B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2701/2012
S e n t e n z a d e l l ' 8 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata dall'avv. Britta Balzan,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 marzo 2012).
C-2701/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (…), coniugata, con una figlia, ha la-
vorato in Svizzera tra il 1979 ed il 2008, da ultimo in qualità di addetta alle
pulizie da settembre del 2007 a febbraio del 2008, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A
129-1). Ha interrotto il lavoro il 25 febbraio 2008 per motivi di salute (doc.
A 12-1). Il 29 aprile 2008, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1-1).
B.
B.a Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Can-
tone B._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti documenti
medici da marzo 2001 a febbraio 2011 (doc. A 5-1 a 5-4, 13-1 a 13-9, 16-
2, 24-18 a 24-34, 31-2 a 31-6, 34-1, 48-2 a 49-9, 51-1 a 53-3, 54-2, 61-2,
95-4 a 96-2, 101-1, 107-3 e 112-1 e doc. C 1-1 a 3-1, 5-2 a 9-1, 12-1 a
23-1, 26-1 a 33-1, 36-1 a 39-1 e 41-1), il questionario per il datore di lavo-
ro del giugno 2008 (doc. A 12-1), il questionario per l'assicurato (doc. A
32-3), il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica del
novembre 2008 (doc. A 32-8) ed il rapporto del Centro d'accertamento
professionale del giugno 2010 (doc. A 86-1).
B.b Nei rapporti del 16 febbraio, 2 e 22 agosto 2011, il dott. C._______,
medico SMR, ha ritenuto per l'interessata un'incapacità al lavoro del
100% nella precedente attività dal 25 febbraio 2008 ed un'incapacità al
lavoro del 40% dal 25 giugno 2009 e del 50% dal 1° giugno 2010 in un'at-
tività confacente allo stato di salute (doc. A 113-1, 126-1 e 128-1).
B.c Nel rapporto d'inchiesta domiciliare del 5 maggio 2011, l'assistente
sociale ha reputato che il grado d'invalidità dell'interessata quale casalin-
ga è del 27,5% (doc. A 120-1).
B.d Nel rapporto del 24 giugno 2011, il consulente in integrazione profes-
sionale ha ritenuto esigibile l'esercizio di attività sostitutive adeguate sia
nel settore secondario (operaia nell'industria farmaceutica, alimentare,
meccanica) sia nel settore terziario (venditrice, cassiera; doc. A 122-1).
B.e Il 30 agosto 2011, l'Ufficio AI ha determinato, nell'ambito di un'attività
sostitutiva adeguata, un grado d'invalidità del 6% per l'anno 2009 e del
24% per l'anno 2010 (doc. A 131-1 a 132-5).
C-2701/2012
Pagina 3
C.
C.a Con progetto di decisione del 9 settembre 2011, l'Ufficio AI del Can-
tone B._______, da un lato, ha comunicato che l'assicurata è stata consi-
derata salariata nella misura del 67% e casalinga nella misura del 33%.
Ha indicato che, in virtù della perizia reumatologica del febbraio 2011 del
dott. D._______, risulta un'incapacità al lavoro del 100% nella precedente
attività di ausiliaria di pulizie dal 25 febbraio 2008 ed un'incapacità al lavo-
ro del 40% dal 25 giugno 2009 e del 50% dal 1° giugno 2010 in un'attività
sostitutiva confacente. Ha rilevato che dal rapporto d'inchiesta domiciliare
del maggio 2011 emerge un impedimento del 28% nel compimento delle
mansioni consuete di casalinga. Infine, ha sottolineato che il grado d'inva-
lidità complessivo, in funzione dell'impedimento nell'esercizio di un'attività
lucrativa e nello svolgimento dell'attività di casalinga, è del 13% per l'anno
2009 ([0,67 x 6] + [0,33 x 28]) e del 24% per l'anno 2010 ([0,67 x 22] +
[0,33 x 28]). Pertanto, sussisterebbe un diritto ad una rendita intera d'in-
validità dal 1° febbraio 2009 al 30 settembre 2009. Dall'altro, e per quanto
attiene all'adozione di provvedimenti d'integrazione professionale, l'Ufficio
AI del Cantone B._______ ha escluso l'applicazione di siffatte misure, ri-
tenuta la possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro tramite la
normale via del collocamento. Detto Ufficio ha altresì concesso all'inte-
ressata la facoltà di formulare nel termine di 30 giorni dalla ricezione del
progetto di decisione delle obiezioni per iscritto (doc. A 134-1).
C.b Il 12 ottobre 2011 ed il 12 gennaio 2012, l'interessata ha prodotto do-
cumenti medici di ottobre, novembre e dicembre 2011 (doc. A 140-1 a
140-4 e 150-1 a 150-9).
C.c Nella perizia reumatologica del 30 gennaio 2012, il dott. D._______
ha confermato la valutazione sullo stato di salute e la residua capacità la-
vorativa dell'interessata di cui alla perizia reumatologica del febbraio 2011
(doc. A 152-1).
C.d Nel rapporto del 21 febbraio 2012, il dott. C._______ ha rilevato che
lo stato di salute dell'interessata è rimasto invariato (doc. A 153-1).
D.
Il 30 marzo 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interes-
sata una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
febbraio 2009 al 30 settembre 2009 (doc. A 159-1).
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Pagina 4
E.
Il 15 maggio 2012, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 30 marzo 2012
mediante il quale ha chiesto il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore
per completamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Si è doluta di un'erra-
ta valutazione della sua capacità lavorativa residua e della sua capacità a
svolgere le mansioni consuete di casalinga. Ha esibito documenti già gli
atti (doc. TAF 1). Il 23 giugno 2012, ha versato l'anticipo spese (doc. TAF
2 a 4).
F.
Con risposta al ricorso del 26 settembre 2012, l'UAIE ha proposto la reie-
zione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato
alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 21 set-
tembre 2012, secondo la quale lo stato di salute e la residua capacità la-
vorativa della ricorrente sono stati valutati sulla base della perizia pluridi-
sciplinare del giugno 2009 del SMR e delle perizie reumatologiche di feb-
braio 2011 e gennaio 2012 del dott. D._______, perizie che sono confor-
mi ai criteri di una perizia neutrale specialistica. Peraltro, in virtù del rap-
porto del giugno 2011 del consulente in integrazione professionale, è esi-
gibile l'esercizio di attività sostitutive adeguate sia nel settore secondario
sia nel settore terziario. Detto Ufficio ha poi rilevato che il rapporto d'in-
chiesta domiciliare del maggio 2011, in cui è stato posto un grado d'impe-
dimento del 27,5% nell'attività di casalinga, costituisce un mezzo probato-
rio idoneo per la valutazione della capacità della ricorrente a svolgere le
mansioni consuete di casalinga, l'assistente sociale avendo valutato le
difficoltà di ogni singola mansione. Infine, l'Ufficio AI ha ribadito la corret-
tezza del grado d'invalidità complessivo del 13% per l'anno 2009 e del
24% per l'anno 2010 (doc. TAF 6).
G.
Nella replica del 13 novembre 2012, l'interessata si è riconfermata nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 15 maggio 2012. Ha
prodotto una relazione medica del 4 giugno 2012 del dott. E._______ ed
un referto di risonanza magnetica del 7 giugno 2012 (doc. TAF 9).
H.
Nella duplica dell'8 gennaio 2013, l'UAIE ha nuovamente proposto la re-
iezione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can-
tone B._______ del 2 gennaio 2013, secondo cui, in virtù dei rapporti del
5 e 21 dicembre 2012 del dott. F._______, medico SMR, e del 17 dicem-
bre 2012 del dott. D._______, la documentazione medica prodotta non
C-2701/2012
Pagina 5
apporta nuovi elementi clinici e non riferisce di alcuna modifica dello stato
di salute rispetto alla valutazione reumatologica del gennaio 2012 (doc.
TAF 12).
I.
In una presa di posizione del 26 febbraio 2013, l'interessata ha segnalato
che le sue condizioni di salute sono peggiorate. Ha esibito un referto di ri-
sonanza magnetica del 17 gennaio 2013 ed un rapporto di visita fisiatrica
del 5 febbraio 2013 (doc. TAF 15).
J.
Con scritto del 12 aprile 2013, l'autorità inferiore ha comunicato di rinun-
ciare ad introdurre delle osservazioni (doc. TAF 17), scritto che è poi stato
trasmesso da questo Tribunale con provvedimento del 23 aprile 2013 alla
ricorrente per conoscenza (doc. TAF 18).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le
persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
C-2701/2012
Pagina 6
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'ALC (RS 0.142.112.681) ed il
relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicu-
rezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure
il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621,
2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il princi-
pio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 253 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì applicabili al caso concreto.
C-2701/2012
Pagina 7
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1
consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 29
aprile 2008, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della
5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sentenza
del TF 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del TAF C-
1908/2011 del 30 aprile 2013). Al caso di specie, non sono per contro ap-
plicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che
sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
3.2 La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita il 29 aprile 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr.
consid. 5.3 del presente giudizio]; DTF 138 V 475). Giova altresì rilevare
che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-
cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al mo-
mento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi do-
po tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1
consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e del-
la LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI) ed aver pagato i contribu-
ti all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), du-
rante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un perio-
do contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in com-
binazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). La
ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 21 anni (doc.
A 159-3) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mi-
nima di contribuzione.
C-2701/2012
Pagina 8
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e-
conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273 e
105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28
cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato po-
trebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui
dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integra-
zione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ot-
tenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo genera-
le del raffronto dei redditi). L'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si
può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è de-
terminata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolge-
C-2701/2012
Pagina 9
re le mansioni consuete (art. 28a cpv. 2 LAI; metodo specifico). In tale
ambito l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle at-
tività di principio da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97 consid. 3.3.1). L'art. 27 dell'OAI (RS 831.201) precisa che per mansio-
ni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'econo-
mia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Peraltro, l'invalidità
dell'assicurato che esercita solo parzialmente un'attività lucrativa e per il
resto è dedito allo svolgimento delle proprie mansioni va computata se-
condo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la
parte di attività lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le
mansioni consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un con-
fronto delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determina-
re la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli al-
tri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125
V 148 consid. 2; sentenze del TF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2
e I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2).
6.2 In particolare, secondo giurisprudenza, l'inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica – se redatta secondo
le indicazioni fornite dalle cifre 3081 segg. della Circolare dell'UFAS
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità – co-
stituisce una base di giudizio idonea e di regola anche sufficiente. Per po-
tergli attribuire piena forza probatoria, è però essenziale che il rapporto
sia redatto da una persona qualificata – quale è normalmente un collabo-
ratore dei servizi sociali – che conosca le circostanze territoriali e locali
come pure le limitazioni risultanti dagli accertamenti medici. Inoltre, il rap-
porto deve tenere conto delle indicazioni della persona assicurata e men-
zionare, se del caso, le opinioni divergenti. L'inchiesta deve infine essere
plausibile, motivata e sufficientemente dettagliata in merito alle singole li-
mitazioni e deve riprodurre quanto accertato in loco (cfr. sentenza del TF
9C_642/2010 del 26 aprile 2011 consid. 5.1). Se la persona assicurata, a
causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche
solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve
provvedere a riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricor-
rere all'aiuto dei familiari. Nel caso di persone attive nell'economia dome-
stica, un impedimento può così essere considerato dall'assicurazione per
l'invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono
essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure dai familiari
che per fare ciò dimostratamente subiscono una perdita di guadagno o
C-2701/2012
Pagina 10
comunque un aggravio eccessivo. Peraltro, il grado di assistenza che si
può pretendere dai famigliari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o va ol-
tre il sostegno che si può normalmente attendere in assenza di danno alla
salute (sentenza del TF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 5.8).
6.3 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310
consid. 3c).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
7.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie (sentenza del TF U 505/06 del 17 dicembre
2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, me-
glio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da met-
tere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del TF I 166/03 del 30
giugno 2004 consid. 3.3).
C-2701/2012
Pagina 11
7.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha pre-
cisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado es-
se abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice
deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la
perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V
351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces-
saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
8.
Questo Tribunale rileva, preliminarmente, che è incontestato sia da parte
della ricorrente sia da parte dell'autorità inferiore che l'insorgente da sa-
na, avrebbe consacrato la sua attività ad un'occupazione lavorativa al
67% e si sarebbe dedicata all'economia domestica per il restante 33% (in
particolare, dal questionario per il datore di lavoro e dai conteggi del sala-
rio [doc. A 12-1 a 12-12], emerge che la stessa è stata alle dipendenze,
da settembre del 2007 a febbraio del 2008, di una ditta come addetta alle
pulizie, in ragione di circa 113 ore al mese, ciò che corrisponde a 28 ore
alla settimana, ossia ad un grado d'occupazione del 67%).
9.
9.1 Nella perizia pluridisciplinare del 25 giugno 2009 dei dott. F. Posa,
specialista in medicina interna, e P. Prolo, specialista in psichiatria e psi-
coterapia, è indicato che l'interessata lamenta segnatamente lombalgia
cronica, cervicobrachialgia e sintomatologia dolorosa alla spalla destra.
L'interessata presenta pure un lieve stato di disagio psichico legato alla
situazione somatica, disturbo peraltro senza valenza psicopatologica e
senza ripercussione sulla capacità lavorativa. I medici SMR hanno ritenu-
to giustificata, dal profilo medico, una completa incapacità al lavoro
nell'attività abituale di addetta alle pulizie dal 25 febbraio 2008, ma hanno
ritenuto esigibile l'esercizio di un'attività confacente allo stato di salute
nella misura del 100% con una riduzione del rendimento del 40% a far
tempo dal 25 giugno 2009 (doc. A 52-1).
9.2 Nella perizia reumatologica dell'8 febbraio 2011 (doc. A 112-1), il dott.
D._______ ha peraltro constatato che l'interessata presenta dolori scapo-
lari a destra proiettanti verso la spalla destra, cervicale moderatamente
limitata alle rotazioni bilaterali, sintomatologia di attrito alla spalla destra
C-2701/2012
Pagina 12
con movimenti delle spalle liberi, dolori lombari irradianti verso le cosce,
colonna lombare limitata di 1/3 alla flessione, moderatamente ridotta in
estensione lombare e lateroflessione verso sinistra e altamente limitata in
lateroflessione verso destra, articolazioni coxofemorali minimamente limi-
tate alle rotazioni interne dalle due parti, ginocchia con minimo deficit
flessorio a sinistra e minimo deficit estensorio a destra e dolori al piede
destro (doc. A 112-7). Secondo lo specialista, rispetto alla valutazione pe-
ritale del giugno 2009 dei medici SMR, la situazione a livello della colon-
na cervicale e della spalla destra è stabile, la mobilità della colonna lom-
bare è peggiorata e sussiste una sintomatologia algica al piede destro
(doc. A 112-8). Il dott. D._______ ha quindi considerato che, a decorrere
da giugno 2010, l'interessata è inabile al lavoro all'80% nella precedente
attività di addetta alle pulizie, ma che è abile al lavoro in un'attività confa-
cente allo stato di salute nell'ambito di una giornata lavorativa normale
con una diminuzione del rendimento del 50%.
9.3 Nella perizia reumatologica del 30 gennaio 2012 (doc. A 152-1), il
dott. D._______ ha constatato che (rispetto alla valutazione reumatologi-
ca del febbraio 2011) la funzionalità del rachide cervicale è invariata, la
sintomatologia di attrito alla spalla destra è uguale, non vi è stato alcun
peggioramento funzionale della mobilità della colonna lombare, l'esame
delle articolazioni coxofemorali evidenzia un'articolazione coxofemorale
destra moderatamente limitata alla rotazione esterna e minimamente alla
rotazione interna con dolori ai movimenti rotatori, il ginocchio destro per-
mane stabile, il ginocchio sinistro mostra un lieve peggioramento della
funzionalità flessoria ed estensoria e la mobilità delle caviglie è rimasta
uguale (doc. A 152-11). Il dott. D._______ ha posto la diagnosi segnata-
mente di esiti da discectomia C6-C7, sindrome lombospondilogena croni-
ca bilaterale in alterazioni degenerative (protrusioni discali da L1 a L5),
esiti da asportazione di ernia discale L5-S1 a destra, disturbi statici del
rachide, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità, periartropatia
omeroscapolare destra, dolori coxogeni a destra e dolori cronici al piede
destro (doc. A 152-15). Ha confermato la valutazione in merito alla resi-
dua capacità lavorativa dell'assicurata di cui alla perizia reumatologica del
febbraio 2011 (doc. A 152-15).
9.4 Questo Tribunale osserva che la perizia pluridisciplinare del giugno
2009 del SMR e le perizie reumatologiche del febbraio 2011 e del gen-
naio 2012 del dott. D._______ si fondano su informazioni fornite dalla
persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e
del comportamento della ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insor-
gente nonché sulla documentazione medica agli atti. I rapporti di perizia
C-2701/2012
Pagina 13
comportano l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni della
peritanda, la diagnosi nonché la discussione. Tali perizie possono pertan-
to essere considerate un mezzo probatorio idoneo per la valutazione del-
lo stato di salute della ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività
sostitutiva adeguata.
9.5 Nei rapporti del 16 febbraio, 2 e 22 agosto 2011 e del 21 febbraio
2012 (doc. A 113-1, 126-1, 128-1 e 153-1), il dott. C._______, medico
SMR, ha precisato che l'accertata inabilità lavorativa è da intendersi quale
riduzione del tempo di lavoro (è in particolare fatto riferimento al rapporto
del giugno 2010 del Centro d'accertamento professionale [doc. A 86-1], in
cui è indicato che "un lavoro a tempo parziale sarebbe più confacente
all'assicurata e probabilmente più funzionale anche rispetto al rendimento
finale"). Ha quindi ritenuto per l'insorgente, in virtù delle menzionate peri-
zia pluridisciplinare del SMR e perizie reumatologiche del dott.
D._______, un'incapacità al lavoro del 100% nella precedente attività di
addetta alle pulizie dal 25 febbraio 2008 ed un'incapacità al lavoro del
40% dal 25 giugno 2009 e del 50% dal 1° giugno 2010 in un'attività con-
facente allo stato di salute.
9.6 Per quanto attiene ai documenti medici prodotti dalla ricorrente, a
prescindere dal fatto che sono tutti di data posteriore a quella della deci-
sione impugnata, occorre precisare che la relazione medica del 4 giugno
2012 del dott. E._______ (doc. TAF 9) riferisce i disturbi reumatologici no-
ti e precedentemente diagnosticati, non comporta alcun esame obiettivo e
conclude ad un apprezzamento delle conseguenze delle affezioni che pa-
re fondarsi su una valutazione dell'invalidità come vigente in Italia (doc.
TAF 9). Il referto di risonanza magnetica della colonna lombo-sacrale del
7 giugno 2012 (doc. TAF 9) evidenzia le note alterazioni degenerative
(segnatamente protrusioni discali L1-L2, L2-L3 e L3-L4). Peraltro, il refer-
to di risonanza magnetica della colonna lombo-sacrale del 17 gennaio
2013 (doc. TAF 15) fa stato di invariata discopatia L2-L3, protrusione di-
scale L1-L2 e stabili protrusioni discali L3-L4 e L4-L5. Infine, il referto di
visita fisiatrica del 5 febbraio 2013 (doc. TAF 15) segnala che la paziente
deambula con zoppia a destra per algie al piede destro ed all'anca destra
(disturbo di cui la stessa indica di soffrire da 5 anni) ed evidenzia all'esa-
me clinico articolarità dell'anca destra limitata, articolarità del rachide
lombare con mobilità ridotta per dolore, ipotonia muscolatura paraverte-
brale ed addominale, ipoestesia diffusa arto inferiore sinistro, ma non fa
riferimento ad una specifica incapacità lavorativa, fermo restando che lo
specialista indica che "le condizioni di disabilità del paziente possono mi-
gliorare" con le terapie descritte.
C-2701/2012
Pagina 14
9.7 In conclusione, sulla scorta in particolare delle risultanze della perizia
pluridisciplinare del giugno 2009 del SMR e delle perizie reumatologiche
del febbraio 2011 e del gennaio 2012 del dott. D._______ nonché delle
considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che risulta giustifi-
cato riconoscere che lo stato di salute della ricorrente ha impedito alla
medesima di svolgere sia la sua precedente attività di addetta alle pulizie
sia un'attività sostitutiva adeguata dal 25 febbraio 2008 al 24 giugno
2009. Alla medesima sarebbero poi state proponibili attività sostitutive
confacenti al suo stato di salute nella misura del 60% dal 25 giugno 2009
e nella misura del 50% dal 1° giugno 2010.
10.
L'insorgente ha segnalato, in sede di ricorso, che i consulenti del Centro
d'accertamento professionale, nel rapporto del giugno 2010 (doc. A 86-9),
hanno postulato di sottoporla ad un accertamento professionale come
impiegata di vendita alfine di valutare l'effettiva capacità ed il rendimento
lavorativo, accertamento professionale che non è però stato effettuato (la
ricorrente essendo stata sottoposta ad ulteriori accertamenti medici [v.
doc. A 97-1]). Nel rapporto del luglio 2010 (doc. A 92-1), la consulente in
integrazione professionale ha indicato che appariva esigibile l'esercizio
dell'attività di impiegata di vendita, ma che doveva essere escluso l'eser-
cizio d'attività in fabbrica. Per contro, nel rapporto del giugno 2011 (doc. A
122-1), il consulente in integrazione professionale ha ritenuto esigibile l'e-
sercizio delle attività di operaia nell'industria farmaceutica, alimentare e
meccanica, di venditrice e di cassiera ed ha concluso che, conto tenuto
della formazione nonché esperienza professionale dell'assicurata, la me-
desima necessita tutt'al più di un aiuto al collocamento. Per quanto attie-
ne alla differenza fra i menzionati rapporti dei consulenti in integrazione
professionale, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha segnalato, nella pre-
sa di posizione del settembre 2012 (doc. TAF 6), che non appare possibi-
le determinarsi sull'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva in virtù
del rapporto del luglio 2010 (doc. A 92-1), la consulente facendo riferi-
mento a limitazioni funzionali che non sono (più) state accertate a livello
medico nelle perizie reumatologiche di febbraio 2011 e gennaio 2012. Per
contro, nel rapporto del giugno 2011 (doc. A 122-1), il consulente ha tenu-
to conto delle affezioni di cui soffre l'interessata e delle limitazioni funzio-
nali che presenta. In merito a tale valutazione, questo Tribunale rileva che
il rapporto del consulente in integrazione professionale del giugno 2011
(doc. A 122-1) appare più affidabile, il consulente avendo preso in consi-
derazione l'evoluzione dello stato di salute della ricorrente come accertato
nella perizia reumatologica del febbraio 2011 (la perizia reumatologica del
gennaio 2012 conferma peraltro la valutazione sullo stato di salute e la
C-2701/2012
Pagina 15
residua capacità lavorativa) nonché la carriera professionale dell'insor-
gente (la medesima ha svolto segnatamente l'attività di cucitrice, operaia
[nell'industria elettronica, nell'industria farmaceutica e nell'industria della
stampa], gerente di un bar e commessa [presso una stazione di servizio];
v. doc. A 86-2). Appare pertanto esigibile per la ricorrente, come rettamen-
te indicato dall'autorità inferiore, la ripresa dell'esercizio di un'attività lu-
crativa dapprima nella misura del 60% e poi nella misura del 50%. La
medesima non quindi bisogno di alcuna misura di reintegrazione profes-
sionale, oltre ad un aiuto al collocamento.
11.
11.1 Considerato che l'insorgente è abile in un'attività sostitutiva confa-
cente al suo stato di salute al 60% dal 25 giugno 2009 ed al 50% dal 1°
giugno 2010 e che, senza il danno alla salute, la stessa avrebbe esercita-
to un'attività lucrativa al 67%, occorre esaminare la conformità del tasso
d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore in ambito salariato.
11.2 Secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo
misto, per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i
redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attivi-
tà lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute.
Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti
quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (sentenza del TF 9C_239/2007
del 20 maggio 2008). Peraltro, per costante giurisprudenza, un assicura-
to, parzialmente abile al lavoro a cui viene applicato il metodo misto e la
cui capacità lavorativa residua per l'esercizio di un'attività lucrativa corri-
sponde o supera quella che avrebbe effettivamente messo a frutto senza
danno alla salute nella medesima attività, non subisce una incapacità di
guadagno (sentenza del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1).
11.3 Dal calcolo effettuato dall'autorità inferiore per la determinazione del
grado d'invalidità (doc. A 131-1 a 132-5) risulta che detta autorità ha con-
siderato quale reddito annuale da valida, il salario conseguibile dalla ri-
corrente come addetta alle pulizie nella misura del 67% (ciò che corri-
sponde alla capacità lavorativa che avrebbe effettivamente sfruttato sen-
za danno alla salute) nel 2009 rispettivamente nel 2010, ossia fr. 29'077.-
rispettivamente fr. 29'319.- (tenuto conto di salario di fr. 28'476.- nel 2008
[113 ore di lavoro al mese e salario di fr. 21.- all'ora] indicizzato al 2009 e
C-2701/2012
Pagina 16
al 2010) ed ha ritenuto quale reddito da invalida, il salario annuale otteni-
bile dall'insorgente esercitando attività semplici e ripetitive nel 2009 nella
misura del 60% (ciò che corrisponde alla sua capacità lavorativa residua),
ossia fr. 27'380.- (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2008 di fr.
4'116.- secondo la pertinente Tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari, indicizzato al 2009 e adeguato all'orario usuale di 41.6
ore settimanali nel 2009 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di
statistica], di una diminuzione del 40% per l'incapacità lavorativa e di una
riduzione giurisprudenziale del 13%), rispettivamente nel 2010 nella misu-
ra del 50% (ciò che corrisponde alla sua capacità lavorativa residua), os-
sia fr. 23'006.- (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2008 di fr.
4'116.- secondo la pertinente Tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sula
struttura dei salari, indicizzato al 2010 e adeguato all'orario usuale di 41.6
ore settimanali nel 2010 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di
statistica], di una diminuzione del 40% per l'incapacità lavorativa e di una
riduzione giurisprudenziale del 13%), basi di calcolo che questo Tribunale
non ha motivo di modificare d'ufficio.
11.4 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 29'077.- rispettivamente di
fr. 29'319.- e quello da invalido di fr. 27'380.- rispettivamente di fr. 23'006.-
consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 6% per l'anno
2009 ([{29'077 – 27'380} x 100] : 29'077 = 5,84%) rispettivamente del
22% per l'anno 2010 ([{29'319 – 23'006} x 100] : 29'319 = 21,53%). Peral-
tro, anche in caso di adattamento della riduzione giurisprudenziale ad un
multiplo di 5 (cfr. sentenza del TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 con-
sid. 5.5), portandola ad esempio al 15%, questo adattamento non potreb-
be comunque giustificare la concessione di una rendita d'invalidità, il cal-
colo del grado d'invalidità complessivo non permettendo in tale evenienza
di raggiungere la percentuale minima del 40% necessaria per ottenere il
diritto ad una rendita.
11.5 Per sovrabbondanza, può essere ancora rilevato per quanto attiene
agli effetti reciproci negativi dell'una attività sull'altra (la ricorrente non si
pronuncia peraltro sulla questione, fermo restando che il fattore di ponde-
razione non può superare il 15% [DTF 134 V 9 consid. 7.3.6]), che, da un
lato, le ripercussioni dell'attività lucrativa su quella domestica possono u-
nicamente essere considerate laddove la capacità lavorativa residua
nell'ambito lucrativo è messa pienamente a frutto. Ciò che, per stessa
ammissione dell'insorgente (doc. TAF 1 pag. 4 e 10), non è il suo caso.
Dall'altro, per riconoscere eventualmente gli effetti negativi dell'attività
domestica su quella lucrativa occorre che la persona assicurata dedichi
una parte del suo tempo per compiti di assistenza familiare (segnatamen-
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Pagina 17
te a favore dei propri figli o dei genitori necessitanti di cure [DTF 134 V 9
consid. 7.3.4]). Ciò che non viene fatto valere nel caso di specie né tanto
meno emerge dagli atti, la figlia, che vive nella medesima economia do-
mestica, essendo ventenne (doc. A 120-1). Peraltro, qualora si volesse
prendere in considerazione un'ulteriore riduzione del 15% a titolo d'even-
tuale ridotta capacità lavorativa nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete in seguito a maggiori sforzi
compiuti nell'altro settore d'attività, il calcolo del grado d'invalidità com-
plessivo non permetterebbe neppure in tale evenienza di raggiungere la
percentuale minima del 40% necessaria per ottenere il diritto ad una ren-
dita.
12.
12.1 Nel rapporto d'inchiesta domiciliare del 5 maggio 2011 (consecutivo
ad una visita a domicilio del 4 maggio 2011; doc. A 120-1), l'assistente
sociale, dopo avere descritto la situazione familiare e abitativa dell'assicu-
rata, ha stabilito la ripartizione delle singole attività domestiche, analizza-
to le mansioni consuete che l'insorgente può o non può più svolgere e va-
lutato gli impedimenti incontrati nello svolgimento delle singole mansioni,
conto tenuto delle limitazioni funzionali e della situazione concreta dell'in-
teressata, che vive insieme al marito ed alla figlia e può contare sull'aiuto
di entrambi. In particolare, l'assistente sociale ha indicato che la ricorrente
non incontra difficoltà nell'organizzazione dell'economia domestica (piani-
ficazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo; importanza
assegnata del 5%). Per l'alimentazione (preparazione dei pasti, pulizia
della cucina; importanza assegnata del 40%), ha indicato che il tasso
d'impedimento del 10% tiene conto delle limitazioni funzionali dell'interes-
sata (che riesce a preparare pietanze semplici) nonché degli aiuti forniti
dalla figlia (che si occupa di apparecchiare e rigovernare la cucina) e da
un'amica (a cui è delegata la pulizia a fondo della cucina). Ha riconosciu-
to un tasso d'impedimento del 60% per la pulizia dell'appartamento (ri-
spolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti; importanza del 20%)
in quanto l'assicurata esegue le pulizie più leggere (riordina, rispolvera i
ripiani alla sua altezza, si occupa della pulizia superficiale dei bagni),
mentre tutte le altre pulizie (pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti)
sono delegate ai familiari. Per spesa e acquisti diversi (importanza asse-
gnata del 10%), ha segnalato che l'assicurata accompagna i familiari per
la spesa settimanale, senza che siano evidenziati impedimenti di rilievo,
se non nel trasporto di merce voluminosa (attività delegata ai familiari), da
cui una percentuale di impedimenti del 20%, data l'esigibilità di collabora-
zione dei familiari. Ha quantificato al 30% gli impedimenti nel bucato (la-
C-2701/2012
Pagina 18
vare, stendere, stirare; importanza assegnata del 20%) dal momento che
l'assicurata dichiara di occuparsi del bucato della famiglia, attività che
suddivide su più giorni (poco alla volta inserisce ed estrae gli indumenti
dalla lavatrice, richiedendo l'aiuto dei familiari per stendere i panni, e sti-
ra). Infine, ha sottolineato che il volontariato (percentuale degli impedi-
menti del 70% con importanza assegnata del 5%) è un'attività pesante
che richiede tante energie sia fisiche che psichiche (durante i mesi estivi
l'assicurata si occupava dei bambini dell'oratorio ed ospitava a casa sua
una bambina per le vacanze). L'assistente sociale ha concluso ad un
grado d'invalidità del 28% nell'attività di casalinga.
12.2 Per quanto attiene alla valutazione degli impedimenti nello svolgi-
mento delle consuete mansioni domestiche, la ricorrente ha fatto valere,
in sede di ricorso, che l'autorità inferiore non ha accertato se fosse in gra-
do di svolgere le consuete mansioni domestiche allo stesso modo qualora
fosse abile al lavoro al 100% in un'attività sostitutiva confacente con una
riduzione del rendimento del 40% e poi del 50% (come indicato nel rap-
porto del medico SMR del giugno 2009) rispettivamente qualora fosse a-
bile al lavoro al 60% e poi al 50% in un'attività sostitutiva confacente (co-
me indicato nel rapporto del medico SMR dell'agosto 2011). L'Ufficio AI
del Cantone B._______, nella presa di posizione del 21 settembre 2012
(doc. TAF 6), ha rilevato che non vi erano motivi per rettificare l'apprez-
zamento dell'assistente sociale. In particolare ha segnalato che la modifi-
ca della valutazione clinica-lavorativa dell'insorgente, secondo cui l'inca-
pacità lavorativa del 40% da giugno 2009 e del 50% da giugno 2010 in
un'attività sostitutiva confacente è da intendersi quale riduzione del tempo
di lavoro (e non quale riduzione del rendimento; v. il rapporto del medico
SMR dell'agosto 2011 [doc. A 128-1]), valutazione certo intervenuta dopo
l'inchiesta domiciliare del maggio 2011, è più favorevole alla ricorrente dal
momento che la stessa, lavorando a tempo parziale, sarebbe presente in
casa per più tempo ed avrebbe la possibilità di suddividere le attività di
casalinga durante la giornata.
12.3 In siffatte circostanze, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi
dalla valutazione dell'assistente sociale, di cui al rapporto d'inchiesta do-
miciliare del maggio 2011 (doc. A 120-1), sulla ripartizione delle singole
attività domestiche e sugli impedimenti nello svolgimento delle singole
mansioni, valutazione da cui deriva un tasso d'invalidità del 28% nell'atti-
vità di casalinga a far tempo da febbraio del 2008.
C-2701/2012
Pagina 19
13.
13.1 Nella misura in cui la ricorrente ha presentato, dal 25 febbraio 2008
al 24 giugno 2009, un'incapacità al lavoro del 100% sia nella sua prece-
dente attività sia in un'attività sostitutiva adeguata ed un'incapacità del
28% nell'attività di casalinga, la medesima ha diritto ad una rendita intera
dal 1° febbraio 2009 (decorso il termine di attesa legale di un anno, giusta
l'art. 28 LAI) al 30 settembre 2009 (momento in cui il miglioramento signi-
ficativo dello stato di salute dell'insorgente perdurava da tre mesi, giusta
l'art. 88a cpv. 1 OAI).
13.2 A far tempo da giugno del 2009, l'autorità inferiore ha determinato, in
applicazione del metodo misto, il grado d'invalidità complessivo, in fun-
zione dell'impedimento nell'esercizio di un'attività lucrativa e nello svolgi-
mento dell'attività di casalinga, del 13% per l'anno 2009 ([0,67 x 6] + [0,33
x 28] = 13,26%) e del 24% per l'anno 2010 ([0,67 x 22] + [0,33 x 28] =
23,98%), che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità (v. doc. A 130-1).
14.
Da quanto esposto consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
15.
15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-, sono
poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.
b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico am-
montare, versato dall'insorgente stessa il 23 giugno 2012.
15.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2701/2012
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 400.-, versato il 23 giugno 2012, è computato con le
spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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