B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2644/2011
S e n t e n z a d e l 4 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Christian Perrone, Via Pazzo 2,
IT-73010 S. Donato di Lecce
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione dell'8 marzo 2011.
C-2644/2011
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera a partire
dal 1984 come gessino alle dipendenze di terzi, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità. Nell'aprile 1996 ha subito un infortunio automobilistico dal
quale ha riportato contusioni alla testa ed alla colonna cervicale. In data 9
maggio 1997, A.________ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
L'assicurato presentava gli esiti neurologici dell'infortunio, una
depressione somatizzata ed un disturbo del dolore somatoforme; egli era
considerato inabile ad ogni lavoro in misura dell'80% (cfr. rapporto del
Dott. Zumstein, neurologo, del 19 settembre 1997, doc. 29, e rapporto dei
Dott.ri Herold ed Erhardt, psichiatri, dell'11 giugno 1998, doc. 49).
Mediante decisione del 15 settembre 1998, la Cassa di compensazione
del Cantone di Zurigo ha erogato in favore del nominato una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 1997 (doc.
54).
Una prima breve procedura di revisione del diritto alla rendita non ha
posto in luce sostanziali mutamenti della capacità di lavoro e di guadagno
dell'interessato, per cui il diritto alla prestazione è stato confermato il 2
ottobre 2000 (doc. 67). Lo stesso esito ha avuto la seconda procedura di
revisione intrapresa nel 2003 con conferma del diritto alla rendita intera il
13 ottobre 2003 (doc. 76). Nel corso di quest'ultima procedura era
risultato che A.________ presentava anche un'affezione oculistica
(peraltro già denunciata in precedenza) consistente in un difetto di acuità
visiva del campo esterno (difficoltà di convergenza ed accomodazione) ed
una fotofobia (cfr. rapporto del Dott. Gass, oculista, del 18 maggio 2001,
doc. 68).
In seguito al rimpatrio, i pagamenti delle prestazioni sono stati ripresi, per
competenza, dalla Cassa svizzera di compensazione, Ginevra dal 1°
ottobre 2005 (doc. 81).
Deve essere ancora precisato che da parte dell'Istituto nazionale svizzero
d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), l'assicurato percepisce,
dall'ottobre 1996 una rendita pari al 18% d'invalidità (doc. 78).
C-2644/2011
Pagina 3
B.
Nel febbraio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 98 e 99).
A.________ è stato visitato l'8 aprile 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, dove il
medico incaricato ha rilevato la diagnosi di esiti stabilizzati di pregresso
trauma cranico-cervicale in spondilodiscoartrosi, disturbo somatoforme ed
ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc. 116). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, segnatamente:
- un rapporto d'esame neurologico del 25 marzo 2009 a cura del Dott.
Baldassarre (doc. 110, 111);
- un rapporto del medico curante Dott. Romano del 26 marzo 2009 (doc.
112);
- un rapporto d'esame fisiatrico del 30 marzo 2009 a cura del Dott.
Gabellone (doc. 113).
L'Ufficio AI ha quindi disposto una visita specialistica in Svizzera (doc.
104, 114) e A.________ è stato visitato dal 10 al 13 agosto 2009 presso il
Servizio medico d'accertamento dell'assicurazione per l'invalidità di
Bellinzona (SAM). L'assicurato è stato sottoposto a visite specialistiche in
reumatologia (Dott. Christen), neurologia (Dott. Karau), psichiatria (Dott.
Mari) ed oftalmologia (Dott. Rossi). In sostanza (dettaglio nella parte in
diritto) i medici incaricati hanno rilevato la diagnosi invalidante di
sindrome depressiva persistente e da dolore somatoforme, sindrome
cervicovertebrale e lombovertebrale, tendenza fibromialgica,
decondizionamento muscolare; come diagnosi senza influenza sulla
capacità di lavoro, hanno rilevato disturbi statici del rachide, cefalea
muscolo-tensiva, iperglicemia, epatopatia, blefarocongiuntivite. Gli esperti
incaricati hanno ritenuto che il peritando presenta ora una capacità di
lavoro del 50% come gessatore oppure in attività sostitutive adeguate
(presenza tutto il giorno, rendimento ridotto). L'evoluzione positiva
durerebbe già da diversi anni, perlomeno dal 2005 (rientro in Patria),
soprattutto dal punto di vista neurologico e psichiatrico.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Croisier, medico dell'UAIE,
il quale nella sua relazione del 17 novembre 2009 ha proposto di
ammettere un tasso d'invalidità globale del 50% come gessino (doc. 133).
C-2644/2011
Pagina 4
Nella sua risposta del 28 luglio 2010 il Dott. Croisier ha affermato che la
sola patologia reumatologica comporta una riduzione del rendimento di
un terzo per l'attività di gessino (doc. 141).
Con progetto di decisione del 20 ottobre 2010, l'UAIE ha disposto la
riduzione della prestazione AI alla metà come prospettato dai medici del
SAM (doc. 145).
C.
Con scritto del 17 dicembre 2010, A.________ si è opposto a tale
progetto affermando di considerarsi invalido come in precedenza.
Produce una dichiarazione del Dott. Riederer, neurologo a Zurigo. Questo
medico invita l'assicurato ad opporsi a tale progetto poiché in base ai suoi
dati (consultazione del 19 agosto 2009), sussisterebbero i medesimi
disturbi presenti nel passato (doc. 146). Esibisce inoltre un breve referto
di visita psichiatrica (Dott. Petronio) del 23 novembre 2010 attestante un
disturbo depressivo endoreattivo; un rapporto di un'esofago-gastro-
duodeno-scopia del 2 dicembre 2010 attestante un'esofagite da riflusso
con ernia iatale da scivolamento e gastroduodenite, un rapporto d'esame
neurologico del 13 dicembre 2010 a cura del Dott. Sambati (doc. 147-
152).
Ricevute le osservazioni e la documentazione menzionata, l'Ufficio AI ha
sottoposto gli atti al Dott. Croisier, il quale, nella sua relazione del 17
gennaio 2011 (doc. 154), ha osservato che il rapporto del Dott. Riederer
(successivo di tre giorni alla visita al SAM) si limita ad esprimere un
parere diverso da quello dei periti incaricati del SAM; lo stesso si annota
per i referti del Dott. Sambati (neurologo) e del Dott. Petronio (psichiatra).
La lesione gastrica ha invece carattere del tutto benigno ed è
emendabile.
Mediante decisione dell'8 marzo 2011, l'UAIE ha ridotto la prestazione AI
alla metà con effetto 1° maggio 2011 (doc. 158).
D.
Con il ricorso depositato il 4 maggio 2011, A.________, regolarmente
rappresentato dall'avv. Perrone, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e il ripristino del suo
diritto alla rendita intera AI. In un primo tempo produce documentazione
già ad atti (quella esibita nel corso della procedura di audizione ed altra
risalente al 2005). Con complemento del 30 giugno 2011, l'insorgente
produce, segnatamente: una relazione di visita orl del 7 maggio 2011
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Pagina 5
(Dott. De Benedittis) attestante, nella sostanza, una vertigine parossistica
posizionale benigna; un rapporto di visita oculistica del 5 maggio 2011; un
referto di visita cardiologica del 10 maggio 2011 attestante una
cardiopatia ipertensiva di III grado; un referto di visita psichiatrica (Dott.
Scardino) del 7 maggio 2011 attestante un disturbo depressivo
endoreattivo con compromissione delle prestazioni cognitive; una
relazione di visita neurologica a cura del Dott. Sambati del 29 giugno
2011.
E.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Croisier. Egli ha
osservato (rapporto del 12 agosto 2011, doc. 161) che la nuova
documentazione prodotta non apporta novità patologiche di rilievo
invalidante e, in parte, non fa che esprimere un parere diverso da quello
del SAM circa le conseguenze invalidanti di affezioni conosciute da
tempo.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 agosto 2011, l'UAIE propone
dunque la reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto della risposta dell'Ufficio AI e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Perrone, con replica del 28 settembre
2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Egli produce documentazione medica del 2002/2003 ed inoltre una
perizia del Dott. Prete del 18 settembre 2011 che conferma nella
sostanza la diagnosi già conosciuta per la quale indica un'incapacità
lavorativa del 60%.
G.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al Dott. Croisier, il
quale, nella sua nota del 21 novembre 2011 (doc. 163), ha rilevato che la
perizia del Dott. Prete esprime un parere diverso su di una situazione
oggettiva già esaminata dal SAM. Duplicando in data 24 novembre 2011,
l'UAIU ripropone la reiezione del ricorso.
H.
Con decisione incidentale del 5 ottobre 2011, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi
a titolo di copertura delle presunte spese processuali. Detta somma è
stata versata nella misura di 390.83 franchi il 28 ottobre 2011.
C-2644/2011
Pagina 6
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo per le spese
processuali nella misura di 390.83 franchi, entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
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lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE)
n° 883/2004 e n° 987/2009 concernenti il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati
membri dell'UE, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n° 1408/71 e
574/72, non sono applicabili.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136
V 24 consid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo
pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non
sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
C-2644/2011
Pagina 8
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'8 marzo 2011, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi
anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
C-2644/2011
Pagina 9
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
7.
7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
7.2 La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
7.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
7.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
C-2644/2011
Pagina 10
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
7.5 Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, p. 15).
7.6 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
8.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 15 dicembre 1998, con la
quale la Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha erogato in
favore dell'assicurato una rendita intera AI a decorrere dal 1° aprile 1997,
e l'8 marzo 2011, data della decisione impugnata. Le procedure di
revisione avviate nel 2000 e nel 2003 non sono influenti dal momento che
sono state scarsamente motivate.
9.
L'interessato non ha più esercitato attività lucrativa dopo il rimpatrio.
9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
C-2644/2011
Pagina 11
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
9.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c).
10.
10.1 Quando venne riconosciuta la rendita intera AI dal punto di vista
medico risultava che l'assicurato soffriva di una sindrome somatoforme
cronicizzata con depressione somatizzata, esiti di infortunio stradale
dell'aprile 1996 comportante commozione cerebrale e diversi disturbi
neurologici, trauma della cervicale (cfr. perizia neurologica del 19
settembre 1997 del Dott. Zumstein e perizia psichiatrica dell'11 giugno
1998 dei Dott.ri Herold ed Erhardt (doc. 29, 49). Una lieve patologia
oftalmica è sorta o perlomeno accertata nel 2001 e consiste in una
difficoltà di convergenza ed accomodazione (doc. 68).
10.2 Al momento della revisione in esame, l'UAIE ha ritenuto utile
sottoporre il caso ad un'indagine in psichiatria, reumatologia, neurologia
ed oftalmologia presso il SAM di Bellinzona. I sanitari incaricati, nel
rapporto del 16 ottobre 2009 (visite dal 10 al 13 agosto 2009), hanno
rilevato una diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome
depressiva persistente (ICD 10 F 34.1), sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD 10 F 45.4), sindrome cervicale con/su alterazioni
degenerative (iniziale condrosi C5-C6, osteocondrosi C6-C7, uncartrosi
C5-C7, spondilosi anteriore C4-C7), sindrome lombo vertebrale con/su
alterazioni degenerative (osteocondrosi dorsale L5-S1), tendenza alla
fibromialgia, decondizionamento muscolare ed una diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa di disturbi statici del rachide con/su
ipercifosi dorsale alta, protrazione del capo, scoliosi sinistra convessa
dorsale, cefalea muscolotensiva, iperglicemia (sospetto diabete mellito II),
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Pagina 12
epatopatia, blefarocongiuntivite costituzionale. Il Dott. Petronio nella sua
relazione del 23 novembre 2010 attesta un disturbo depressivo
endoreattivo (cfr. anche il rapporto del Dott. Scardino del 7 maggio 2011),
mentre indagini gastroenterologiche evidenziano nel dicembre 2010
un'esofagite da riflusso ed altri disturbi gastrici minori. Successivi rapporti
rilevano un'ipertensione arteriosa ed una sindrome vertiginosa (disturbo
peraltro più volte avanzato dal paziente) catalogata come vertigine
parossistica posizionale benigna (cfr. rapporto del Dott. De Benedittis del
7 maggio 2011). Dalla perizia medica allestita dal Dott. Del Prete (18
settembre 2011) ed esibita in sede di replica non risultano patologie
diverse da quelle già rilevate dal SAM.
10.3 In relazione alla sindrome da dolore somatoforme, va rilevato che tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati –
oltre alle malattie mentali propriamente dette – le anomalie psichiche
parificabili a malattia (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in
Schaffhauser/Schlauri, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,
p. 64 n. 93). Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e
dunque non costituiscono turbe a carico dell'AI le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà. La misura di quanto è ragionevolmente esigibile deve
essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile (vedi anche DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b; DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Peraltro, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'inesigibilità
della ripresa lavorativa presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure
la presenza costante ed intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita di integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di
evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitti psichico
oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V
352 consid. 2.2.2; cfr. anche DTF 135 V 201).
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11.
11.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il collegio giudicante può riferirsi a quanto emerso dalla perizia
del SAM.
Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in casu un
servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto
di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale
federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge
attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che
la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi
concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se
si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del
paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale
rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a;
122 V 160 consid. 1c). In una successiva giurisprudenza il Tribunale
federale ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un
accertamento di un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una
perizia che contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto
espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle
conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra le due può
essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente
e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.2 Ora, è ben chiaro che l'intera prestazione AI era stata erogata con
effetto dal 1° aprile 1997 in un contesto morboso piuttosto grave. Al
proposito ci si può riferire in particolare alle perizie dei Dott.ri Zumstein,
Herold ed Erhardt menzionate.
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11.3 Al momento attuale, invece, la situazione valetudinaria è migliorata.
Già a partire dall'esame dell'INPS, lo stesso medico indica che il paziente
è migliorato e sarebbe in grado di svolgere attività semipesanti (doc. 116,
cifre 8, 9) e che il nominato potrebbe svolgere il suo precedente lavoro
limitato al 50% (cifra 11.4).
11.3.1 Dal punto di vista psichiatrico è da notare che il paziente non è
seguito in modo costante da uno specialista in Italia. Gli psichiatri
intervenuti in questa procedura di revisione e di ricorso lo hanno fatto su
appello dell'interessato. Da un punto di vista psichiatrico A.________
presenta ancora un'incapacità di lavoro del 50% in tutte le professioni. La
diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla sintomatologia
depressiva ed ai disturbi della memoria e della concentrazione. Per
quanto riguarda la sindrome da dolore somatoforme vero è che il Dott.
Mari non menziona esplicitamente i criteri fissati dalla giurisprudenza e
riassunti al considerando 10.3, tuttavia nella sostanza si deve constatare
che gli elementi e le condizioni sopra esposte sono state esaminate nel
suo rapporto. L'esame psichico da lui svolto (pag. 3) ritraccia un quadro
tutto sommato ben migliore di quello constatato al momento del
riconoscimento dell'intera prestazione AI. Quasi tutti gli elementi
esaminati sono nella norma e soddisfacenti. Solo il comportamento
psicomotorio appare rallentato ed il tono dell'umore risulta modicamente
deflesso. L'esperto conclude che fatta eccezione per le difficoltà di
concentrazione e di memoria legate essenzialmente alla problematica
depressiva cronica non si osservano segnali grossolani di deterioramento
cognitivo. In queste circostanze non vi sono motivi per discostarsi dalla
valutazione del Dott. Mari. L'incapacità lavorativa del 50% tiene
sufficientemente conto delle patologie di cui è affetto l'interessato.
11.3.2 Dal punto di vista reumatologico/ortopedico il paziente è ora abile
al cento per cento in attività adatte e come gessatore presenta una
diminuzione del rendimento di 1/3. Al momento attuale, secondo
l'indagine ortopedica, il paziente può molto spesso sollevare e portare
pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra i 5-10 kg fino
all'altezza dei fianchi, talvolta fra i 10 ed i 25 kg fino all'altezza dei fianchi,
di rado fra i 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre i 45 kg; egli può
sollevare talvolta pesi fino ai 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta
superiori a 5 kg sopra l'altezza del petto; il paziente può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media
entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale è normale; egli può effettuare lavori al disopra della
testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la
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posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed
inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata in
avanti, molto spesso effettuare la flessione della ginocchia; il paziente
può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la
posizione in piedi di lunga durata; l'interessato può molto spesso
camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso
camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso camminare su
terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, talvolta salire su
scale a pioli.
11.3.3 Dal punto di vista neurologico l'esame è nella norma non
essendoci indizi per una patologia a carico del sistema nervoso centrale
e/o periferico. Rispetto al passato vi è un netto miglioramento delle
funzioni esecutive che ora sono nella norma; vi è ora un'evoluzione
positiva consistente in una normalizzazione della memoria a breve ed
anche a lungo termine. Sotto questo punto di vista specialistico, il
paziente è ora abile al cento per cento in qualsiasi attività a lui
proponibile.
11.3.4 Non vi nulla da rilevare dal lato oftalmologico. Il paziente non è mai
risultato invalido, in nessuna misura, sotto questo punto di vista. Non vi
sono problemi oculari, né anatomici, né funzionali. Fotofobia o problemi di
convergenze o ancora una banale blefaro-congiuntivite non assumono
alcun carattere invalidante.
11.3.5 Concludendo, i sanitari del SAM reputano che un miglioramento
sostanziale è avvenuto dal punto di vista neurologico e, sotto gli altri
profili, il miglioramento è di tipo funzionale e cognitivo. L'influenza delle
patologie in atto nel 1996/97 non è più determinante in modo tale da
giustificare un tasso d'invalidità superiore al 70%. Permane un'incidenza
debilitante del 50% di origine psichiatrica, mentre dal punto di vista
reumatologico l'assicurato presenta una diminuzione del rendimento di un
terzo come gessatore. Globalmente, tenendo conto di tutti gli aspetti, vi è
un'incapacità lavorativa generale del 50% essenzialmente dovuta a motivi
psichiatrici (presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto); come
gessino vi è pure una riduzione complessiva del 50%, sia per motivi
psichiatrici che per tenere conto delle limitazioni funzionali sopra
ricordate. Va in proposito rilevato come il grado d'invalidità non risulta
dalla somma delle singole incapacità incapacità lavorative (di origine
somatica o psichica) ma piuttosto da una valutazione globale
dell'incidenza di queste patologie sulla capacità di lavoro residua (DTF
123 V 45 consid. 3b e SVR 2008 IV n.15 consid. 2.1).
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11.3.6 Per quanto attiene alla certificazione polispecialistica esibita in
sede di audizione di ricorso e di replica, questa, pur ponendo diagnosi in
parte diversa, non ha le caratteristiche di completezza ed indagine
scientifica come quella presentata dai sanitari del SAM. La parte
ricorrente si sofferma sui rapporti del neurologo Dott. Riederer che però
risalgono a un'epoca non determinante per il presente esame. Gli altri
medici consultati, come lo rileva il Dott. Croisier, si limitano ad esprimere
un parere differente da quello espresso dai medici del SAM.
11.4 Alla luce di queste considerazioni, il collegio giudicante può
condividere il parere del SAM e dei medici dell'UAIE. La situazione
valetudinaria si è modificata in modo determinante nel corso di questi
ultimi anni. Gli esperti indicano il 2005 come riferimento, ossia grosso
modo all'epoca del rimpatrio.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.2 Nella fattispecie, visto che l'interessato può riprendere almeno
parzialmente la sua professione precedente di gessino, non è necessario
procedere ad un raffronto dei redditi. Il reddito ipotetico che l'assicurato
realizzerebbe senza invalidità corrisponde ad un tasso del 50%, fissato
tenendo conto, in particolare, delle constatazioni mediche e di altre
circostanze determinanti (Prozent-Vergleich, cfr. sentenze del Tribunale
federale 9C_947/2008 del 29 maggio 2009 e 9C_1/2011 del 22 febbraio
2012). In altre parole, l'insorgente essendo in grado di riprendere al 50%
il suo precedente lavoro di gessino, come pure altre attività adeguate che
tengano conto del suo stato di salute, la perdita di guadagno corrisponde
all'incapacità di lavoro. L'interessato può dunque avere diritto al massimo
a una mezza rendita d'invalidità.
12.3 Va ancora rilevato che l'interessato non lavora più dal 1996, ossia,
se si considera la data dell'impugnata decisione, da praticamente 15 anni.
In questi casi, l'Ufficio AI è tenuto ad esaminare le residue possibilità di
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reintegrazione professionale. Segnatamente è necessario esaminare se
la reintegrazione professionale nel mercato del lavoro debba essere
preceduta da una misura di reintegrazione. L'amministrazione può
comunque esimersi dal procedere in tal senso quando la persona
assicurata è in grado di reinserirsi da sola (cfr. sentenza del Tribunale
federale 9C_368/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 5.4 e 9C_163/2009
del 10 settembre 2010 pubblicata in SVR 2011 IV n° 30 e precisata in
9C_228/2010 del 26 aprile 2011 consid. 3.3). Nel caso di specie il
problema non si pone, poiché l'assicurato è stato dichiarato abile al
lavoro, sia pure in misura parziale, nella sua precedente attività di
gessino.
12.4 Un miglioramento della situazione valetudinaria deve essere quindi
ammesso dal 2005 o, al più tardi, dalla data della visita presso il SAM di
Bellinzona, agosto 2009. Questo miglioramento durava pertanto per più di
tre mesi alla data dell'impugnata decisione dell'8 marzo 2011 e si deve
considerare come duraturo ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 OAI menzionato.
La soppressione del diritto alla rendita con effetto dal 1° maggio 2011 (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI) deve essere pertanto tutelata ed il ricorso respinto.
13.
13.1 Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del
ricorrente e sono in parte compensate con l'anticipo da lui fornito di
390.83 franchi. Il saldo di 9.17 franchi è posto a carico del ricorrente.
13.2 Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. Per quel che
concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF-, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo fornito di 390.83 franchi. Il saldo di 9.17
franchi è posto a carico del ricorrente.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: