B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2697/2012
S e n t e n z a d e l 1 3 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, Via della
Posta, 6600 Locarno,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 16 aprile 2012.
C-2697/2012
Pagina 2
Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 16 aprile 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al citta-
dino italiano A._______, nato il , che, in esito a procedura di revisione, la
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in corso sarebbe
stata sostituita, a decorrere dal 1° giugno 2012, da un quarto di rendita AI;
con il gravame depositato il 16 maggio 2012, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAS di Locarno, chiede il ripristino del diritto
alla rendita intera AI a decorrere dal 1° giugno 2012; produce, a suffragio
delle sue conclusioni, alcuni atti di ordine medico ed una perizia del 5
maggio 2012 redatta dallo psichiatra Dott. Camboni di Luino;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 22 mag-
gio 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed
alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti
al proprio servizio medico (Dott.ri Erba ed Uslenghi) che ha ritenuto ne-
cessaria una nuova valutazione del grado d'invalidità con accertamento
medico supplementare in psichiatria (rapporto del 10 luglio 2012);
l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 10 luglio 2012, ha per-
tanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della revisione procedendo
ai nuovi accertamenti sanitari in psichiatria come proposto dal suo servi-
zio medico;
anche l'UAIE, nella sua risposta di causa del 18 luglio 2012, ha proposto
l'accoglimento parziale del gravame;
mediante ordinanza del 24 luglio 2012, copia delle risposte e della rela-
zione del servizio medico sono state inviate alla parte ricorrente, alla qua-
le è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro 20
giorni;
alla parte ricorrente è stata in particolare data la facoltà di ritirare il ricorso
visto che con il prospettato annullamento della decisione impugnata e il
rinvio della causa all'autorità inferiore potrebbe emergere che l'assicurato
abbia diritto a una rendita d'invalidità superiore a un quarto, che la pre-
C-2697/2012
Pagina 3
stazione in corso sia confermata, ma anche che questa venga soppressa,
ciò che costituirebbe un pregiudizio per la parte ricorrente;
la parte ricorrente ha risposto con scritto del 2 agosto 2012, aderendo alla
proposta di rinvio degli atti all'amministrazione nel senso indicato;
e considerando in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal mo-
mento che quella amministrativa precedente appare da aggiornare dal
punto di vista dell'indagine sanitaria psichiatrica, alle luce dei nuovi rile-
vamenti del Dott. Camboni (sull'accertamento inesatto o incompleto dei
fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______;
C-2697/2012
Pagina 4
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dai medici
dell'Ufficio AI cantonale, ossia con investigazioni supplementari in neuro-
psichiatria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-
carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, e la perizia psichiatrica esibita,
si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripeti-
bili di 1'000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
C-2697/2012
Pagina 5
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 16 aprile 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore per-
ché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata con allegato copia della de-
terminazione del 2 agosto 2012 del ricorrente)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: