Corte III
C-2666/2006
{T 0/2}
Sentenza del 15 marzo 2007
Composizione: Giudici Parrino, Frölicher e Peterli
Cancelliere Croci Torti
A._______, ricorrente, rappresentato da Patronato INAS, Via Nicola Dati 2, IT-
64100 Teramo,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità intimata
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Fatti:
A. A._______, cittadino italiano, nato il 15 febbraio 1951, ha lavorato in
Svizzera dal 1970 al 1975, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale
periodo (doc. 54).
Dopo il rimpatrio, ha continuato a lavorare, dapprima come operaio, poi in
qualità di rappresentante di commercio, lavoro che ha ridotto dopo il 1999
e cessato a dicembre 2003 per ragioni di salute (doc. 56, 57).
B. In data 6 giugno 2000, il nominato aveva già presentato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Nell'ambito dell'istruttoria era stato accertato che A._______
soffriva di cardiopatia ischemica in esiti di infarto inferiore (febbraio 1999),
diabete, ipertensione arteriosa, stato ansioso depressivo.
L'amministrazione ha constatato che l'interessato lavorava, sebbene per
soli tre giorni alla settimana (doc. 21). Mediante decisione del 22 agosto
2001, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la
richiesta di prestazioni (doc. 26).
In data 31 gennaio 2003, il nominato ha formulato una seconda domanda
AI (doc. 27). L'indagine medica aveva posto in evidenza che il richiedente
soffriva di esiti di infarto inferiore, ipertensione arteriosa trattata, diabete
mellito II (doc. 42). Il medico dell'UAI, nel suo rapporto del 26 maggio
2004, ha rilevato che l'assicurato avrebbe potuto continuare, senza
particolari restrizioni, la sua precedente attività di rappresentante di
commercio, lavoro cessato nel dicembre 2003 (doc. 45). Mediante
decisione del 29 giugno 2004, l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni
(doc. 46).
C. In data 29 settembre 2004, A._______ ha formulato una terza richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 49, 52).
Il richiedente è stato visitato il 14 dicembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Teramo, ove il
sanitario incaricato ha diagnosticato "esiti di IMA inferiore, ipertensione
arteriosa, diabete mellito II" ed ha posto un tasso d'invalidità del 68% (doc.
58). Non sono stati esibiti documenti oggettivi e il richiedente conferma di
non svolgere alcuna attività lucrativa dopo il 31 dicembre 2003, dopo
averla già ridotta per ragioni di salute nel passato (doc. 56, 57).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Battaglia, del servizio medico
regionale "Rhône" (SMR), il quale, nella sua relazione del 24 giugno 2005,
ha affermato che l'interessato potrebbe svolgere la sua precedente attività
in modo completo (doc. 61).
3Mediante decisione del 29 giugno 2005, l'UAI ha respinto la terza richiesta
di prestazioni (doc. 62).
D. A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Teramo, ha
formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce i risultati di un
ecocardiogramma del 5 dicembre 2004 e di un test elettrocardiografico
sotto sforzo (ergometria) del 21 febbraio 2005 (doc. 64, 65).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al SMR, il
quale, nel suo rapporto del 19 gennaio 2006, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni, precisando che gli esami cardiologici esibiti non
lasciano trasparire alcuna invalidità di rilievo nell'ambito di lavori non
eccessivamente pesanti (doc. 69).
Mediante decisione su opposizione del 26 gennaio 2006 (doc. 70), l'UAI ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del
29 giugno 2005.
E. Con tempestivo gravame del 21 febbraio 2006, depositato alla posta il 22
febbraio, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di
Teramo, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce
diversi attestati di dichiarazioni dei redditi dai quali si deduce una
diminuzione delle entrate dal 2002 in poi.
Nel suo preavviso del 10 aprile 2006, l'UAI propone la reiezione del
gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei
considerandi di diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il rappresentante del ricorrente, con scritto del
10 maggio 2006, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere
il ricorso riaffermando il fatto che l'interessato è stato riconosciuto invalido
in Italia in misura superiore al 67% e beneficia di una pensione d'invalidità
versata dall'ente previdenziale degli agenti di commercio (ENSARCO).
Quest'ultima circostanza dimostrerebbe che l'assicurato non è più in grado
di svolgere nemmeno il suo precedente lavoro.
4Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 50 e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
52.2 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.3 È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
3. Il ricorrente ha presentato la terza richiesta di rendita il 29 settembre 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 29
giugno 2004 (ossia dalla data della precedente decisione cresciuta in
giudicato), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 26
gennaio 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
6LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. A._______ non ha più lavorato dopo il 31 dicembre 2003. Già in
precedenza, per ragioni di salute, aveva ridotto la sua attività di agente di
commercio a tre giorni settimanali.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
7all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7. Si evince dalla documentazione medica ad atti che l'interessato soffre di
esiti di infarto inferiore (1999), ipertensione arteriosa, diabete mellito II (cfr.
perizia medica particolareggiata del 27 dicembre 2004, doc. 58).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del 50%
per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno
durante un anno.
8. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità superiore ai due
terzi. Dal canto suo, il sanitario del SMR "Rhône", nega il requisito
dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile. Egli ritiene che l'assicurato
sia ancora in grado di svolgere il suo precedente lavoro senza limitazioni.
8.1 Il collegio giudicante constata che la decisione del 29 giugno 2005 è stata
presa in assenza di qualsiasi documentazione oggettiva. In seguito ad
opposizione, l'interessato ha esibito due referti cardiologici comunque
insufficienti per avere un quadro generale della situazione valetudinaria
8dell'assicurato. Il Dott. Battaglia, del SMR, annota che il rapporto
ecocardiografico del 6 dicembre 2004 è estremamente succinto, non
rilevando nemmeno la frazione d'eiezione. Peraltro, lo stesso
ecocardiogramma attesta un'insufficienza mitralica. Va inoltre osservato
che l'interessato ha progressivamente diminuito la sua attività per ragioni
di salute e l'istituto assicuratore dei rappresentanti di commercio
(ENSARCO) lo ha ritenuto invalido accordandogli una pensione
d'invalidità.
8.2 Pur senza poterlo definire inattendibile, non può essere affermato che il
referto del Battaglia, del SMR, fornisca, sotto ogni aspetto, un'opinione
chiara e sufficientemente motivata sulle condizioni di salute del ricorrente,
avente il necessario valore probante richiesto per vagliare la vertenza.
Affinché il giudizio del medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami
approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in
maniera chiara e fondata a logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a
e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). Queste condizioni non sono
nella fattispecie manifestamente adempiute.
8.3 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'eventuale
incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato. Non può essere
infatti escluso che l'assicurato, visto l'insieme delle affezioni denunciate,
non sia più stato in grado di riprendere, dopo il 2003, il suo precedente
lavoro di rappresentante di commercio, attività che comporta anche
momenti di stress e sovraffaticamento.
9. È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAI
intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
L'UAI dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica
per il periodo dal 29 giugno 2004 (data dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato) fino alla data dell'impugnata decisione (26 gennaio 2006) e da
questa data in poi. L'UAI emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad visita specialistica in
cardiologia. Il paziente effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso
richiede. L'incarto sarà poi inviato in esame ad un altro servizio medico
9dell'UAI il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al
lavoro fra il giugno 2004 ed il 26 gennaio 2006, data della decisione
impugnata e da questa data in poi, nonché in merito all'attività
professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare, dal punto di vista
medico, nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
10.
10.1 Non vengono prelevate spese processuali.
10.2 In base all'art. 64 PA, l'Autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica
riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-- da porre a carico
dell'Ufficio AI intimato.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 26 gennaio 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero affinché completi l'istruttoria ai sensi del
considerando 9 e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4. La presente sentenza è comunicata:
- al ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità intimata (n. di rif. _______; raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
10
Il Giudice : Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi di diritto
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale
federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del
Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni
presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale locale.
Data di spedizione: