Corte II I
C-2620/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 5 marzo 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2620/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 6 dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
favore di A._______, cittadino italiano, nato il , un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° marzo
2006;
in data 19 settembre 2007, il nominato ha formulato una domanda di
revisione postulando, implicitamente, il riconoscimento del diritto ad
una prestazione AI più elevata;
dopo aver istruito la pratica, mediante decisione del 5 marzo 2008,
l'UAIE ha respinto la domanda di revisione;
A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di
Basilea ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità e producendo, a due riprese,
diversa documentazione sanitaria;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
25 aprile 2008, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso;
l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico ed al consulente
in integrazione professionale; l'amministrazione ha ritenuto, in base
alle nuove risultanze mediche ed economiche, che un'incapacità di
lavoro del 50% (nella precedente attività di operaio agricolo) è sorta a
partire dal gennaio 2008, ciò che comporterebbe, a partire dalla
stessa data, una perdita di guadagno del 62%;
nella sua presa di posizione del 18 agosto 2008, l'UAIE ha pertanto
proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in
favore dell'assicurato di tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2008 (tre mesi dopo
l'accertamento del peggioramento della capacità di guadagno, art. 88a
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961, OAI, RS 831.201);
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chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il
Patronato INCA, con scritto del 18 settembre 2008, ha dichiarato di
aderire alla soluzione indicata;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso;
ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad
accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______
il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° aprile 2008, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua
adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti
sono giunte ad un accordo;
il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l'impugnata
decisione riformata nel senso che a A._______ va riconosciuto il diritto
a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° aprile 2008;
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in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione
esibita, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda frase TS-TAF, si giustifica
riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene
posta a carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel
senso che a A._______ è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile
2008.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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