Corte II I
C-2675/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._________, rappresentato dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione su opposizione del
7 febbraio 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2675/2006
Fatti:
A.
A._________, cittadino italiano, nato il 16 marzo 1956, ha lavorato in
Svizzera dal 1970 al 1983, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale periodo (doc. 5). Dopo il rimpatrio, ha continuato
ad esercitare un'attività lucrativa come bracciante agricolo fino al 30
luglio 2003, quando si è ritirato dal lavoro per ragioni che l'interessato
ascrive alla sua precaria salute (doc. 12, 13).
In data 20 settembre 2004, A.__________ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 3).
B.
Il richiedente è stato visitato il 27 ottobre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Catanzaro,
ove il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di “cardiopatia
ischemica ipertensiva in pregresso infarto miocardico acuto, trattato
con quadruplice by-pass (frazione di eiezione 45), diabete mellito tipo
I in obeso” ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 24). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 14 al 21
agosto 1992 per cardiopatia ischemica in soggetto obeso con
bronchite cronica da tabagismo (doc. 14);
- una seconda cartella clinica concernente il ricovero del luglio 1997
per coronarosclerosi ed intervento di by-pass per infarto miocardico
acuto (doc. 15);
- analisi ematochimiche del 1° agosto 1997 (doc. 17);
- un referto d'esame elettrocardiografico del 13 gennaio 1999 (doc.
18);
- una cartella clinica concernente il ricovero dal 10 al 16 ottobre 2003
per diabete mellito insulinodipendente (doc. 19, 20);
- un referto di visita cardiologica con elettrocardiogramma del 23
gennaio 2004 (doc. 21);
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- i risultati di un test ergometrico del 28 maggio 2004 (doc. 23).
C.
Nel suo rapporto del 9 giugno 2005, il Dott. Ribordy, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il
caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha osservato che
dopo l'evento patologico cardiaco, l'assicurato ha ancora lavorato fino
a luglio 2003. Il medico consulente ha quindi proposto di ammettere
un'incapacità al lavoro in attività pesanti del 50% dall'ottobre 2003
(ospedalizzazione per diabete) e dello zero per cento in attività di
sostituzione leggere e/o semisedentarie dalla stessa data.
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
effettuato un calcolo comparativo dei redditi (doc. 27), dal quale è
emerso che svolgendo attività alternative in misura del cento per
cento, invece di quella di bracciante agricolo, l'interessato subirebbe
una perdita di guadagno del 15%. In questo calcolo, il salario dopo
l'insorgenza dell'invalidità è stato diminuito del 10% per tenere conto
della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Mediante decisione del 29 luglio 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
domanda di rendita.
D.
Con atto del 9 settembre 2005, A.__________, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha formulato opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il
riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita AI a decorrere da
settembre 2005. Nulla ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 7 febbraio 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente confermando la propria decisione del
29 luglio 2005 (doc. 34).
E.
Con atto del 2 marzo 2006, A.__________, sempre rappresentato dal
Patronato INCA, ha impugnato il suddetto provvedimento
amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla mezza
rendita AI da settembre 2003. L'insorgente fa valere che la patologia
cardiaca sarebbe notevolmente invalidante anche nell'ambito di attività
sostitutive. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni,
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Nella sua risposta di causa del 18 aprile 2006, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto dell'11 maggio
2006, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. L'interessato ha segnatamente prodotto: i risultati di un
elettrocardiogramma sotto sforzo del 6 aprile 2006; esami
ematochimici e delle urine dell'11 e 12 aprile 2006, un
elettrocardiogramma del 18 aprile 2006, un referto agiotomografico
delle coronarie del 18 aprile 2006.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
22 giugno 2006, ha affermato che la nuova documentazione prodotta
attesta un quadro patologico, tutto sommato, di grado moderato ed ha
pertanto confermato che l'interessato potrebbe svolgere attività non
eccessivamente pesanti in misura completa.
Nella sua duplica del 29 giugno 2006, l'UAIE ripropone quindi la
reiezione del ricorso.
Con scritto del 5 settembre 2006, il Patronato INCA ha confermato
l'intenzione di A.__________ di mantenere il ricorso.
G.
In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF),
competente a partire dal 1° gennaio 2007.
Con ordinanza del 27 settembre 2007, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di
ricusazione.
Pagina 4
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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C-2675/2006
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
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LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 20 settembre 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 20 settembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 febbraio 2006, data della
decisione su opposizione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
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C-2675/2006
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora esercitato un'attività
lucrativa come bracciante agricolo stagionale. Da ultimo, ha lavorato
dal 7 aprile al 30 luglio 2003 per 6,4 ore giornaliere e per un salario
adeguato alla sua qualifica. Dopo tale data non ha più esercitato
attività lucrativa.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
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dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente degli esiti di un infarto miocardioco acuto e di
intervento di quadruplice by-pass aorto-coronarico, diabete mellito tipo
I (insulinodipendente), obesità.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
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configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
70%. Dal canto suo, il Dott. Ribordy, primo medico dell'UAIE, ammette
che l'interessato presenta un'incapacità al lavoro come bracciante
agricolo del 50% dal 10 ottobre 2003, ossia dall'ospedalizzazione per
diabete mellito tipo I, ma che a lui sarebbero stati proponibili, a tempo
pieno, a partire da quella data (o dopo l'ospedalizzazione) attività di
tipo leggero e/o semisedentario in misura completa. Il Dott. Lehmann,
secondo medico dell'UAIE, si associa a tali conclusioni.
10.2 Va dapprima rilevato che, nonostante la severa patologia
cardiaca (quadruplice by-pass aortocoronarico in esito ad infarto
miocardico acuto), l'interessato, dopo l'intervento del luglio 1997, ha
ancora lavorato nel settore agricolo in qualità di bracciante agricolo
addetto, da ultimo (2003), alla pulizia dei terreni e dei seminativi (cfr.
doc. 12). In altre parole, l'assicurato ha dimostrato, con
comportamento concludente, di saper porre ad utile profitto le sue
superstiti energie lavorative in modo da escludere un'invalidità di
rilievo ai fini della rendita. Ne consegue che, in ogni caso, può essere
esclusa qualsiasi invalidità di livello pensionabile prima del 2003.
10.3 I medici dell'amministrazione ammettono un'incapacità di rilievo
dopo l'ospedalizzazione del 10 ottobre 2003 da imputare a
complicazioni del diabete I. Questo parere può essere ben condiviso.
In considerazione della patologia afferente l'apparato cardiocircolatorio
e dei disturbi causati da un diabete instabile e ribelle alle cure, si può
ammettere che a partire dalla data del ricovero, il 10 ottobre 2003,
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A.__________ non sarebbe più stato in grado di lavorare come
bracciante agricolo, ma a lui sarebbero stati proponibili solo attività
leggere o semileggere e/o sedentarie in misura completa.
10.4 Infatti, malgrado le diverse patologie di cui è affetto
A.__________, la sua situazione valetudinaria si presenta ancora
soddisfacente. L'ergometria del 28 maggio 2004 (doc. 23) è del tutto
normale e non attesta cardiopatia ischemica. Questo test
elettrocardiografico sotto sforzo risulta clinicamente ed elettricamente
negativo. Lo stesso esame è stato ripetuto il 6 aprile 2006 ed i risultati
sono stati esibiti in sede di replica. Anche questo esame, nonostante
sia stato interrotto per dolori all'arto inferiore destro, risulta
clinicamente ed elettricamente negativo per ischemia; gli altri dati
emersi dalla prova sono buoni. In queste condizioni, non risultano
impedimenti per l'esercizio di una normale attività non eccessivamente
pesante, compatibile con il grado di preparazione e scolarizzazione
dell'assicurato. Per quanto si riferisce al diabete mellito I, questa turba
deve essere costantemente seguita e tenuta sotto stretta terapia
farmacologica ed opportuna dieta.
10.5 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri del'UAIE ritiene che
A.__________, dopo l'ospedalizzazione di ottobre 2003, non avrebbe
più potuto svolgere l'attività di bracciante agricolo stagionale, in quanto
controindicato alla luce delle patologie descritte. A lui sarebbero
comunque proponibili, a tempo pieno, attività di ripiego leggere e/o
semisedentarie, quali quella di operaio addetto al controllo di
macchine di produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di
piccoli oggetti, portinaio, portiere d'albergo, addetto alla ricezione in
portinerie di grandi ditte, autista di mezzi leggeri per il trasporto locale
di cose e/o persone, custode di museo o di parcheggio, commesso in
negozi al dettaglio, ecc.
Occorre quindi esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
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che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 18 luglio
2005, doc. 27) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2003 in Italia come bracciante agricolo ossia Euro 1'161,73 mensili.
L'UAIE si è basato su dati statistici, in quanto i salari effettivamente
percepiti dall'interessato erano estremamente bassi e l'interessato
lavorava stagionalmente. Questa soluzione è più favorevole per il
ricorrente.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero, non qualificate, semplici e ripetitive. Queste attività
comportano un salario medio di Euro 1'096.- mensili. Questo introito
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato una deduzione del 10%, che può essere tutelata, dal
momento che la riduzione massima, in casi eccezionali, si situa al
25%. La riduzione del 10% comporta un reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 987.-. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità
di Euro 1'161,73.- ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità
di Euro 987.- comporta una perdita di guadagno del 15,04%
(arrotondato al 15%), tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Non si prelevano spese ricorsuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le
autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. __________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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