Corte II I
C-2675/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Sandro Potenza, Via F.lli Longo,
IT-73026 Melendugno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 22 febbraio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2675/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1972
al 1990, solvendo regolari contributi all'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 73). Dopo il
rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa (doc. 10). Dal
dicembre 2002 è alle dipendenze della ditta B. di Galatina in qualità di
elettricista; risulta dal questionario per il datore di lavoro sottoscritto il
18 maggio 2006 che il dipendente è rimasto assente dal lavoro per
ragioni di salute dal 15 settembre al 5 dicembre 2003, dal 7 al 30
settembre e dal 6 al 31 dicembre 2004, dal 17 gennaio al 5 febbraio e
dal 21 febbraio al 30 marzo, dal 18 luglio al 6 agosto 2005; lavora a
metà tempo dal 1° febbraio 2006 (doc. 11).
B.
In data 12 luglio 2005, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 6).
Il richiedente è stato visitato il 27 ottobre 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di intervento chirurgico
per ernia discale L4-L5 in soggetto con spondilodiscoartrosi,
ipertensione artriosa con retinopatia in diabetico in buon controllo
metabolico ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 48). Il
nominato era stato visitato presso gli stessi servizi il 15 ottobre 2004,
ove era stata ritenuta la diagnosi di spondilodiscoartrosi cervico-
lombare con documentate ernie discali C5-C6, C6-C7 e C7-D1 con
discreto deficit funzionale e segni di irritazione radicolare cervicale e
lombare, ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva II stadio,
diabete mellito II in buon compenso metabolico ed è stato posto un
tasso d'invalidità del 70% (doc. 38). Sono stati esibiti documenti
oggettivi, quali (fra i più recenti):
- i risultati di un elettrocardiogramma del 5 marzo 2003 inserito in un
verbale di accettazione al pronto soccorso di stessa data per
ipertensione ed aritmia (doc. 19, 20);
- un breve rapporto d'esame neurologico del 16 settembre 2003, un
referto di risonanza magnetica (RM) della colonna lombosacrale del
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18 settembre 2003 ed un referto radiologico del rachide lombare del
18 settembre 2003 (doc. 21-23);
- un referto di RM cervicale del 6 dicembre 2003 (doc. 25);
- un rapporto d'esame neurologico del 5 aprile 2004, due referti di
visita cardiologica del 14 aprile ed 8 luglio 2004 con ecocardiogramma
del 6 luglio 2004 (doc. 27, 28, 30, 31);
- una relazione d'esame oftalmologico del 18 giugno 2004, (doc. 29);
- un referto TAC del rachide lombosacrale del 24 settembre 2004 ed
un rapporto di visita ortopedica (scarsamente leggibile) del 30
settembre successivo (doc. 37);
- la cartella clinica relativa al ricovero dal 21 al 24 febbraio 2005 per
asportazione di ernia discale L4-L5 (doc. 39);
- la cartella clinica concernente il ricovero dal 31 maggio al 30 giugno
2005 in regime di day-hospital per diabete mellito e cardiopatia
ipertensiva (doc. 40, 42, 43);
- un verbale di cure di pronto soccorso del 7 luglio 2005 per
cardiopalmo (doc. 45);
- un rapporto d'esame neurofisiologico e della conduzione sensitiva
dell'ottobre 2005 (doc. 46, 47);
- i risultati di esami ematochimici del 12 gennaio 2006, un referto di
visita cardiologica del 19 gennaio successivo (doc. 52, 53);
- un rapporto d'esame ecografico dell'addome del 9 febbraio 2006
(doc. 54);
- un referto di visita specialistica in ortopedia del 27 marzo 2006 ed un
referto d'esame elettromiografico femorale-tibiale sinistro e delle dita
del 20 luglio 2006 (doc. 56);
- un breve rapporto in parte illeggibile di esame ortopedico del 28
luglio (?) 2006 (doc. 57).
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C.
Nella sua presa di posizione del 7 novembre 2006, il Dott. Ribordy,
medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita
ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che il richiedente non avrebbe mai subito un'incapacità al
lavoro di livello pensionabile, potendo lo stesso continuare l'attuale
attività in misura di almeno il 70% (doc. 59).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed un
progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato il 14 novembre 2006 a A._______ (doc. 60). Con scritto
del'11 gennaio 2007, l'assicurato ha contestato tale progetto
dichiarandosi disposto a sottoporsi ad una visita specialistica. A
suffragio delle sue conclusioni ha esibito, segnatamente:
- una relazione sanitaria stilata il 22 dicembre 2006 dal Dott. Di Gesù,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Nardò, il quale
evidenzia una spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombosacrale in
soggetto operato di ernia discale L4-L5 e poliradicolopatie, diabete
mellito e cardiopatia ipertensiva; l'esperto di parte indica che il
paziente presenta un'invalidità pari all'80% (doc. 66);
- un certificato medico del Dott. Bianco dell'11 gennaio 2007 (doc. 67);
- un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 20 maggio
2004 (doc. 63);
- una cartella clinica relativa al ricovero dal 22 al 25 novembre 2006
per cardiopatia ipertensiva (doc. 64);
- un breve rapporto d'esame neurologico del 19 dicembre 2006 (doc.
65).
Ricevute le osservazioni del richiedente, l'amministrazione ha
risottoposto gli atti al Dott. Ribordy, il quale, nella sua relazione del 21
gennaio 2007, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni
(doc. 69).
Mediante decisione del 22 febbraio 2007, l'UAIE ha pertanto respinto
la domanda di rendita (doc. 70).
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D.
Con il ricorso depositato il 3 aprile 2007, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Sandro Potenza, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre ad
abbondante documentazione già ad atti, alcuni referti non acquisiti in
istruttoria, quali: un referto TAC del ginocchio e della gamba destra del
21 aprile 2006; diversi rapporti del servizio di diabetologia
dell'ospedale di Galatina; un elettrocardiogramma “Holter” (24 ore) del
10 agosto 2006 ed il rapporto di analisi di questo esame.
E.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, del
proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 5 settembre
2007, ha confermato il parere del Dott. Ribordy (doc. 72).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 settembre 2007, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
F.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2007, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alle
osservazioni dell'amministrazione, ed altra documentazione di rilievo,
entro il 9 novembre 2007. L'interpellato non ha tuttavia esercitato il suo
diritto di replica.
Con decisione incidentale del 21 novembre 2007, la parte ricorrente è
stata inviata a voler versare la somma di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Il 27 dicembre, l'insorgente ha versato
alla cassa del TAF la somma di Fr. 292.-.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
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dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 12 luglio 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 12 luglio 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 22 febbraio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
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in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
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suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ lavorava dal dicembre 2002 presso la ditta B. di
Galatina in qualità di elettricista ed in ragione di 40 ore la settimana. Il
dipendente, per ragioni di salute, ha fatto registrare assenze da
imputare a malattia, segnatamente, dal 15 settembre al 5 dicembre
2003, dal 7 al 30 settembre e dal 6 al 31 dicembre 2004, dal 17
gennaio al 5 febbraio, dal 21 febbraio al 30 marzo e dal 18 luglio al 6
agosto 2005. A partire dal 1° febbraio 2006 egli lavora a metà tempo
20 ore la settimana, sempre come elettricista, dovendo evitare
ambienti di lavoro rumorosi e il freddo intenso.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
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raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso di specie risulta che l'interessato è sostanzialmente
affetto da ernia discale residua di L4-L5 (operazione del febbraio
2005), spondilodiscoartrosi, ipertensione arteriosa con retinopatia in
diabetico in buon controllo metabolico (cfr. E 213 del 27 ottobre 2005,
doc. 48). L'esame ortopedico del 27 marzo 2006 pone in evidenza una
cervicodiscoartrosi con ernie discali multiple C5-C-6, C6-C7 e C7-D1,
nonché D1-D2, D2-D3 e D3-D4 e discopatie multiple lombari e
poliradicolopatia. Il Dott. Di Gesù, autore della relazione esibita in sede
di audizione, non evidenzia ulteriori patologie.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
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Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, i sanitari dell'INPS pongono un tasso d'invalidità
superiore ai due terzi. Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri Ribordy
e Lehmann, constatato che l'interessato lavora a metà tempo,
ritengono che lo stesso, dando prova di maggior impegno, potrebbe
svolgere il suo attuale lavoro in misura superiore al 60%, di modo da
escludere un'invalidità di rilievo.
A questo proposito va rilevato che secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (VSI 2001 p. 274 consid. 5a;
DTF 123 V 233 consid. 3c; 117 V 278 consid. 2b). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità al lavoro, se necessario in una nuova professione
o, in quella precedente ma con compiti meno gravosi (DTF 113 V 28
consid. 4a).
10.2 Dall'istruttoria si evince che l'interessato ha lavorato come
elettricista al cento per cento fino, formalmente, al 31 gennaio 2006.
Le sue assenze dal lavoro per ragioni di salute sono, tutto sommato,
relativamente modeste e, in ogni caso, non giustificano il
riconoscimento di un'invalidità di rilievo. Egli ha fatto registrare 65
giorni di assenza in tutto nel 2003, 48 giorni in tutto nel 2004 e 75
giorni nel 2005. A partire dal 1° febbraio 2006 lavora a metà tempo.
Non è stato riferito, in sede ricorsuale o di replica, che egli abbia
definitivamente smesso di lavorare.
10.3 Ora, i dati di carattere medico, attentamente valutati dai sanitari
dell'UAIE, non pemettono di giustificare un lavoro limitato a metà
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tempo. Certo è che l'assicurato soffre di una polipatologia
spondiloartrosica e che per questa affezione è già stato operato nel
febbraio 2005. Diversi esami oggettivi neurologici/ortopedici attestano,
anche per il 2003/2005, una diffusa spondiloartrosi, diverse ernie
discali ed altri fenomeni degenerativi, ma non per questo l'interessato
ha rinunciato al suo lavoro. Anche dopo l'operazione del febbraio 2005,
si riconfermano fenomeni degenerativi e la persistenza di segni
compatibili con una sofferenza poliradicolare cronica cervicale. Nel
complesso, tuttavia, l'apparato locomotorio/articolare appare
clinicamente povero di limitazioni funzionali importanti e debilitanti.
Nemmeno il referto d'esame ortopedico del 28 luglio 2006 attesta un
quadro di debilitazione di rilievo. I movimenti sono limitati, soprattutto
la flesso-estensione a ½ e la manovra di Lasègue è positiva
bilateralmente ai gradi estremi; buona è la funzionalità degli arti
superiori ed inferiori. Dal punto di vista neurologico, movimenti, forza e
tono muscolari sono nella norma, i riflessi sono presenti e validi.
L'andatura è normale ed il portamento eretto. Per il resto, l'interessato
soffre di patologie comuni e non invalidanti. L'ipertensione arteriosa è
tenuta sotto controllo farmacologico come pure il diabete che non
desta particolari preoccupazioni. Non è stata documentata, malgrado
diversi esami, alcuna insufficienza cardiaca. Il visus è nella norma
nonostante una appena accennata retinopatia di origine diabetica.
In queste condizioni, lo scrivente tribunale ritiene che l'interessato,
nonostante le affezioni di cui è portatore, potrebbe svolgere l'attuale
lavoro in misura superiore al 60%, in modo da escludere un'invalidità
di rilievo ai fini della rendita.
Vero è che il Dott. Di Gesù, autore della perizia medica esibita in sede
di audizione (22 dicembre 2006), pur non apportando novità dal punto
di vista diagnostico, stima all'80% il tasso d'invalidità affliggente
l'assicurato. Questa valutazione è tuttavia smentita dal fatto che
l'interessato continua a lavorare al 50%. Inoltre, deve essere ricordato
che nel valutare le certificazioni redatte da medici stranieri, occorre
usare una certa prudenza soprattutto per quanto riguarda la fissazione
del grado d'inabilità lavorativa. Infatti, le condizioni cui il diritto italiano
subordina il riconoscimento di prestazioni assicurative sono dissimili
da quelle previste dalla LAI, applicabili nella specie (cfr. anche
P. OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 296 e seg.).
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C-2675/2007
11.
11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
11.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 292.-, vengono poste a
carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo di Fr. 292.- da
lui versato il 27 dicembre 2007.
11.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 292.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo spese di Fr. 292.- da lui versato il 27
dicembre 2007.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-2675/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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