Corte III
C-2662/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 18 ottobre 2007
Composizione: Giudici Francesco Parrino (Presidente del collegio), Stefan
Mesmer e Michael Peterli; Cancelliere: Dario Croci Torti
A.__________, ricorrente, patrocinato dall'Avv. Cesare Lepori, via Parco 2,
casella postale 1803, 6501 Bellinzona,
contro
IV-Stelle Luzern, Landenbergstr. 35, Postfach, 6002 Luzern, autorità inferiore
decisione su opposizione del 23 gennaio 2006 in materia di prestazioni
dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A.__________, cittadino italiano, nato il 20 agosto 1943, coniugato con
prole, ha lavorato in Svizzera a partire dal 1961 solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità. Il nominato ha lavorato come meccanico (1962-65), capo
meccanico (1965-69), responsabile di vendita di automezzi per diverse
imprese svizzere o internazionali (1973-76), direttore di auto-officina
(1976-88), direttore commerciale (1989-1997). Dal 1° febbraio 1997 era
alle dipendenze della ditta Tiefkühl Transport Technick AG di Hergiswil in
qualità di capo del settore vendite, in ragione di 42,5 ore settimanali e per
un salario adeguato alla sua qualifica.
In data 8 febbraio 1997 A.__________ è rimasto coninvolto in un incidente
della circolazione che gli ha causato un trauma alla colonna cervicale e
delle lesioni alla mano sinistra; ha ripreso il lavoro il 15 maggio e l'ha
proseguito fino al 6 luglio 1997, quando, per ragioni di salute, ha ridotto il
suo impegno lavorativo al 50%. Dopo il 3 dicembre 1997, è stato dichiarato
inabile al lavoro al 75% e l'assicuratore infortuni (Zurigo assicurazioni) l'ha
posto al beneficio di indennità giornaliere e delle cure che il caso
richiedeva.
B.
B.a In data 11 dicembre 1997, A.__________ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
L'Ufficio AI del Cantone di Lucerna ha acquisito agli atti diversa
documentazione sanitaria, segnatamente:
- un certificato del medico internista Imobersteg, Lucerna, del 3 febbraio
1998 attestante una sindrome cervicale, dolori cervico-occipitali irradianti
le spalle, problemi di concentrazione e neurovegetativi, facile stancabilità;
- un certificato del Dott. Saner del 10 settembre 1998, medico curante dal
dicembre 1997, attestante, oltre alla diagnosi già menzionata, un diabete
mellito, ipercolesterolemia e disturbi neuropsicologici;
- un rapporto di degenza ospedaliera riabilitativa dal 19 maggio al 16
giugno 1998 presso la Rehaklinik di Rheinfelden attestante una sindrome
cervico-cefalica a sintomatologia complessa, con disturbi cervicali, cefalee,
disturbi del visus e neurovegetativi, funzioni neuropsicologiche
compromesse, diabete mellito, ipertensione arteriosa;
- un certificato del Dott. Häcki dell'8 gennaio 1999, gastroenterologo,
Lucerna, attestante, fra l'altro, una colecistolitiasi ed un rapporto del Dott.
Schendener, cardiologo, Lucerna, del 13 gennaio 1999, ove si menzionano
dei rischi di funzionalità cardiocircolatoria quali l'ipertensione arteriosa, il
diabete mellito II, l'ipercolesterolemia, il sovrappeso;
- un rapporto del 15 marzo 1999 del Dott. Mattarelli, specialista in urologia,
Liestal, ove si menziona, oltre alle note patologie, una disfunzione erettile;
3- un referto di esame tomografico assiale (TAC) della colonna cervicale
dell'11 dicembre 1997 attestante osteocondrosi C5/C6 e C6/C7 con
uncoartrosi e stenosi foraminale C5/C6 e C6/C7;
- un secondo rapporto della Rehaklinik di Rheinfelden relativo alla degenza
dal 23 febbraio al 23 marzo 1999 per i noti problemi ortopedici; il paziente
presenta inoltre severi problemi di riadattamento post-traumatico,
depressione nervosa, agitazione, disfunzioni erettili, esiti di
colecistectomia il 1° febbraio 1999;
- un rapporto d'esame neuropsicologico del 24 marzo 1998 del Dott. Perret
attestante un leggero a medio disturbo cerebrale che causa problemi di
concentrazione, di attenzione, di memoria e di percezione e gli provocano
una sicura incapacità al lavoro in attività specializzata e di tipo dirigenziale;
- un rapporto intermedio 14 novembre 1999 del Dott. Saner (medico di
fiducia) ove si riassumono le patologie denunciate dal paziente,
segnatamente gli esiti dell'incidente dell'8 febbraio 1997 con distorsione
della colonna cervicale, comozione cerebrale, sindrome algicocefalgica
cervicale, severo esaurimento psico-vegetativo, lesioni alle funzioni
neuropsicologiche, marcata sindrome da disadattamento con sindrome da
agitazione depressiva, problemi di erezione penile;
- un rapporto audioneuro-otologico del 14 aprile 2000 del Dott. Marincic
attestante gli esiti dell'infortunio subito e, dal lato specialistico, sindrome
cervico-encefalica con funzioni compromesse dal punto di vista
oculomotorico, centrovestibolare e cervicopriopercettivo, acufeni
all'orecchio sinistro.
In data 13 ottobre 2000, l'Ufficio AI del Cantone di Lucerna ha disposto un
accertamento di reinserimento professionale dal 23 ottobre 2000 al 22
gennaio 2001.
B.b Rappresentato dallo Studio legale Sidler & Partner, Baar, con lettera del
19 ottobre 2000, l'assicurato ha chiesto il riconoscimento del suo diritto
immediato alla rendita intera AI a decorrere da febbraio 1998 e di
posticipare l'accertamento professionale dopo l'assegnazione della rendita.
Con lettera del 1° novembre 2000, la moglie dell'assicurato ha spiegato
che il marito non era in grado, per gravi motivi sanitari, di svolgere attività
professionali, sia pur di tipo reintegrativo.
Con lettera del 14 novembre 2000, l'avv. Sidler ha ribadito che il proprio
cliente non era in grado attualmente di svolgere alcunché ed ha chiesto
che una decisione formale circa il suo diritto ad una rendita AI fosse
emanata al più presto. A suffragio di quanto asserito ha prodotto un breve
rapporto medico del Dott. Amuso di Modena nel quale lo si considera
totalmente inabile a qualsiasi lavoro.
Nella sua risposta del 21 novembre 2000, l'Ufficio AI del Cantone di
Lucerna ha rilevato che lo scritto della moglie dell'assicurato così come il
referto del Dott. Amuso non apportano novità di rilievo alla soluzione della
pratica e si è dichiarato disposto ad attendere una perizia annunciata dalla
moglie ed affidata al Prof. Luberto, per poi decidere in merito al prosieguo
4della pratica. In data 21 febbraio 2001, l'avv. Sidler ha esibito la perizia
dell'11 gennaio 2001 del Dott. Salvatore Luberto, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni ed in psichiatria, Modena. Lo specialista di
parte rileva una limitazione funzionale di oltre un terzo dell'articolarità del
rachide cervicale, una limitazione funzionale dell'articolarità scapolo-
omerale sinistra, radicolopatia cervicale per bulging discale C6-C7 con
sofferenza a carico dell'ulnare sinistra, un severo disturbo post-traumatico
da stress con marcata componente depressivo-ansiosa e sconvolgimento
dell'assetto esistenziale; il perito reputa il paziente invalido per almeno il
70%. Con nota del 9 marzo 2001, l'Ufficio AI cantonale ha chiesto
all'assicurato di esibire documentazione del medico psichiatra curante
atteso che il Dott. Luberto ha accennato, nel suo rapporto, ad una terapia
in corso. L'interpellato ha in particolare esibito un rapporto del 7 maggio
2001 del Dott. Fanios Thamianos, specialista in psichiatria, attestante un
importante quadro di sindrome ansio-reattiva. Con scritto del 29 giugno
2001, l'Ufficio AI ha convocato il paziente ad un accertamento in vista di un
reinserimento professionale per il 16 luglio 2001. Con nota dell'11 luglio
2001, l'avv. Sidler ha fatto sapere all'Ufficio AI che il proprio cliente non
poteva venire in Svizzera in quanto, a seguito di una procedura penale in
corso, sarebbe stato arrestato. Con successiva lettera del 7 novembre
2001, l'avv. Sidler ha ribadito la richiesta di riconoscimento del diritto alla
rendita intera AI facendo presente che la Zurigo assicurazioni riconosce
questa prestazione da ormai 5 anni.
L'Ufficio AI del Cantone di Lucerna dopo aver interpellato l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero ha accertato che i provvedimenti professionali
non sono eseguibili all'estero.
Con lettera del 24 gennaio 2002, l'avv. Sidler ha intimato l'Ufficio AI
cantonale di riconoscere in favore del proprio cliente il diritto alla rendita
intera AI entro l'8 febbraio successivo.
Con progetto di decisione del 29 gennaio 2002, l'Ufficio AI ha annunciato
la reiezione della domanda per carenza di collaborazione da parte
dell'assicurato. Con risposta del 6 febbraio 2002, l'avv. Sidler ha
confermato la sua richiesta ribadendo l'impossibilità per suo cliente di
venire in Svizzera. Comunque, l'interessato ha sottolineato che la
documentazione fino allora esibita permetterebbe di riconoscere il diritto
alla rendita intera AI.
Mediante decisione del 6 marzo 2002, l'Ufficio AI del Cantone Lucerna ha
rifiutato ogni prestazioni assicurativa.
C. A.__________ ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
innanzi al Tribunale amministrativo cantonale (TAC), sezione del diritto
delle assicurazioni sociali, Lucerna. Nelle rispettive prese di posizioni, le
parti hanno ribadito le loro conclusioni.
Nel corso dell'istruttoria l'assicurato ha ulteriormente esibito
documentazione medica e, segnatamente:
- una relazione 9 gennaio 2004 del Dott. De Luca, specialista in
5cardioangiochirurgia il quale attesta gli esiti di una rivascolarizzazione
miocardica dell'aprile 2002;
- una nuova perizia datata 30 gennaio 2004 del Dott. Luberto, nella quale,
in sostanza, viene riaffermata la nota diagnosi.
Nella sua sentenza del 18 maggio 2004, il TAC ha parzialmente accolto
l'impugnativa ed ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché la stessa
proceda agli accertamenti professionali previsti come lo impone la
procedura, ossia dopo aver sommato l'interessato a presentarsi alla visita
di accertamento ed aver avvertito il medesimo sulle conseguenze del
mancato rispetto delle disposizioni. Il TAC, nei considerandi del giudizio,
ha confermato la necessità di svolgere sia una visita medica che faccia
anche luce sulle residue capacità di lavoro dell'assicurato, sia, se del caso,
di procedere ad un raffronto dei redditi adeguato.
D. Con ordinanza del 22 luglio 2004, l'amministrazione ha formalmente
riaffermato la necessità di procedere alle misure d'accertamento
professionale della durata di un mese ed ha invitato l'assicurato a volersi
esprimere in merito. Dopo aver chiesto una proroga del termine per poter
prendere posizione (lettera del 30 luglio 2004), A.__________, con scritto
del 18 agosto 2004, ha comunicato di aver assegnato mandato per la
tutela dei suoi interessi all'avv. Lepori di Bellinzona.
Con scritto del 17 settembre 2004, l'avv. Lepori ha comunicato la piena
disponibilità del proprio assistito ad essere sottoposto al periodo
d'osservazione presso il centro BEFAS di Horw. L'assicurato esprime
comunque delle perplessità circa l'utilità di tali misure in quanto già 61enne
ed in cagionevoli condizioni di salute ampiamente documentate.
Con scritto del 13 ottobre 2004, l'Ufficio AI del Cantone Lucerna ha ribadito
la necessità di queste misure d'accertamento professionale ed ha nel
contempo avvertito l'interessato sulle conseguenze di un'eventuale
mancata collaborazione. L'interessato è stato convocato dal BEFAS
(scritto del 26 ottobre 2004 all'indirizzo in Italia, con copia all'avv. Sidler)
per il giorno 29 novembre 2004. Nel contempo l'amministrazione ha posto
al BEFAS precise domande sulle possibilità di reintegrazione professionale
dell'interessato, quali concrete attività sarebbero a lui proponibili, quali
limitazioni dovute alla sue condizioni di salute sarebbero da tenere in
considerazione e se esiste la volontà di essere reinserito da parte
dell'assicurato.
Con scritto del 5 novembre 2004, l'avv. Lepori ha avvertito il BEFAS che
l'interessato, per ragioni di salute, non si sarebbe potuto presentare il 29
novembre successivo. Parimenti, il BEFAS ha informato l'Ufficio AI che la
convocazione personale del 26 ottobre è stata restituita dalla posta con la
menzione "il destinatario è trasferito".
L'interessato ha fatto pervenire al BEFAS, il 23 novembre 2004, un
certificato medico del Dott. Vivarelli del 16 novembre precedente, nel
quale si afferma che il paziente, a causa di una sindrome ansiosa
depressiva, cardiopatia ischemica cronica ed altre patologie croniche è
6ammalato dallo stesso giorno con una prognosi di 60 giorni.
Mediante decisione del 29 novembre 2004, l'Ufficio AI del Cantone di
Lucerna ha rifiutato ogni prestazione assicurativa, in quanto l'interessato
non aveva rispettato il suo obbligo di collaborare.
E. A.__________, sempre rappresentato dall'avv. Lepori, ha formulato
opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo e, pur
riaffermando l'inutilità delle misure d'accertamento professionale vista la
sua età e le sue condizioni di salute, si è dichiarato disposto a sottoporsi a
tali indagini in Italia. In via subordinata ha chiesto il riconoscimento del suo
diritto alla rendita intera AI.
Mediante decisione su opposizione del 23 gennaio 2006, l'Ufficio AI del
Cantone di Lucerna ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato
la propria decisione del 29 novembre 2004. L'autorità amministrativa ha
ribadito che gli accertamenti da tempo previsti sono indispensabili come lo
ha stabilito il TCA nella sentenza del 18 maggio 2004. Inoltre, l'Ufficio AI
osserva che il certificato del Dott. Vivarelli del 16 novembre 2004 non
prova oggettivamente un'impossibilità di presentarsi al BEFAS in quanto
detto medico si limita a riferire quanto affermato dal paziente.
L'amministrazione fa inoltre presente che l'assicurato ha cambiato tattica
dopo la sentenza del Tribunale cantonale. In precedenza egli ha invocato
l'impossibilità di recarsi nel nostro Paese a causa di un procedimento
penale nei suoi confronti; attualmente, egli invocherebbe pretestuosi motivi
sanitari.
F. Con atto del 23 febbraio 2006, A.__________, sempre rappresentato
dall'avv. Lepori una presentato un ricorso presso la Commissione federale
di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR).
Chiede il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. Il ricorrente
riafferma che una perizia volta ad accertare la residua capacità di
guadagno non è necessaria vista la sua età e le sue condizioni di salute e,
pertanto, risulta anche essere contraria al principio di economia di
procedura. L'insorgente passa in rassegna i vari rapporti medici ad atti e
pone in evidenza l'assoluta inutilità di stabilire un'ipotetica sua eventuale
residua capacità al lavoro. Tuttavia, osserva l'assicurato, egli si sarebbe
anche sottoposto a tale verifica se non sarebbero insorti impedimenti
sanitari nel novembre 2004; peraltro una seconda convocazione non è mai
pervenuta ed egli stesso si è offerto per un'indagine da svolgersi in Italia.
Con lettera del 7 marzo 2006, l'Ufficio AI cantonale, chiamato a presentare
le sue osservazioni responsive, ha trasmesso la causa al Tribunale
cantonale di Lucerna che, a sua volta, con giudizio del 3 aprile 2006, l'ha
retrocessa alla Commissione federale di ricorso come oggetto di sua
competenza.
G. Nella sua risposta ricorsuale del 6 luglio 2006, l'Ufficio AI del Cantone di
Lucerna ha proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui,
7per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente
giudizio.
Nella replica dell'11 agosto 2006, l'insorgente ha confermato la sua
intenzione di mantenere il ricorso dichiarandosi disposto a sottoporsi ad
una nuova valutazione medica in Italia. In data 6 novembre 2006 ha
prodotto un certificato di assistenza per invalidi civili rilasciato dal Comune
di Pistoia (invalidità 77%).
H. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la pratica è stata
demandata dalla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
gli assicurati residenti all'estero, al nuovo Tribunale amministrativo
federale TAF), competente a decorrere dal 1° gennaio 2007.
I. In data 16 marzo 2007, l'insorgente ha esibito ulteriori perizie mediche,
segnatamente un rapporto del 2 febbraio 2007 del Dott. Amuso attestante
delle turbe già conosciute; il sanitario menzionato stima all'80% il tasso
d'invalidità del paziente ed una perizia del 14 marzo 2007 del Dott.
Luberto, il quale riprende i suoi precedenti rapporti segnalando che il
paziente soffre anche di turbe neurosensoriali a carico dell'organo visivo
ed uditivo e che la sintomatologia psichica è peggiorata essendo presente
un severo disturbo post-traumatico da stress com marcata componente
depressivo ansiosa e compromissione della funzioni mnesiche e della
capacità di concentrazione.
Il TAF ha disposto un ulteriore scambio di allegati. L'amministrazione AI
cantonale ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico. Nel suo rapporto
del 19 giugno 2007, il medico di fiducia dell'Ufficio AI cantonale ha rilevato
che la nuova documentazione esibita potrebbe giustificare un'incapacità di
lavoro del 70% nell'ultima attività svolta.
Nella sua presa di posizione del 20 giugno 2007, l'Ufficio AI del Cantone di
Lucerna ripropone tuttavia la reiezione dell'impugnativa, in quanto
l'aggravamento dello stato di salute dell'interessato sarebbe posteriore alla
data della decisione impugnata.
J. Con ordinanza del 25 giugno 2007, il TAF ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante ed ha inviato la presa di posizione
dell'amministrazione al ricorrente invitandolo a voler eventualmente
depositare una replica.
Con scritto del 16 agosto 2007, l'insorgente ha ribadito la sua intenzione di
mantenere il ricorso e si è dichiarato disposto a sottoporsi ad una perizia in
Svizzera.
Diritto:
1.
81.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), mentre
le decisioni degli uffici AI cantonali sono esaminate dai rispettivi Tribunali
cantonali (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI).
Visto che nella fattispecie la decisione impugnata è stata emanata da un
ufficio cantonale, lo scrivente Tribunale non dovrebbe essere competente
per trattare la causa. Ora, a ben guardare, neppure l'Ufficio AI cantonale
sarebbe competente nella fattispecie. Infatti, l'insorgente risiede in Italia
dal 2001 e dopo il rinvio della causa dettato dal Tribunale cantonale con
giudizio del 18 maggio 2004, l'incarto avrebbe dovuto essere trasmesso
all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero
UAIE (cfr. SVR 2005 IV n. 39 consid. 3.3.2 in fine). Se lo scrivente
Tribunale dovesse retrocedere l'incarto al Tribunale cantonale (che lo
aveva trasmesso all'allora Commissione federale di ricorso con giudizio
del 6 aprile 2006), quest'ultimo dovrebbe annullare la decisione dell'Ufficio
AI cantonale e trasmettere la causa all'UAIE come oggetto di sua
competenza. In seguito, un ricorso contro una decisione di questo ufficio
dovrebbe essere depositato nuovamente presso lo scrivente Tribunale.
Per economia di procedura e visto che comunque la competenza del
Tribunale amministrativo federale non è contestata dalle parti, è tuttavia
opportuno entrare in materia sulla vertenza (vedi anche SVR 2005 citato,
consid. 4.2.1).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
9chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'11 dicembre 1997. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita l'11
dicembre 1996 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 23
gennaio 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
10
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Va ricordato che fino al 31 dicembre 2000, chi richiedeva una rendita AI
doveva anche essere assicurato ai sensi dell'art. 6 LAI. L'adempimento di
questa condizione non è contestato nella fattispecie.
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
11
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno, secondo il cpv. 2 della stessa norma, se sono necessari e
ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se l'assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicurato può, dopo diffida scritta ed avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione,
decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in
materia (cpv. 3). Può essere aggiunto che l'art. 13 cpv. 1 PA stabilisce che
le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un
procedimento da esse proposto (lett. a), in un altro procedimento, se
propongono domande indipendenti (lett. b), in quanto un'altra legge
federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione
(lett. c). Il cpv. 2 prevede che l'autorità può dichiarare inammissibili le
domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b , qualora
le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
7.
7.1 Già nella sua sentenza del 18 maggio 2004, il Tribunale amministrativo del
cantone di Lucerna (TCA), sezione del diritto sociale, nell'accogliere
parzialmente il ricorso di A.__________, aveva stabilito due elementi
cardini di come si sarebbe dovuto svolgere il procedimento.
Il Tribunale cantonale aveva chiaramente oservato che l'indagine doveva
essere approfondita dal punto di vista medico. Infatti, l'istanza giudiziaria
aveva constatato (consid. 5a) che l'accertamento sanitario non forniva tutti
quegli elementi necessari per valutare il grado d'incapacità al lavoro e di
guadagno dell'insorgente. Il TCA aveva rilevato che la valutazione
dell'invalidità ritenuta, segnatamente, dal Dott. Luberto non era chiara se si
riferisse alla precedente attività del medesimo o se si trattava di un
giudizio di carattere generale. D'altra parte, l'incidenza debilitante delle
affezioni psichiche non era stata sufficientemente indagata. In altre parole,
l'amministrazione non aveva ancora acquisito una chiara perizia che
prendesse in considerazione tutte le doglianze, oggettive e soggettive
dell'assicurato e ne valutasse le conseguenze sul piano valetudinario alla
luce del concetto d'invalidità valido secondo la legislazione elvetica.
Questa perizia avrebbe dovuto inoltre esprimersi in merito alla residua
capacità al lavoro di A.__________, alle sue possibilità di reintegrazione
professionale e, se del caso, pronunciarsi sulle reali limitazioni presenti e
la misura in cui questa attività di sostituzione fosse esigibile.
12
In secondo luogo, il Tribunale cantonale ha rilevato che, dopo
l'accertamento sanitario completo ed indicativo circa le possibilità di
reintegrazione professionale dell'interessato, l'amministrazione avrebbe
dovuto procedere ad un calcolo comparativo dei redditi (consid. 5b). A
questo proposito, l'autorità giudiziaria lucernese aveva annotato che la
situazione era complessa già per quel che si riferisce l'accertamento
dell'introito precedente l'invalidità, l'interessato avendo amministrato
diverse società conseguendo redditi a titolo personale e come dipendente
amministratore. Inoltre, osserva il Tribunale cantonale, l'amministrazione
non ha potuto chiarire quale potrebbe essere il reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità, le perizie fornite dall'interessato essendo piuttosto imprecise
nel merito.
Così, il TCA aveva stabilito (consid. 5b in fine) come fosse necessario
chiarire l'istruttoria andava completata sia dal punto di vista medico, che
da quello lavorativo.
7.2 La scrivente autorità giudiziaria conferma la necessità di tali
approfondimenti. Dopo la sentenza del TCA, per diversi motivi, gli esami e
le indagini non sono stati effettuati. Più volte, l'interessato, tramite i suoi
rappresentanti, ha manifestato la sua preferenza ad ottenere una rendita
intera dell'assicurazione invalidità facendo leva sulle sue precarie
condizioni di salute e la sua età, ormai alla soglia della rendita
dell'assicurazione per la vecchiaia.
Va in proposito rilevato, che l'assenza di un'occupazione lucrativa per
ragioni estranee ad un danno alla salute, quali per esempio l'età o una
formazione insufficiente, non giustifica una rendita, in quanto l'incapacità al
lavoro che ne dovesse risultare non è dovuta ad una causa specifica
d'invalidità (DTF 107 V 17 consid. 2c; VSI 1999 pag. 246 consid. 1).
Nella specie, dunque, al momento della domanda di rendita, ossia nel
dicembre 1997, l'interessato era 54enne; al momento della sentenza del
TCA (18 maggio 2004), il nominato aveva 61 anni. L'esigenza di
conoscere a fondo la sua residua capacità al lavoro e di guadagno, tramite
un accertamento professionale, era ed è indispensabile. L'eventuale
incollocabilità dell'assicurato, vista l'età e le sue condizioni di salute (dopo
un accertamento sanitario oggettivo da effettuarsi in Svizzera) poteva e
può essere determinato solo in esito agli accertamenti professionali che
erano stati previsti presso il centro BEFAS di Horw. L'assicurato, che
pretende sostanzialmente il riconoscimento della rendita AI, non può
sottrarsi, senza valide ragioni, né a nuovi e imparziali aggiornamenti
sanitari, né ad un accertamento di tipo professionale. La sua richiesta
principale, volta ad ottenere una rendita d'invalidità, può essere valutata
solo a compimento di queste due esigenze istruttorie. Queste necessità
sono tuttora valide nonostante l'età e le presunte ed allegate precarie
condizioni di salute.
7.3 Ne consegue che il TAF non può, né decidere in base agli atti,
conformemente all'art. 43 cpv. 3 LPGA con eventuale sostituzione dei
13
motivi dell'impugnata decisione, né rinviare la causa all'amministrazione
perché decida in base agli atti.
7.4 Resta da esaminare se la procedura seguita dall'Ufficio AI del Cantone di
Lucerna, in esito alle direttive del tribunale cantonale, è conforme alle
disposizioni legali.
8.
8.1 Il 22 luglio 2004, l'Ufficio AI cantonale, in ossequio alle sentenza del
Tribunale cantonale, ha ribadito la necessità di far luce sulla residua
capacità al lavoro dell'assicurato e sulla sua eventuale possibilità di
reinserimento professionale. L'amministrazione ha inviato l'interessato a
volersi esprimere in merito. Con la risposta del 17 settembre 2004, egli ha
manifestato il suo pieno accordo a "sottoporsi a tutti gli accertamenti
necessari per stabilire il suo grado d'invalidità".
Con lettera del 13 ottobre 2004, l'Ufficio AI ha preso atto della disponibilità
dell'assicurato agli accertamenti che il caso richiede ed ha ricordato le
conseguenze della mancata collaborazione. Va precisato che
erroneamente, l'amministrazione ha indicato che in caso di mancata
collaborazione, potevano essere rifiutate le prestazioni richieste. Per il
vero, l'art. 43 cpv. 3 LPGA stabilisce che l'Ufficio può decidere in base agli
atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Da parte sua il BEFAS, con lettera del 26 ottobre 2004, ha convocato
direttamente l'assicurato (per il 29 novembre) inviando lo scritto
direttamente al suo indirizzo in Italia (San Marcello pistoiese). Con FAX del
5 novembre 2004, l'avv. Lepori ha informato il BEFAS che il proprio
assistito non era in grado di presentarsi il 29 novembre successivo per
ragioni di salute e che "non appena possibile, se necessario, vi farò
pervenire un certificato medico attestante quanto indicato in precedenza".
Il BEFAS, con scritto dell'8 novembre informava l'Ufficio AI che la
convocazione del 26 ottobre era stata ritornata dalle Poste italiane con la
menzione "il destinatario è trasferito".
Il 23 novembre 2004, l'avv. Lepori ha spedito un certificato medico del
Dott. Vivarelli del 16 novembre precedente nel quale si attesta che il
paziente è affetto da recidiva di sindrome depressiva, cardiopatia
ischemica cronica, diabete mellito II, ipertensione arteriosa, dislipidemia e
"riferisce di essere ammalato dal 16 novembre 2004". In data 29 novembre
2004 (data della convocazione presso il BEFAS), l'Ufficio AI del Cantone di
Lucerna ha respinto la richiesta di prestazioni, rilevando semplicemente
che con FAX dell'avv. Lepori, l'interessato aveva dichiarato la propria
indisponibilità a presentarsi all'appuntamento per ragioni di salute.
8.2 Ora, secondo l'autorità scrivente, la procedura seguita
dall'amministrazione non è corretta. Infatti, dopo aver ricevuto la
comunicazione (FAX) del 5 novembre 2004, l'Ufficio AI cantonale avrebbe
dovuto chiedere, visto oltretutto il tenore dello scritto dell'avv. Lepori, il
14
certificato medico attestante i precisi motivi sanitari che impedivano
all'interessato di presentarsi per il 29 novembre successivo. Questo
certificato, sarebbe poi stato sottoposto a un medico di fiducia dell'UAI e,
su questa base, l'amministrazione avrebbe deciso se confermare la data
della convocazione al BEFAS nella misura in cui avesse giudicato
insufficienti i motivi addotti, o avrebbe potuto rinviare la data della visita.
L'Ufficio AI spiega, nella decisione impugnata e nella sua presa di
posizione, che il certificato del Dott. Vivarelli sarebbe molto blando e
rudimentale limitandosi a riferire quanto asserito dal paziente. Ora, è vero
che tale referto non rappresenta che un'esposizione sequenziale delle
malattie croniche riferite dall'interessato. Questa circostanza non avrebbe
tuttavia giustificato l'amministrazione dall'esimersi di sottoporre tale breve
rapporto ad un proprio medico di fiducia. Va comunque osservato che il
Dott. Vivarelli attesta una prognosi di 60 giorni.
In ogni caso, l'Ufficio AI cantonale non avrebbe potuto decidere
direttamente e, pertanto, la decisione con la quale ha semplicemente
rifiutato la richiesta di prestazioni non è tutelabile.
9.
9.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere parzialmente accolto e
l'impugnata decisione annullata. Gli atti devono essere rinviati
all'amministrazione affinché riconvochi l'assicurato ad una nuova data per
l'esame già previsto con la procedura di cui all'art. 43 cpv. 3 LPGA. Alla
luce di quanto esposto al considerando 1.2, gli atti sono direttamente
trasmessi all'UAIE, in quanto autorità competente nella fattispecie.
9.2 Non si percepiscono spese.
9.3 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr.
1'500.--, da porre a carico dell'Ufficio AI del Cantone di Lucerna.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata. Gli atti
sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero, Ginevra, affinché proceda ai sensi del considerando
9.1.
15
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI del Cantone di
Lucerna.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- all'Ufficio AI del Cantone di Lucerna (n. di rif. _________; atto
giudiziario)
- all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(in allegato l'incarto della causa)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e se in possesso della parte i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: