Corte III
C-2665/2006
{T 0/2}
Sentenza del 15 marzo 2007
Composizione: Giudici Parrino, Schneider e Achermann,
Cancelliere Croci Torti
A._______, ricorrente, rappresentato dall'Avv. Odilia De Blasi, Via Cerrate
Casale 4, IT-73100 Lecce,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità intimata,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il 9 agosto 1943, coniugato, ha lavorato
in Svizzera dal 1962 al 1965 e dal 1968 al 1972, solvendo regolari
contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (AVS/AI) durante tali periodi (doc. 5).
Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un’attività lucrativa come
bracciante agricolo giornaliero fino al 31 dicembre 2003, quando si è
definitivamente ritirato dal lavoro per ragioni di salute (doc. 8.1, 9).
B. In data 25 ottobre 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità
(doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 3 dicembre 2004 presso i servizi medici
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il
sanitario incaricato ha diagnosticato "poliartrosi con discreto impegno
funzionale, cardiopatia scleroipertensiva, broncopatia cronica, calcolosi
renale in operato di sospetto ca urotekliale della vescica" ed ha posto un
tasso d'invalidità del 75% (doc. 23). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali: una cartella clinica relativa al ricovero dal 10 al 15 giugno 1996 per
urolitiasi con sospetto processo espansivo vescicale; un'ecografia renale
destra del 3 febbraio 1997; un rapporto d'esame cardiologico dell'11
dicembre 1999 comprendente un'ecocardiografia ed un
elettrocardiogramma; i risultati di esami ematochimici del 7 gennaio 2000,
27 luglio 2001 e 19 marzo 2002; un referto radiologico del torace del 3
aprile 2002; un rapporto d'esame oculistico del 4 aprile 2002; un referto
radiologico della spalla destra del 6 agosto 2002; i risultati di una
risonanza magnetica cervicale e dorsale del 27 agosto 2002; un rapporto
d'esame neurochirurgico del 21 settembre 2002; una perizia medica
allestita il 16 dicembre 2002 dal Dott. Puce, specialista in ortopedia,
attestante deficit funzionale alla mano destra con tendinopatia dei motori
muscolari ed artralgia della radiocarpica da tenosinovite cronica, deficit
funzionale alla spalla sinistra da omoartrosi in tendinopatia della cuffia dei
rotatori, sindrome cervicobrachialgica da marcata cervicouncoartrosi in
discopatia C5-C6 ed ernia discale C6-C7, dorsolombalgia cronica con
risentimento sciatalgico da spondilosi dorsolombare, broncopneumopatia
cronica, ipertensione arteriosa (doc. 10-22).
Nel suo rapporto del 16 luglio 2005, il Dott. Lanzrein, medico dell’Ufficio AI
per gli assicurati residenti all’estero (UAI), dopo aver ripreso la diagnosi
sopra riferita ed analizzato il caso dal profilo delle malattie di lunga durata,
ha affermato che il richiedente non avrebbe mai subito un’incapacità al
lavoro di livello pensionabile (doc. 24, 25).
3Mediante decisione del 22 luglio 2005, l'UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni (doc. 26).
C. A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ENCAL di Patù, ha
formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo chiedendo, sostanzialmente, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative (doc. 27). Nulla ha prodotto a suffragio
delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 31 gennaio 2006, l'UAI ha respinto
l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 31
gennaio 2006 (doc. 29).
D. Con tempestivo gravame del 15 febbraio 2006, consegnato alla Posta il 22
febbraio successivo, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv.
Odilia De Blasi, chiede, sostanzialmente, l’annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle
sue conclusioni produce documentazione già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 aprile 2006, l'UAI propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
E. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. De Blasi, con scritto del 15 maggio 2006,
ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
F. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) è
divenuto competente per la trattazione della causa. La parte ricorrente ne
è stata informata con una nota di fine anno 2006. Con ordinanza del 15
febbraio 2007, il TAF ha comunicato alle parti la composizione del collegio
giudicante.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
4applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 50 e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art.
2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni
sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole
5leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.3 È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 25 ottobre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 25
ottobre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 31 gennaio
2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è
stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
6rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40 % (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 % (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40
% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. A._______, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa quale
bracciante agricolo fino al 31 dicembre 2003. Per il seguito non ha più
lavorato per ragioni che l'interessato imputa alle sue condizioni di salute.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
7malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7. Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di "poliartrosi con
discreto impegno funzionale, cardiopatia scleroipertensiva, broncopatia
cronica, calcolosi renale in operato di sospetto ca urotekliale della vescica"
(cfr. perizia medica particolareggiata dell'INPS del 3 dicembre 2004, doc.
23). Il Dott. Puce, specialista in ortopedia, autore della relazione medica
del 16 dicembre 2002, rileva "deficit funzionale alla mano destra con
tendinopatia dei motori muscolari ed artralgia della radiocarpica da
tenosinovite cronica, deficit funzionale alla spalla sinistra da omoartrosi in
tendinopatia della cuffia dei rotatori, sindrome cervicobrachialgica da
marcata cervicouncoartrosi in discopatia C5-C6 ed ernia discale C6-C7,
dorsolombalgia cronica con risentimento sciatalgico da spondilosi
dorsolombare, broncopneumopatia cronica, ipertensione arteriosa".
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % (rispettivamente del
50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali)
almeno durante un anno.
8. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70%. Dal canto
suo il sanitario dell'UAI, Dott. Lanzrein, nega il requisito dell'invalidità
attingente il livello pensionabile del 40% almeno.
8.1 Deve essere dapprima osservato che l'indagine medica non poggia su di
una documentazione oggettiva di recente esecuzione. Tutti gli esami ed i
referti clinici ad atti risalgono ad una data precedente il 2003. Il collegio
giudicante non può quindi effettuare un esame oggettivo adeguato. Vista la
8marcata patologia ortopedica, mancano le radiografie della colonna
cervicale e lombare, della mano destra, della spalla sinistra, come pure
eventuali attuali referti di risonanza magnetica o TAC ed un rapporto
d'esame ortopedico completo. Alla luce dell'affezione respiratoria,
dovrebbero figurare nell'incarto un referto radiografico del torace ed una
spirometria. Anche la documentazione cardiologica dovrebbe essere
attualizzata con un elettrocardiogramma ed eventuali esami
supplementari.
8.2 Pur senza poterlo definire inattendibile, non può essere inoltre affermato
che il referto del Dott. Lanzrein fornisca, sotto ogni aspetto, un'opinione
chiara e sufficientemente motivata sulle condizioni di salute del ricorrente,
avente il necessario valore probante richiesto per vagliare la vertenza.
Affinché il giudizio del medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami
approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in
maniera chiara e fondata a logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a
e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). Queste condizioni non sono
nella fattispecie manifestamente adempiute.
8.3 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'eventuale
incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato. Non può essere
infatti escluso che l'assicurato, visto l'insieme delle affezioni denunciate,
non sia più stato in grado di riprendere, dopo il 2003, il suo precedente
lavoro di bracciante agricolo, attività che comporta anche compiti pesanti
od usuranti.
9. È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAI
intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
L'UAI dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica
per il periodo dal 31 dicembre 2003 (cessazione dell'attività lucrativa) fino
alla data dell'impugnata decisione (31 gennaio 2006) e da questa data in
poi. L'UAI emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto a visite specialistiche in
ortopedia, pneumologia e cardiologia. Il paziente effettuerà tutti quegli
esami oggettivi che il caso richiede. L'incarto sarà poi inviato in esame ad
un altro medico dell'UAI il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione
9dell'incapacità al lavoro fra la fine del 2003 ed il 31 gennaio 2006, data
della decisione impugnata e da questa data in poi, nonché in merito
all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare, dal
punto di vista medico, nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
10.
10.1 Non vengono prelevate spese processuali.
10.2 In base all'art. 64 PA, l'Autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica
riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Frs 1'000.-- da porre a
carico dell'Ufficio AI intimato.
10
Per questi motivi il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 31 gennaio 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero affinché completi l'istruttoria ai sensi del
considerando 9 e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Frs
1'000.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità intimata (n. di rif. _______)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il Giudice : Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi di diritto
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale
federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del
Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni
presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale locale.
Data di spedizione: