Corte II I
C-2686/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Yari Robbiani, via Lugano 18,
casella postale 252, 6982 Agno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore, e
B._______,
intimato
Assicurazione invalidità (decisione del 27 febbraio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2686/2007
Fatti:
A.
Mediante decisione del 22 aprile 1996, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero, oggi Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), ha erogato in favore di
B._______, cittadino italiano, nato , una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto dal 1° giugno
1994, con le rendite completive in favore della moglie C._______, nata
nel , la figlia D._______, nata nel ed il figlio B._______, nato nel (doc.
5).
B.
Dando seguito a una richiesta della moglie C.________, mediante
decisione del 31 gennaio 2006, l'UAIE ha disposto il pagamento diretto
della rendita completiva in favore di quest'ultima. Questa decisione è
cresciuta in giudicato (doc. 39).
In precedenza, con scritto del 27 gennaio 2006 (doc. 36), anche il
figlio A._______ aveva chiesto all'UAIE di volergli versare
personalmente la rendita completiva legata alla prestazione principale
del padre poiché aveva costituito un domicilio separato dai genitori e
provvedeva in maniera autonoma al proprio mantenimento.
Con lettera del 31 gennaio 2006, l'UAIE ha informato il padre della
richiesta del figlio e lo ha invitato a prendere posizione (doc. 38). Con
scritto del 28 febbraio 2006, A._______ si è opposto a tale richiesta
(doc. 44). Con nota del 16 maggio 2006, l'UAIE si è rivolto a
B._______ per verificare se egli provvedesse al mantenimento del
figlio (doc. 47). Viceversa, la stessa domanda è stata fatta al figlio
(doc. 48). Con comunicazione del 2 giugno 2006 (doc. 50), A._______
ha spiegato di non ricevere alcun assegno di sostentamento da parte
del padre sin dal 31 agosto 2005, salvo un regalo di Fr. 300.- ricevuto
a Natale (2005). Da parte sua, B._______, con lettera del 2 giugno
2006 (doc. 54), ha spiegato di aver versato al proprio figlio: Euro
11'620,28 (scrittura privata fra moglie e marito del 23 novembre 2005;
versamento in favore del figlio), Fr. 300.- nel gennaio 2006, Euro
6'500.- versati brevi manu con assegno bancario il 29 novembre 2005.
Allega le prove di tali atti (doc. 51-53).
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Con scritto del 3 agosto 2006, l'UAIE ha informato A._______ che, in
riferimento al versamento di Euro 11'720,28 (recte: 11'620,28) da
parte del padre, la prestazione per il figlio sarebbe stata, come finora,
pagata al genitore (doc. 59).
Il 26 agosto 2006, A._______ ha informato l'UAIE che la somma in
questione non è altro che un aiuto dei genitori in favore dei figli per
acquistare una casa propria ed è frutto in parte della vendita della
casa famigliare. Il figlio ha inoltre esibito la scrittura privata completa
del 23 novembre 2005 (doc. 60.2). In ogni caso, egli ammette di aver
ricevuto anche la somma di Euro 6'500.- e che, in base alla scrittura
privata, il padre si sarebbe impegnato a versare la differenza di
Euro 1'879,72 per giungere ai promessi Euro 20'000.- di importo
derivante dalla vendita della casa famigliare. Il nominato dichiara
inoltre che il reddito d'apprendistato è di Fr. 960.- netti al mese che
servono integralmente a pagare il mutuo della propria casa. Allega le
prove di quanto asserito (doc. 60.3-60.7).
Con scritto del 1° novembre 2006 (doc. 63), l'UAIE ha chiesto a
B._______ di confermare (con giustificativi) se questi ha versato al
figlio assegni al solo scopo di formazione (mantenimento).
Nella risposta del 22 dicembre 2006 (doc. 68), B._______ afferma di
aver versato in favore del figlio la somma totale di Euro 18'000.- e
sostiene che questi soldi dovrebbero servire per il suo sostentamento.
C.
Mediante decisione del 29 gennaio 2007, l'UAIE ha comunicato a
B._______ che la rendita completiva del figlio, sospesa da febbraio
2006, gli sarebbe stata versata non appena la decisione stessa fosse
cresciuta in giudicato (doc. 70). Le prestazioni in questione
riguardavano il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2006. Copia della
decisione è stata inviata al figlio. Il 27 febbraio 2007 l'UAIE ha
proceduto a una seconda notifica (doc. 72).
D.
Con scritto del 28 marzo 2007, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Yari Robbiani, ha chiesto all'amministrazione di
tenere ancora in sospeso il versamento della rendita in favore del
padre in quanto contro il provvedimento impugnato sarebbe stato
formato ricorso (doc. 73). L'UAIE, con nota del 13 aprile 2007, ha
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confermato che nessun pagamento sarebbe stato effettuato fino a
definizione della procedura di ricorso.
Con il ricorso depositato il 13 aprile 2007, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, che la rendita completiva AI gli sia
versata. La parte ricorrente fa presente che il problema del
versamento separato è nato al momento in cui la moglie ed i figli
lasciarono il domicilio coniugale/famigliare nell'agosto 2005. La moglie
riceve la sua prestazione completiva separatamente. L'insorgente fa
presente che il documento (scrittura privata) del 23 novembre 2005 è
stato prodotto in modo incompleto da B._______, dal momento che la
seconda parte di tale testo (barrata dal padre) è stato omesso. Da
questa seconda parte si evince chiaramente che l'importo
complessivo, ossia Euro 20'000.-, è stato assegnato a titolo di
liquidazione matrimoniale derivante dalla vendita dell'abitazione già
coniugale e non dunque a scopo di mantenimento. A prescindere
comunque dalla contraffazione, si tratta di un rapporto esclusivo fra
moglie e marito a titolo di liquidazione matrimoniale di cui, per loro
intenzione, si fa beneficiare il figlio.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 giugno 2007, l'UAIE si rimette
al giudizio dello scrivente Tribunale.
Quale controparte, B._______ è stato invitato ad esprimersi in merito
alle osservazioni dell'amministrazione. Inoltre copia di queste è stata
inviata alla parte ricorrente con l'invito a presentare un'eventuale
replica.
B._______ ha preso posizione il 16 luglio 2007. Egli spiega che, come
da sentenza di separazione (non esibita) del 2000 (data esatta non
indicata) e non del 2005 come indicato dal figlio, la madre era astretta
a versare al padre, affidatario dei due figli, la somma di Lit. 600'000.-,
ma a partire dal 2004 la madre ha interrotto tale versamento.
B._______ ribadisce che i soldi in favore del figlio sono stati versati il
29 novembre 2005 (cfr. attestazione di assegno di Euro 6'500.- e
scrittura privata) quando non sapeva che le rendite completive gli
sarebbero potute essere tolte ed assegnate alla moglie e al figlio
A._____, circostanza avvenuta nel gennaio (recte: febbraio) 2006.
Parimenti, anche l'assegno di Fr. 300.- al mese che il padre si era
impegnato a versare al figlio (primo versamento: gennaio 2006, doc.
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53) è stato interrotto quando il padre ha saputo della sospensione
della rendita completiva (febbraio 2006).
F.
Con decisione incidentale del 31 agosto 2007, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 500.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 18 settembre successivo.
Con ordinanza del 23 gennaio 2009 lo scrivente Tribunale ha
trasmesso al ricorrente e all'autorità inferiore una copia della replica
dell'intimato per conoscenza.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
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degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Secondo una giurisprudenza costante il tribunale chiamato a dirimere
una vertenza in materia di assicurazioni sociali analizza la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto e di
diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
Nella fattispecie l'oggetto della lite è costituito dal diritto al versamento
delle rendite completive per il figlio A._______ per il periodo dal 1°
febbraio al 31 agosto 2006. La decisione del 27 febbraio 2007
concerne infatti solo questo periodo, l'UAIE avendo disposto il
pagamento di queste mensilità direttamente al padre B._______,
titolare della rendita d'invalidità, e non al figlio A._______ come
richiesto da quest'ultimo.
5.
5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita
d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che,
qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le
condizioni per avere diritto a una rendita completiva sono adempiute.
Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è
versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per
un impiego appropriato della rendita (che non è messo in discussione
nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del
giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può
disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di
coppie separate o divorziate.
L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il
rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o
non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata
su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale,
sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con
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quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile
o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il
pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto
alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha
diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei
contributi mensili forniti (cpv. 2).
5.2 Va anche ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS
210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere
commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle
possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi
del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la
custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa
disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite
d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del
figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in
aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento
che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle
assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento
del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve
pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va
diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis).
5.3 Queste disposizioni si applicano anche al versamento delle
rendite per figli maggiorenni. Le Direttive sulle rendite pubblicate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali prevedono che le rendite
per figli sono di regola versate unitamente alla rendita principale. Se il
beneficiario non provvede al mantenimento dei figli, si applicano le
disposizioni sul pagamento delle prestazioni in caso di uso non
conforme allo scopo. In tal caso le rendite possono essere versate
direttamente ai figli maggiorenni cui sono destinate purché sia
adempita la condizione di uso conforme allo scopo (Direttive sulle
rendite cifra marginale 10006).
6.
6.1 Nella fattispecie si deve rilevare che A._______ ha presentato la
richiesta di versamento della rendita completiva quando B._______
era già al beneficio di una rendita d'invalidità. Il ricorrente vive
separato dal padre dall'agosto 2005.
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Alla luce delle disposizioni menzionate, per dirimere la vertenza è
necessario appurare se il genitore che ha diritto alla rendita principale
ha già provveduto al mantenimento del figlio effettuando il versamento
prima di Euro 11'620,28 e poi di Euro 6'500.-. Da segnalare inoltre un
versamento di Fr. 300.- nel dicembre 2005. Se così fosse, in
applicazione dell'art. 71ter cpv. 2 OAVS e delle Direttive sulle rendite
cifra marginale 10006, B._______ avrebbe diritto al versamento della
rendita completiva. Nel caso contrario, la rendita completiva
spetterebbe al figlio A._______.
In proposito è utile ricordare che non è necessario che i fatti siano
accertati con certezza assoluta; la fattispecie deve essere piuttosto
esaminata alla luce della regola della verosimiglianza preponderante
usuale nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 45 consid. 2a,
204 consid. 6b).
6.2 Dalla scrittura privata sottoscritta dai coniugi B._______
C._________ il 23 novembre 2005 si evince che la somma di Euro
11'620.28 è stata versata dalla moglie al marito, con l'obbligo di
stornarla al figlio, a “tacitazione di qualsivoglia pretesa”. In un secondo
paragrafo, barrato, viene indicato che la somma di Euro 6'500.- doveva
servire a completare la quota spettante al figlio A._______ che
risultava dalla vendita dell'abitazione familiare (doc. 60.2).
Indipendentemente dal fatto di sapere chi e per quale motivo ha
barrato la seconda parte di questo documento, risulta dalle
dichiarazioni concordanti delle parti che queste due somme erano
destinate al figlio A._______ e che servivano al finanziamento di un
mutuo ipotecario per l'acquisto di una abitazione. Nella sua replica del
16 luglio 2007 l'intimato stesso al paragrafo 2 afferma di essere al
corrente dell'intenzione del figlio di acquistare una casa e di avere
promesso un versamento per contribuire a tale operazione. Una stessa
somma di denaro sarebbe stata inoltre data alla seconda figlia dei
coniugi, D._______.
Nel suo scritto del 16 luglio 2007 l'intimato osserva inoltre che,
nonostante il versamento di Euro 11'620,28 e 6'500.-, si sarebbe
impegnato a provvedere (in parte) al mantenimento del figlio
A._______ accettando di pagare Fr. 300.- mensili. Un versamento di
Fr. 300.- è stato del resto fatto nel dicembre 2005/gennaio 2006. Ora,
l'intimato aggiunge di avere interrotto questi pagamenti perché la
rendita completiva per il figlio A._______ era stata sospesa.
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6.3 In queste circostanze, lo scrivente tribunale ritiene che B._______
non ha adempito al suo obbligo di mantenere il figlio A._______. Le
somme di Euro 11'620,28 e 6'500.- erano infatti destinate in primo
luogo all'acquisto di un'abitazione e possono essere – verosimilmente
– intese come un anticipo sull'eredità oppure come un elemento della
liquidazione matrimoniale dei coniugi. Inoltre, l'intimato riferisce di
avere interrotto il versamento di Fr. 300.- quando ha saputo che la
rendita completiva in favore del figlio gli sarebbe stata tolta a
vantaggio di quest'ultimo. Così facendo, l'intimato ammette che doveva
ancora provvedere (almeno in parte) al sostentamento del figlio.
L'intimato non avendo dimostrato di avere già garantito al proprio figlio
il suo sostentamento, l'art. 71ter cpv. 2 OAVS non trova applicazione. Il
ricorso deve essere pertanto accolto e la decisione del 27 febbraio
2007 annullata. A._______ ha quindi diritto al versamento della rendita
completiva per figlio per il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2006
(cfr. consid. 4).
7.
7.1 Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali.
L'anticipo di Fr. 500.- prestato dal ricorrente gli è retrocesso.
7.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è
assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.- a carico
dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione del 27 febbraio 2007 annullata.
2.
A._______ ha diritto alla rendita completiva per figli per il periodo dal
1° febbraio al 31 agosto 2006.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 500.- prestato dal
ricorrente gli è retrocesso.
4.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di spese
ripetibili di Fr. 1'500.-, posta a carico dell'autorità inferiore.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- intimato (raccomandata AR)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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