B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2624/2012
S e n t e n z a d e l 2 3 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
…,
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
via Nassa 17, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina brasiliana nata il … e in possesso di un permesso di
soggiorno italiano, è stata condannata con decreto di accusa del 9 no-
vembre 2011, emanato dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per ri-
petuta infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) e ripetuto esercizio della prostituzione in violazione alle
prescrizioni cantonali, alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr.
70.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, e alla
multa di fr. 250.-.
B.
A tale decisione giudiziaria ha fatto seguito la decisione dell'Ufficio federa-
le della migrazione (in seguito UFM), che il 14 marzo 2012 ha pronuncia-
to nei confronti di A._______ un divieto d'entrata, valido da subito e sino
al 13 marzo 2015, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine
pubblici (art. 67 LStr). L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto
sospensivo un eventuale ricorso.
C.
L'11 maggio 2012 A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, ha
interposto ricorso, contro la decisione dell'autorità di prime cure, chieden-
done l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo. A
sostegno delle proprie allegazioni essa ha sottolineato che le autorità pe-
nali sono incorse in un errore poiché dal 5 giugno 2010 era in possesso di
un permesso di soggiorno italiano che le permetteva di circolare libera-
mente nello spazio Schengen. Ne discenderebbe dunque la sola viola-
zione della LStr per l'esercizio illegale di un'attività lucrativa in Svizzera
senza il permesso necessario. Inoltre A._______ ha sottolineato che il ri-
schio di recidiva non deve essere ammesso troppo facilmente tenuto con-
to dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle
persone, e della buona reputazione di cui beneficia (ricorso, pag. 8 e 11).
Infine, a suo dire, l'esercizio di un'attività lucrativa senza permesso in
Svizzera configura la violazione all'ordine pubblico solamente se di parti-
colare gravità per durata, intensità e guadagni conseguiti, cosa che nel
caso in esame non si sarebbe avverato, tenuto conto del soggiorno limita-
to in Ticino per complessivi 123 giorni e di guadagno di "appena CHF
9'000.-" (ricorso pag. 10).
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D.
Con osservazioni del 31 maggio 2012, inerenti il ripristino dell'effetto so-
spensivo, l'autorità di prime cure ha chiesto di respingere la domanda, in-
dicando che la ricorrente prima di recarsi in Svizzera per esercitare un'at-
tività lucrativa aveva l'obbligo di richiedere il necessario permesso, nella
misura in cui le "disposizioni Schengen […] sono applicabili unicamente
per soggiorni turistici senza attività lucrativa".
E.
Con risposta del 26 luglio 2012, relativa alla domanda di ripristino dell'ef-
fetto sospensivo, l'interessata si è riconfermata nelle proprie allegazioni di
fatto e di diritto, precisando che la condotta collaborativa mantenuta du-
rante l'inchiesta di polizia come pure i brevi soggiorni e l'esiguo fatturato,
fanno propendere per il ripristino dell'effetto sospensivo come pure per
l'accoglimento del ricorso nel merito.
F.
Con decisione incidentale del 3 agosto 2012, il Tribunale amministrativo
federale (in seguito TAF o il Tribunale), ha respinto l'istanza tendente al
ripristino dell'effetto sospensivo, a motivo del concreto interesse pubblico
preponderante all'immediata attuazione della decisione adottata dall'auto-
rità intimata, prevalente rispetto a quello privato della ricorrente a sfuggire
all'esecuzione della stessa durante la procedura ricorsuale.
G.
Con osservazioni - sul merito - del 16 agosto 2012, l'UFM ha chiesto di
confermare la decisione impugnata e di dichiarare il ricorso infondato in
tutte le sue conclusioni. L’autorità di prime cure ha ribadito che la ricorren-
te ha violato in maniera grave l'ordine e la sicurezza pubblici poiché re-
candosi in Svizzera per esercitare l’attività lucrativa di prostituta era suo
obbligo richiedere il permesso necessario; in proposito l’UFM ha sottoli-
neato che le disposizioni Schengen, relative alla libera circolazione nel re-
lativo spazio, sono applicabili unicamente per soggiorni turistici senza at-
tività lucrativa.
H.
Benché invitata a replicare con ordinanza del 21 agosto 2012, l'interessa-
ta non ha dato seguito a tale invito.
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Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzio-
nate all'art. 33 LTF.
