Corte II I
C-2693/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'Avvocato Renata Foglia,
Swisslawyersgroup, via della Posta 4, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione del 28 febbraio 2007 in materia di prestazioni
AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2693/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera a partire
dal 1993 nel settore della metalcostruzione.
In data 22 gennaio 2002, in seguito a diverse sequele di un infortunio
occorso nel 1997, il nominato ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Ricevuta la domanda, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
chiesto l'incarto all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI/SUVA).
Dallo stesso emerge la seguente fattispecie. In data 21 agosto 1997, il
nominato, che lavorava come metalcostruttore per la ditta B. è
inciampato procurandosi una frattura diafisaria della III traversa distale
della tibia destra, subito operata con un'osteosintesi. Il 2 giugno 1998,
l'interessato ha ripreso a lavorare al 50% ed il 15 giugno successivo al
cento per cento. In data 22 maggio 2000, il nominato si è riannunciato
alla SUVA per una ricaduta della problematica post-infortunistica. Da
allora sono seguite assenze dal lavoro con diverse modalità
dell'incapacità, ossia: 100% dal 22 maggio 2000, 50% dal 27 giugno
2000, 25% dal 1° novembre 2000, 100% dal 15 dicembre 2000, 25%
dal 16 dicembre 2000, 100% dal 26 gennaio 2001, 25% dal 27
gennaio 2001, 100% dal 30 marzo 2001, 25% dal 31 marzo 2001,
100% dal 2 maggio 2001, 50% dal 7 maggio 2001, 100% dal 15
maggio 2001, 50% dal 28 maggio 2001 e 100% dal 18 giugno 2001.
Sono poi seguiti brevi periodi di ripresa del lavoro parziale con compiti
di sorveglianza e direzione di cantieri, ma con scarso esito. Non ha
più lavorato dopo il 18 febbraio 2002. Va ancora rilevato che il paziente
ha subito l'asportazione dei mezzi di sintesi nel 2000 ed una revisione
retrotendinea patellare destra il 20 giugno 2001. Dopo una visita
specialistica all'Inselspital di Berna del 13 novembre 2001 (Policlinica
di chirurgia delle ginocchia, Prof. Ballmer), l'assicurato è stato visitato
presso il medico di circondario INSAI/SUVA (24 gennaio 2002) al fine
di valutare la capacità lavorativa, il quale ha posto la diagnosi di
condropatia retropatellare ginocchio destro, stato dopo revisione della
zona del legamento patellare il 20 giugno 2001, stato dopo AMO di un
chiodo endomidollare il 22 maggio 2001, stato dopo frattura diafisaria
traversa della tibia il 21 agosto 1997 ed ha dichiarato il paziente abile
al 50% dal 4 febbraio 2002 ed al cento per cento dal 25 febbraio
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successivo. Persistendo un'inabilità al lavoro, il 24 aprile 2002 ha avuto
luogo un'altra visita circondariale dell'assicuratore infortuni. Per
l'INSAI/SUVA, in data 14 maggio 2004 ha avuto luogo la visita medica
di chiusura a cura del Dott. Mark, ove il paziente è stato dichiarato
abile al lavoro a determinate condizioni.
B.
L'INSAI/SUVA, con scritto del 31 maggio 2002, ha chiesto all'AI una
sua presa di posizione in merito ad un eventuale possibilità di
riclassamento professionale. Il medico dell'Ufficio AI ticinese, Dott.ssa
Bernasconi, ha suggerito una consulenza professionale al fine di
accertare le possibilità di reintegrazione del nominato (rapporto del 13
giugno 2002).
Dal 1° settembre 2002, il nominato ha iniziato un tirocinio come
disegnatore metalcostruttore presso una ditta di Bioggio. Con
decisione del 16 settembre 2002, l'Ufficio AI cantonale ha emanato
una decisione di provvedimenti professionali dal 1° settembre 2002 al
31 agosto 2005 ed in data 20 novembre 2002, l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI) ha emanato il provvedimento
concernente le indennità giornaliere. In una nota del 13 dicembre 2002
l'amministrazione prendeva atto che il tirocinante era quasi sempre
assente da scuola per malattia certificata. In un rapporto del medico
curante, Dott. Voltolini, del 15 gennaio 2003, sono state denunciate,
oltre alla nota diagnosi, anche turbe ansio-depressive in cura e veniva
prodotto un certificato dello psichiatra Dott. Pedroni (Luino) di stessa
data. L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Bernasconi,
la quale, nella sua relazione del 3 febbraio 2003, ha disposto un
accertamento peritale in psichiatria.
L'assicurato è stato visitato da uno specialista il 2 aprile 2003. Nella
sua relazione del 9 aprile successivo, la Dott.ssa Cohen ha posto la
diagnosi di episodio depressivo di media gravità ed ha escluso, per il
momento, una riqualifica professionale, nel senso sopra prospettato, in
quanto lo stato psicopatologico attuale non avrebbe permesso
all'assicurato di seguire fruttuosamente una formazione; l'esperto
propone invece un accertamento professionale nel centro di Gerra
Piano a determinate condizioni. L'amministrazione ha quindi disposto
tale accertamento per tre mesi (comunicazione del 6 maggio 2003
dell'UAI cantonale).
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Nel frattempo, l'INSAI/SUVA, con scritti del 25 e 28 novembre 2003, ha
riconosciuto l'indennizzo di un supporto psicologico, consistenti in
sedute presso il Dott. Teodori di Lugano.
In data 8 gennaio 2004, il direttore del Centro per la formazione
professionale e sociale di Gerra Piano (CFPS) ha comunicato
all'Ufficio AI cantonale che l'interessato non si è presentato al giorno
convenuto per iniziare il ciclo d'osservazione, in quanto il suo medico
non l'avrebbe ritenuto idoneo a tale misura. Nel contempo anche il
Dott. Teodori ha confermato, il 16 gennaio 2004, l'inabilità completa del
paziente ed ha esibito il relativo certificato. Nella sua relazione del 1°
marzo 2004, lo specialista psichiatra ha ritenuto una diagnosi di grave
sindrome depressiva ed ha ritenuto utile una chiusura del caso
perlomeno da parte dell'INSAI/SUVA.
Con un accordo del 25 agosto 2004 sottoscritto dall'INSAI/SUVA e
dall'assicurato, l'assicuratore infortuni si è dichiarato d'accordo di
versare, per i postumi dell'infortunio, una rendita d'invalidità del 25%
ed un'indennità unica per i postumi psichici. Con decisione del 13
ottobre 2004, l'INSAI/SUVA ha riconosciuto una rendita d'invalidità del
25% a decorrere dal 1° ottobre 2004 ed un indennizzo unico in
contanti di Fr. 30'810.- per i problemi psichici.
C.
Di nuovo sul piano dell'assicurazione invalidità, il richiedente ha esibito
una relazione di degenza ospedaliera del febbraio 2005 per una
terapia riabilitativa nutrizionale in quanto l'IMC era giunto a 37,8
kg/mq. Venivano parimenti esibiti i risultati di una visita reumatologica
del 12 gennaio 2005, di una RM ginocchio destro del 24 gennaio
successivo e di altri esami effettuati in ambito del ricovero.
L'incarto veniva di nuovo sottoposto alla Dott.ssa Bernasconi, del
Servizio medico regionale, la quale ha ritenuto che sotto il profilo fisico
il caso è stato definito in modo esauriente dall'INSAI/SUVA, ma che la
problematica doveva essere attualizzata dal profilo psichiatrico
interpellando il Dott. Teodori.
Nel suo rapporto del 28 novembre 2005, lo psichiatra menzionato ha
dichiarato aver avuto in cura A._______ dal 7 gennaio 2004 al 23
novembre 2005 (data dell'ultima visita) e di continuare le sue
prestazioni. Il paziente sarebbe migliorato, pur rimanendo delle
problematiche gravi legate ad un possibile reinserimento lavorativo.
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L'amministrazione ha inoltre acquisito ad atti un rapporto del “Day
hospital Gulliver” del 17 gennaio 2006 (Centro psico-sociale di
Lugano) circa prestazioni date dal 3 ottobre al 14 dicembre 2005 per
sindrome post-traumatica da stress. Il paziente viene ritenuto idoneo a
svolgere lavori leggeri in misura di 4 ore giornaliere.
Di nuovo il caso è stato sottoposto alla Dott.ssa Bernasconi, la quale,
nella sua relazione del 1° febbraio 2006, ha ritenuto necessaria una
rivalutazione di carattere psichiatrico. L'assicurato è stato visitato il 15
febbraio 2006 dal Dott. Tomamichel il quale ha scambiato pareri anche
con il Dott. Teodori. Nella sua relazione del 16 febbraio 2006, il perito
incaricato ha affermato che non sussiste alcuna patologia psichiatrica
attuale, mentre vi è, anamnesticamente, un pregresso episodio
depressivo grave, attualmente totalmente rientrato e non vi è (più)
alcuna inabilità lavorativa sotto questo profilo specialistico.
Con scritto del 25 aprile 2006, l'interessato ha comunicato di aver
iniziato a lavorare 4 ore al giorno presso la ditta C.
Nel rapporto finale del 27 aprile 2006, la Dott.ssa Bernasconi ha
proposto di chiudere il caso e di considerare una piena capacità al
lavoro da febbraio 2006 (visita dal Dott. Tomamichel).
Dal punto di vista lavorativo, l'interessato ha inviato il foglio paga del
mese di maggio 2006 indicante 72 ore svolte a Fr. 20.- l'ora. Il datore
di lavoro ha indicato che il dipendente lavora a metà tempo (20 ore
settimanali) da aprile 2006. Con una nota a piè di pagina del contratto
di lavoro, il responsabile della ditta indica che il dipendente viene
sovente aiutato dai colleghi e risente di forti problemi al ginocchio.
L'incarto è stato sottoposto in esame al CIP, ove è stata ritenuta
un'incapacità di guadagno residua dell'89%.
D.
Con progetto di decisione del 16 ottobre 2006, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1°
maggio 2001 e d'una mezza rendita AI a decorrere dal 1° aprile 2005
(tre mesi dopo il presunto miglioramento) fino al 30 aprile 2006, ossia
fino al terzo mese dopo il perdurare della totale remissione accertata
dal Dott. Tomamichel.
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L'assicurato, regolarmente rappresentato dall'avv. Renata Foglia, ha
presentato le sue osservazioni responsive il 16 novembre 2006, ove
chiede, essenzialmente, il mantenimento del diritto alla mezza rendita
AI anche dopo il 30 aprile 2006. Chiede inoltre che si interpelli di
nuovo il Dott. Teodori, presso il quale è in cura continua, per
aggiornare le considerazioni di carattere psichiatrico e la valutazione
del danno fisico. Infine, contesta il calcolo comparativo dei redditi
effettuato dall'amministrazione.
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto di nuovo gli
atti alla Dott.ssa Bernasconi, la quale, nella sua relazione del 18
dicembre 2006, afferma che la situazione psichiatrica è stata
sufficientemente indagata da tre specialisti (Dott.ri Cohen, Teodori e
Tomamichel) ed è attuale, mentre le risultanze dell'INSAI/SUVA sono
esaurienti per quel che attiene alle affezioni infortunistiche e non
sussistono ulteriori affezioni extra-infortunistiche.
Mediante decisione del 28 febbraio 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) ha erogato in favore di A._______ una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2001 al
31 marzo 2005 ed una mezza rendita AI dal 1° aprile 2005 al 30 aprile
2006.
E.
Con gravame del 16 aprile 2007, A._______, sempre rappresentato
dall'avv. Foglia, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo solamente nella misura
in cui sopprime le prestazioni dal 30 aprile 2006. Egli postula il
riconoscimento di una mezza rendita AI a partire dal 1° maggio 2006.
La parte ricorrente insiste sulla necessità che sia ancora interpellato il
Dott. Teodori, in quanto sarebbe trascorso troppo tempo dalla perizia
del Dott. Tomamichel, la quale, peraltro, sarebbe stata esperita prima
che l'interessato iniziasse il suo nuovo lavoro al 50%. L'insorgente
constata che non vi sarebbero atti medici né valutazioni posteriori al
mese di aprile 2006 che indichino che possa svolgere l'attuale attività
al cento per cento e, pertanto, le conclusioni del medico dell'UAI
cantonale e del CIP sarebbero arbitrarie.
A suffragio delle sue conclusioni produce una relazione del Dott.
Teodori del 3 aprile 2007. Lo specialista rileva che non sarebbe
realistico considerare il paziente completamente abile al lavoro in
quanto la patologia in atto, in parziale remissione, non esclude
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possibilità di recidive. Esibisce inoltre una dichiarazione del datore di
lavoro del 2 aprile 2007 dalla quale si evince che il dipendente, aiuto
sabbiatore al 50%, svolge i suoi compiti con “ingente fatica” e lo stesso
non potrebbe comunque essere impiegato a tempo pieno.
F.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 29
maggio 2007, ha affermato che le argomentazioni ricorsuali e la
documentazione esibita non permettono di riconsiderare la valutazione
già espressa dall'amministrazione in sede d'istruttoria. Nelle sua
risposta ricorsuale del 30 maggio 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Nelle osservazioni del 6 giugno 2007, anche l'UAIE propone la
reiezione del ricorso.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Foglia, con replica del 19 settembre
2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
gravame. Produce una nuova relazione del Dott. Teodori, il quale
descrive un quadro peggiorato delle condizioni di salute del paziente
che ora presenta una depressione ricorrente con conseguente
incapacità di lavoro del 50%. Esibisce inoltre un rapporto medico del 3
settembre 2007 del Dott. Enrico, specialista in ortopedia, il quale
ribadisce la nota diagnosi e conferma, nella sostanza, una valutazione
del 25% del tasso d'invalidità dal punto di vista post-infortunistico.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale ha risottoposto gli atti al Dott.
Erba, il quale, nella sua relazione del 5 ottobre 2007, ha preso atto
che, dal punto di vista somatico, la parte ricorrente, tramite il suo
medico specialista Dott. Enrico, non contesta la valutazione dell'INSAI/
SUVA. Invece, per quel che attiene alla problematica psichiatrica, il
medico dell'UAI prende atto di quanto riferito dal Dott. Teodori e indica
comunque che tale situazione (peggioramento eventuale) si è
verificata, in ogni caso, dopo la data dell'impugnata decisione.
Nella duplica del 9 ottobre 2007, l'Ufficio AI cantonale osserva di
essere disposto ad esaminare, con una procedura di revisione,
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C-2693/2007
l'eventuale peggioramento indicato dopo la definizione della presente
procedura e ripropone pertanto la reiezione del ricorso.
Nella sua duplica del 7 novembre 2007, anche l'UAIE ripropone la
reiezione del ricorso.
H.
Con decisione incidentale del 15 novembre 2007, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Parimenti, sono stati inviati al
ricorrente, per conoscenza, le dupliche delle rispettive amministrazioni
e copia del parere del Dott. Erba. L'anticipo richiesto è stato
regolarmente versato il 22 novembre 2007.
L'insorgente ha successivamente prodotto un nuovo certificato del
Dott. Enrico del 19 novembre 2007, una prenotazione per cure presso
la Clinica di riabilitazione di Novaggio per tre settimane a partire dal 2
dicembre 2007 (garanzia INSAI/SUVA), un rapporto di consulenza
psichiatrica (in degenza a Novaggio) del 17 dicembre 2007 ed il
rapporto di degenza dal 2 al 22 dicembre 2007 presso la menzionata
clinica.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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C-2693/2007
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
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C-2693/2007
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006, entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 22 gennaio 2002. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 22 gennaio 2001 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 28 febbraio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
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versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66,67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Pagina 11
C-2693/2007
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 L'assicurato ha lavorato in Svizzera come operaio
metalcostruttore. Dopo l'incidente del 21 agosto 1997, il nominato ha
cominciato a far registrare prolungati periodi di assenza dal lavoro. Ha
ripreso a lavorare nel giugno 1998, ma da maggio 2000, le interruzioni
del lavoro si son fatte ancora più numerose e prolungate. L'incarto
dell'INSAI/SUVA contiene il dettaglio delle assenze dal lavoro e delle
modalità di ripresa parziale. In ogni caso, A._______ non ha più
lavorato dopo il 18 febbraio 2002. Solamente nell'aprile 2006, egli ha
ripreso un'attività come aiuto sabbiatore al 50%.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
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In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso di specie risulta che l'assicurato soffre essenzialmente
degli esiti di un infortunio con frattura diafisaria della III traversa distale
della tibia destra il 21 agosto 1997, condropatia patellare del ginocchio
destro, stato dopo AMO di un chiodo endomidollare il 22 maggio 2001
e sindrome depressiva ricorrente caratterizzata da stati di remissione
e situazioni di riacutizzazione e, comunque, da un episodio acuto nel
2003/2004.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
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dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, la parte ricorrente dichiara esplicitamente di non
impugnare né la decisione concernente l'assegnazione della rendita
intera AI dal 1° maggio 2001, né quella di riduzione della prestazione
alla metà dal 1° aprile 2005.
Al proposito va segnalato che assegnando una rendita d'invalidità
degressiva e/o limitata nel tempo l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere oggetto della lite in caso di
contestazione. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento della prestazioni non è censurato (DTF
125 V 413 = SVR 2001, IV, n. 27).
10.2 Va ancora rammentato che una rendita limitata nel tempo
corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17
LPGA e se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma,
se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita subisce una
modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita,
questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura
corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento
constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole e che
presumibilmente continuerà a durare.
Occorre quindi esaminare la legittimità della soppressione della mezza
rendita AI a decorrere dal 30 aprile 2006.
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11.
11.1 Lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. La malattia principale di cui soffre l'assicurato
consiste in una sindrome depressiva medio grave ed è caratterizzata
da una labilità evidente che traspare dai numerosi referti specialistici.
Vero è che l'incapacità al lavoro dell'assicurato è di origine
infortunistica. L'incidente alla gamba destra gli ha causato un'invalidità
di rilievo ed ha giustificato il riconoscimento del diritto alla rendita
intera AI, dal momento che l'interessato, dopo il maggio 2001, ha
presentato un grado d'invalidità totale, solo interrotto da tentativi brevi
e/o falliti di riprendere il suo precedente lavoro anche con compiti più
leggeri, come risulta dai rapporti dell'INSAI/SUVA.
Tuttavia, nell'estate ed autunno 2002, al quadro patologico
prettamente post-infortunistico si è aggiunta, in modo sempre più
insistente una patologia psichiatrica. Il 1° settembre 2002, l'interessato
avrebbe dovuto iniziare un tirocinio come disegnatore
metalcostruttore, nell'ambito delle normative per la reintegrazione
professionale previste dalla LAI. Già nel dicembre successivo,
venivano riscontrate continue assenze per malattia regolarmente
certificate dal medico curante. L'assicurato era allora seguito da uno
psichiatra in Italia (Dott. Pedroni) per una sindrome depressiva. Visto
questo stato di fatto, l'AI ha fatto eseguire una perizia psichiatrica dalla
Dott.ssa Cohen, la quale, il 2 aprile 2003, certificava un episodio
depressivo di media gravità che escludeva la possibilità, per il
momento, di intraprendere dei provvedimenti professionali; l'esperto
incaricato suggeriva invece un accertamento professionale al Centro
di Gerra Piano. Nel gennaio 2004, anche questa iniziativa si rivelava
priva di successo, sempre per ragioni inerenti la patologia psichica.
Dal gennaio 2004, A._______ era seguito, a carico dell'INSAI/SUVA,
dal Dott. Teodori, psichiatra a Lugano. Questo sanitario si occupa
ancora della patologia psichica dell'assicurato.
All'inizio del 2006, preso atto della visita medica di chiusura da parte
dell'INSAI/SUVA che concludeva per un'invalidità del 25%, l'Ufficio AI
cantonale ha proposto una nuova visita psichiatrica.
11.2 La qualità del rapporto del Dott. Tomamichel non sembra
corrispondere a quelle esigenze dettate in materia di perizie,
soprattutto nel campo psichiatrico. Il perito si limita, nelle prime 5
pagine della sua relazione, ad elencare i dati clinici sulla scorta dei
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documenti già menzionati in questo giudizio e riprende il vissuto del
paziente già ampiamente riferito dalla Dott.ssa Cohen il 9 aprile 2003
e riassunti anche dal Dott. Teodori il 1° marzo 2004. Dopo aver riferito i
dati soggettivi dell'assicurato, l'esperto incaricato propone delle
constatazioni obbiettive succinte e poco indicative.
Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale caratteristica della
patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e fasi di
riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di
un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed
accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta analisi
delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del Dott.
Tomamichel, fondato su di un unico colloquio ed una scarsa
motivazione, non può essere tenuto quale fondamento della
soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si può paragonare
la perizia del Dott. Tomamichel con quella della Dott.ssa Cohen, ove,
specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati dall'assicurato ed
esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la
problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice)
possano esprimere il loro parere in modo convincente e senza
esitazioni. Se, il giorno della visita specialistica, il perito non ha
riscontrato nulla di patologico ed invalidante può essere anche
imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un periodo di
relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che egli
assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è
verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la
Clinica di riabilitazione di Novaggio.
11.3 La patologia che lo colpisce è iniziata, perlomeno, nel 2002 ed è
problematico condividere l'affermazione, piuttosto apodittica, che ora
sarebbe tutto risolto. In effetti, il Dott. Teodori, che ha in cura il
paziente da più di 4 anni, non è dello stesso parere. Già nella
relazione del 1° marzo 2004, lo specialista rendeva attenta
l'INSAI/SUVA sulla profonda depressione, accompagnata da molteplici
problematiche, che colpiva il paziente e sulla necessità di continuare
le terapie farmacologiche e psicologiche. Il Dott. Teodori confermava la
terapia e le altre cure in corso nel suo breve rapporto all'UAI ticinese
del 28 novembre 2005 ed ammetteva, solo a determinate condizioni,
che il paziente avrebbe potuto avere una residua capacità lavorativa,
intesa come globale, del 50%. Il 17 gennaio 2006, un medico
responsabile del Day hospital Gulliver di Lugano (struttura psico-
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sociale) ammetteva una capacità al lavoro limitata al 50% (massimo 4
ore giornaliere in lavoro leggero) e non 25% come ritenuto
dall'amministrazione. Infine, in sede ricorsuale e di replica, il Dott.
Teodori ha espresso i suoi dubbi circa il parere del Dott. Tomamichel.
Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra luganese indica che il
paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di Xanax,
che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la
decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua
volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che
anche un esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di
capacità al lavoro sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce
di medicinali provocano, oltre al resto, uno stato di iporeattività
generale. Nel suo rapporto del 14 agosto 2007, il Dott. Teodori riferisce
un quadro nettamente patologico ed invalidante, nonostante le terapie
in atto; l'esame oggettivo attesta una situazione psicologica grave e
debilitante. Vero è che questo rapporto, come osservato dall'UAI
cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo di
cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione
quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).
In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei,
conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. Tomamichel nella
misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la
conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto
riferita ad una fase di momentaneo benessere che non ad una
situazione temporalmente più corrispondente alla realtà.
11.4 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
12.
12.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
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se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
12.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal aprile 2006 (data di soppressione
della rendita) fino alla data dell'impugnata decisione (28 febbraio
2007). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in psichiatria (anamnesi, stato attuale riferito in modo
preciso, diagnosi, terapia seguita, eventuali effetti collaterali di questa,
prognosi e valutazione). L'amministrazione richiamerà gli atti medici
dei servizi psichiatrici ove il paziente è seguito (Dott. Teodori, day
hospital Gulliver, Dott. Pedroni, ecc.). L'esperto incaricato si
pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra l'aprile
2006 ed il 28 febbraio 2007, data della decisione impugnata, nonché in
merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto
espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese di Fr. 300.-, versato dal ricorrente il 22 novembre
2007 gli viene restituito.
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, di replica e la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 2'000.-, da porre a carico dell'UAIE.
Pagina 18
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
del 28 febbraio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, perché proceda ai
sensi del considerando 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese processuali di Fr.
300.-, versato dall'insorgente il 29 novembre 2007, gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 2'000.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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