Corte III
C-2695/2006
{T 0/2}
Sentenza del 29 maggio 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio),
Franziska Schneider ed Eduard Achermann; Cancelliere
Dario Croci Torti
A._______, 21030 Cugliate-Fabiasco, ricorrente, rappresentato dal Patronato
INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea 5,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore.
concernente la decisione su opposizione del 16 febbraio 2006
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il 16 luglio 1956, coniugato con prole,
ha lavorato in Svizzera a partire dal 1974, versando i contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI). Dal 1975 era alle dipendenze come manovale addetto alla
manovra di un escavatore e ad altri lavori pesanti presso la ditta Edilstrada
SA di Lugano (frontaliere). Causa malattia, non si è più presentato al
lavoro dopo il 10 agosto 2003.
In data 11 novembre 2004, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B. L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito agli atti l'incarto della Cassa
malati (CM) Zurigo (assicurazione perdita di guadagno). Da questa
documentazione emerge, in particolare:
- il rapporto del Dott. Fabio Pianezzi del 28 novembre 2003, specialista in
medicina interna, Breganzona, il quale rileva la diagnosi di sindrome
lombo-radicolare L5 sinistra su ernia discale L4-L5, patologia che
provocherebbe un'incapacità al lavoro totale;
- una perizia del 31 marzo 2004 del Dott. Gregor Goldinger, specialista in
malattie reumatiche, Mendrisio; lo specialista pone la diagnosi di
“sindrome lombovertebrale (e-spondilogena) cronica recidivante con/da
turbe statiche (ipercifosi toracale), alterazioni degenerative lombari
plurisegmentali, specialmente L4/L5: iniziale osteocondrosi ed ernia
discale mediana/paramediana sinistra, ernia inguinale bilaterale (in attesa
dell'operazione, sovrappeso (BMI 28)”; l'esperto fiduciario della CM ritiene
il paziente invalido in misura totale nel precedente lavoro
(provvisoriamente) ed intravvede la possibilità di un cambiamento
professionale;
- una seconda perizia del Dott. Goldinger del 19 luglio 2004, il quale rileva
sostanzialmente la precedente diagnosi, constatando inoltre gli esiti di un
intervento chirurgico di erniotomia inguinale bilaterale, il perito evidenzia
che il paziente sarebbe abile in attività che tengano conto di diverse
limitazioni funzionali, segnatamente: trasporto di pesi non superiori a 15
kg, evitare posizione statiche per oltre mezz'ora (seduto) o 1½ ora
(posizione eretta), evitare lavori in ginocchio e su terreni sconnessi;
- diversi referti di radiografie, tomografie assiali computerizzate (TAC),
risonanze magnetiche (RM).
L'amministrazione ha inoltre acquisito agli atti la perizia medica dettagliata
eseguita il 9 febbraio 2005 presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale di Varese. Il sanitario incaricato ha rilevato la nota diagnosi ed un
3tasso d'invalidità del 35%.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti al Dott. Fauth del
proprio Servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua relazione del
28 aprile 2005, ha condiviso il rapporto del Dott. Goldinger del 19 luglio
2004.
Il 7 novembre 2005 il Consulente in integrazione professionale (CIP) ha
consegnato il suo rapporto, dal quale si rileva che svolgendo a tempo
pieno attività alternative che tengano conto delle indicazioni e
controindicazioni espresse dal Dott. Goldinger, l'interessato subirebbe,
rispetto al precedente lavoro di manovale del settore della pavimentazione
stradale, una perdita di guadagno del 23%. In questo calcolo
l'amministrazione ha ulteriormente ridotto il salario da invalido del 15% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Mediante decisione del 16 novembre 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare provvedimenti per gli assicurati non domiciliati in Svizzera, ha
respinto la richiesta di prestazioni.
C. Con atto del 14 dicembre 2005, A._______, regolarmente rappresentato
dal Patronato INCA di Basilea, ha formulato opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo. L'opponente fa valere che le sue condizioni
di salute sono peggiorate e sarebbero così improponibili anche alcune
attività sostitutive. Chiede il riconoscimento del suo diritto al quarto di
rendita AI. L'opponente produce, in un secondo tempo, a suffragio delle
sue conclusioni, una perizia medica allestita il 9 gennaio 2006 dal Dott.
Sinatra, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Varese, il
quale evidenzia la diagnosi di lombosciatalgia sinistra in lombodiscoartrosi
ed ernia discale L4-L5, esiti di intervento per ernia inguinale bilaterale,
ipertensione arteriosa; l'esperto di parte afferma che il paziente, invalido in
misura totale in attività pesanti come la precedente, presenta anche
un'incapacità lavorativa del 50% nell'ambito di lavori sostitutivi.
Ricevuta l'opposizione, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti
al Dott. Fauth, il quale, nella sua relazione del 24 gennaio 2006, ha
annotato che la perizia del Dott. Sinatra non apporta novità di rilievo
rispetto al quadro diagnostico precedentemente accertato. Il medico
dell'Ufficio AI cantonale ribadisce quindi l'esigibilità di un'attività sostitutiva
da svolgere al cento per cento.
L'amministrazione AI cantonale ha quindi aggiornato il calcolo comparativo
dei redditi 7 febbraio 2006) dal quale emerge di nuovo una perdita di
guadagno del 23%.
Mediante decisione su opposizione del 16 febbraio 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente confermando la propria decisione del 16
novembre 2005.
4D. Con tempestivo gravame del 21 marzo 2006, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato INCA, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla mezza rendita AI a
decorrere da novembre 2004. Il rappresentante del ricorrente rinvia alle
motivazioni esposte dal Dott. Sinatra nella perizia del 9 gennaio 2006.
Nel suo preavviso del 25 aprile 2006, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Nella
sua risposta del 18 maggio 2006, l'UAIE aderisce alle conclusioni
dell'Ufficio cantonale.
E. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI ticinese, il Patronato
INCA, con scritto del 7 giugno 2006, ha ribadito l'intenzione del proprio
assistito di mantenere il ricorso.
Con scritto del 1° dicembre 2006, il Patronato INCA ha esibito due
certificati del Dott. Camboni, specialista in psichiatria, Luino,
rispettivamente del 18 maggio e 28 novembre 2006 attestanti un disturbo
ansioso-depressivo reattivo di grave entità.
L'incarto, con i nuovi documenti, è stato inviato all'amministrazione. Nel
frattempo, la competenza per decidere sulla vertenza in esame è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF) a decorrere
dal 1° gennaio 2007.
Da parte sua, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 27
dicembre 2006, ha annotato che almeno fino alla data dell'impugnata
decisione non è mai stata fatta menzione di un disturbo di tipo psichiatrico.
Per quanto riguarda l'entità invalidante della nuova patologia, osserva il
medico fiduciario, questa sarà da stabilire.
Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2006, l'Ufficio AI cantonale precisa
che l'eventuale problematica psichiatrica è posteriore alla decisione su
opposizione e potrebbe essere oggetto di una nuova domanda AI.
L'amministrazione ripropone pertanto la reiezione dell'impugnativa. A tali
conclusioni si allinea l'UAIE nel suo scritto del 5 gennaio 2007.
F. Il Patronato INCA è stato invitato a pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'amministrazione. Con scritto del 15 febbraio 2007, il rappresentante
del ricorrente ha inviato una perizia 5 febbraio 2007 dello psichiatra Dott.
Camboni. L'esperto di parte indica di aver visitato il paziente, per la prima
volta, il 18 maggio 2006 per il persistere di uno stato ansioso che si
protraeva da diversi mesi e curato con benzodiazepine a basso dosaggio
dal medico di fiducia. Il Dott. Camboni ribadisce la presenza di un disturbo
dell'adattamento con reazione depressiva prolungata insorta da almeno un
paio d'anni ed inadeguatamente affrontata.
5G. Con ordinanza del 20 febbraio 2007, il TAF ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di
ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
6(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'11 novembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita l'11
novembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 16
febbraio 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
7(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
8provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. Nel caso in esame il ricorrente ha svolto sin dal 1975 l'attività di manovale
in una ditta di pavimentazione stradale. Il dipendente era addetto in parte
alla guida di un automezzo di cantiere (escavatore Pel Job), in parte allo
spostamento di lastre in cemento molto pesanti e, saltuariamente, a lavori
con il compressore. Dopo il 10 agosto 2003 non si è più presentato al
lavoro causa malattia.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7. Dalla documentazione clinica esibita e dalle perizie effettuate per il conto
della Cassa malati Zurigo assicurazioni (indennità perdita di guadagno),
risulta che il nominato soffre essenzialmente -nel periodo da esaminare- di
una sindrome lombovertebrale e spondilogena cronica con turbe statiche
ed alterazioni degenerative lombari plurisegmentali specialmente in L4/L5,
una osteocondrosi con ernia discale mediana a sinistra, esiti di erniotomia
inguinale bilaterale (aprile 2004) ed ipertensione arteriosa (cfr. perizie del
Dott. Goldinger del 31 marzo e 19 luglio 2004, incarto CM Zurigo
assicurazioni). Il Dott. Sinatra, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, Luino, nella sua perizia del 9 gennaio 2006 evidenzia in
modo particolare la lombosciatalgia sinistra determinata da una
lombodiscoartrosi con ernia discale L4-L5. Infine, dopo lo scambio degli
allegati di risposta e di replica, il Patronato INCA ha prodotto due certificati
del Dott. Camboni (18 maggio e 28 novembre 2006), specialista in
psichiatria, Luino, dai quali si deduce che il paziente è affetto da tempo da
un disturbo da disadattamento con reazione depressiva prolungata,
malattia che, secondo un terzo certificato del medico specialista
9menzionato (rapporto dattiloscritto del 5 febbraio 2007), sarebbe insorta da
un paio d'anni, ma sarebbe stata inadeguatamente curata. Va tuttavia
rilevato, già a questo stadio, che questa patologia non è menzionata nei
precedenti rapporti sanitari.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni
va rilevato che l'assicurazione invalidità si è fondata, per l'essenziale, sui
rapporti del Dott. Goldinger, specialista un reumatologia, contenuti
nell'incarto della CM. Ora, il Dott. Goldinger, soprattutto nella sua
relazione del 19 luglio 2004, ha esposto che il paziente sarebbe in grado di
svolgere al cento per cento delle attività che tengano conto dei suoi limiti
fisiologici. Dal canto suo, il medico dell'INPS, nella sua perizia medica
dell'11 febbraio 2005, pone un tasso d'invalidità del 35% pur annotando
che l'assicurato sarebbe in grado di svolgere un'attività lucrativa adattata
alle sue capacità e, in ogni caso, potrebbe essere reinserito in consono
settore produttivo. Infine, il Dott. Sinatra, medico specialista in medicina
legale e delle assicurazioni, nella sua relazione del 9 gennaio 2006,
sostiene che il paziente presenterebbe un grado d'invalidità del 50% anche
in attività sostitutive.
8.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere dettagliato
espresso dal Dott. Goldinger nella sua seconda perizia del 19 luglio 2004.
Vero è che questo rapporto potrebbe sembrare non più attuale, tuttavia, la
relazione più recente, ossia quella del Dott. Sinatra del 9 gennaio 2006,
non apporta alcuna novità di rilievo in merito al quadro patologico
somatoforme. Ne consegue che il giudizio e le conclusioni espresse dal
medico specialista fiduciario della CM Zurigo conservano pieno valore
almeno fino alla data dell'impugnata decisione.
L'esperto descrive un paziente in buone condizioni generali di salute, ove,
a parte la problematica ortopedica, tutti gli altri organi ed apparati
10
appaiono indenni da patologie.
L'interessato presenta una mobilità vertebrale limitata: la cervicale è libera,
ma dolente; la dorsale è limitata per 1/3 in estensione e la lombare
presenta una limitazione dei 2/3 in lateroflessione bilateralmente e di 1/3 in
estensione e flessione. La muscolatura è in buone condizioni generali con
qualche lieve deficit addominale e gluteale. Tutte le manovre di pertinenza
ortopedica (Lasègue, Pseudolasègue, Duchenne, Trendelenburg) sono
negative. La deambulazione è armoniosa, il portamento eretto. Gli arti
superiori (braccia e spalle) non presentano insufficienze funzionali a parte
delle algie alla spalla destra. Dal punto di vista neurologico non sussistono
deficit e le manovre specifiche sono tutte negative, in particolare non sono
stati riscontrati sofferenze radicolari.
In questi condizioni, il Dott. Goldinger stima che il paziente non potrebbe
più svolgere il suo precedente lavoro di manovale nel settore della
pavimentazione stradale, ma a lui sarebbero proponibili al cento per cento
attività sostitutive leggere e/o semisedentarie. In particolare il perito della
CM elenca i limiti e le modalità della nuova occupazione: “Il paziente può
alzare e trasportare pesi fino a 15 kg circa senza limiti; pesi maggiori fino
a 25 kg possono essere alzati solo in forma ridotta (...). La manipolazione
di oggetti ed attrezzi di peso medio è esigibile in forma normale. Dovrebbe
invece evitare la manipolazione di pesi pesanti (tirare, spingere, ecc.),
lavori a braccia elevate possono essere effettuati in forma lievemente
ridotta. Posizioni statiche possono essere assunte per un massimo di
mezz'ora per quella seduta e per non oltre 1/1/2 ora per quella eretta.
Lavori in posizione inginocchiata sono da evitare. Spostamenti su terreni
piani sono possibili per tratti fino ad un km circa senza interruzioni. Terreni
sconnessi sarebbero invece da evitare (...).” Da quanto precede, si deduce
che all'interessato resta ancora aperta una discreta gamma di attività di
sostituzione, sebbene non possieda una formazione professionale
specifica, a parte la sua. Sono ancora proponibili, come lo rileva il CIP nel
rapporto del 7 novembre 2005, quelle attività leggere legate al settore
industriale (produzione o controllo della qualità), della vendita, della
logistica (aiuto magazziniere, custode, fattorino) e della piccola
manutenzione (tecnico di superficie non qualificato).
Per quel che attiene al rapporto del Dott. Sinatra, non emergono da questo
elementi di patologie o limitazioni funzionali tali da sovvertire la relazione
del Dott. Goldinger. In altre parole, la situazione valetudinaria nel gennaio
2006 non è molto differente da quella presente nel luglio 2004. Una nuova
indagine sanitaria non è nella specie giustificata.
8.3 Rimane, infine, la questione relativa alla problematica psichiatrica. Ora,
fino alla data dell'impugnata decisione e, persino fino al momento del
ricorso, nessun sanitario ha menzionato questa turba. Orbene, il Dott.
Camboni, psichiatra, nella sua relazione del 5 febbraio 2007, precisa di
avere in cura il nominato solo dal 18 maggio 2006 (2 mesi dopo il deposito
del ricorso), ma che la malattia sarebbe insorta da un paio d'anni.
11
Il collegio giudicante è del parere che questa affezione non ha assunto
carattere di rilievo debilitante perlomeno fino alla data della perizia del
Dott. Sinatra (gennaio 2006). Infatti, questo specialista in medicina legale,
se avesse sospettato la presenza di un quadro debilitante di origine
psichica, ne avrebbe comunque fatto cenno nel suo rapporto. Vero è che
l'assicurato presenta ora una patologia psichiatrica, tuttavia questa ha
cominciato a comportare una diminuzione della capacità al lavoro dal
momento in cui ha richiesto l'intervento di uno specialista. Quanto questa
turba possa incidere capacità lavorativa residua del ricorrente potrà essere
oggetto di un'analisi nell'ambito di una nuova domanda di rendita AI.
8.4 Il collegio giudicante ritiene quindi che dal luglio 2004 (seconda perizia del
Dott. Goldinger) fino al 16 febbraio 2006, data dell'impugnata decisione,
A._______ avrebbe potuto svolgere un'attività lucrativa sostitutiva in
misura completa.
9. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido (art. 16 LPGA).
L'amministrazione ha considerato (secondo calcolo effettuato il 7 febbraio
2006) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel 2004 come
dipendente della ditta Edilstrada SA in qualità di manovale, importo che
tiene già conto di un orario settimanale di 41,7 ore, ossia Fr. 58'504.--.
Quale reddito da invalido l'UAI ha ritenuto quello ottenibile in attività di tipo
leggero non qualificate (autista mezzi leggeri, bigliettaio, fattorino, operaio
addetto al controllo di produzione, ecc.). Queste attività comportano un
salario medio di Fr. 4'420.-- mensile (già calcolato su di un orario
settimanale di 41,6 ore. L'introito annuo (12 mesi) che ne deriva ammonta
a Fr. 53'040.--. Questo salario teorico può essere ridotto per tenere conto
dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato un deduzione del 15%, ritenuto che la
deduzione massima si situa, in casi eccezionali, è del 25%, il che
comporta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 45'084.--. Il
confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 58'504.-- ed un introito
teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 45'084.-- comporta una
perdita di guadagno del 23%, tasso che esclude il riconoscimento del
diritto alla rendita AI.
10.
10.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
12
decisione confermata.
10.2 Non vengono prelevate spese processuali.
10.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono spese.
3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AG)
- all'autorità inferiore (n. di rif. X._______, raccomandata AG)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata AG)
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione:
13