
crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro
parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or-
dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In
tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che
i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e
l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER
THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art.
67 LStr, cifra 2). In proposito va detto che i reati perpetrati contro le nor-
me del diritto degli stranieri, rappresentano delle violazioni di legge e
possono dunque in quanto tali condurre all'emissione di un divieto d'en-
trata (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429).
7.
C-…
Pagina 8
7.1. Dalle risultanze agli atti emerge che l'interessato (assieme al fratello)
è stato condannato mediante decisione del Consiglio per i minorenni del
5 aprile 2006 al collocamento in una casa di educazione a tempo inde-
terminato, ma per almeno due anni, per assassinio, furto d'uso, e ripetuta
infrazione e contravvenzione alla LStup.
7.2. Dalla sentenza di condanna citata emerge: "l'assoluta mancanza di
scrupoli dei due autori sia nella decisione di uccidere la vittima, adottata
per realizzare un obbiettivo abietto e futile come quello di sottrarre un
centinaio di pastiglie di sostanza stupefacente, sia nella sua attuazione
effettuata con modalità di una brutalità che difficilmente può trovare con-
fronto, colpendo alle spalle in due una vittima addormentata, sia ancora
con l'assoluta mancanza di senso di colpa di pentimento successivi" (sen-
tenza, consid. 2.1, pag. 22). Con riferimento al ricorrente la perizia psi-
chiatrica ha in particolare evidenziato che: "si tratta di un soggetto con
spiccate caratteristiche antisociali […]. L'evidenza di una pericolosità so-
ciale richiede una presa a carico accurata e continua nella speranza di
favorire la metabolizzazione delle problematiche intrapsichiche suespo-
ste" [sentenza, consid. 7.1.3, pag. 32). E ancora: A._______ "ha dimo-
strato di essere altamente pericoloso. […] Al momento attuale il peritando
va considerato pericoloso per la sicurezza pubblica" (sentenza, consid.
7.1.4, pag. 32). In relazione al pericolo di recidiva la sentenza ha indicato
che "una valutazione appare estremamente difficile, molto dipende anche
dal contesto sociale in cui il peritando potrà essere inserito/saprà inserirsi.
Se adeguatamente sostenuto e isolato da influenze nefaste come quello
di personalità più aggressive della sua, capaci di stimolare le sue tenden-
ze gregarie per sfruttarle a fin di male e se saprà tenersi lontano dall'uso
di sostanze stupefacenti, il pericolo di recidiva si ridurrà al minimo. In ca-
so contrario, al momento attuale non è possibile escludere un ripetersi di
atti illegali, anche gravi" (sentenza, consider. 7.1.4, pag. 32). Inoltre sulla
base delle perizie raccolte il Consiglio per i minorenni ha riconosciuto per
entrambi i fratelli un altissimo grado di pericolosità, sia in relazione alla
gravità degli atti compiuti, sia in relazione dei profili personali emersi, sot-
tolineando perdipiù che essi presentano "un'importante difficoltà di struttu-
razione della personalità con notevole povertà dell'Io, facoltà intellettive
limitate e mancanza di valori e di normative interiorizzati. Ciò può spiega-
re, almeno in parte, la freddezza emotiva al momento del delitto, nell'oc-
cultamento delle prove e durante i giorni precedenti l'arresto" (sentenza,
consider. 8, pag. 35).
7.3. Infine l'autorità penale del Cantone Ticino ha rilevato che entrambi i
fratelli "hanno riconosciuto di provare tristezza per [la vittima] e di avere
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provato vergogna nei confronti dei genitori per quanto da loro fatto. Un
senso di vergogna provato comunque solo dopo essere stati scoperti e
che rappresenta solo un possibile embrione del senso di colpa. Infatti gli
accusati non hanno lasciato trasparire nessuna particolare emozione se
non quando il Presidente ha mostrato loro le fotografie del cadavere al
momento del rinvenimento" (sentenza, consid. 2.1, pag. 22).
7.4. A fronte di quanto sopra, con tale reato, il ricorrente ha dimostrato di
rappresentare una concreta minaccia, sufficientemente grave, da legitti-
mare l'adozione di una misura dettata da motivi d'ordine pubblico. Ne di-
scende che l'autorità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un divieto
d'entrata nei confronti di A._______ conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett.
a LStr.
8.
Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, re-
sta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di
proporzionalità.
8.1. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento
amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap-
prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor-
zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta
ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al
mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi
entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situa-
zione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridi-
co minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielabora-
ta, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario
che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo
perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragio-
nevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che
ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1,
DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'inte-
resse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel con-
testo della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.
8.2. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente efferati
per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensi-
bili, quali la vita umana. Egli ha commesso un assassinio - il più grave re-
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ato di tutti quelli contemplati nel codice penale svizzero - come pure ripe-
tute infrazioni e contravvenzioni alla LStup (cfr. sentenza del Consiglio
per i minorenni del 5 aprile 2006).
Quanto agli interessi privati dell'interessato, segnatamente i suoi problemi
di integrazione in Kosovo, la difficoltà di trovare un impiego in questo Pa-
ese a causa delle difficili condizioni economiche e politiche e il fatto che i
genitori, in cattiva salute, e la sorella vivono in Svizzera, dove egli stesso
ha frequentato le scuole dell'obbligo, imparato una lingua nazionale ed i-
niziato una formazione professionale, senza tuttavia terminarla, benché
non irrilevanti, non permettono di ritenerli preponderant i rispetto all'inte-
resse pubblico di mantenimento dell'ordine e della sicurezza in Svizzera.
In particolare, sebbene non senza una certa difficoltà, i suoi famigliari
hanno comunque la possibilità di recarsi in Kosovo a rendergli visita.
8.3. Date le circostanze la ponderazione degli interessi in presenza con-
duce a considerare che l' interesse pubblico al mantenimento della misura
di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ul-
timo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ri-
tiene pertanto che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare
proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pub-
blici ricercati con questa misura.
La decisione di divieto d'entrata illimitata risulta conforme al principio della
proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 della Convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali (CEDU; RS 0.101) che tutela la vita privata e famigliare delle
persone. Infatti, protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i
rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono
in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i
rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di
dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2), segnatamente in ragione di
un handicap (fisico o mentale) o di una grave malattia, cosa che però non
è data nel caso di specie (cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo del 22 luglio 2009, consid. 4 e 5).
9.
Si osserva infine che, secondo una prassi costante dell'autorità compe-
tente, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi di durata inde-
terminata, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non
significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e
immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile deter-
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minarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).
Di principio lo straniero potrà in ogni momento sollecitare il riesame, a
condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. In li-
nea generale si deduce dalla prassi applicata in tale ambito che il diritto
ad un riesame approfondito esiste allorquando sono trascorsi circa dieci
anni dall'espiazione della pena. Per determinare tale periodo si risale
all'epoca dell'ultima condanna penale così come a quella dei delitti perpe-
trati. Per valutare invece se sussiste a tutt'oggi una minaccia della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici è rilevante il comportamento della persona in-
teressata dopo la sua scarcerazione mentre riveste un'importanza minore
il comportamento tenuto durante il periodo di detenzione (cfr. DTAF
2008/24 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi citata).
Nella misura in cui i gravi fatti risalgono al 4/5 aprile 2005, non si può rite-
nere sia trascorso un lasso di tempo sufficiente per poter limitare la dura-
ta della misura disposta dall'autorità inferiore.
10.
Ciò detto l'UFM con decisione del 25 marzo 2011 non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha nemmeno accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu-
ridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
Per questi motivi il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamen-
to del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono
computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 9 giugno
2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SIMIC_______ / N _______ incarto di
ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: