Corte II I
C-2699/2007
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S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Eduard Achermann, Stefan Mesmer,
cancelliera Emilia Antonioni.
A._________, IT-73020 Borgagne di Melendugno (LE),
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione dell'8 marzo 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2699/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione su opposizione dell'8 marzo 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha confermato la propria decisione del 30 agosto 2005, che
respingeva la richiesta di rendita di A._________, cittadina italiana,
nata il 19 aprile 1959, per carenza d'invalidità di livello pensionabile
(doc. 74),
che, con ricorso del 12 aprile 2007 consegnato alla posta il giorno
seguente, A._________ chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo, e di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce una
relazione medica del Dott. Antonio Minonne dell'11 aprile 2007,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. Bernard Croisier, il quale, nella sua relazione medica del
16 ottobre 2007, ritiene verosimile un aggravamento dello stato di
salute della ricorrente nel corso della seconda metà del 2005; il
medico chiede pertanto l'espletamento di una nuova perizia medica,
che, l'UAIE propone, nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 ottobre
2007, di ammettere parzialmente il ricorso e di rinviare la causa al fine
di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione
impugnabile,
che, in data del 7 novembre 2007, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza le
osservazioni dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle
parti la composizione del collegio giudicante : entro il temine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
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l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. Bernard
Croisier nel suo rapporto del 16 ottobre 2007 tramite l'esperimento di
una perizia medica E 213,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili in
quanto la ricorrente non è rappresentata,
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata dell'8 marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Racommandata + AR)
- autorità inferiore (n. di rif. ___________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e se in possesso della parte i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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