Corte III
C-2657/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 23 maggio 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani, giudice unico
Paola Carcano, cancelliera.
F._______
ricorrente, patrocinato dall'Avv. Fabio Taborelli, corso San Gottardo 25, 6830
Chiasso,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. F._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato con prole, lavora
in Svizzera in qualità di pittore-imbianchino frontaliere dal 1979. Dapprima
presso V._______ a G._______, poi presso A._______ a G._______ e
quindi dal 1997 a tutt'oggi presso A1._______ Sagl pure a G._______.
In data 2 aprile 2003, F._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Dopo che l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha esperito l'istruttoria,
l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha respinto, con decisione del 15 luglio 2005, la richiesta
di prestazioni di F._______. Quest'ultimo ha formulato in data 9 agosto
2005 tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo. Mediante decisione su opposizione del 17 gennaio 2006,
l'UAIE ha respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la
propria decisione del 17 luglio 2005, indicando quale via di ricorso la
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR).
Con tempestivo gravame del 15 febbraio 2006, pervenuto alla CFR il 20
febbraio 2006, F._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo
federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
32. Conformemente all'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA allorquando sia applicabile
la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS 830.1).
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
In applicazione dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale su l'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20) le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70),
sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
3.
3.1 Secondo l'art. 58 cpv. 2 LPGA, se l'assicurato è domiciliato all'estero, è
competente a giudicare un ricorso in materia di assicurazioni sociali il
tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo
ultimo datore di lavoro aveva domicilio.
In deroga all'art. 58 cpv. 2 LPGA, l'art. 69 cpv. 2 LAI stabilisce che i ricorsi
di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale,
fatti salvi i casi in cui il Consiglio federale prevede che tale competenza sia
attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o
sede il datore di lavoro dell'assicurato.
Giusta l'art. 89 della Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità
del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), salvo disposizioni contrarie della
LAI o dell'ordinanza stessa, i capi IV e VI della Ordinanza federale
sull'assicurazione per la vecchiaia del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS
831.101) sono applicabili per analogia.
Conformemente all'art. 200 OAVS, incluso nel capo VI dell'ordinanza
federale, se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato
all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle
assicurazioni sociali del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro
dell'assicurato.
3.2 F._______ è domiciliato a M._______ (provincia di V._______, Italia) e
lavora in Svizzera in qualità di pittore-imbianchino frontaliere dal 1979, in
particolare dal 1997 a tutt'oggi presso A1._______ Sagl a G._______.
43.3 Stante quanto precede competente a giudicare il gravame in oggetto è il
Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino.
Pertanto il Tribunale quale giudice unico (art. 23 cpv.1 lett. a LTAF) decide
di non entrare nel merito del gravame in oggetto e di trasmettere,
conformemente all'art. 58 cpv. 3 LPGA, l'incarto al Tribunale cantonale
delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino quale autorità competente.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Non si entra nel merito del presente ricorso.
2. L'incarto è trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del
Cantone Ticino quale autorità competente.
3. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (atto
giudiziario),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La
decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono
in possesso della parte (art. 42 LTF).
La giudice: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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