Corte III
C-2658/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 18 luglio 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael
Peterli e Johannes Frölicher, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
F._______,
ricorrente, patrocinato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 M2._______,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. F._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato, ha lavorato in
Svizzera come autista, magazziniere e tagliatore di stoffe frontaliere dal 1°
marzo 1977 presso la M._______ SA di S._______, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo. Egli ha dovuto interrompere la
sua attività lavorativa a partire dal 27 marzo 2002 per motivi di salute,
segnatamente per dolori gluteali a sinistra irradianti nella regione
lombosacrale e lungo la fascia laterale della gamba sinistra. Da allora non
ha più potuto riprendere il suo lavoro, ad eccezione di due settimane nel
corso dei mesi di febbraio e marzo 2003. Dopo di che, il contratto di lavoro
è stato disdetto dal datore al 31 dicembre 2003, prolungato al 30 giugno
2004. In data 22 dicembre 2003, F._______ ha formulato una richiesta
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità e più precisamente postulando il collocamento in un altro posto
di lavoro ed il riconoscimento di una rendita d'invalidità. L'interessato non è
al beneficio di una pensione italiana di invalidità (doc. 1-1/1-7; 6-1; 7-1; 9-
1; 9-2; 11.1/11.3; lettera 10 marzo 2004 Istituto nazionale della previdenza
sociale di Varese/Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero e rispettivi allegati; foglio allegato alla decisione di
rendita del 20 maggio 2005).
B. Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita l'Ufficio AI del Cantone
Ticino (UAI) ha acquisito i seguenti documenti:
- il questionario dell'ultimo datore di lavoro del 13 gennaio 2004 (doc.
11.1/11.3);
- un rapporto medico del 16 gennaio 2004 della Dott.ssa E._______,
medico di famiglia dell'assicurato, che attesta un'incapacità lavorativa
totale dovuta a malattia dal 27 marzo 2003 (doc. 12-1/12-3);
- una perizia medica dettagliata del 24 febbraio 2004 della Dott.ssa
M1._______ (sanitaria incaricata dell'INPS di Varese), che attesta una
diagnosi di discartrosi L5-S1, protrusione discale L4-L5, stenosi mista L5-
S1 (sin dx, ...) ed apprezza un'incapacità lavorativa del 30% dell'assicurato
nella sua precedente professione (autista, magazziniere e tagliatore di
stoffe) mentre lo considera idoneo ad esercitare un'attività diversa in vista
della quale puó essere riadattato (doc. 29-1/29-6);
- l'incarto della cassa malati Helsana Assicurazioni SA (doc. 1.1-1.34),
comprendente tra l'altro anche due rapporti medici del 27 maggio e del 3
settembre 2003 del Dott. G._______ (doc. 1-29/1-31; 1-22/1-23);
3- un rapporto medico del 31 marzo 2004 del Dott. D._______ del servizio
medico regionale (SMR) che attesta una diagnosi di sindrome
lombogluteale cronica a sinistra con/da turbe statiche del rachide,
discopatia L4/5 con protrusione paramediana a sinistra coinvolgendo
anche la porzione intraforaminale con probabile irritazione radicolare
intermittente di L5 a sinistra (doc. 17-1/17-2);
- varia documentazione medica (numerosi certificati, una risonanza
magnetica, una tomografia computerizzata, diverse lastre, ecc.: doc. 15.1;
14.1/14-16; 14.18/14.20).
C. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha quindi incaricato il Dott.
P._______, specialista in medicina interna e reumatologia, di esaminare
F._______ (doc. 19-1/19-2). Nel suo rapporto del 12 luglio 2004 il perito,
fondandosi sull'incarto e su una documentazione oggettiva (in particolare:
due radiografie della colonna lombare ap/lat. del 21 ottobre 2002 e del 13
marzo 2003, due risonanze magnetiche della zona lombare del 9 gennaio
e del 30 ottobre 2003, una radiografia del bacino e delle anche assiali
dell'8 gennaio 2003, una tomografia computerizzata (TAC) del bacino e
delle anche del 18 giugno 2003 ed una radiografia della spalla sx in
rotazione esterna-interna del 12 maggio 2004), ha evidenziato la diagnosi
di sindrome lombovertebrale con dolori pseudoradicolari (gluteali) a sx,
osteocondrosi L5/S1 con protrusione discale diffusa piú accentuata in sede
foraminale sx e moderato sovraccarico delle faccette articolari posteriori,
assenza di disturbi neurologici a carattere radicolare, lievi alterazioni
statiche e PSX sx. Considerati questi disturbi, il perito apprezza
un'incapacità lavorativa completa (e molto verosimilmente definitiva)
dell'assicurato nella sua precedente professione (autista, magazziniere e
tagliatore di stoffe) dal 27 marzo 2002, tuttavia lo considera
completamente capace di svolgere (seppur con una riduzione del
rendimento del 10% per inserire alcune piccole pause in caso di orario di
lavoro continuato) lavori leggeri generici che tengano conto del suo stato
di salute, segnatamente dei limiti funzionali che conseguono allo stesso
(doc. 20-1/20-10).
D. In data 4 agosto 2004 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha quindi comunicato
all'assicurato di aver affidato il suo incarto al Servizio di integrazione (doc.
21-1). Nel suo rapporto del 29 novembre 2004 il Consulente per
l'integrazione professionale è giunto alla conclusione che, nel caso
concreto, mancano delle premesse credibili su cui avviare provvedimenti
professionali efficaci o valutazioni aritmetiche attendibili e pertanto,
essendo nell'impossibilità di procedere, ha chiuso la pratica
raccomandando di mettere l'assicurato al beneficio di una rendita intera
(doc. 26.1/26.2).
4E. In data 6 dicembre 2004 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha richiesto alla
M._______ SA il mansionario completo di descrizione particolareggiata
delle attività svolte dall'assicurato nella sua precedente professione (doc.
27-1), che è stato comunicato in data 4 gennaio 2005 (doc. 30-1). Sulla
scorta di quanto ricevuto, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha ritenuto che vi
fosse ancora una capacità lavorativa residua piuttosto importante
dell'assicurato e, di conseguenza, non condividendo la conclusione a cui
è giunto il Consulente per l'integrazione professionale, ha sottoposto
nuovamente gli atti al Dott. D._______ del servizio medico regionale (doc.
33-1). Quest'ultimo, nel suo rapporto medico del 10 febbraio 2005,
apprezza un'incapacità lavorativa totale dell'assicurato nella sua
precedente professione (autista, magazziniere e tagliatore di stoffe) a far
tempo dal mese di marzo del 2002 mentre lo considera idoneo ad
esercitare in misura completa un'attività rispettosa dei suoi limiti funzionali
a partire dal 12 marzo 2004 (doc. 34-1).
F. In data 1° marzo 2005 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha quindi comunicato
all'assicurato di aver nuovamente affidato il suo incarto al Servizio di
integrazione (doc. 36-1). Nel suo rapporto del 21 marzo 2005 la
Consulente per l'integrazione professionale è giunta alla conclusione che
l'assicurato è da ritenersi inabile al 100% nell'attività abituale (tagliatore
qualificato) mentre in un'attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti
funzionali, vi è una capacità lavorativa completa (con una limitazione del
rendimento del 10% per inserire alcune piccole pause in caso di orario di
lavoro continuato). In particolare, ritiene che l'assicurato potrebbe
accedere ad attività di tipo semplice, poco diversificate, di carattere
prettamente manuale, principalmente di produzione o di esercizio (quali ad
es.: le mansioni di assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,
etichettaggio ed imballaggio). Ella ha pure operato il raffronto dei redditi
giungendo alla conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità
del 19% ed una capacità di guadagno residua dell'81%. Da ultimo, ha
ritenuto che la residua capacità di guadagno dell'assicurato non può
essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di
ordine professionale e che, in ogni caso, dato che l'assicurato è
direttamente integrabile nel ciclo produttivo, non ha ritenuto opportuno
segnalare il caso al servizio di collocamento per invalidi (doc. 37-1/37-4).
G. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha aderito al parere del 10 febbraio
2005 del Dott. D._______ ed a quello del 21 marzo 2005 della Consulente
per l'integrazione professionale e, di conseguenza, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha assegnato all'assicurato, con decisione del 20 maggio 2005,
una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo 1°marzo 2003-30
giugno 2004, dopo di che il grado invalidante è stato fissato nella misura
del 19% in applicazione del metodo generale del confronto dei redditi (doc.
47-6).
5H. F._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS-CISL Svizzera
Frontalierato di M2._______, ha formulato in data 17 giugno 2005
tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo,
chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative (doc. 47-1/47-5). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto
due certificati medici del 21 settembre e del 1° ottobre 2004 del Dott.
D1._______ (doc. 47-12/47-13). Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione
ha sottoposto gli atti al Dott. H._______, il quale, alla luce della nuova
documentazione medica prodotta, nel suo rapporto medico del 27
dicembre 2005 (doc. 52-1) ha sostanzialmente confermato il precedente
parere del 10 febbraio 2005 del Dott. D._______ (doc. 34-1), nella misura
in cui considera l'assicurato idoneo ad esercitare in misura completa
un'attività rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 52-1). Mediante
decisione su opposizione del 17 gennaio 2006 l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha pertanto
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria
decisione del 20 maggio 2005 (doc. 55-1/55-8).
I. Con tempestivo gravame del 15 febbraio 2006, spedito il 17 febbraio 2006,
F._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS-CISL Svizzera
Frontalierato di M2._______, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto alla riformazione professionale nel settore
dell'abbigliamento ed alla rendita d'invalidità. Precisa inoltre che il raffronto
dei redditi non è corretto in quanto dovrebbe essere preso in
considerazione quale salario da invalido di base quello previsto dal
contratto di lavoro dell'abbigliamento nel Cantone Ticino, valori 2005 (che
peraltro produce in forma fotostatica) di Fr. 27'216.-- anziché quello
statistico accertato dall'amministrazione di Fr. 47'709.34.
J. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso del 16 marzo 2006,
e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali del 23 marzo 2006,
propongono la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà,
per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
K. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato
INAS-CISL Svizzera Frontalierato di M2._______, con scritto del 18 aprile
2006, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
L. In data 12 aprile 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
6M. In data 7 luglio 2007 il Patronato INAS-CISL Svizzera Frontalierato di
M2._______ ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale una copia
del contratto di lavoro a tempo indeterminato (mansione: ritagliatore a
decorrere dal 19 marzo 2007) stipulato in data 7 marzo 2007 tra il proprio
assistito e la ditta C._______ SA di M2._______.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
72.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
8Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, sono
determinati, di principio, le norme materiali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il giudice delle assicurazioni sociali
si basa, ai fini dell'esame della vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino
al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre
distinguere, dal punto di vista del diritto materiale applicabile, i periodi
prima e dopo l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove
norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna
sostanziale modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione,
e che le nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza
rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza,
conformemente al riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al
momento in cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002,
rispettivamente fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore
all'epoca (DTF 130 V 329 consid. 2.5 e 445).
Parimenti le modifiche della LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1°
gennaio 2004 (4a revisione della LAI), sono applicabili solo a partire da tale
data.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 22 dicembre 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi
ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 22 dicembre
2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure
se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 17 gennaio 2006, data
della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo
lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
96. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). Non spetta
quindi al medico graduare l'invalidità, bensì all'amministrazione
rispettivamente al giudice, tramite il raffronto dei redditi e, meglio,
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
10
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato
del lavoro, e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido (art. 16 LPGA applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o
psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa
7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante,
secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(DTF 125 V 353; Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
2001 p. 109).
8. Posto che F._______ è un cittadino italiano residente in Italia che ha
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale
(cfr. foglio allegato alla decisione di rendita del 20 maggio 2005) e,
pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione alla
quale la legge subordina l'erogazione di una rendita (art. 36 cpv. 1 LAI),
dev'essere stabilito se egli è invalido ai sensi della legislazione svizzera.
9. Una rendita limitata nel tempo corrisponde materialmente ad una revisione
e se ne deve pertanto seguire i principi (DTF 125 V 417 consid. 2d). Se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA corrispondente materialmente al precedente ed
abolito art. 41 LAI).
11
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità. Invece, se è stata inoltrata
domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sè stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e
3 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961: OAI, RS 831.201).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 1 e 2 OAI).
10.
10.1 Dal questionario del datore di lavoro si evince che F._______ ha lavorato
come autista, magazziniere e tagliatore di stoffe frontaliere fino al 27
marzo 2002 e da allora non avrebbe più ripreso un'attività lucrativa.
10.2 Ad avviso del perito incaricato dall'UAI (Dott. P._______, specialista in
medicina interna e reumatologia) il richiedente è affetto da sindrome
lombovertebrale con dolori pseudoradicolari (gluteali) a sx, osteocondrosi
L5/S1 con protrusione discale diffusa piú accentuata in sede foraminale sx
e moderato sovraccarico delle faccette articolari posteriori, assenza di
disturbi neurologici a carattere radicolare, lievi alterazioni statiche e PSX
sx (perizia reumatologica del 12 luglio 2004: doc. 20-1/20-10).
Questa diagnosi è condivisa pure dai Dott. D._______ e H._______ del
servizio medico regionale (SMR), rispettivamente nei loro rapporti del 10
febbraio 2005 e del 27 dicembre 2005 (doc. 34-1 e 52-1).
Nel caso di specie il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi a
cui sono pervenuti i predetti medici.
12
10.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce
dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante
giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè
di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia
suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di
uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima
lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui
ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del
40% (rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
10.4 Ora, è compito del medico stabilire in che misura il danno alla salute limita
l'interessato nelle sue capacità psicofisiche, limitandosi alle funzioni
importanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto. In particolare egli valuta
se e in che misura l'assicurato può star seduto o in piedi, può portare pesi
ecc.. Sulla base di questi dati l'orientatore professionale indicherà poi le
attività ammissibili (Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR]
2001, IV, n. 10).
Il Dott. P._______ apprezza un'incapacità lavorativa dell'assicurato
completa (e molto verosimilmente definitiva) nella sua precedente
professione (autista, magazziniere e tagliatore di stoffe) dal 27 marzo
2002. D'altra parte però, egli considera altresì che lo stato di salute
dell'assicurato non è tale da comprometterne il reinserimento
professionale. Gli esami radiologici e la documentazione medica che ha
potuto consultare come pure l'osservazione personale del paziente gli
hanno infatti permesso di constatare che F._______ è completamente
capace di svolgere (seppur con una riduzione del rendimento del 10% per
inserire alcune piccole pause in caso di orario di lavoro continuato) lavori
leggeri generici che tengano conto del suo stato di salute. All'uopo rileva i
seguenti limiti funzionali del periziando: limitazione di posture monotone
senza poter cambiare di tanto in tanto posizione (seduta possibile per 2
ore, eretta statica per 1 ora, eretta in movimento per 2 ore); limitazione
importante per posizioni inergonomiche o movimenti ripetitivi in flessione
e/o rotazione lombare, posizioni accovacciate (in posizione seduta una
leggera flessione lombare è per contro esigibile). Inoltre ritiene che puó
sollevare al massimo 10 kg (ed in modo non ripetitivo) e che non sono
esigibili lavori su terreni sconnessi, ponteggi o scale a pioli oppure soggetti
a vibrazioni oppure che necessitano l'uso ripetitivo di entrambe le braccia
fino o oltre l'orizzontale rispettivamente la manipolazione frequente di
oggetti o utensili medi o pesanti (da 5 a 10 kg) che richiedono entrambe le
braccia (doc. 20-1/20-10).
13
Questo parere specialistico è condiviso appieno pure dai Dott. D._______
e H._______ del servizio medico regionale (SMR). Infatti il Dott.
D._______, nel suo rapporto medico del 10 febbraio 2005, apprezza
un'incapacità lavorativa totale dell'assicurato nella sua precedente
professione (autista, magazziniere e tagliatore di stoffe) a far tempo dal
mese di marzo del 2002 mentre lo considera idoneo ad esercitare in
misura completa un'attività rispettosa dei suoi predetti limiti funzionali a
partire dal 12 marzo 2004, data della visita del Dott. G._______ per conto
di Helsana, a partire dalla quale lo stato di salute dell'assicurato non più ha
subito variazioni (doc. 34-1; doc. 20-6 e 20-7). Nel suo rapporto del 15
marzo 2004, il Dott. G._______, ritiene che l'assicurato può ancora
svolgere al 100% dei lavori rispettosi dei suoi limiti funzionali, che invero
appaiono pressocchè sovrapponibili a quelli indicati dal Dott. P._______
nella successiva perizia reumatologica del 12 luglio 2004 (doc. 20-1/20-
10). Alle stesse conclusioni giunge pure il Dott. H._______ nel suo
rapporto del 27 dicembre 2005 (doc. 52-1) dopo aver peraltro rilevato che
anche il Dott. D1._______, nei due certificati medici del 21 settembre 2004
e del 1° ottobre 2004 prodotti dall'assicurato con l'opposizione del 17
giugno 2005, attesta che lo stato di salute del paziente è rimasto
stazionario dalla sua prima valutazione del mese di giugno del 2004 (doc.
47-12/47-13).
Del medesimo avviso è pure la Consulente per l'integrazione professionale
che, sulla base anche del mansionario completo di descrizione
particolareggiata delle attività svolte dall'assicurato nella sua precedente
professione messo a disposizione dalla M._______ SA in data 4 gennaio
2005 (doc. 30-1), nel suo rapporto approfondito del 21 marzo 2005
sull'integrazione professionale dell'assicurato, ritiene che quest'ultimo può
ancora svolgere al 100% (seppur con una limitazione del rendimento del
10% per inserire alcune piccole pause in caso di orario di lavoro
continuato) un'ampia gamma di professioni malgrado le limitazioni fisiche
di cui è affetto. Si tratterebbe in particolare di attività di tipo semplice, poco
diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di
produzione o di esercizio (quali ad es.: le mansioni di assemblaggio,
stampa, rifinitura, lucidatura, etichettaggio ed imballaggio: doc. 37-1/37-
4).
Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è pervenuto il Dott.
P._______, specialista in medicina interna e reumatologia. Egli infatti ha
esaminato personalmente il richiedente ed ha potuto prendere visione
delle radiografie eseguite, valutando il danno alla salute lamentato
dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi. Il
rapporto peritale è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), è chiaro nella presentazione del contesto medico
ed, infine, le conclusioni a cui giunge sono fondate. Parimenti il collegio
giudicante condivide le conclusioni a cui sono pervenuti i Dott. D._______
14
e H._______ del servizio medico regionale (SMR) e la Consulente per
l'integrazione professionale, ritenuto che i loro rapporti (rispettivamente
del 10 febbraio, 27 dicembre e 21 marzo 2005: doc. 34-1; 52-1; 37-1/37-
4) si basano sostanzialmente sull'anzidetta perizia ed appaiono chiari e
completi giungendo a conclusioni logiche e motivate. In quest'ottica
pertanto le predette relazioni mediche ossequiano ampiamente i principi
posti dalla costante giurisprudenza esposti sub. consid. 7. Per quanto
attiene al rapporto del Consulente per l'integrazione professionale (doc.
26.1/26.2), redatto il 29 novembre 2004, occorre rilevare che questo non
tiene conto del mansionario completo di descrizione particolareggiata delle
attività svolte dall'assicurato nella sua precedente professione messo a
disposizione dalla M._______ SA in data 4 gennaio 2005 (doc. 30-1).
10.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio giudicante è
quindi dell'avviso che F._______ non è più in grado di svolgere la sua
precedente professione (autista, magazziniere e tagliatore di stoffe) a far
tempo dal 27 marzo del 2002 ma ritiene altresì che l'assicurato è idoneo
ad esercitare al 100% (seppur con una limitazione del rendimento del 10%
per inserire alcune piccole pause in caso di orario di lavoro continuato)
un'attività di tipo semplice, poco diversificata, di carattere prettamente
manuale, principalmente di produzione o di esercizio che sia rispettosa dei
suoi limiti funzionali (ad. es. mansioni di assemblaggio, stampa, rifinitura,
lucidatura, etichettaggio ed imballaggio) a partire dal 12 marzo 2004.
10.6 Stante quanto precede, tenuto conto del termine di un anno prescritto dalla
lettera b dell'art. 29 cpv. 1 LAI (cfr. considerando 10.3), F._______ ha
diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2003.
11. Rimane ora da esaminare l'eventuale soppressione del diritto
dell'assicurato alla rendita d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2004.
11.1 Dalle precedenti considerazioni risulta che lo stato di salute di F._______
si presenta pressocchè stazionario dal 12 marzo 2004, data a far tempo
dalla quale egli beneficia di una capacità residua di guadagno del 100%
(seppur con una limitazione del rendimento del 10% per inserire alcune
piccole pause in caso di orario di lavoro continuato) in un'attività di tipo
semplice, poco diversificata, di carattere prettamente manuale,
principalmente di produzione o di esercizio che sia rispettosa dei suoi limiti
funzionali.
11.2 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
15
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido.
La Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto (calcolo
effettuato il 21 marzo 2005) di un salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile nel 2004 quale autista, magazziniere e tagliatore di stoffe di
complessivi Fr. 43'875 annui (tredicesima mensilità inclusa) pari a Fr.
3'375.-- mensili, sulla scorta di quanto dichiarato dalla M._______ SA di
S._______ (doc. 11-1/11-3). Per determinare il reddito da invalido, invece,
ha tenuto conto di un reddito annuo statistico (settore privato, categoria 4,
Cantone Ticino, maschile, valore mediano) per attività leggere, semplici e
ripetitive pari a Fr. 52'345 annui (tredicesima mensilità inclusa; pari a Fr.
4'026.53 mensili). Considerata una capacità lavorativa in suddette attività
adeguate pari al 90% ed applicando un'ulteriore riduzione del 25 % per
tenere conto dei fattori personali dell'assicurato, è giunta cosí ad un
reddito da invalido di Fr. 35'333.--. Dal raffronto di tale reddito da invalido
con quello da valido di fr. 43'875 è risultata un'incapacità di guadagno del
19% {[(43'875.---35'333)x100] : 43'875}. Nel gravame il ricorrente ritiene
che il raffronto dei redditi non è corretto in quanto, a suo avviso, dovrebbe
essere preso in considerazione, quale salario da invalido di base, quello
previsto dal contratto di lavoro dell'abbigliamento nel Cantone Ticino,
valori 2005. Ora il collegio giudicante rileva che, nel caso concreto, per
determinare il reddito da invalido, devono essere applicate,
conformemente alla giurisprudenza consolidata, le tabelle riguardanti i
redditi annui statistici nazionali e non quelle concernenti i redditi annui
statistici del Cantone Ticino (DTF 126 V 75; DTF 129 V 472 e sentenza del
Tribunale federale del 2 maggio 2007 in re V./UAIE). Di conseguenza,
sulla base delle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla
struttura dei salari 2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato,
categoria 4, maschile), il salario mensile medio conseguibile nel 2004 in
attività di tipo leggero non qualificate (ad. es. mansioni di assemblaggio,
stampa, rifinitura, lucidatura, etichettaggio ed imballaggio) è di Fr. 4'588.--.
Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al
90% ed applicando la riduzione massima del 25% consentita dalla
giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF
126 V 75), si giunge cosí ad un reddito da invalido di Fr. 3'096.90. Il
confronto fra un reddito privo di invalidità di Fr. 3'375.-- ed un introito
teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 3'096.90
comporterebbe una perdita di guadagno dell'8.24% {[(3'375 -
3'096.90)x100] : 3'375}. Ne consegue che F._______, svolgendo un'attività
di tipo leggero non qualificata, subirebbe un'incapacità di guadagno
dell'8.24% mentre continuerebbe a beneficiare di una capacità residua di
guadagno del 91.76% dal 12 marzo 2004.
16
11.3 Stante quanto precede, il collegio giudicante è dell'avviso che il
miglioramento della capacità di guadagno dell'assicurato fissato al 12
marzo 2004 è durato oltre 3 mesi senza interruzione notevole ed è
perdurato fino al 17 gennaio 2006, data della decisione su opposizione. Il
collegio giudicante è pure dell'avviso che è presumibile che questo
miglioramento continuerà a perdurare. Pertanto il diritto dell'assicurato ad
una rendita d'invalidità è soppresso, tenuto conto del termine di 3 mesi
prescritto dall'art. art. 88a cpv. 1 e 2 OAI (cfr. considerando 9) a decorrere
dal 1° luglio 2004.
12. F._______ ha chiesto pure di poter beneficiare di una riformazione
professionale. In merito a tale richiesta l'UAIE non ha emanato alcuna
decisione impugnabile.
12.1 Giusta l'art. 8 LAI, le persone invalide o minacciate da un'imminente
invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari ed atti a
ripristinare, conservare o migliorare la capacità di guadagno o la capacità
di svolgere le mansioni consuete. Giusta l'art. 17 LAI, l'assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità di guadagno può
essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale; la
nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata
alla formazione in una nuova attività lucrativa. La dottrina definisce la
riformazione come la somma dei provvedimenti d'integrazione
professionale che sono necessari ed adeguati per procurare all'assicurato
una possibilità di guadagno equivalente circa a quella che gli offriva la
precedente attività (ULRICH MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, ad art. 8). La nozione di
equivalenza si riferisce non tanto al livello di formazione, ma alla capacità
di guadagno che ci si può attendere dalla riformazione. Di principio
l'interessato ha diritto alle misure necessarie ed appropriate ma non alle
migliori per la sua reintegrazione (DTF 124 V 108 consid. 2a con i rif., 122
V 79, 121 V 260). Inoltre il diritto a provvedimenti d'integrazione
professionale nasce allorquando la perdita di guadagno raggiunge il 20%
almeno (DTF 124 V 110).
12.2 Nel caso concreto, le condizioni poste dall'art. 17 LAI per il riconoscimento
di un diritto alla riformazione professionale non sono adempiute. Infatti, la
Consulente per l'integrazione professionale ha rilevato che una
riformazione professionale che comporta l'apprendimento di nozione
teoriche non è proponibile perchè l'assicurato è inibito oltre che dal danno
alla salute anche da fattori quali l'età (54 anni), l'esperienza professionale
specifica (di tipo pratico e di esecuzione) e la scolarità (elementare) e non
avrebbe incidenza sulla capacità di guadagno residua dell'assicurato (doc.
37-1/37-4). Tuttavia, il danno alla salute di cui è affetto e le carenze nella
sua formazione non impediscono un reinserimento diretto dell'assicurato
nel mercato del lavoro anche senza una riformazione, in particolare
17
riprendendo una delle attività già menzionate. In tali attività, come è già
stato definito, la perdita di guadagno non supererebbe il 9%. Visto quanto
precede, per economia di procedura, appare superfluo rinviare l'incarto
all'autorità inferiore per decisione in merito ai provvedimenti professionali.
13. In tali circostanze, il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
14. Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in vigore fino al 30
giugno 2006).
In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito
del gravame, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 17 gennaio 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R,)
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: