Corte III
C-2670/2006
{T 0/2}
Sentenza del 18 aprile 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco
Parrino ed Eduard Achermann, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
C._______,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Pietro Antonio Luceri, Via A. De Gasperi 94,
IT-73021 Calimera (LE),
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. C._______, cittadino italiano, nato il 27 settembre 1943, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1963 al 1966 come muratore solvendo, durante tali
periodi, regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (doc. 3, 5, 12, 24 e 25). Dopo il rimpatrio, e piú
precisamente dal 1972, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa alla
dipendenza di diversi datori quale muratore e successivamente quale
bracciante agricolo, fino al 31 dicembre 2002, allorquando si è ritirato per
ragioni che l'interessato imputa alle sue condizioni precarie di salute (doc.
3, 10 e 24). A far tempo dal 1° dicembre 2002 percepisce una pensione
d'invalidità italiana di complessivi Euro 573.74 mensili (doc. 1) e dal 1°
dicembre 2003 una pensione di invalidità tedesca di complessivi Euro
83.18 (doc. 8.3).
In data 25 novembre 2002, C._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1-4).
B. L'assicurato è stato visitato il 9 aprile 2003 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, ove il
sanitario incaricato (Dott. Paladini) ha evidenziato la diagnosi di
"spondilodiscoartosi con segni di radicolopatia cervicale in potatore ed ex
muratore 60enne, ipertensione arteriosa I-II stadio (...)" ed ha posto un
tasso di invalidità parziale del 70% per l'ultimo lavoro svolto. Per contro
egli non si è espresso in merito a qualsiasi altra attività confacente
all'assicurato (doc. 12). É inoltre stata esibita una relazione sanitaria e
medico legale stesa il 4 novembre 2002 dal dott. Rodolfo Rubsanti,
specialista in neurologia e libero docente in psichiatria, il quale giunge alla
conclusione che l'assicurato è invalido al 100% (doc. 11). Il 31 agosto
2004 l'assicurato è stato nuovamente visitato presso l'INPS di Lecce, ove il
sanitario incaricato (Dott. Vincenzo Serrati) ha evidenziato la diagnosi di
"allegate crisi cefalgiche in soggetto con riferita ipertensione arteriosa,
sindrome depressiva ansiosa, rachiartrosi specie cervicale, note
bronchitiche" ed ha posto un tasso di invalidità parziale del 70% sia per
l'ultimo lavoro svolto sia per qualsiasi altra attività confacente all'assicurato
(doc. 23, 24 e 31). In quest'occasione l'interessato ha prodotto, a
complemento della predetta relazione sanitaria e medico legale del dott.
Rodolfo Rubsanti, la seguente documentazione medica obiettiva:
- un referto radiologico (encefalo) del Dott. Ruggiero Calabrese del 3
novembre 1997 (doc. 18);
- un referto di un esame ecocolordoppler (tronchi sovraortici) del Dott.
Giovanni Caggia del 14 novembre 1997 (doc. 19);
3- un certificato medico rilasciato dalla Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" di
Lecce, Divisione di Neurochirurgia, l'8 ottobre 1999 (doc. 20);
- un referto radiologico (rachide C-D-L) del Dott. Giovanni Vitale del 23
luglio 2002 (doc. 21);
- un referto di un esame ecocolordoppler TSA del Dott. Giuseppe Sava del
12 luglio 2003 (doc. 22).
C. In uno scritto del 19 aprile 2004 la Dott.ssa Ariane Hellbardt, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), ha esposto un ragionevole dubbio circa l'autenticità della
relazione sanitaria e medico legale del dott. Rodolfo Rubsanti (doc. 11 e
36.8) in quanto priva sia di intestazione medica sia del sigillo ufficiale del
firmatario (doc. 26). Con scritto del 17 dicembre 2004 l'UAIE ha pertanto
richiesto le "cartelle cliniche degli ultimi 5 anni nonchè i rapporti medici
specialistici" concernenti l'assicurato all'INPS di Lecce, che tuttavia non ha
proceduto a tutt'oggi alla trasmissione della documentazione richiesta
( doc. 31 - 34 ). Di conseguenza la Dott.ssa Ariane Hellbardt - invitata
dall'amministrazione ad esprimersi sulla base della documentazione
medica agli atti - ha dichiarato in data 19 giugno 2006 che l'assicurato, in
base alla perizia particolareggiata dell'INPS stilata dal Dott. Vincenzo
Serrati (doc. 23 e 24), non è affetto da alcuna patologia invalidante e che,
quindi, in assenza di un altro rapporto medico accreditato, la domanda di
rendita dell'interessato deve essere respinta (doc. 34).
Con decisione del 24 giugno 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la richiesta
di prestazioni di C._______ (doc. 35).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dall'avv. Pietro Antonio Luceri,
ha formulato in data 20 luglio 2005 tempestiva opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 36). A
suffragio delle sue conclusioni ha prodotto, oltre ad alcuni documenti
medici già agli atti, anche un referto radiologico del Dott. F. Urso Ciullo del
22 luglio 2003 ed un referto di un'indagine cardiovascolare del 3 febbraio
2003 attestante "ipertensione arteriosa in trattamento in paziente a rischio
anche per familiarità, colesterolo, età" (doc. 36.9 e 36.11).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla
Dott.ssa Ariane Hellbardt, la quale, alla luce della nuova documentazione
medica prodotta, ha confermato nel suo scritto del 4 gennaio 2006 il suo
precedente parere (doc. 34, 37 e 38).
Mediante decisione su opposizione del 6 gennaio 2006 l'UAIE ha pertanto
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria
decisione del 24 giugno 2005 (doc. 39).
4E. Con tempestivo gravame del 24 febbraio 2006, C._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Pietro Antonio Luceri, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A
suffragio delle sue conclusioni produce in forma fotostatica
documentazione medica già agli atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 1° maggio 2006 l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
F. In data 9 maggio 2006 il presidente della I Camera della Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero
(CFR) ha invitato l'avv. Pietro Antonio Luceri a volersi esprimere in merito
alle osservazioni dell'amministrazione entro il 9 giugno successivo.
L'interpellato non ha tuttavia replicato, né entro il termine impartito né fino
ad oggi.
G. In data 14 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
52.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
63. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, sono
determinati, di principio, le norme materiali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il giudice delle assicurazioni sociali
si basa, ai fini dell'esame della vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino
al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre
distinguere, dal punto di vista del diritto materiale applicabile, i periodi
prima e dopo l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove
norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna
sostanziale modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione,
e che le nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza
rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza,
conformemente al riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al
momento in cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002,
rispettivamente fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore
all'epoca (DTF 130 V 329 consid. 2.5 e 445). Parimenti le modifiche della
7LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della
LAI), sono applicabili solo a partire da tale data.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 25 novembre 2002. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 25
novembre 2001 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 3
gennaio 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40 % (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
8limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 % (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
8. Il ricorrente, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa alla dipendenza
di diversi datori quale muratore e successivamente quale bracciante
agricolo, fino al 31 novembre 2002. Per il seguito non ha piú lavorato per
ragioni che imputa alle sue condizioni precarie di salute.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
99.
9.1 Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità puó essere determinata da un
danno alla salute fisica, mentale e psichica. In quest'ultimo caso, però, a
condizione che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente
esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato
del lavoro o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c). Tra i danni alla salute psichica la giurisprudenza annovera -
oltre alle malattie mentali propriamente dette - anche le anomalie
psichiche parificabili a malattia (DTF 102 V 166; Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a). Va da sé che pure la combinazione di piú danni
lesivi dei diversi campi poc'anzi menzionati (fisico, mentale e psichico)
possono determinare nel loro complesso un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI.
9.2 Giusta l'art. 69 cpv. 2 della Ordinanza federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201) l'ufficio AI procura gli
atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di
lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo può domandare rapporti ed
informazioni, ordinare perizie, eseguire sopralluoghi e consultare
specialisti dell'aiuto pubblico e privato agli invalidi.
9.3 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160; Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1997
pag. 123 consid. 1; UHLRICH MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989 pag.
31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare che,
10
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono
state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161,
104 V 212). Secondo il Tribunale federale i centri medici di accertamento
dell'AI non possono essere considerati parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità
(DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 pag. 110). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). Il Tribunale federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di
dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i
sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 351 e ss.).
Inoltre il Tribunale federale, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in
DTF 127 V 294 e seg., ha fatto proprie le considerazioni dell'autore Hans-
Jakob Mosimann che ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico
che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione psichica
(HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: Schweizerische Zeitschrift für
Sozialversicherung und berufliche Vorsorge [SZS] 1999 pag. 105 ss).
Secondo Hans-Jakob Mosimann, in ambito psichiatrico, l'esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della
malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme
dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata. Per quel che riguarda, infine, i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p.
109).
11
10. Nel caso di specie la diagnosi risulta essere articolata su due livelli
temporali. Dapprima, è stata rilevata una spondilodiscoartosi con segni di
radicolopatia cervicale accompagnata da ipertensione arteriosa I-II stadio
(cfr. perizia medica dell'INPS del 9 aprile 2003: doc. 12). Successivamente
sono state evidenziate delle allegate crisi cefalgiche in soggetto con riferita
ipertensione arteriosa, sindrome depressiva ansiosa, rachiartrosi specie
cervicale e note bronchitiche (cfr. perizia medica dell'INPS del 31 agosto
2004: doc. 23, 24 e 31).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % (rispettivamente del
50 % per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali)
almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti del primo gruppo di
affezioni menzionate, il sanitario medico dell'INPS (Dott. Paladini) pone un
tasso di invalidità parziale al 9 aprile 2003 del 70% per l'ultimo lavoro
svolto, senza per contro esprimersi in merito a qualsiasi altra attività
confacente all'assicurato (doc. 12). Mentre il secondo sanitario medico
dell'INPS (Dott. Vincenzo Serrati) pone un tasso di invalidità parziale al 31
agosto 2004 del 70% sia per l'ultimo lavoro svolto sia per qualsiasi altra
attività confacente all'assicurato alla luce del secondo gruppo di affezioni
menzionate (doc. 23, 24 e 31). Dal canto suo, invece, la Dott.ssa Ariane
Hellbardt, medico dell'UAIE, ritiene che l'assicurato non è affetto da alcuna
patologia invalidante (doc. 34).
11.2 Dagli atti si evince che l'assicurato ha dovuto interrompere
temporaneamente l'attività lavorativa dal 26 agosto al 30 settembre 1997,
allorquando è stato ricoverato (segnatamente dal 28 agosto al 15
settembre 1997) presso l'azienda ospedaliera "Vito Fazzi" a Lecce nel
reparto di neurologia per vertigini e pressione alta (questionario per
l'assicurato e perizie INPS: doc. 10, 12 e 24) e dal 1° gennaio al 30
settembre 2002 per motivi di salute (questionario per il datore di lavoro e
12
per l'assicurato: doc. 9 e 10). Risulta pure che l'interessato è stato colpito
nel giugno 2003 da un nuovo episodio di crisi cefalalgica (perizia INPS:
doc. 24) e che dal 1997 (e per lo meno fino al 16 gennaio 2004) è stato in
cura dal Dott. Innocenzo Riccardo per vertigini e pressione alta
(questionario per l'assicurato: doc. 10).
Nonstante ció agli atti non figura alcuna cartella clinica (in particolare,
quella relativa al ricovero nel reparto di neurologia dal 28 agosto al 15
settembre 1997) mentre - con espresso riferimento al periodo intercorrente
tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2002 e fatta eccezione per un referto
radiologico del Dott. Giovanni Vitale del 23 luglio 2002 (doc. 21) - vi è la
relazione sanitaria e medico – legale del dott. Rodolfo Rubsanti del 4
novembre 2002, la cui validità è tuttavia ragionevolmente contestata
dall'UAIE essendo priva sia di intestazione medica sia del sigillo ufficiale
del firmatario e presentando delle correzioni fatte a mano e non
dattiloscritte (doc. 11 e 36.8). Le cartelle cliniche richieste all'INPS non
sono state prodotte, l'UAIE non ne ha tuttavia sollecitato la produzione
menzionando le conseguenze di un eventuale mancato riscontro. A parte
un certificato medico rilasciato dall'azienda ospedaliera "Vito Fazzi" di
Lecce l'8 ottobre 1999 giusta il quale la sintomatologia vertiginosa
dell'assicurato non è da ricondurre a problematiche encefaliche (doc. 20),
inoltre, agli atti non figura alcun certificato medico e/o relazione sanitaria
relativi al predetto episodio di crisi cefalalgica verificatosi nel corso del
mese di giugno 2003 e nessun certificato medico e/o relazione sanitaria
del Dott. Innocenzo Riccardo (medico curante dell'assicurato per i
surriferiti problemi di vertigini e pressione alta dal 1997 e, per lo meno, fino
al 16 gennaio 2004) come pure nessun rapporto medico specialistico
relativo alla sindrome ansiosa depressiva di cui egli soffrirebbe.
Stante quanto precede, la documentazione medica obiettiva a disposizione
tanto dei dottori dell'INPS quanto del medico dell'UAIE appare invero
lacunosa. Motivo questo per cui, molto verosimilmente, sia la Dott.ssa
Ariane Hellbardt sia i suoi colleghi dell'INPS (Dott. Paladini e Vincenzo
Serrati) non forniscono nei loro rapporti un'opinione chiara e
sufficientemente motivata sulle condizioni di salute del ricorrente e, di
conseguenza, neppure un'indicazione debitamente circostanziata e
motivata in merito alla loro eventuale incidenza invalidante. Pertanto, alla
luce della giurisprudenza federale in materia di rapporti medici riportata
sub. consid. 9.3, il collegio giudicante non puó condividere le conclusioni a
cui è giunto l'UAIE, né d'altronde ritiene di poter considerare concludenti ai
fini del giudizio le valutazioni rese dai medici dell'INPS.
Sia inoltre soggiunto che l'esigua documentazione medica oggettiva agli
atti neppure risulta essere di recente esecuzione. Tutti gli esami ed i referti
clinici, infatti, risalgono ad una data precedente al 2004, allorquando il
collegio giudicante, conformemente a quanto esposto sub. consid. 5, deve
esaminare se un diritto dell'assicurato alla rendita sia sorto tra il 25
novembre 2001 ed il 3 gennaio 2006.
13
Il collegio giudicante non puó pertanto effettuare sulla base degli atti di
causa un esame oggettivo adeguato che consenta di addivenire ad un
chiaro ed attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e di
determinare se la combinazione dei noti problemi fisici e psichici
dell'interessato è atta a cagionare un'invalidità pensionabile. Pertanto il
gravame deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è
quindi annullata e l'incarto retrocesso all'UAIE affinché emani una nuova
decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di
ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto l'applicazione
dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considera l'importanza
delle lacune rilevate e l'ampiezza delle informazioni mediche bisognose di
essere ancora raccolte e/o attualizzate.
11.3 L'Ufficio AI dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando lo stato di
salute psico-fisico dell'assicurato. In particolare, dovrà richiedere la
documentazione medica oggettiva mancante menzionata sub. consid. 11.2
all'assicurato, che è tenuto a produrla in ossequio al dovere di
collaborazione dell'amministrato sancito dall'art. 28 LPGA. Inoltre,
l'assicurato dovrà essere sottoposto a visite specialistiche in ortopedia-
neurologia, cardiologia e neuro-psichiatria e devono essere effettuati tutti
gli esami oggettivi che il caso richiede tramite l'INPS di Lecce. L'incarto
sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si
pronuncerà in merito all'eventuale incapacità al lavoro del ricorrente
nonchè in merito all'eventuale attività professionale che lo stesso avrebbe
potuto espletare, dal punto di vista medico a partire 25 novembre 2001. Se
del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi ed emanerà in seguito un
nuovo provvedimento impugnabile.
12. Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali conformemente al combinato disposto dell'art. 69 cpv. 2
LAI (nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006, v. disposizioni
transitorie inerenti la modifica della LAI del 16 dicembre 2005 in RU 2006
2003 no. II; FF 2005 2751) e dell'art. 85bis cpv. 2 della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
13. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la
memoria di ricorso, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-- da porre a carico dell'Ufficio AI.
14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 6 gennaio 2006, l'incarto è retrocesso all'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero affinché completi l'istruttoria ai sensi del
considerando 11 e statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4. La presente sentenza è comunicata:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale, LTF, RS 173.110).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri sulla
libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del Regolamento (CEE)
1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni presso un ufficio postale del
Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale locale.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: