Corte II I
C-26/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione su opposizione del
22 novembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-26/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1962
e dal 1964 al 1982 solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale
periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare
un'attività lucrativa in qualità di operaio edile comune fino al 23
gennaio 2004, quando è stato licenziato per fine lavoro. Il dipendente è
tuttavia rimasto assente dal lavoro causa malattia già a partire dal 1°
settembre 2003 (doc. 11, 12).
In data 13 ottobre 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato l'8 novembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha sostanzialmente evidenziato la diagnosi di
postumi di recente prostatectomia radicale per adenocarcinoma
mediamente differenziato infiltrante entrambi i lobi ed il margine
laterale di resezione in attuale negatività del follow-up post-chirurgico,
spondilopoliartrosi in attuale assenza di deficit funzionali e/o radicolari,
ipertensione arteriosa con stenosi ateromasica carotidea esterna
bilaterale non emodinamicamente significativa ed ha posto un tasso
d'invalidità del 70% (doc. 21). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali:
- un verbale di dimissione ospedaliera relativo al ricovero dal 21
maggio al 19 giugno 2003 per adenocarcinoma prostatico d'ambo i
lobi (doc. 15);
- una seconda cartella clinica relativa alla degenza dal 1° al 19
settembre 2003 per intervento di prostatectomia radicale (doc. 16);
- i risultati della biopsia prostatica del 20 ottobre 2003 (doc. 20);
- i risultati di un'ecografia ad alta risoluzione dei tronchi sovraaortici
eseguita il 15 ottobre 2004 (doc. 18);
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- l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 22 aprile 2004
(doc. 23).
C.
Nel suo rapporto del 1° settembre 2005, il Dott. Lanzrein, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che il richiedente non potrebbe più svolgere il precedente
lavoro di operaio edile, ma a lui sarebbero stati proponibili attività
leggere e/o semileggere in misura del cento per cento (doc. 25).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha quindi
effettuato un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che
svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di
muratore, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 37,13%
(doc. 26). In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è
stato ulteriormente diminuito del 25% (riduzione massima) per tenere
conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Pertanto, mediante decisione del 4 novembre 2005, l'UAIE ha respinto
la domanda di rendita (doc. 27).
D.
A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Roberto Coppola, ha
formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative (doc. 28).
Mediante decisione su opposizione del 22 novembre 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 4 novembre 2005 (doc. 29).
E.
Con atto del 19 dicembre 2006, A._______, rappresentato dall'avv.
Coppola, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni
ha esibito documentazione già ad atti.
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Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 febbraio 2007, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo avere preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di
altra documentazione di rilievo, l'avv. Coppola, con scritto ricevuto il 10
aprile 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assisitito di mantenere
il ricorso. Ha esibito una perizia del Dott. Giuseppe Amodeo redatta il
20 marzo 2007. L'esperto di parte ritiene il paziente invalido in quanto
affetto dagli esiti della prostatectomia radicale e la successiva
chemioterapia, quest'ultima complicata da reazioni allergiche,
cervicobrachialgia bilaterale con lombosciatalgia e sindrome ansiosa-
depressiva.
G.
L'incarto, con la nuova relazione medica, è stato sottoposto in esame
all'autorità amministrativa, la quale, nella sua duplica dell'8 maggio
2007, ha osservato che il referto del Dott. Amodeo non apporta novità
rispetto ai precedenti accertamenti, se non per quel che si riferisce
alla sindrome ansioso-depressiva. Ora, questa turba viene denunciata,
per la prima volta, solo con il rapporto dell'esperto di parte (20 marzo
2007). Le sue eventuali conseguenze sull'invalidità esulano dal
periodo di cognizione giudiziaria, l'interessato avendo raggiunto l'età di
pensionamento per vecchiaia il 28 agosto 2005.
Copia della duplica dell'autorità amministrativa è stata inviata per
conoscenza alla parte ricorrente.
H.
Va rilevato infine che mediante decisione del 4 ottobre 2005, la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______
una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal
1° settembre 2005.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
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amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 13 ottobre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 13 ottobre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
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ed il 28 agosto 2005, data in cui Fernando Ricciardelli ha compiuto 65
anni corrispondente all'insorgenza del diritto all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
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quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha continuato a svolgere un'attività
lucrativa come operaio edile comune. Dal giugno 1998 era alle
dipendenze dell'impresa “Di Dio Felice Mauro” di Mentamarano in
ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua
qualifica; il dipendente non si è più presentato al lavoro causa malattia
dal 1° settembre 2003 ed è stato licenziato con effetto dal 23 gennaio
2004 (doc. 11).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
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malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente degli esiti di un adenocarcinoma prostatico
infiltrante entrambi i lobi che ha necessitato un intervento di
prostatectomia radicale nel settembre 2003; l'attuale follow-up è
negativo. Il nominato soffre anche di un processo poliartrosico non
funzionalmente limitante, ipertensione arteriosa in compenso labile e
di segni di una stenosi ateromasica carotidea esterna bilaterale non
patologica. Il rapporto del Dott. Amodeo del 20 marzo 2007, esibito
con la replica, attesta anche una sindrome ansioso-depressiva.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Pagina 9
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Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno, seguita da incapacità di
guadagno di pari tasso.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia dell'8 novembre
2004, doc. 21) pone un tasso d'invalidità del 70%. Dal canto suo, il
sanitario consulente dell'UAIE, Dott. Lanzrein, ritiene che dopo
l'operazione l'interessato non avrebbe più potuto riprendere il
precedente lavoro di operaio edile, ma a lui sarebbero stati proponibili
attività di tipo leggero e/o sedentario in misura completa. Il Dott.
Amodeo, esperto di parte (perizia esibita con la replica), ritiene il
paziente invalido.
10.2 La patologia principale che affligge l'insorgente segue l'intervento
di prostatectomia radicale per adenocarcinoma infiltrante. Ora, questo
intervento è avvenuto nel settembre 2003 e da allora non si sono
verificate né metastasi né recidive del male. L'intervento chirurgico è
pienamente riuscito e, dal punto di vista clinico, l'interessato può
considerarsi guarito. Nulla quindi avrebbe impedito che il nominato,
dopo un ragionevole periodo di convalescenza, riprendesse un'attività
sostitutiva di tipo leggero e/o semileggero.
Le altre patologie denunciate da Ferdinando Ricciarelli non sono
determinanti. Il fenomeno poliartrosico non comporta alcun deficit
funzionale e non presenta infiammazioni radicolari: l'apparato
locomotorio/articolare è descritto come indenne da limitazioni (doc. 21
punto 4.8 e seg.). L'ipertensione arteriosa è di tipo labile, ma non
provoca nessuna affezione cardiocircolatoria. Una stenosi ateromasica
carotidea è descritta come emodinamicamente non significativa (doc.
21 punto 3.1). In altre parole si tratta di un'anomalia che non comporta
alcun danno alla salute o alla capacità al lavoro.
Il Dott. Amodeo, nella sua relazione del 20 marzo 2007, riferisce anche
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una sindrome ansioso-depressiva, ma questa turba non è mai stata
menzionata in precedenza. Peraltro, questa patologia esula dal
periodo di cognizione giudiziaria e non può essere presa in
considerazione da questo tribunale (cfr. consid. 5).
Fatta eccezione della sindrome ansiosa-depressiva il rapporto del
Dott. Amodeo, esibito in sede ricorsuale, non apporta novità di rilievo
dal punto di vista diagnostico. L'esperto di parte si limita a descrivere
le patologie note e l'esito dell'intervento di prostatectomia, affezioni già
evidenziate nell'ambito istruttorio. Egli non procede tuttavia ad
un'analisi generale del caso, con particolare riferimento alle possibilità,
per il paziente, di svolgere lavori di sostituzione leggeri e/o
semisedentari, analisi che nell'assicurazione invalidità svizzera è di
basilare importanza.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del medico
dell'UAIE, ritiene che A._______, perlomeno dopo qualche mese
dall'intervento di prostatectomia e fino alla data dell'evento
assicurabile di rendita di vecchiaia, 28 agosto 2005, non avrebbe più
potuto svolgere il precedente lavoro di operaio edile, in quanto
controindicato alla luce delle patologie descritte. A lui sarebbero
comunque state proponibili, a tempo pieno, attività di ripiego leggere
e/o semisedentarie, quali quella di operaio addetto al controllo di
macchine di produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di
piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie di
grandi ditte, autista di mezzi leggeri per il trasporto locale di cose e/o
persone, custode di museo o di parcheggio, commesso in negozi al
dettaglio, ecc.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
Pagina 11
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11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 24 ottobre
2005, doc. 26) quale salario privo d'invalidità, quello che il ricorrente
conseguiva come dipendente (nel 2003) della ditta per la quale
lavorava, ossia Euro 1'439,36 al mese, compresa la parte della
tredicesima mensilità e le altre gratifiche (il salario annuale
ammontava ad Euro 17'272,32).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, generalmente di tipo ripetitivo o
semplici. Queste attività comportano (2003) un salario medio di Euro
1'206,62.- mensili. Questo introito teorico può essere ridotto per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età,
handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione del 25%, che
può essere tutelata, dal momento che si tratta della riduzione massima
ammessa. La riduzione del 25% comporta un reddito dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 904,96 Il confronto fra un reddito
privo d'invalidità di Euro 1'439,36 ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 904,96 comporta una perdita di
guadagno del 37,13% (arrotondato al 37%), tasso che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Non si prelevano spese ricorsuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le
autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
C-26/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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