In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata rese dall'UFM - il
quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nel-
la presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in
relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera
dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto
per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a), deve di-
sporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non deve costi-
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Pagina 5
tuire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni in-
ternazionali della Svizzera (let. c), non dev'essere oggetto di una misura
di respingimento (let. d). A tale norma, relativa all'entrata in territorio sviz-
zero, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di
Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
3.2. Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un
soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall'art. 5
del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al re-
gime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice
frontiere Schengen).
L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde lar-
gamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema PHI-
LIPP EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14)
indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi,
le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: esse-
re in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di
attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un visto valido, se
richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15
marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono esse-
re in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere ester-
ne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, sal-
vo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido (let. b); giu-
stificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei
mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno
sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo
nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere le-
galmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel Sistema di infor-
mazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione (let. d); non essere
considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sa-
lute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in par-
ticolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione
nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e).
3.3. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine-
renti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96
della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con-
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trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art.
16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'infor-
mazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati
non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen
(elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto
d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel
Sistema d'informazione Schengen (cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una se-
gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli
stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere
Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati
membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel
SIS (art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere
Schengen).
3.4. In virtù dell'Allegato II al Regolamento CE 539/2001, i cittadini brasi-
liani possono soggiornare nello spazio Schengen e in Svizzera senza al-
cun obbligo di visto per un periodo limitato della durata massima di 3 me-
si complessivi nell'arco di 6 mesi. Inoltre, poiché A._______ beneficia di
un permesso di soggiorno in Italia, è a giusta ragione che l'UFM non ha
provveduto all'iscrizione nel SIS.
4.
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr lo straniero che intende esercitare un’attività lu-
crativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla du-
rata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il
luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È considerata attività lucrativa, poco im-
porta se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o
indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 3). Lo stra-
niero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimo-
ra o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo
di residenza in Svizzera prima di iniziare un'attività lucrativa (art. 12 cpv. 1
LStr).
5.
5.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decor-
re dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ri-
torno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen,
cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20
dicembre 2011 consid. 3.4), è regolato all'art. 67 LStr.
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5.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante l'autori-
tà a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi,
rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definiti-
vamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
5.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in
esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della no-
zione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costi-
tuisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine
giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio relativo alla
legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3424).
L'art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'atti-
vità lucrativa (OASA, RS 142.201), precisa inoltre che vi è violazione del-
la sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri-
zioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA
vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussi-
stono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in que-
stione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e
dell'ordine pubblici.
Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto de-
gli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate se-
condo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un
divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale san-
zione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere
preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF
2002 pag. 3428).
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Pagina 8
5.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhal-
tung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd.,
Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 Nella fattispecie l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un
divieto di entrata di 3 anni con validità da subito sino al 13 marzo 2015, ri-
tenendo che l'interessata abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordi-
ne pubblico entrando, soggiornando, ed esercitando un’attività lucrativa
senza autorizzazione, in particolare l’attività di prostituta, e ciò in violazio-
ne pure delle disposizioni cantonali.
6.2 Alla luce della documentazione agli atti, in particolare dal verbale di
interrogatorio dell'8 novembre 2011 e dal decreto di accusa del 9 novem-
bre seguente, si evince che A._______ ha soggiornato in Svizzera dal 30
novembre 2010 all'8 novembre 2011, in 4 distinte occasioni per comples-
sivi 123 giorni, esercitando l’attività di prostituta, in particolare:
- dal 30 novembre 2010 al 15 dicembre 2010 presso Minusio, Vicolo dei
Muratori, per complessivi 16 giorni,
- dal 1° giugno 2011 al 30 giugno 2011, presso Lugano, via Beltramina
10a, per complessivi 30 giorni,
- dal 1° agosto al 30 settembre 2011, presso Minusio, Vicolo dei Muratori,
per complessivi 60 giorni,
- dal 22 ottobre all’8 novembre 2011, presso Minusio, Vicolo dei Muratori,
per complessivi 17 giorni.
La ricorrente stessa ha ammesso che durante questi 4 periodi ha eserci-
tato l’attività di prostituzione, “ben consapevole” del fatto che non era in
possesso del permesso di lavoro né tantomeno di essersi mai annunciata
quale prostituta alle autorità cantonali (cfr. ricorso, pag. 9 e interrogatorio
dell’8 novembre 2011).
6.3 Orbene, a fronte di quanto sopra menzionato, la ricorrente ha sog-
giornato dal 1° giugno 2011 all'8 novembre 2011 in Svizzera per com-
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Pagina 9
plessivi 107 giorni. Già solo per questo motivo A._______ necessitava di
un visto d'entrata conformemente alle disposizioni del Codice frontiere
Schengen, cui l'OEV rimanda. Inoltre, l'entrata in Svizzera non è stata
motivata da un soggiorno turistico, bensì, come la ricorrente ha più volte
ammesso, dall'intenzione di esercitare un'attività lucrativa indipendente,
ovvero quella di prostituta, "ben consapevole" di non disporre dell'autoriz-
zazione necessaria. Ciò detto, A._______ ha violato la legislazione fede-
rale in materia di stranieri entrando in Svizzera per un periodo di 107
giorni nell'arco di poco meno di 6 mesi, come pure esercitando un’attività
lucrativa senza la necessaria autorizzazione di soggiorno e a fortiori sen-
za aver provveduto alla notifica presso l'autorità competente. Infine, va ri-
levato che A._______ ha violato parimenti le disposizioni cantonali in me-
rito all’esercizio della prostituzione (art. 5 e 8 della legge sull'esercizio del-
la prostituzione [LEsProst, RL 1.4.1.3]).
6.4 A fronte di quanto esposto, e considerato che l’interessata non ha
avuto il comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero che
desidera entrare e soggiornare in questo paese, il divieto di entrata pro-
nunciato dall'UFM appare giustificato. Essendo la decisione di divieto
d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire
se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista
per un periodo di 3 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto
(cfr. art. 49 lett. a e c PA).
7.
7.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in Sviz-
zera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della propor-
zionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamen-
to illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione
dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provve-
dimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito
dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo
scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue
(DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c;
GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
7.2 Nella fattispecie la ricorrente non ha contestato l’esercizio dell’attività
lucrativa illegale in Svizzera per il periodo in esame, rilevando semplice-
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Pagina 10
mente che la breve durata dello stesso, l’esiguo fatturato maturato, la sua
buona reputazione, nonché il “desiderio di non compromettere” le relazio-
ni di amicizia che sussistono con “le famiglie B._______ e C._______”,
sarebbero preponderanti nel quadro di una ponderazione di interessi pri-
vati e pubblici (ricorso, pag. 10-12).
In proposito va detto che le infrazioni di cui si è resa protagonista
A._______ rivestono un carattere di gravità certo in quanto sono espres-
samente sanzionate dalle disposizioni penali di cui all'art. 115 cpv. 1 let.
a, b e c LStr. Entrando e soggiornando in Svizzera per una durata com-
plessiva di 123 giorni, di cui 107 sull'arco di meno di 6 mesi, allo scopo di
esercitare l’attività lucrativa dedita alla prostituzione senza le necessarie
autorizzazioni in Svizzera, A._______ ha indiscutibilmente violato le nor-
mative in materia di diritto degli stranieri, reati per i quali l'art. 80 cpv. 1
let. a OASA prescrive che vi è la conseguente violazione della sicurezza
e dell'ordine pubblici, e per i quali può esserci quale conseguenza l'emis-
sione del divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato
FF 2002 pag. 3429).
7.3 Quanto agli ipotetici interessi privati, la ricorrente si è limitata a pre-
sentare presunte circostanze fattuali dimenticando di sostanziare, ad ec-
cezione del mantenimento delle relazioni di amicizia con le famiglie
B._______ e C._______, quali siano i propri interessi privati che dovreb-
bero essere preponderanti rispetto all'interesse pubblico dell'emanazione
del divieto d'entrata. In assenza di allegazioni convincenti a questo pro-
posito, e considerando che i rapporti di amicizia con le famiglie sopra-
menzionate residenti in Ticino possono essere mantenuti tramite scritti,
colloqui telefonici e visite in Italia da parte degli stessi - considerato che
l’interessata è al beneficio di un permesso di soggiorno in questo Paese -
l'interesse pubblico all'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera pre-
vale su quello privato di quest'ultima ad entrarvi. Di conseguenza, da una
corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che
il divieto d'entrata valido sino al 13 marzo 2015 appare proporzionato ed
adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. a e c PA).
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 14 marzo 2012 non ha viola-
to il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori-
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu-
ridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA);
per questi motivi il ricorso va respinto.
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Pagina 11
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali restano a carico della
ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 1'000.-, sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo versato in data 21 giugno 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. Simic …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: