Corte III
C-2648/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 24 maggio 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Eduard
Achermann e Stefan Mesmer, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
G._______, ricorrente, patrocinato da PATRONATO ITACO, Via Mario Lanza
38, IT-83100 Avellino,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. G._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato con prole, ha
lavorato in Svizzera nel settore dell'edilizia a partire dal 1978 ed ha
versato i contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità a partire da quell'anno (doc. 1, 1.1 e 7). In data 17 luglio 1992
egli è rimasto vittima di un incidente sul lavoro riportando un grave trauma
alla mano ed all'avambraccio destro, rimasti incastrati in una betoniera in
movimento. In particolare, ha subito delle lesioni tendinee multiple,
un'importante perdita di sostanza muscolare e l'offesa parziale del nervo
mediano del polso. Dal punto di vista assicurativo, il caso è stato assunto
dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/SUVA), il quale ha corrisposto le prestazioni di legge riconoscendo
una totale incapacità di lavoro fino al 30 settembre 1996. L'interessato è
stato poi posto al beneficio di una rendita d'invalidità SUVA del 50% a
partire dal 1° ottobre 1996 (doc. 111).
B. La Cassa di compensazione “Entrepreneurs”, mediante decisione del 13
ottobre 1993, ha erogato in favore di G._______ una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio 1993
(doc. 41, 42 e 43). Una prima procedura di revisione del diritto alla rendita
è stata promossa nel corso del 1994 (doc. 45), nell'ambito della quale
l'assicurato ha seguito uno stage d'osservazione professionale, con diritto
alle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità. Nel rapporto del
1° dicembre 1994 (doc. 65), il consulente incaricato ha escluso che, per il
momento, potessero essere previste delle misure di riclassamento
professionale. Il diritto alla rendita intera è stato, pertanto, confermato con
comunicazione del 6 dicembre 1994 (doc. 68). Un'ulteriore procedura di
revisione, promossa nel corso del 1995 (doc. 71), non ha posto in luce
sostanziali mutamenti della capacità di lavoro dell'assicurato, per cui il
diritto all'intera prestazione è stato nuovamente confermato in data 23
luglio 1996 (doc. 109). Sulla scorta della decisione della SUVA del 13
marzo 1997 (doc. 111), l'UAI ha avviato, nel corso del 1999, una nuova
procedura di revisione (doc. 115), che tuttavia non ha potuto essere
portata a termine poichè l'assicurato alla fine del mese di maggio dell'anno
2000 è rimpatriato in Italia. I pagamenti delle prestazioni sono stati ripresi,
per competenza, dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) a decorrere dal 1° giugno 2000 (doc.
120).
3C. Nel corso del mese di dicembre del 2000, l'UAIE ha promosso una
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 124). L'interessato è
stato visitato il 29 gennaio 2001 presso i servizi medici dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di Avellino, ove il sanitario
incaricato (Dott. C._______) ha evidenziato la diagnosi di esiti di grave
lesione traumatica con limitazione funzionale della mano ed ha posto un
tasso d'invalidità del 55% sia per l'ultimo lavoro svolto sia in merito a
qualsiasi altra attività confacente all'assicurato (doc. 126). Con progetto di
decisione del 30 ottobre 2001 (doc. 137), l'UAIE ha pertanto comunicato
all'assicurato l'intenzione di disporre la riduzione del diritto alla rendita
della metà. Successivamente l'interessato ha prodotto diversa
documentazione medica, insistendo sulla totale incapacità di poter
utilizzare la mano destra (doc. 140-142). Nel suo rapporto del 10 gennaio
2002 (doc. 144), il Dott. J._______, medico dell'UAIE, ha ritenuto che non
vi fossero motivi per modificare il summenzionato progetto di decisione,
posto che l'assicurato soffre precipuamente di un'invalidità post-
infortunistica. Mediante decisione del 7 marzo 2002, cresciuta incontestata
in giudicato, l'UAIE ha pertanto ridotto della metà la rendita dell'assicurato
con effetto a partire dal 1° maggio 2002 (doc. 146).
D. In data 15 luglio 2002, G._______ ha formulato una domanda di revisione
postulando il ripristino del suo diritto alla rendita intera (doc. 149). Dopo
aver esperito un'indagine medica, l'UAIE ha respinto tale richiesta con
decisione del 5 agosto 2003, ritenendo che i nuovi accertamenti non
ponevano in luce alcun peggioramento della capacità di lavoro
dell'assicurato (doc. 172). Contro il predetto provvedimento amministrativo,
G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ITACO, ha
formulato in data 4 settembre 2003 tempestiva opposizione, chiedendo in
sostanza il ripristino del suo diritto alla rendita intera (doc. 173). A
suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una certificazione medico-
legale allestita il 3 giugno 2003 dal Dott. D._______ nella quale vengono
evidenziate alcune patologie post-infortunistiche (doc. 173.2). Ricevuta
l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al Dott.
J._______, medico dell'UAIE, il quale ha integralmente confermato il suo
precedente parere del 10 gennaio 2002 (doc. 144). Mediante decisione su
opposizione del 3 novembre 2003, l'UAIE ha, pertanto, respinto
l'opposizione e confermato nel contempo la propria decisione del 5 agosto
2003 (doc. 177). Contro il predetto provvedimento amministrativo,
l'assicurato ha presentato in data 3 dicembre 2003 tempestivo gravame
alla Commissione federale AVS/AI di ricorso per le persone residenti
all'estero (CFR). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 gennaio 2004,
l'UAIE ha proposto la reiezione dell'impugnativa mentre il ricorrente, con
scritto del 29 marzo 2004, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il
ricorso, segnatamente producendo una relazione medica allestita il 27
marzo 2004 dal Dott. E._______, nella quale vengono evidenziate alcune
4patologie extra-infortunistiche, quali discopatie multiple cervicali, periartrite
scapolo-omerale sinistra, gonartrosi bilaterale, ernia discale C5-C6 (doc.
201). Nel corso di un ulteriore scambio di allegati, le parti si sono
riconfermate nelle loro precedenti prese di posizioni. Nel suo giudizio del
23 agosto 2004, la CFR ha rilevato come fossero state evidenziate, anche
oggettivamente, delle affezioni extra-infortunistiche e che, pertanto,
occorreva approfondire l'indagine medica. Di conseguenza, il ricorso è
stato accolto e l'incarto rinviato all'amministrazione affinchè fossero
espletati dei nuovi accertamenti sanitari (doc. 202).
E. L'amministrazione ha quindi completato l'istruttoria, in particolare
assumendo agli atti la seguente documentazione:
- un rapporto di consulenza ortopedica del Dott. D._______ del 4 febbraio
2005 (doc. 212);
- una relazione di visita cardiologica del Dott. D1._______ del 4 febbraio
2005 (doc. 213);
- un elettrocardiogramma del 4 febbraio 2005 (doc. 214);
- una relazione d'esame neuropsichiatrico del 28 febbraio 2005 attestante
un disturbo d'ansia generalizzato (doc. 215);
- una perizia medica particolareggiata allestita il 3 marzo 2005 dal sanitario
incaricato (Dott. A._______) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di Avellino, che ha evidenziato la diagnosi di "gravi esiti di sfacelo
traumatico arto superiore destro con grave compromissione della
funzionalità della mano e lesioni dei tendini e dei nervi periferici; riferita
cervicobrachialgia da discopatie multiple cervicali, segni di periartrite
scapolo-omerale bilaterale, lieve ipertensione arteriosa, obesità" (doc.
216).
F. Nel suo rapporto del 1° giugno 2005, il Dott. T._______ del Servizio
medico regionale (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato la nuova documentazione medica assunta, è giunto alla
conclusione che successivamente al 7 marzo 2002 (data dell'ultima
decisione dell'UAIE), le condizioni di salute e le capacità di lavoro
dell'interessato non avrebbero subito alcun cambiamento, rispettivamente
peggioramento, di rilievo (doc. 219). Mediante decisione del 17 giugno
2005, l'UAIE ha pertanto confermato il diritto dell'assicurato ad una mezza
rendita (doc. 221). G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato
ITACO, ha formulato tempestiva opposizione in data 12 luglio 2005 (doc.
222). Nulla ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni. Mediante
decisione su opposizione del 15 dicembre 2005, l'UAIE ha pertanto
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria
decisione del 17 giugno 2005 (doc. 223).
5G. Con tempestivo gravame del 2 febbraio 2006, G._______, rappresentato
dal Patronato ITACO, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
ripristino del suo diritto alla rendita intera. A suffragio delle sue conclusioni
produce una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dall'8 al 13
settembre 2005 per ipertensione arteriosa ed obesità, oltre a referti medici
vari allegati alla stessa (cfr. anche scritto 19 maggio 2006).
H. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. T._______ del Servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua
relazione del 21 giugno 2006 (doc. 225), dopo aver analizzato la nuova
documentazione medica prodotta dall'assicurato, ha confermato
integralmente il suo precedente parere del 1° giugno 2005 (doc. 219), in
particolare ritenendo nuovamente che la situazione valetudinaria
dell'assicurato non avrebbe subito sostanziali mutamenti successivamente
al 7 marzo 2002. L'interessato, infatti, sarebbe ancora in grado di svolgere
attività che non necessitano un utilizzo accresciuto dell'arto superiore
destro al cento per cento, come peraltro già ritenuto anche dal collega
Dott. J._______ nel suo rapporto del 29 settembre 2003 (doc. 176). Nelle
sue osservazioni ricorsuali del 5 luglio 2006, l'UAIE propone pertanto la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
I. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato
ITACO, con scritto del 19 luglio 2006, ha ribadito l'intenzione del proprio
assistito di mantenere l'impugnativa.
J. In data 12 aprile 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
61.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
72.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative, in particolare procedurali,
anche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA
le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, sono
determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il giudice delle assicurazioni sociali
si basa, ai fini dell'esame della vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino
al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre
distinguere, dal punto di vista del diritto materiale applicabile, i periodi
prima e dopo l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove
norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna
sostanziale modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione,
e che le nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza
8rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza,
conformemente al riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al
momento in cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002,
rispettivamente fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore
all'epoca (DTF 130 V 329 consid. 2.5 e 445).
Parimenti le modifiche della LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal
1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI), sono applicabili solo a partire da
tale data.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio mentre il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
9La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V
207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 2000 p. 84). La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
5.2 Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica,
che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA corrispondente materialmente al precedente
ed abolito art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità. Invece, se è stata inoltrata
domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sè stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e
3 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961: OAI, RS 831.201).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 1 e 2 OAI).
10
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). Affinchè sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto
in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta
invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante all'epoca della
pronuncia del provvedimento litigioso. Decisioni intercalari confermanti
quella iniziale non sono quindi di rilievo come base di paragone. Rilevanti
sono unicamente le decisioni intercalari che modificano la rendita corrente
sulla base di una nuova valutazione del grado d'invalidità (DTF 133 V pag.
108, 130 V 71, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30).
5.3 Conformemente alla giurisprudenza esposta sub. consid. 5.2, e come
peraltro correttamente ammesso dall'amministrazione, il periodo di
riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 7
marzo 2002 (data della decisione, cresciuta incontestata in giudicato,
mediante la quale l'UAIE ha ridotto della metà la rendita dell'assicurato con
effetto a partire dal 1° maggio 2002: doc. 146) ed il 15 dicembre 2005
(data della decisione su opposizione, qui avversata, che ha confermato il
diritto dell'assicurato solo ed esclusivamente ad una mezza rendita: doc.
223). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
6.
6.1 Il Tribunale deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova,
indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti
messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile
sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
11
6.2 Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorchè
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perchè un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa il Tribunale federale ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212). Secondo il Tribunale federale i
centri medici di accertamento dell'AI non possono essere considerati parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178; Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 2001 pag. 110). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 il Tribunale federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109).
12
7.
7.1 Nel corso della revisione in esame, la CFR aveva rilevato nel suo giudizio
del 23 agosto 2004 che il complesso patologico affliggente l'assicurato
poteva aver subito, a quella data, una variazione negativa dovuta
all'insorgenza di alcune patologie extra-infortunistiche. Di conseguenza
aveva ritenuto che occorresse approfondire l'indagine medica per stabilire
in che misura fosse eventualmente peggiorata la situazione valetudinaria
dell'assicurato e per calcolarne gli effetti sulla capacità di guadagno.
Pertanto aveva rinviato l'incarto all'amministrazione affinchè fossero
espletati dei nuovi accertamenti sanitari (doc. 202).
7.2 Dalla documentazione medica prodotta conformemente a quanto richiesto
dalla CFR, si evince che l'assicurato, oltre ai gravi esiti di sfacelo
traumatico arto superiore destro con importante compromissione della
funzionalità della mano e lesioni dei tendini e dei nervi periferici
riconducibili all'infortunio del 17 luglio 1992, è affetto da "riferita"
cervicobrachialgia da discopatie multiple cervicali e da "segni" di periartrite
scapolomerale bilaterale (doc. 216). Egli soffre pure di un disturbo d'ansia
generalizzato trattato farmacologicamente (doc. 215) e di ipertensione
arteriosa di grado lieve e non complicata per la quale assume dei farmaci
nonché di un grado d'obesità significativo.
Il Dott. T._______, medico dell'UAIE ha redatto due rapporti medici
sull'assicurato: il primo in data 1° giugno 2005 (doc. 219) ed il secondo in
data 21 giugno 2006 (doc. 225) ovvero successivamente alla produzione
da parte del ricorrente di una cartella clinica relativa alla degenza
ospedaliera dall'8 al 13 settembre 2005 per ipertensione arteriosa ed
obesità oltre a referti medici vari allegati al gravame in questione.
Nella relazione medica del 1° giugno 2005 egli rileva, in particolare, che il
rapporto di consulenza ortopedica del Dott. D._______ del 4 febbraio 2005
(doc. 212) attesta (oltre alle note affezioni infortunistiche di cui soffre
l'assicurato già evidenziate nella certificazione medico-legale del Dott.
D._______ ricevuto dall'UAIE il 26 agosto 2002: doc. 163), una forma di
periartrite bilaterale delle spalle e delle discopatie cervicali multiple che, a
suo avviso, comportano dei disturbi funzionali lievi. A questo proposito
evidenzia pure che non è dato sapere con esattezza quando sono
comparse queste affezioni extra-infortunistiche nel paziente. Per quanto
poi attiene alla relazione d'esame neuropsichiatrico del 28 febbraio 2005
(doc. 215), rileva che il paziente è affetto da un disturbo d'ansia
generalizzato che non assurge il valore di una malattia psichiatrica
significativa e che quindi non incide sulle capacità al lavoro dell'assicurato.
Infine, per quanto concerne l'aspetto cardiologico del paziente, rileva che
l'elettrocardiogramma del 4 febbraio 2005 è nella norma e che la leggera
ipertensione arteriosa (140/100) come pure l'obesità sono tali da non
assurgere il valore di patologia (doc. 213 e 214). In conclusione rileva che
le leggere affezioni di cui soffre l'assicurato alle spalle ed al collo non
13
comportano alcun impedimento mentre il disturbo d'ansia generalizzato è
irrilevante da un punto di vista funzionale. Infine ritiene dunque che non
appare nè provato nè verosimile che successivamente al 7 marzo 2002 sia
intervenuto un cambiamento sostanziale, rispettivamente un
peggioramento, nello stato di salute dell'assicurato.
Successivamente nella sua relazione del 21 giugno 2006 egli rileva, in
particolare, con riferimento all'ospedalizzazione dall'8 al 13 settembre
2006 per ipertensione arteriosa ed obesità, che l'assicurato assume dei
medicamenti e che l'ipertensione arteriosa è trattata con successo posto
che oscilla tra 130/80 e 110/70. Con riferimento all'ingrossamento del
volume del cuore, osserva inoltre che gli esami non evidenziano alcuna
patologia (cosiddetta cardiomegalia) e che verosimilmente è da ricondurre
ad un adattamento fisiologico all'ipertensione arteriosa trattata
farmacologicamente oppure ad una variante normale;
l'elettrocardiogramma risulta essere assolutamente nella norma. Dopo
aver pertanto confermato integralmente il suo precedente parere del 1°
giugno 2005 egli conclude precisando che l'aspetto cardiovascolare del
paziente non appare assolutamente peggiorato dal 7 marzo 2002 alla luce
della nuova documentazione medica allegata dallo stesso al gravame in
oggetto e che, pertanto, ritiene che l'assicurato (senza utilizzare la mano
destra) potrebbe svolgere al 100% delle attività sostitutive leggere ed
adeguate alle particolari condizioni in un settore che non richiede una
particolare formazione quali, ad es.: addetto alla ricezione, custode di
parcheggio, cassiere presso un distributore di benzina, addetto alla
distribuzione della posta all'intero di un'impresa oppure all'archiviamento di
atti (cfr. altresì il rapporto richiamato del collega Dott. J._______ del 29
settembre 2003: doc. 176).
Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott.
T._______. Egli, infatti, ha compiutamente valutato il danno alla salute
lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi
ed le sue relazioni mediche sono state redatte con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi) e sono chiare nella
presentazione del contesto medico ed, infine, le conclusioni a cui giungono
sono logiche e motivate. Per un'analisi piú dettagliata si può rimandare a
quanto scritto in precedenza nel presente considerando. Con particolare
riferimento poi alla valutazione medica del 21 giugno 2006 dev'essere
inoltre rilevato che è la piú recente agli atti e che quindi è anche l'unica a
tenere conto pure della nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale
dall'assicurato. In quest'ottica pertanto i predetti rapporti ossequiano
ampiamente i principi posti dalla costante giurisprudenza esposta sub.
consid. 6.
14
7.3 Stante quando sopra esposto il collegio giudicante è dell'avviso che lo
stato di salute dell'assicurato tra il 7 marzo 2002 ed il 15 dicembre 2005
non si è modificato in modo notevole e che, nelle predette condizioni,
l'interessato non è più in grado di svolgere la sua precedente professione
di capo cantiere a far tempo dal 17 luglio 1992, ossia dal giorno
dell'infortunio, ma ritiene pure che egli avrebbe potuto svolgere al 100%
delle attività sostitutive leggere ed adeguate alle particolari condizioni in un
settore che non richiede una particolare formazione (quali ad es.: addetto
alla ricezione, custode di parcheggio, cassiere presso un distributore di
benzina, addetto alla distribuzione della posta all'intero di un'impresa
oppure all'archiviamento di atti) nel periodo di riferimento. Di conseguenza,
accertato che lo stato di salute dell'assicurato non ha subito una modifica
rilevante e che le conseguenze dello stesso sulla sua capacità di
guadagno non hanno subito un cambiamento notevole nel periodo di
riferimento del presente giudizio, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
8.
8.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali.
8.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate
indennità per spese ripetibili.
15
Per questi motivi il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 15 dicembre 2005 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (Ref-Nr. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: