Corte III
C-2650/2006
{T 0/2}
Sentenza del 2 aprile 2007
Composizione: Giudici Parrino, Avenati-Carpani e Achermann; Cancelliere
Croci Torti
A._______, IT-85037 Sant'Arcangelo, ricorrente,
rappresentata dal Patronato LABOR, Piazza Roma 2, IT-85037 Sant'Arcangelo,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, Autorità inferiore
concernente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Fatti:
A. A._______, cittadina italiana, nata il 13 marzo 1945, coniugata con prole,
ha lavorato in Svizzera dal 1966 al 1974 solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tale periodo (doc. Cassa). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare
un'attività lucrativa come bracciante agricola, fino al 28 settembre 1995,
quando si è ritirata dal lavoro per ragioni che l'interessata imputa alle sue
condizioni di salute (doc. 13, 14). La nominata si è poi dedicata ai lavori
domestici.
In data 18 marzo 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 7).
B. L'assicurata è stata visitata il 31 maggio 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Potenza, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "Ca indifferenziato della
rinofaringe trattato con radio e chemio terapia (st. III), artrosi
polidistrettuale, ipoacusia bilaterale" ed ha posto un tasso d'invalidità del
70% (doc. 23). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: un referto
radiologico polidistrettuale del 10 novembre 1998 attestante la presenza di
un processo artritico alle mani, ai piedi, alle ginocchia ed alle spalle (Klinik
für Rheumatologie Universität Giessen, Bad Nauheim); una cartella clinica
relativa alla degenza ospedaliera dal 12 febbraio all'11 marzo 1999 per
artrite reumatoide sero-negativa stadio I, gonartrosi, periartropatia
omeroscapolare, ipercolesterolemia (Klinik für Rheumatologie Universität
Giessen, Bad Nauheim); una relazione di dimissione ospedaliera relativa
al ricovero dal 16 ottobre all'8 novembre 2000 per terapia oncologica per
linfoma indifferenziato della rino-faringe; ulteriori rapporti per trattamento
radiochemioterapico segnatamente del 23 febbraio ed 8 novembre 2004
(doc. 16-22).
In apposito formulario per assicurati occupati nell'economia domestica,
l'interessata afferma di non essere più in grado di svolgere praticamente
tutti i lavori che competono ad una casalinga (doc. 11).
C. Nel suo rapporto del 30 maggio 2005 (doc. 24, 25), il Dott. Rais, medico
dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver
ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo della
malattie di lunga durata, ha affermato che la richiedente presenta un tasso
d'invalidità superiore ai due terzi come bracciante agricola dal 10
novembre 1998 (rapporto d'esame radiologico polidistrettuale, doc. 16); in
attività sostitutive leggere e/o sedentarie la sua incapacità al lavoro si
situerebbe al 20% dal 12 marzo 1999 (dimissioni ospedaliere, doc. 17) ed
3al 70% dal 16 ottobre 2000 (ospedalizzazione per il linfoma rinofaringeo).
In un calcolo comparativo dei redditi, l'amministrazione ha ritenuto che
nell'ambito di attività sostitutive l'interessata subirebbe una perdita di
guadagno del 36% dal 12 marzo 1999 e del 70% (in qualsiasi attività) dal
16 ottobre 2000 (doc. 26).
L'UAI ha tuttavia ritenuto che la domanda di rendita doveva essere
esaminata sotto l'aspetto dell'invalidità per le persone non esercitanti
un'attività lucrativa ed ha invitato il Dott. Rais a voler compilare un
formulario valutativo. Analizzando le risposte fornite dall'interessata sul
formulario per assicurati occupati nell'economia domestica ed in base alle
specifiche direttive federali in tale materia, il Dott. Rais ha valutato al 58%
il tasso d'invalidità nell'ambito domestico (doc. 27, 28).
Mediante decisione del 20 luglio 2005, l'UAI ha erogato in favore della
nominata una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal
1° marzo 2003, ossia un anno prima la data di presentazione della
domanda (doc. Cassa).
D. A._______ ha tempestivamente formulato opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendo, in sostanza, il riconoscimento
del suo diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni ha
esibito analisi ematochimiche dell'aprile e del maggio 2005, i risultati di un
esame audiometrico del 4 febbraio 2005, un referto radiografico del polso,
gomito ed avambraccio sinistro del 24 agosto 2004 ed altra
documentazione sanitaria (doc. 32-43).
Mediante decisione su opposizione del 21 dicembre 2005, l'UAI ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del
20 luglio 2005 (doc. 44).
E. Con tempestivo gravame del 29 gennaio 2006, rimesso alla posta il 3
febbraio successivo, A._______, rappresentata dal Patronato LABOR di
Sant'Arcangelo, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue
conclusioni esibisce un breve certificato medico redatto il 1° febbraio 2006
dal Dott. Nicola Giordano attestante, oltre la nota diagnosi, ipoacusia
neurosensoriale, artrosi cervicodorsolombare con discopatie C5-C6, L5-
S1, periartrite scapolo-omerale bilaterale, riduzione del visus, sindrome
depressiva, cefalea cronica, gozzo.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Rais, il quale, nella sua relazione dell'8 maggio 2006, ha confermato i suoi
precedenti pareri (doc. 45, 46).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 1° giugno 2006, l'UAI propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
4F. Con lettera raccomandata del 7 giugno 2006, il Presidente della I Camera
della Commissione federale di ricorso, ha invitato il Patronato LABOR a
volersi pronunciare in merito alle osservazioni dell'amministrazione, entro il
7 luglio 2006. Non avendo ricevuto alcuna presa di posizione entro il
termine impartito, il rappresentante della ricorrente è stato di nuovo
invitato a volersi esprimere entro il 28 settembre. L'interpellato non ha
risposto.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 50 e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
5parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Dal canto
suo, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.3 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (IV revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quelle date (DTF 130 V 329 consid. 2.5 e 445
consid. 1.2 e 1.2.1).
3. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 18 marzo 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni sono
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, il
Tribunale amministrativo federale può limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 18 marzo 2003 (ossia dodici mesi
prima della presentazione della nuova domanda), oppure se un diritto alla
rendita sia sorto tra tale data ed il 21 dicembre 2005, data della decisione
su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza infatti la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto
esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
64. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; adempie quindi la condizione della durata minima di
contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno e alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 % (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 111 V 22 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
7derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o nel campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita totale o parziale, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione esigibili,
della possibilità di guadagno sul mercato di lavoro equilibrato che entra in
considerazione.
5.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che prima di
subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
6. Dopo il rimpatrio, l'interessata ha svolto un'attività lucrativa come
bracciante agricola. Questo lavoro ha potuto essere svolto normalmente
(40 ore settimanali) fino a dicembre 1994; la nominata ha comunque
ancora lavorato fino al 28 settembre 1995. Non ha più ripreso la sua
attività per ragioni di salute (cfr. questionario per il datore di lavoro, doc.
14 e questionario per l'assicurato, doc. 15).
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa. In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv.
2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido.
L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv.
2bis LAI). L'art. 27 dell'Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
87. Dalla documentazione medica ad atti si evince che l'assicurata soffre di
un'artrite reumatoide seronegativa polidistrettuale sin dal 1995-96 (cfr. in
particolare i rapporti della Clinica reumatologica "Justus-Liebig Universität
Giessen" di Bad Nauheim [Germania] del 10 novembre 1998 e 3 maggio
1999, doc. 16, 17). Questa affezione, progressiva, colpisce soprattutto le
dita delle mani, le ginocchia, le spalle ed le dita dei piedi. Nell'ottobre
2000, A._______ è stata colpita da un carcinoma rinofaringeo
scarsamente differenziato al III stadio. Ha poi iniziato diversi cicli di chemio
e radio terapia (doc. 16-21). La nominata soffre anche di un'ipoacusia
bilaterale(doc. 23, cifra 7).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
8. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70% (doc. 23).
Il primo medico dell'UAI, Dott. Rais, esamina l'influenza della capacità al
lavoro dell'assicurata secondo il metodo cosiddetto generale e non quello
specifico delle persone occupate nell'economia domestica. Da questa
analisi, comportante un'incapacità al lavoro per qualsiasi lavoro retribuito
del 20% dal marzo 1999 (ricovero presso la Clinica reumatologica di
Nauheim, doc. 17) e del 70% dal 16 ottobre 2000 (malattia tumorale) ne
scaturisce un'incapacità di guadagno del 70% (in qualsiasi attività) già a
partire da quest'ultima data, ritenuto che già a decorrere dal novembre
1998 è documentata la patologia artritica (doc. 16) di livello invalidante.
L'UAI ha tuttavia invitato il Dott. Rais a volersi esprimere in merito
all'esigibilità del lavoro come casalinga (metodo cosiddetto specifico)
valutando le risposte fornite dall'interessata nel questionario per gli
assicurati occupati nell'economia domestica (doc. 11) con le direttive 3093
a 3098 della circolare concernente l'invalidità e l'impotenza edita
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS, CIIAI). Il medico di
fiducia dell'UAI ha stimato al 58% il tasso d'invalidità affliggente
l'assicurata nell' esclusiva qualità di casalinga.
8.1 Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di
9una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa si deve
verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse subentrata
l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurata viene determinato
valutando se la stessa da sana, quindi se non fosse subentrato il danno
alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia
domestica o ad un'occupazione remunerata e questo tenendo conto
dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione
impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b; SVR 1995 IV n. 76).
8.2 Nella specie, A._______, compilando il questionario per l'assicurato (doc.
15), ha dichiarato aver cessato l'attività lucrativa per problemi di salute.
Questa circostanza viene confermata dal datore di lavoro (doc. 14) che
indica come la dipendente abbia diminuito il suo impegno lavorativo nel
1994 per ragioni di salute ed abbia definitivamente cessato il rapporto di
lavoro nel settembre 1995. Ora, queste affermazioni sono confortate dalla
documentazione medica. Infatti, dal rapporto clinico del febbraio 1999
(doc. 17) emerge che la paziente soffriva di artrite reumatoide
(seronegativa) polidistrettuale già da circa tre anni. Oggettivamente, le
radiografie eseguite il 10 novembre 1998 già ponevano in evidenza lesioni
non indifferenti di diversi arti (mani, piedi, ginocchia, spalle). Le
affermazioni della ricorrente sono quindi attendibili, nel senso che alla fine
del 1995 non era più in grado di svolgere attività semi-pesanti come quella
di bracciante agricola addetta alla raccolta ed al trasporto di generi
ortofrutticoli. Lo stesso Dott. Rais, dell'UAI, nel suo rapporto del 28 aprile
2005 (doc. 24, 25), ammette tale peggioramento valetudinario. Il metodo di
valutazione non può essere quello specifico della casalinghe ammesso
dall'amministrazione, bensì quello generale (art. 28 cpv. 2 LAI).
8.3 Se è vero, come lo sostiene il medico dell'UAI, che in quegli anni (1998-
99) l'assicurata avrebbe potuto svolgere attività sostitutive in misura
dell'80%, il danno alla salute e la conseguente capacità al lavoro è ancor
più peggiorato nell'ottobre 2000 con la comparsa della malattia tumorale.
Trattasi di un carcinoma rinofaringeo poco differenziato (non operabile
chirurgicamente) che ha necessitato un'intensa chemio e radioterapia. Le
condizioni di salute dell'interessata, già provate dall'artrite reumatoide
ingravescente e progressiva, si sono ulteriormente aggravate con la turba
neoplasica al più tardi nell'ottobre 2000. In quelle condizioni, l'assicurata
non avrebbe più potuto svolgere nessuna attività lucrativa. Lo stesso Dott.
Rais ammette tale evenienza a decorrere dal 16 ottobre 2000
(ospedalizzazione). Pretendere che l'assicurata esercitasse ancora un
lavoro di tipo leggero/sendentario dopo tale epoca, appare puramente
illusorio. Infatti, il medico dell'INPS, pur precisando che la paziente
sarebbe stata in grado di svolgere attività di tipo assolutamente leggero,
10
pone poi delle condizioni lavorative (controindicazioni) estremamente
severe, ossia evitare ambienti umidi, caldi o freddi, esposti al fumo o a
gas, rinunciare ai turni, astenersi dalle frequenti flessioni o dal trasporto di
pesi. Il reinserimento dell'assicurata in un consono settore produttivo, ad
un'età ormai avanzata e con una formazione scolastico-professionale
scarsa, appare un obiettivo non realizzabile in realtà.
Pertanto, alla data dell'impugnata decisione, il tasso d'invalidità affliggente
A._______ era da diversi anni, superiore ai due terzi.
8.4 Vista l'evoluzione delle patologie in esame, il collegio giudicante può
ritenere che il 16 ottobre 2000, il tasso d'invalidità raggiungeva e superava
il 70% in qualsiasi attività, un evento assicurabile, giusta il menzionato art.
29 cpv. 1 lett. b LAI è quindi insorto un anno dopo, vale a dire nell'ottobre
2001.
Giusta il menzionato art. 48 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 3) possono essere
concesse prestazioni soltanto per i 12 mesi precedenti la data della
richiesta. Nella specie, la domanda di rendita è stata presentata il 18
marzo 2004. Il diritto al versamento della rendita intera AI può decorrere
dal marzo 2003.
8.5 Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione
impugnata riformata nel senso che A._______ ha diritto ad una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° marzo
2003.
9.
9.1 Non vengono prelevate spese processuali.
9.2 Visto l'esito del ricorso, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per
spese ripetibili di CHF. 500.-- a carico dell'UAI convenuto (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che
A._______ ha diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2003.
2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti alla ricorrente e versi i
relativi arretrati.
11
3. Non si percepiscono spese.
4. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
CHF. 500.--, posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero.
5. Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata AG)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Rimedi di diritto
Questo giudizio può essere impugnato innanzi al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notifica (cfr. art. 42, 48, 100, della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF], RS 173.110)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: