B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2660/2014
Sen t en z a d e l 6 s e t t emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Franziska Schneider,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______,
patrocinato dalla UCM, Federazione Utenti Sanità Pubblica,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità: diritto alla rendita
(decisioni del 2 aprile 2014).
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Fatti:
A.
A._______, nato il…, cittadino…, separato con tre figli, B._______, nato
nel…, C._______ nata nel… e D._______ nato nel…, ha lavorato in Sviz-
zera a partire dal 1989 in qualità di aiuto muratore (doc. A 1-1 e 11-2 dell’in-
carto dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità per gli assicurati residenti
all’estero, di seguito: UAIE) alle dipendenze di un'impresa di costruzioni
ticinese. Ha interrotto il lavoro il 25 marzo 2009 (doc. A 18-1) e, in maniera
definitiva, dal 28 aprile 2009 a seguito di un infortunio extraprofessionale
(incidente della circolazione, doc. B 28-1 a 35-6 dell’incarto dell'E._______,
in seguito: E._______).
B.
B.a Il 1° luglio 2009 l‘interessato ha formulato all'F._______ (di seguito:
F._______) una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità (doc. A 11-1 a 11-9).
Nel corso dell'istruttoria l'F._______ ha assunto agli atti i documenti com-
ponenti l'incarto dell’E._______ tra luglio 1998 e aprile 2010 (doc. B 1-1 a
49-2 dell’incarto E._______), segnatamente il rapporto medico del dott.
G._______, specialista in neurologia, del 12 febbraio 2010 (doc. B 45-1 a
45-3) e la perizia medica dell'8 marzo successivo del dott. H._______, chi-
rurgo ortopedico (doc. B 47-1 a 47-4). Esso si è inoltre fondato sulla perizia
del 4 marzo 2011 del dott. I._______, specialista in reumatologia e medi-
cina interna (doc. A 59-1 a 59-9), sul rapporto finale del Servizio Medico
regionale dell'AI (SMR) del 15 marzo seguente (doc. A 60-1 a 60-3), sulla
perizia del 12 settembre 2011 del dott. L._______, specialista in psichiatria
e psicoterapia (doc. A 94-5 a 94-7), nonché sul questionario per il datore di
lavoro del 7 luglio 2009 (doc. A 18-1 a 18-6).
B.b Mediante decisione del 7 luglio 2011 (doc. A 79-1 a 79-7), che ha fatto
seguito ad un progetto di decisione del 29 marzo precedente
dell’F._______ (doc. A 64), l’UAIE ha riconosciuto, in favore di A._______,
una rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° marzo
2010 al 31 marzo 2011.
C.
Con sentenza del 14 settembre 2012 (doc. A 109-1 a 109-18) il Tribunale
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amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto dall'as-
sicurato in data 3 agosto 2011 (doc. A 87-5 a 87-8) avverso la suddetta
decisione, rinviando gli atti di causa all'autorità inferiore per completamento
dell'istruttoria (tramite l’espletazione di perizie ortopedica/neurologica e
psichiatrica) per quanto riguarda il periodo dal 1° aprile 2011 (cfr. con-
sid. 11.1 e 11.2) e nuova decisione. Ha per contro confermato il diritto alla
rendita intera per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2011 (con-
sid. 11.1).
D.
D.a In esecuzione del giudizio del TAF l’amministrazione ha ordinato l’ese-
cuzione di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio Accertamento
Medico (SAM). Il referto del 3 giugno 2013 (doc. A 125-1 a 125-27) com-
prende una valutazione reumatologica del 1° maggio 2013 del dott.
M._______, specialista in reumatologia (doc. A 125-28 a 125-35), una pe-
rizia neurologica esperita in data 29 marzo 2013 dal dott. N._______, spe-
cialista in neurologia (doc. A 125-36 a 125-38) ed una psichiatrica del
24 aprile 2013 ad opera della dott.ssa O._______, specialista in psichiatria
(doc. A 125-39 a 125-44). Il dott. P._______, specialista in medicina gene-
rale e la dott.ssa Q._______, specialista in medicina interna, hanno ritenuto
per l'interessato: dal punto di vista reumatologico un'abilità al lavoro del
100% in un lavoro adatto allo stato di salute dal 1° giugno 2012, vale a dire
a distanza di sei mesi dall'ultimo intervento neuro-ortopedico (stabilizza-
zione chirurgica della colonna vertebrale); dal punto di vista neurologico
una capacità lavorativa del 100% in qualunque attività e dal punto di vista
psichiatrico un'incapacità lavorativa del 25% in qualsiasi attività da fine no-
vembre 2011. Essi hanno pertanto concluso che in un'attività confacente al
suo stato di salute dal 1° giugno 2012 l'assicurato presentava una capacità
lavorativa medico-teorica globale del 75%, intesa come riduzione del ren-
dimento sull'arco di un'intera giornata. Precedentemente, in un'attività ade-
guata vi era un'incapacità lavorativa totale dal 25 marzo 2009, un'incapa-
cità lavorativa nella misura del 10% dal 1°gennaio 2011 e un'incapacità
lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività dall'intervento neurochirurgico
alla colonna lombare del 24 novembre 2011 sino al 31 maggio 2012 (doc. A
125-23).
D.b Nel rapporto finale del 6 giugno 2013 (doc. A 127-1 a 127-3) il dott.
R._______, medico del SMR, ha ripreso le conclusioni del SAM, ricono-
scendo all'assicurato un'incapacità lavorativa del 100% dal 25 marzo 2009
e continua nell'attività abituale di manovale, mentre in un'attività sostitutiva
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adeguata un'incapacità lavorativa del 100% dal 25 marzo 2009 al 31 di-
cembre 2010, del 10% dal 1° gennaio 2011 al 23 novembre 2011, del 100%
dal 24 novembre 2011 al 31 maggio 2012 (intervento chirurgico) e del 25%
e continua dal 1° giugno 2012.
E.
E.a Con progetto di decisione del 12 agosto 2013 l'F._______ ha comuni-
cato all'interessato che dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2011, nonché dal 1°
novembre 2011 al 30 settembre 2012, avrebbe avuto diritto ad una rendita
intera. La sua richiesta di prestazione doveva per contro essere respinta
per i periodi dal 1° gennaio 2011 al 23 novembre 2011 e dal 1° ottobre
2012, ritenuto in particolare che egli era in grado di svolgere un'attività ade-
guata confacente allo stato di salute in misura del 79% (ciò che implicava
un grado di invalidità del 21%), rispettivamente del 66% (ciò che implicava
un grado di invalidità del 34%). L'F._______ gli ha altresì concesso la fa-
coltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di
decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 132-1 a 132-4).
E.b Con osservazioni del 22 agosto, 9 e 10 settembre 2013 (doc. A 134-1,
135-1 e 136-1) l'assicurato ha prodotto un certificato medico del 21 agosto
2013 del dott. S._______, specialista in medicina interna, attestante un’ina-
bilità totale al lavoro pesante (doc. A 134-2 e 3) e una perizia del 2 settem-
bre 2013 della dott.ssa T._______, specialista in psichiatria e in psicotera-
pia, comprensiva di una valutazione neuropsicologica eseguita nell'agosto
2013 dal lic. psic. U._______ (doc. A 135-2 a 135-5 e 135-9 a 135-15),
secondo cui egli è inabile al 100% nell'attività abituale e in altre attività
(doc. A 135-6 a 135-8).
E.c Con perizia monodisciplinare del 31 gennaio 2014 (doc. A 149-1 a 149-
13), fondata sulla valutazione psicodiagnostica del 19 novembre 2013 del
dott. V._______, psicologo e neuropsicologo (doc. A 149-23 a 149-29) e
sul rapporto dell'8 dicembre 2013 della dott.ssa O._______ (doc. A 149-14
a 149-22) – che si sono chinati sul rapporto della dott. T._______ - il dott.
P._______ e la dott.ssa Q._______ hanno confermato le conclusioni della
perizia pluridisciplinare del SAM del 3 giugno 2013, precisando nel con-
tempo che, dal settembre 2013, l'interessato presenta una capacità lavo-
rativa globale del 70%.
E.d Nel rapporto finale del 4 febbraio 2014 (doc. A 150-1 a 150-3), il dott.
R._______ ha ribadito quanto espresso nella sua relazione del 6 giugno
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2013, riconoscendo altresì un'incapacità lavorativa del 30% dal 1° settem-
bre 2013 in un'attività sostitutiva adeguata.
F.
Con tre decisioni del 2 aprile 2014 (doc. A 165-1 a 167-11) l'UAIE ha rico-
nosciuto, in favore dell'interessato, una rendita intera limitata dal 1° novem-
bre 2011 al 30 settembre 2012 (tre mesi dopo il nuovo miglioramento dello
stato di salute) e relativa rendita ordinaria per i figli B._______, C._______
e D._______. A motivazione dei provvedimenti l’amministrazione ha con-
fermato il tenore del progetto di decisione adducendo che dal 1° marzo
2010 (decorso il termine legale di un anno) al 30 aprile 2011 (recte 31
marzo 2011, consid. B.b, momento in cui il miglioramento dello stato di sa-
lute perdurava da tre mesi), l’interessato ha diritto ad una rendita intera.
L’UAIE ha quindi ribadito che l'esercizio da parte dell'interessato di un'atti-
vità confacente al suo stato di salute andava considerato esigibile al 100%
per i periodi dal 1° gennaio 2011 al 23 novembre 2011, dal 1° giugno 2012
al 30 settembre 2012 e dal 1° settembre 2013, il calcolo del confronto dei
redditi conducendo rispettivamente ad un grado di invalidità del 21%, del
34% e del 39% che escludeva il riconoscimento del diritto ad una rendita
d'invalidità.
Con due ulteriori decisioni di medesima data l’amministrazione ha altresì
riconosciuto tre rendite ordinarie per figli in favore di B._______,
C._______ e D._______ a far tempo dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2011
(doc. A 168-1 a 169-10).
G.
G.a Il 14 maggio 2014, agendo per il tramite di UCM, l'interessato ha inter-
posto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la deci-
sione dell'UAIE del 2 aprile 2014 (recte le decisioni del 2 aprile 2014) con
cui ha chiesto non soltanto il riconoscimento di una rendita intera di invali-
dità limitata nel tempo ma anche dopo il 31 marzo 2011 (doc. TAF 1). A
sostegno delle sue richieste ha addotto che la documentazione medica da
esso prodotta, e meglio, i rapporti del dott. W._______, medico generalista,
del 28 aprile e 15 dicembre 2011, i certificati medici del dott. Z._______,
del 6 agosto 2011, rispettivamente 1° aprile 2014 e la relazione clinica del
5 maggio 2014 della dott.ssa A1._______, specialista in psichiatria
(doc. D-H allegati al ricorso), evidenzia in modo inequivocabile la sua totale
inabilità al lavoro.
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Pagina 6
G.b Con complemento al gravame del 19 maggio 2014 (doc. TAF 2) il ri-
corrente ha trasmesso una relazione medica del 5 maggio precedente
della dott.ssa T._______, contenente pure la valutazione testistica del
2 maggio 2014 del lic. psic. U._______, attestante un'incapacità lavorativa
del 100% in qualsiasi attività (allegati al doc. TAF 2).
G.c Il 6 giugno 2014 l'insorgente ha versato l'anticipo spese richiesto
(doc. TAF 5).
H.
Con risposta del 14 luglio 2014 l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame
e la conferma della decisione impugnata (recte decisioni impugnate,
doc. TAF 7). Ha indicato che le perizie SAM del 3 giugno 2013 (doc. A 125-
1 a 125-27), rispettivamente 31 gennaio 2014 (doc. A 149-1 a 149-13),
avallate dal dott. R._______ del SMR (doc. A 127-1 a 127-3 e 150-1 a 150-
3), soddisfano i requisiti posti dalla giurisprudenza in materia e possono
quindi servire quale base di giudizio senza che vi sia la necessità di proce-
dere ad ulteriori misure di istruzione. Detto Ufficio ha altresì sottolineato
che il certificato del 1° aprile 2014 del dott. Z._______ e la relazione clinica
della dott.ssa A1._______ (allegati ai doc. TAF 1 e 2) non oggettivano un
peggioramento dello stato di salute e non forniscono elementi che non
siano già stati debitamente valutati dai medici precedentemente consultati.
Per quanto attiene all'aspetto economico, l'autorità di prime cure ha infine
integralmente confermato il calcolo (rimasto peraltro incontestato) eseguito
dall'amministrazione nella decisione impugnata.
I.
Nella replica del 5 agosto 2014 (doc. TAF 9) il ricorrente ha confermato il
contenuto del suo gravame, sottolineando che la dott.ssa O._______ non
ha spiegato per quale motivo le sue condizioni di salute sarebbero miglio-
rate dalla data da essa riferita ed in che cosa consista tale presunto miglio-
ramento.
J.
Invitato a pronunciarsi in merito alla suddetta replica, con duplica del
10 settembre 2014 l'UAIE si è riconfermato nelle sue argomentazioni di
fatto e di diritto (doc. TAF 11).
K.
Con osservazioni del 25 settembre 2014 l'insorgente ha ribadito la pro-
gnosi sfavorevole a medio-lungo termine formulata nella documentazione
C-2660/2014
Pagina 7
prodotta in sede ricorsuale e comportante una sua totale inabilità al lavoro
(doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'F._______ per
le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Al ricorrente è di principio applicabile l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e
gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re-
golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1
3.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con-
sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 con-
sid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel
corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle
prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo an-
teriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applica-
zione del principio pro rata temporis; DTF 130 V 445).
C-2660/2014
Pagina 9
3.1.2 La domanda di rendita AI essendo stata presentata il 1° luglio 2009
(doc. A 11-1 a 11-9), e la rendita decorrendo dal 1° marzo 2010, al caso in
esame si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI
entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Le disposizioni relative alla 6a revisione
della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 sono invece
applicabili per il periodo successivo (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
3.2 Giova peraltro rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è de-
limitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, in concreto il
2 aprile 2014. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando
essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si-
tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V
362 consid. 1b).
4.
Oggetto del contendere è il diritto di A._______ di percepire una rendita
intera di invalidità anche dopo il 31 marzo 2011 (doc. TAF 1). In seguito agli
accertamenti esperiti su indicazione del TAF, l’UAIE ha infatti ammesso
tale diritto unicamente dal 1° novembre 2011 al 30 settembre 2012 (per il
resto ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguata [da
settembre 2013 al 70%]).
4.1
In particolare il ricorrente sostiene che non è intervenuto alcun migliora-
mento dello stato di salute dopo il 30 settembre 2012 – che la dott.ssa
O._______ del resto non motiva -, essendo inabile al 100% in ogni attività
e che la relazione clinica della dott.ssa A1._______, così come degli altri
medici curanti, smentisce le conclusioni del SAM (doc. TAF 1 pag. 3). Egli
fa valere in via sussidiaria che se vi fosse la necessità di esperire nuovi
accertamenti medici essi andrebbero ordinati dal TAF.
4.2 Dal canto suo l’UAIE ritiene che la perizia del SAM è affidabile e con-
forme ai criteri posti dalla giurisprudenza e pertanto va posta alla base della
presente procedura. Per i periodi in cui l’amministrazione non ha concesso
la rendita ha infatti considerato l’interessato abile al lavoro al 100 % in atti-
vità adeguate e al 70% dal settembre 2013.
C-2660/2014
Pagina 10
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b;
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con-
sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli-
cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione-
volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si-
tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che
egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
C-2660/2014
Pagina 11
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (DTF 132 V 393 consid. 2.1 e relativi riferimenti).
7.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare.
Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accerta-
mento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il
principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
8.
8.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
8.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI (RS 831.201), se è fatta domanda di revi-
sione, nella domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
C-2660/2014
Pagina 12
8.3
8.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv. 2
OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione rag-
giunga il convincimento, nel senso della verosimiglianza preponderante,
che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente su-
bentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno in-
dizi plausibili a favore della circostanza invocata, ferma restando comun-
que la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più
attento esame (v. sentenza del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.2 e relativi riferimenti).
8.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una pre-
stazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una mo-
difica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova
domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le
allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in altri ter-
mini se l'assicurato ha reso plausibile, e non verosimile nel senso della
probabilità preponderante, una modifica significativa del suo stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò non è
il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con una decisione di
non entrata nel merito. A tal proposito, occorre precisare che quanto più
breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di ap-
prezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze
del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferi-
menti; 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gen-
naio 2004 consid. 3).
8.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca-
pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si
aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au-
menta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato
tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita, dell'assegno
per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più presto se
l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
C-2660/2014
Pagina 13
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di re-
visione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di
fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so-
stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3).
C-2660/2014
Pagina 14
9.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare
l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ra-
gionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio
2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160;
HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak-
tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pub-
blicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA,
art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
9.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV
n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.3).
C-2660/2014
Pagina 15
9.5 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
Tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie (sentenza del TF U 505/06 del 17 dicembre
2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, me-
glio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da met-
tere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del TF I 166/03 del
30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.6 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi
in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi
hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
9.7 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit-
tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale
e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice
che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da
un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si eviden-
ziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
In via preliminare va rilevato che nella sentenza di rinvio il TAF aveva con-
cluso che l’istruttoria, in quanto carente, non permetteva di determinare
l’incapacità di lavoro e di guadagno dell’assicurato dopo il 31 marzo 2011
(consid. 11.2 della sentenza C-4300/2011). Il TAF, nel corso della prece-
dente procedura, aveva in particolare accertato che lo stato di salute nel
gennaio/aprile 2011 non appariva ancora stabilizzato (consid. 10.3 della
sentenza menzionata) contrariamente a quanto aveva indicato il dott.
I._______ e altresì precisato che non vi era prova del miglioramento dello
C-2660/2014
Pagina 16
stato di salute a partire da gennaio 2011, in particolare non erano stati spie-
gati i motivi per cui sarebbe migliorato né in cosa sarebbe consistito detto
miglioramento (consid. 10.4). Nel frattempo si era inoltre manifestata una
malattia psichiatrica (consid. 10.5 della citata sentenza).
In primo luogo va pertanto esaminato, alla luce dei nuovi accertamenti
esperiti in prima sede e della documentazione medica trasmessa dal ricor-
rente, se la situazione di salute e/o le conseguenze della stessa sulla ca-
pacità lavorativa si sono modificate in misura rilevante dal gennaio 2011 a
agosto 2011. In secondo luogo va pure verificato se un miglioramento è
altresì intervenuto da luglio 2012, in misura tale da giustificare la soppres-
sione della rendita dal 1° ottobre 2012.
11.
11.1 Nella perizia pluridisciplinare del SAM del 3 giugno 2013 (doc. A 125-
1 a 125-27), comprendente una valutazione reumatologica del 1° maggio
2013 del dott. M._______ (doc. A 125-28 a 125-35), una perizia neurolo-
gica esperita in data 29 marzo 2013 dal dott. N._______ (doc. A 125-36 a
125-38) e una perizia psichiatrica del 24 aprile 2013 ad opera della dott.ssa
O._______ (doc. A 125-39 a 125-44), il dott. P._______ e la dott.ssa
Q._______ hanno esaminato lo stato di salute a partire dal 2009 (doc. 125
pag. 2).
11.1.1 Da un punto di vista somatico sono state poste le diagnosi di sin-
drome cervicospondilogena cronica recidivante in: alterazioni degenerative
della colonna cervicale (condrosi C5-C6 con retrospondilosi, uncartrosi plu-
risegmentali), disturbi statici del rachide (protrazione del capo); sindrome
lombospondilogena cronica bilaterale in: esiti da artrodesi posteriore stru-
mentata di L5-S1 ed artrodesi anteriore L5-S1, il 24 e 29 novembre 2011,
spondilolistesi di primo grado secondo Meyerding di L5 su S1 in spondilolisi
istmica bilaterale di L5, disturbi statici del rachide (appiattimento della dor-
sale e della lombare con minima scoliosi sinistro-convessa dorsale) e de-
condizionamento e sbilancio muscolare.
11.1.2 Da un punto di vista psichiatrico è stata posta la diagnosi di sin-
drome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), sindrome ansiosa altra
(fobica, ICD-10 F 40.8), disturbo di personalità non altrimenti specificato
con note immature, impulsive, dipendenti (ICD-10 F 60.9) e sindrome so-
matoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) (doc. A 125-17).
C-2660/2014
Pagina 17
Per quanto attiene in particolare all'aspetto psichiatrico, la dott.ssa
O._______ ha indicato che l'assicurato presentava dei disturbi della perso-
nalità inerenti al piano dipendente, impulsivo, immaturo, inadeguato che ne
hanno limitato la gestione emotiva del post-incidente e favorito/determinato
un'evoluzione del quadro reattivo iniziale in un quadro ansioso generaliz-
zato associato a note deflesse e somatoformi. L’esperta ha poi rilevato che
il quadro somatoforme da dolore cronico si colloca, in considerazione dei
criteri prognostici di Förster, in una dimensione in cui in particolare non
esiste una patologia psichica di rilevante intensità e un ritiro sociale e non
si rileva un aggravamento del quadro psichiatrico nel corso degli anni. Essa
ha infine ritenuto che la compartecipazione del quadro di personalità e degli
aspetti ansiosi e depressivi ha acuito il vissuto di disagio relativo al quadro
somatoforme, producendo nel complesso un'incapacità lavorativa del 25%,
presente posteriormente agli interventi neurochirurgici alla colonna verte-
brale effettuati nel novembre 2011 (doc. A 125-20 a 125-22).
11.2
11.2.1 Complessivamente l’interessato è stato considerato inabile al lavoro
al 100% dal 25 marzo 2009 nella precedente attività di manovale edile.
11.2.2 Nella perizia è stato inoltre indicato che « in un’attività adeguata,
come descritto nelle precedenti valutazioni agli atti, vi è un’incapacità lavo-
rativa totale dal 25 marzo 2009. Un’incapacità lavorativa nella misura del
10% dal 1° gennaio 2011, un’incapacità lavorativa totale per qualsiasi tipo
di attività dall’intervento neurochirurgico alla colonna lombare del 24 no-
vembre 2011 sino al 31 maggio 2012 ». Dal 1° giugno 2012 la misura com-
plessiva dell’incapacità lavorativa è pari al 25%, intesa come riduzione del
rendimento sull’arco di una giornata lavorativa (doc. 125 pag. 23).
11.3 Con rapporto finale del 6 giugno 2013 (doc. A 127-1 a 127-3), il dott.
R._______ ha posto, in virtù delle menzionate valutazioni mediche, la dia-
gnosi principale di sindrome cervicospondilogena cronica recidivante, sin-
drome lombospondilogena cronica bilaterale e stato dopo artrodesi poste-
riore e anteriore L5-S1, il 24 e 29 novembre 2011 e le ulteriori diagnosi di
sindrome mista ansioso-depressiva, sindrome ansiosa altra, disturbo di
personalità non altrimenti specificati con note immature, impulsive, dipen-
denti e sindrome somatoforme da dolore persistente. Il medico interpellato
ha ripreso le conclusioni peritali circa le percentuali di inabilità lavorativa.
C-2660/2014
Pagina 18
11.4 Infine dalla perizia complementare esperita dalla dott.ssa O._______
il 31 gennaio 2014 in seguito a quanto emerso dal rapporto medico detta-
gliato redatto dalla dott.ssa T._______ nell’agosto 2013 (doc. 135), risulta
un’incapacità lavorativa del 30% circa da settembre 2013 (doc. 149
pag. 10). Con rapporto del 24 giugno 2014, redatto pendente causa, la
dott.ssa O._______ ha ribadito la propria opinione (rapporto allegato al
doc. TAF 7).
12.
12.1
12.1.1 Per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2011 al 1° novembre
2011, alla luce di quanto appena esposto emerge che, contrariamente a
quanto indicato espressamente nella sentenza di rinvio (consid. 10), l’am-
ministrazione non ha verificato se, effettivamente, da quella data era giu-
stificata una soppressione della rendita in seguito ad un miglioramento
dello stato di salute. In effetti sia il SAM che il dott. M._______ su questo
punto si limitano a rinviare « alle precedenti valutazioni » (doc. 125
pag. 23), segnatamente alle conclusioni del dott. I._______ (doc. 125
pag. 34), dimenticando che il Tribunale adito non le aveva considerate pro-
banti, ritenuto che agli atti vi erano indizi secondo cui non solo la situazione
non era migliorata, ma addirittura non si era ancora neppure stabilizzata.
Una soppressione della rendita per questi motivi non era e non è pertanto
tutt’ora ammissibile, ritenuto che, ancora una volta, non è noto, non es-
sendo stato per nulla accertato, contrariamente alle indicazioni del TAF, in
che cosa consisterebbe il miglioramento, che produrrebbe, secondo i periti,
un’incapacità lavorativa pari a soltanto il 10% da gennaio 2011.
12.1.2 D’altronde secondo questa Corte dagli atti medici dell’incarto non
emerge senz’altro un miglioramento dello stato di salute, ritenuto che già
durante le visite specialistiche eseguite nel mese di febbraio 2011 sono
stati accertati dolori lombari per cui, successivamente, è stata ordinata una
risonanza magnetica della colonna lombare che ha evidenziato patologie,
per cui l’assicurato è stato sottoposto, nel mese di novembre, al noto inter-
vento chirurgico di artrodesi (doc. 125 pag. 19). In particolare dalla perizia
del SAM emerge che, al momento dell’asserito miglioramento, e meglio nel
febbraio 2011 « durante la valutazione peritale reumatologica del 2.2.2011,
le lombalgie si diramavano nell’inguine e nell’arto inferiore ds., medio-pros-
simale, in aumento alle manovre di Valsalva, algie rimaste refrattarie alle
misure farmacologiche-fisiatriche fino a quel momento improntate; il
25.5.2011 veniva richiesta un’ulteriore risonanza magnetica della colonna
C-2660/2014
Pagina 19
lombare, mostrante un’anterolistesi di primo grado di L5 su S1 con altera-
zioni degenerative diffuse con protrusione discale ad ampio raggio al seg-
mento L5-S1; il 24.11.2011 e 29.11.2011, l’A. veniva sottoposto ad inter-
vento di artrodesi posteriore strumentata di L5-S1, rispettivamente ad ar-
trodesi anteriore di L5-S1, in diagnosi di lombosciatalgia cronica a ds. in
spondilolistesi istmica L5-S1 ».
12.2 In simili condizioni appare evidente che l’amministrazione non poteva
sopprimere la rendita con effetto dal 31 marzo 2011, non essendo non solo
provato con il grado della verosimiglianza preponderante che il migliora-
mento non era intervenuto, ma non essendo neppure stato indicato in cosa
sarebbe consistito tale miglioramento. La documentazione agli atti appare
al contrario sufficiente per ritenere provata, con il grado della verosimi-
glianza preponderante, la situazione contraria e meglio che, da febbraio
2011, la situazione non si era per nulla modificata. Come detto i dolori di
cui soffriva l’assicurato e le risultanze della risonanza magnetica hanno in-
dotto i medici a riconoscere la necessità di eseguire l’intervento chirurgico
che ha avuto luogo il mese di novembre 2011. In simili condizioni la presta-
zione non poteva evidentemente essere soppressa con effetto dal
31 marzo 2011 e pertanto, in accoglimento del ricorso, va ripristinata fino
al 1° novembre 2011.
13.
13.1 Anche per il periodo successivo e meglio da luglio 2012, segnata-
mente sei mesi dopo l’intervento di artrodesi, va esaminato se è provato
un miglioramento dello stato di salute tale per cui era giustificata la sop-
pressione della rendita dal 30 settembre 2012.
Il SAM ritiene, sulla base del parere degli esperti interpellati, che un’inabilità
lavorativa totale è giustificata per un periodo di sei mesi a partire dall’inter-
vento neurochirurgico (doc. 125 pag. 34), ossia dopo la stabilizzazione chi-
rurgica della colonna lombare. A partire dal 1° giugno 2012 la capacità la-
vorativa in attività confacenti allo stato di salute è stata pertanto conside-
rata pari al 100%; globalmente, cioè tenuto conto della riduzione della ca-
pacità lavorativa per motivi psichiatrici, decorrente dall’intervento chirur-
gico, la capacità lavorativa è stata considerata pari al 75% (intesa come
riduzione del rendimento, doc. 125 pag. 23) e al 70 % da settembre 2013.
13.2 In allegato alle sue osservazioni dell'agosto-settembre 2013 (doc. A
134-1, 135-1 e 136-1) al progetto di decisione dell'autorità inferiore del
12 agosto 2013, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
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Pagina 20
13.2.1 Un certificato medico del 21 agosto 2013, nel quale il dott.
S._______ ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su
esiti di stabilizzazione posteriore e anteriore di spondilolistesi L5/S1
(11/2011) e depressione (doc. A 134-2 e 3), concludendo per inabilità lavo-
rativa al 100% in attività pesanti.
13.2.2 La perizia del 2 settembre 2013 (doc. A 135-6 a 135-8), compren-
siva della valutazione neuropsicologica eseguita nell'agosto 2013 dal lic.
psic. U._______ (doc. A 135-2 a 135-5 e 135-9 a 135-15), in cui la dott.ssa
T._______ ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale moderato-grave e sindrome da attacchi di panico. Essa ha indicato
in particolare che l'insorgente presenta un'identità fragile, con difese fragi-
lizzate, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, resilienza note-
volmente ridotta, precisando che le difficoltà esistenziali che egli sta vi-
vendo mettono a dura prova la sua forza dell'Io, alimentano la persistenza
di distorsioni cognitive e percettive, l'evitamento di situazioni ansiogene e
il ritiro sociale. Il ricorrente stesso fa risalire il mutamento sul piano psichico
al periodo dell’intervento alla schiena e meglio al novembre 2011, con ul-
teriore peggioramento nell’estate 2012 in seguito l’insorgenza di idee sui-
cidali (pag. 7). Secondo la specialista l’incapacità lavorativa è totale in tutte
le attività.
13.2.3 Un certificato di malattia del 7 settembre 2013, nel quale il dott.
Z._______ ha posto la diagnosi di artrodesi L5-S1 attestando incapacità
lavorativa per circa un mese (doc. A 136-2).
13.3
13.3.1 Invitati a pronunciarsi in merito alla suddetta documentazione me-
dica, con perizia monodisciplinare del 31 gennaio 2014 (doc. A 149-1 a
149-13), fondata sulla valutazione psicodiagnostica 19 novembre 2013 del
dott. V._______ (doc. A 149-23 a 149-29) e sul rapporto dell'8 dicembre
2013 della dott.ssa O._______ (doc. A 149-14 a 149-22), il dott. P._______
e la dott.ssa Q._______ hanno ribadito le conclusioni della perizia pluridi-
sciplinare del 3 giugno 2013, precisando nel contempo che, stante l'as-
senza di una sostanziale risposta, nonostante un aumento degli antide-
pressivi, il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa del 30% da circa tre
mesi (doc. A 149-10).
13.3.2 Nel rapporto finale del 4 febbraio 2014 (doc. A 150-1 a 150-3), il
dott. R._______ ha confermato il contenuto della sua relazione del 6 giu-
gno 2013.
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Pagina 21
13.4
13.4.1 Con relazione clinica del 5 maggio 2014, prodotta dall'insorgente
con il ricorso del 14 maggio seguente, la dott.ssa A1._______ ha sostenuto
che l'andamento clinico dell'interessato, in cura dall'agosto 2012, è stato
contrassegnato, dopo un breve periodo di relativo benessere, dalla ripresa
di episodi di attacchi di panico e di ansia libera, evoluti successivamente
verso un episodio depressivo grave di lunga durata che compromette a
tutt'oggi la vita sociale e la capacità di concentrazione (doc. H allegato al
doc. TAF 1).
13.4.2 Nella perizia del 5 maggio 2014, prodotta dall'insorgente con com-
plemento al ricorso del 19 maggio successivo e comprensiva della valuta-
zione testistica (Beck Depression Inventory, Scala Hamilton per la depres-
sione e Montgomery-Asberg Depression Rating scale), eseguita il 2 mag-
gio 2014 dal lic. psic. U._______, la dott.ssa T._______ ha posto la dia-
gnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave e sindrome
da attacchi di panico (allegati al doc. TAF 2). Essa ha ribadito la persistenza
di uno stato di fragilità endopsichica con difese fragilizzate, ha precisato
poi che le distorsioni cognitive e percettive, già presenti nella precedente
valutazione del settembre 2013, si manifestano attualmente in un'elabora-
zione paranoidea delle problematiche presenti che espongono l'interessato
a momenti di disregolazione emotiva e al rischio di agiti, precisando infine
che, in considerazione dell'evoluzione clinica osservata, la prognosi a me-
dio-lungo termine è sfavorevole e che la capacità lavorativa è nulla in ogni
attività.
13.4.3 Con rapporto del 24 giugno 2014 la dott.ssa O._______ ha invece
ribadito la propria opinione. A suo modo di vedere l’aumento della scala Z
sarebbe riconducibile non ad un’importante sintomatologia depressiva ma
all’esagerazione di sintomi emotivi attuali. La specialista ha precisato che
“ il piano è di conferire prevalenza agli elementi personologici sull’espres-
sività sintomatica acuta piuttosto che sottolineare aspetti prettamente de-
pressivi… tipicamente in una depressione grave la quota di energie è ri-
dotta per tutto e non solo per i doveri/responsabilità…conferirgli una rile-
vante percentuale di inabilità lavorativa collude con l’autorizzarlo a deman-
dare, dipendere, regredire, ritirarsi ” (rapporto allegato al doc. TAF 7
pag. 3).
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Pagina 22
14.
14.1 In primo luogo va evidenziato dal profilo somatico che le diagnosi po-
ste nel certificato medico del dott. S._______ del 21 agosto 2013 (doc. A
134-2 e 3), nonché nei certificati di malattia del dott. Z._______ del 7 set-
tembre 2013 (doc. A 136-2) e 1° aprile 2014 (doc. G allegato al doc. TAF
1), pur giungendo a conclusioni diverse riguardo alla capacità lavorativa
dell'interessato, ricalcano quelle espresse nelle perizie del SAM del 3 giu-
gno 2013 (doc. A 125-1 a 125-27) e 31 gennaio 2014 (doc. A 149-1 a 149-
13). Giova poi evidenziare che i rapporti medici del dott. W._______, me-
dico generalista, del 28 aprile e del 15 dicembre 2011, nonché il certificato
medico del dott. Z._______ del 6 agosto 2011, prodotti dall'assicurato in
sede ricorsuale (doc. D-F allegati al doc. TAF 1), sono anteriori alle sud-
dette perizie esperite a seguito della sentenza del 14 settembre 2012 con
la quale il TAF aveva rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore per com-
pletamento dell'istruttoria (doc. A 109-1 a 109-18). Tali documenti non sono
pertanto atti a mettere in discussione da un punto di vista reumatologico,
la perizia del SAM, che si fonda sul referto del dott. M._______ secondo
cui dopo sei mesi dall’intervento chirurgico si può ritenere l’assicurato abile
al lavoro al 100% in attività adeguate (con riduzione di rendimento del 25%
per motivi psichici) e pertanto considerare migliorata la situazione di salute
del ricorrente dopo tale data. Tale conclusione è tra l’altro supportata dalle
verifiche eseguite presso l’Istituto ortopedico B1._______ di C1._______
in data 2 luglio 2012, da cui emerge che l’assicurato riferisce di un miglio-
ramento della sintomatologia sciatalgica destra con persistente dolore sep-
pur attenuato rispetto alla condizione preoperatoria, nelle posture prolun-
gate (doc. 125 pag. 6).
14.2 Alla medesima conclusione non si può per contro giungere in ambito
psichiatrico. Da questo punto di vista le conclusioni degli esperti nelle peri-
zie del 3 giugno 2013 e del 31 gennaio 2014, riprese dal SAM nei suoi rap-
porti finali del 6 giugno 2013 e del 4 febbraio 2014, non possono essere
condivise completamente. In particolare non risulta provato con il grado
della verosimiglianza preponderante che il grado di incapacità lavorativa
dell’interessato, pari al 25%, è rimasto più o meno invariato dal novembre
2011 al settembre 2013, quando è stato ritenuto pari al 30%.
14.2.1 Questo Tribunale constata che, con risposta del 14 luglio 2014
(doc. TAF 7), ribadita poi anche in sede di duplica il 10 settembre seguente
(doc. TAF 11), l'UAIE si è limitato a sostenere che la documentazione me-
dica prodotta dal ricorrente (doc. H allegato al doc. TAF 1 e allegati al
doc. TAF 2) non oggettiva un peggioramento del suo stato di salute e non
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Pagina 23
fornisce elementi che non siano già stati debitamente valutati dai medici
precedentemente consultati e che quindi non è necessario procedere ad
ulteriori misure di istruzione. Tuttavia tale constatazione è contraria alle ri-
sultanze processuali. In effetti, l'autorità di prime cure non ha così tenuto
conto dell'intervenuta modifica dello stato di salute dell'insorgente. La peri-
zia della dott.ssa A1._______ del 5 maggio 2014, immediatamente poste-
riore alla pronuncia dell'UAIE (doc. H allegato al doc. TAF 1), attesta infatti
un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, caratterizzato da un
episodio depressivo grave di lunga durata, tale da comprometterne la vita
sociale e la capacità di concentrazione (cfr. 13.4.1). Allo stesso modo con
perizia del 5 maggio 2014 (allegati al doc. TAF 2), la dott.ssa T._______ ha
constatato un aggravamento delle condizioni dell'interessato rispetto alla
precedente valutazione del settembre 2013 (doc. A 135-6 a 135-8 e 8.3.2),
caratterizzato da un episodio depressivo attuale grave (precedentemente
medio-grave) con distorsioni cognitive e percettive che si manifesta in un'e-
laborazione paranoidea delle problematiche presenti che espongono l'inte-
ressato a momenti di disregolazione emotiva e al rischio di agiti e formulato
una prognosi sfavorevole a medio-lungo termine (cfr. doc. 135 pag. 7, cfr.
13.4.2).
14.2.2 Contrariamente a quanto affermato dalla dott.ssa O._______ il peg-
gioramento progressivo dello stato di salute dell’assicurato risulta verosi-
milmente intervenuto nell’estate 2012. In proposito alla dott.ssa T._______
l’interessato ha riferito la comparsa di ideazioni suicidali attive (l’interessato
aveva già tentato il suicidio nel 2000 e 2001 [doc. H allegato al doc. TAF
1]) e proprio nell’agosto 2012 egli si è rivolto alla dott.ssa A1._______
dell’Ospedale di circolo di D1._______ (doc. H allegato al doc. TAF 1). In
tale occasione viene altresì posta una diagnosi diversa da quella della
dott.ssa O._______, da lei ripetutamente confermata, segnatamente,
come detto, di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale moderato-
grave (ICD-10.F33.2) e di sindrome da attacchi di panico (ICD-10.F41.0).
Nel rapporto del 5 maggio 2014 la dott.ssa A1._______ indica inoltre che,
ad eccezione di un breve periodo di relativo benessere, la situazione è
evoluta in un episodio depressivo grave di lunga durata (ICD-10.F33.2). La
stessa diagnosi è stata posta anche dalla dott.ssa T._______ (rapporto al-
legato al doc. TAF 7). Se inoltre il paziente durante gli incontri con la
dott.ssa O._______ appariva addirittura molto curato nell’aspetto (la spe-
cialista si è soffermata su diversi dettagli in tal senso), ora risulta trascurato
nella persona.
Visto quanto sopra i rapporti medici circostanziati, motivati e concludenti
trasmessi dal ricorrente e redatti dalle dott.sse A1._______ e T._______,
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Pagina 24
entrambe specializzate in psichiatria, alla luce di numerosi test psicologici,
sono senz’altro atti a mettere in discussione le conclusioni della dott.ssa
O._______ o perlomeno a far sorgere qualche dubbio per quanto riguarda
la loro fondatezza. Detti referti non sono tuttavia sufficientemente completi
e approfonditi per poter essere posti alla base della presente procedura.
In effetti questo Tribunale si trova confrontato con due opinioni peritali det-
tagliate e motivate, discordanti tra loro per quanto riguarda la diagnosi, ri-
spettivamente l’evoluzione della stessa, e altresì diametralmente opposte
per quanto riguarda le conseguenze dello stato di salute, segnatamente la
misura della capacità lavorativa che da un lato è ritenuta essere pari al
25/30%, mentre dall’altro addirittura pari al 70%. In particolare questa Corte
non è in grado, allo stato attuale, di stabilire se l’aumento del punteggio di
cui alla cosiddetta scala Z sia riconducibile ad una importante sintomatolo-
gia depressiva (come sostengono i medici curanti) oppure alla tendenza
ad esagerare i problemi emotivi attuali (come sostiene la dott.ssa
O._______ nel rapporto del 24 giugno 2014 [allegato al doc. TAF 7]).
Ne consegue che questa Corte non è stata posta in grado di statuire sulla
questione se, malgrado il miglioramento dello stato di salute da un punto
di vista somatico circa da agosto 2012, la situazione è effettivamente mi-
gliorata nella misura indicata dal SAM e dalla dott.ssa O._______ oppure
è rimasta invariata alla luce dell’eventuale peggioramento intervenuto da
un punto di vista psichiatrico.
14.3 Da quanto esposto discende che per quanto riguarda il periodo dal 1°
ottobre 2012 le decisioni impugnate – che violano il diritto federale, fondan-
dosi su un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rile-
vanti – vanno annullate.
15.
15.1 In caso di annullamento della decisione impugnata il Tribunale ammi-
nistrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare diretta-
mente nel merito oppure rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'au-
torità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2183/2013
del 28 gennaio 2015 consid. 10.1). In particolare esso si sostituirà all'auto-
rità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti per statuire
sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326).
C-2660/2014
Pagina 25
15.2 Nel caso in esame la Corte adita può sostituirsi parzialmente all’auto-
rità inferiore per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 ottobre 2011. Le decisioni
vengono pertanto parzialmente riformate nel senso che A._______ ha di-
ritto ad una rendita intera anche per il periodo menzionato, oltre che dal 1°
novembre 2011 al 30 settembre 2012, così come alle rendite per i tre figli
per questo periodo.
15.3
15.3.1 Per quanto riguarda il periodo successivo al 30 settembre 2012 per
contro gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore affinché completi
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, alla luce delle nuove ri-
sultanze istruttorie, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del ricor-
rente per sé e per i tre figli. La cassazione si giustifica in quanto dovrà
essere ordinata una nuova perizia psichiatrica, che faccia luce sullo stato
di salute psichico e sulle conseguenze dello stesso sulla capacità lavora-
tiva, ritenuto che gli psichiatri interpellati, da un lato i medici curanti, dall’al-
tro la dott.ssa O._______, incaricata dal SAM, sostengono in proposito opi-
nioni diametralmente opposte in particolare sull’esistenza o meno di una
depressione medio grave trasformatasi in depressione grave, rispettiva-
mente sulla tendenza del ricorrente ad aggravare i sintomi (cfr., sulla pos-
sibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V
210 consid. 4.4.1.4 e sentenza del TF 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014
consid. 3.2 e 3.3), nonché ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel
tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse ancora rendere neces-
sario.
15.3.2 Per il resto, e tenuto conto dell'esito di tali accertamenti completivi,
l'UAIE dovrà effettuare un nuovo confronto dei redditi sulla base delle pos-
sibili attività sostitutive ritenute adeguate dal profilo medico-teorico e reali-
sticamente realizzabili in un mercato del lavoro equilibrato.
15.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nelle decisioni impugnate del 2 aprile 2014 l'autorità inferiore ha già
attribuito al ricorrente una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2011
al 30 settembre 2012, rimasta incontestata in questa sede e suffragata da-
gli atti dell’incarto. Non è pertanto necessario conferire al ricorrente la fa-
coltà di ritirare il proprio gravame.
C-2660/2014
Pagina 26
16.
16.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 400.-, versato il 6 giugno 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
16.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica
altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli
art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni as-
sicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa
è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova deci-
sione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessivamente in fr. 1'000.-, tenuto conto del
lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'inden-
nità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo pagina seguente)
C-2660/2014
Pagina 27
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
1.1 Le decisioni impugnate del 2 aprile 2014 sono parzialmente riformate
nel senso che A._______ ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1°
marzo 2010 al 30 settembre 2012 e alle relative rendite ordinarie per i figli
B._______, C._______ e D._______.
1.2 Per il periodo dal 1° ottobre 2012 l’incarto è rinviato all'UAIE affinché
proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, versato il 6 giu-
gno 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif….; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
(i rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: