B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2701/2018
Sen t en z a d e l l ’ 11 f e b b r a i o 2 0 1 9
Composizione
Michela Bürki Moreni statuente quale giudice unica,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
Recapito destinatario: c/o (…),
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
adesione all'assicurazione facoltativa
(decisione su opposizione dell'8 marzo 2018).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero, nato il (…) 1988, domiciliato in Svizzera fino
al 31 dicembre 2014, ha versato contributi all’assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito: AVS) da gennaio 2009 fino a
settembre 2013 (doc. 1 e 3 dell’incarto della Cassa Svizzera di Compen-
sazione [di seguito: CSC]). Dal 31 dicembre 2014 si è trasferito all’estero e
risiede durevolmente a B._______, dove svolge attività lucrativa dal 1 gen-
naio 2016 (doc. 1 p. 1 -4).
B.
B.a Il 31 agosto 2017 A._______ ha depositato la dichiarazione di parteci-
pazione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invali-
dità (di seguito: assicurazione facoltativa – doc. 1).
B.b Con decisione del 25 settembre 2017 l’autorità inferiore ha respinto la
domanda di adesione all’assicurazione facoltativa, rilevando che quest’ul-
tima era tardiva e che dal mese di settembre 2013 nessun contributo era
più stato versato dall’assicurato all’AVS (doc. 2, 3).
C.
Con opposizione de 5 novembre 2017 A._______, riferendo di aver con-
dotto i propri studi fra il 2013 e il 2015 e di aver iniziato a lavorare a tempo
pieno a partire dal 2016, ha esortato l’autorità inferiore a voler riconsiderare
la propria decisione, producendo in allegato certificato di master rilasciato
il 22 agosto 2015 (doc. 4).
D.
Con decisione su opposizione dell’8 marzo 2018 la CSC ha rigettato l’op-
posizione del ricorrente e confermato la decisione del 25 settembre 2017,
ribadendo che la dichiarazione di partecipazione all’assicurazione facolta-
tiva, in assenza di circostanze straordinarie giustificanti un prolungamento
del termine (neppure evocate dall’opponente), era da considerarsi tardiva
(doc. 6).
E.
Con ricorso del 28 aprile 2018, depositato il 1° maggio 2018 presso l’Am-
basciata Svizzera per gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein (doc. TAF 7),
A._______ ha contestato la mancata ammissione all’assicurazione facol-
tativa e, ribadendo le motivazioni già addotte in sede di opposizione, ha
postulato la rivalutazione del caso (doc. TAF 1).
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F.
Nella risposta al gravame del 14 agosto 2018 la CSC ha chiesto la reie-
zione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto (doc. TAF 10).
G.
Il ricorrente ha rinunciato a presentare l’atto di replica (doc. TAF 11 e 12).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con-
sid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giu-
dica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi
al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicem-
bre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS
831.10).
1.3 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre
che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
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2.
2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche, in concreto l’adesione
all’assicurazione facoltativa (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid.
1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).
2.2 L’interessato ha presentato domanda il 31 agosto 2017, mentre l’ade-
sione all’assicurazione facoltativa, se giustificata, diverrebbe attuale il 1°
gennaio 2015 (consid. A e art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza del 26 maggio 1961
concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'inva-
lidità [OAF, RS 831.111]). In concreto si applica pertanto il diritto in vigore
al momento della domanda (sentenza del TAF C-6632/2013 del 13 novem-
bre 2015 e C-6719/16 del 7 giugno 2018) e, se necessario, ai fini dell’ac-
certamento delle condizioni di ammissione, anche disposizioni in vigore
precedentemente a tale data.
3.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione se il rigetto da parte della CSC della domanda di adesione all’as-
sicurazione facoltativa presentata dal ricorrente il 31 agosto 2017 è con-
forme al diritto federale.
4.
L’affiliazione all’AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure fa-
coltativa (art. 2 LAVS; M. VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survi-
vants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, no 37).
4.1 Ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAVS (assicurazione obbligatoria propria-
mente detta), sono assicurate all’AVS/AI le persone fisiche domiciliate in
Svizzera (let. a) e quelle che vi esercitano un’attività lucrativa (let. b). Per
l’assicurazione obbligatoria propriamente detta, l’affiliazione avviene ex
lege: è sufficiente che una persona adempia uno dei suddetti requisiti per
essere assicurata. L’assoggettamento al regime dell’AVS/AI inizia dunque
automaticamente con la realizzazione di una delle condizioni dell’art. 1a
cpv. 1 LAVS e cessa, pure automaticamente, al momento in cui tale condi-
zione non è più adempiuta (VALTERIO, op. cit., no 40).
4.2 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno
2002, l’adesione all’assicurazione facoltativa, che è personale (U. KIESER,
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea
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2015, pag. N 139 pag. 1244 e 1245), è subordinata alla triplice condizione
che la persona richiedente sia cittadina svizzera, o cittadina degli Stati
membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), che viva al di fuori della Comunità europea o degli Stati
dell'AELS e che immediatamente prima della partenza sia stata assicurata
obbligatoriamente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi
(VALTERIO, op. cit., no 158).
Tali condizioni sono cumulative; ciò significa che nella misura in cui una di
esse non è adempiuta, l’adesione all’AVS/AI facoltativa non è possibile.
L’art. 2 cpv. 1 LAVS si esprime in termini di periodo “d’assicurazione” e non
di “contribuzione”, ciò che permette anche alle persone minori (cfr. art. 1a
cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) o
senza attività lucrativa (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione
con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) di poter contare gli anni in svizzera come
anni in cui sono stati assicurati obbligatoriamente (VALTERIO, op. cit., no
158).
4.3 L’art. 2 cpv. 6 prima frase LAVS ha conferito al Consiglio federale il
compito di emanare le disposizioni completive sull'assicurazione facolta-
tiva, riguardanti, segnatamente, il termine e le modalità di adesione, di re-
cesso e di esclusione, competenza concretizzata con l’adozione dell’OAF.
4.4 Per l’art. 7 cpv. 1 OAF le persone che adempiono le condizioni dell’art.
2 cpv. 1 LAVS, comprese quelle che sono assoggettate all’assicurazione
obbligatoria per una parte del loro reddito, possono partecipare all’assicu-
razione facoltativa.
A tal proposito l’art. 8 cpv. 1 OAF dispone che la persona interessata ad
aderire all’assicurazione facoltativa deve trasmettere una dichiarazione di
partecipazione per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente
alla competente rappresentanza all’estero entro il termine di un anno
dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria; l’inosservanza di tale termine
comporta la perdita del diritto di aderire all’assicurazione facoltativa (sen-
tenza del TF 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2).
È utile rammentare in proposito che l’ignoranza del diritto, segnatamente
del termine di adesione all’assicurazione facoltativa, non può giovare
all’assicurato, nella misura in cui non vi siano errate indicazioni da parte
dell’autorità competente (sentenza del Tribunale federale H 245/04 del 29
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marzo 2014, consid. 4.1 et i riferimento ivi citati; sentenza del TAF C-
3417/2016 del 2 agosto 2016 consid. 4.2 ; VALTERIO, op.cit., no 161).
L’assicurazione facoltativa inizia con l’uscita dall’assicurazione obbligatoria
(art. 8 cpv. 2 OAF).
5.
5.1 Nell’ evenienza concreta, il ricorrente è cittadino svizzero e al momento
della domanda risiedeva e risiede tutt’ora a B._______ negli Emirati Arabi
Uniti, Stato non membro dell’UE o dell’AELE. Precedentemente alla par-
tenza per l’estero, il 31 dicembre 2014, quest’ultimo era stato domiciliato in
Svizzera per più di cinque anni – nel 2008 risulta essersi trasferito a Meilen
da Caslano – lavorando anche saltuariamente tra il 2009 e il 2013 (cfr. doc.
3) e pertanto risulta assicurato all’assicurazione obbligatoria ininterrotta-
mente per il periodo previsto dall’art. 2 cpv. 1 LAVS. A tal proposito questo
Tribunale osserva che nella fattispecie – per il conteggio del periodo di cin-
que anni – non ha incidenza il fatto che durante il 2011 il ricorrente non
abbia versato alcun contributo, né tantomeno che l’ultimo contributo sia
stato versato nel mese di settembre 2013, dal momento che determinante
è unicamente il periodo durante il quale quest’ultimo è stato assoggettato
all’assicurazione obbligatoria, in concreto in virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett.a
LAVS. Ne consegue che tutte le condizioni poste dall’art. 2 cpv. 1 LAVS
sono adempiute e A._______ era di principio legittimato a domandare
l’adesione all’assicurazione facoltativa.
5.2 Dall’incarto emerge tuttavia che l’assicurato ha depositato la dichiara-
zione di partecipazione all’assicurazione facoltativa il 31 agosto 2017 (doc.
1 p. 3) e meglio due anni e otto mesi dopo l’uscita dall’assicurazione obbli-
gatoria (si confronti art. 8 cpv. 1 OAF) avvenuta, in concreto, il 31 dicembre
2014 con la partenza verso gli Emirati Arabi Uniti dell’assicurato (doc. 1 p.
4). Tale circostanza non contestata dal ricorrente e attestata dal comune
del suo ultimo domicilio in Svizzera, non risulta contraddetta da alcun do-
cumento dal quale risultino ulteriori versamenti di contributi in favore
dell’assicurazione obbligatoria da parte dell’interessato nel corso degli anni
in cui quest’ultimo riferisce di aver condotto i propri studi (2014-2015). Del
resto, in occasione della domanda di adesione ha indicato di aver nel pe-
riodo interessato intrapreso uno studio a B._______ terminatosi nell’agosto
2015 (doc. 1 pag. 1). In simili circostanze la domanda di adesione è chia-
ramente tardiva.
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Pagina 7
6.
6.1 Secondo l’art. 11 OAF in caso di circostanze straordinarie non imputa-
bili al richiedente, la Cassa di compensazione può, su richiesta, prorogare
di un anno al massimo il termine per la presentazione della dichiarazione
di partecipazione all’assicurazione facoltativa. La concessione o il rifiuto
della proroga dev’essere notificata mediante decisione soggetta a ricorso.
6.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, per circostanze straordinarie si in-
tendono degli avvenimenti oggettivi, ossia quei casi in cui il richiedente è
impedito a depositare la propria domanda di partecipazione per dei motivi
indipendenti dalla sua volontà, o in cui, sebbene l’abbia depositata, lo ha
fatto tardivamente a seguito di un’indicazione fallace della Cassa di com-
pensazione (VALTERIO, op. cit., no 162). Giova precisare che l’errore (di di-
ritto) riguardo alla qualità di assicurato all’AVS non rappresenta una circo-
stanza eccezionale ai sensi dell’art. 11 OAF tale da giustificare una proroga
del termine di adesione all’assicurazione facoltativa (DTF 114 V 1, consid.
4b e le referenze ivi citate). Allo stesso modo, non costituisce una circo-
stanza straordinaria l’ignoranza dei diritti e dei doveri che l’OAF pone a
carico del richiedente (DTF 114 V 1, consid. 4; 97 V 213, consid. 2; sen-
tenza del TAF C-6766/2009 del 7 settembre 2011, consid. 5). Infine la giu-
risprudenza ha pure ritenuto che una proroga del termine non potrà essere
concessa a un assicurato che lascia la Svizzera per stabilirsi all’estero e
che non si è preoccupato della possibilità di passare dall’assicurazione ob-
bligatoria a quella facoltativa (DTFA 1958, consid. 2 e i riferimenti ivi citati).
In effetti se il cittadino svizzero che prende domicilio all’estero desidera
avvalersi della sua legislazione nazionale, a lui solo incombe il dovere di
mantenere le relazioni con il suo paese e le sue autorità in modo da poter
conoscere in tempo utile le possibilità che gli sono offerte. Se omette di
informarsi in modo adeguato, dovrà sopportare l’eventuale perdita dei sud-
detti vantaggi (DTFA 1960, consid. 2; cfr. anche sentenza del TAF C
3417/16 del 2 agosto 2016 consid. 5.1).
6.3 Nel caso in esame è senza pertinenza e non costituisce una circo-
stanza straordinaria il fatto che l’assicurato dal 2013 abbia svolto i propri
studi all’estero. A quest’ultimo soltanto incombeva il dovere di diligenza di
informarsi riguardo all’eventuale prosieguo dell’assoggettamento all’assi-
curazione obbligatoria (e del conseguente obbligo contributivo), come pure
alle condizioni per poter partecipare all’assicurazione facoltativa (si con-
fronti in proposito DTF 114 V 1 consid. 4b in relazione all’errore sulla qualità
d’assicurato, VALTERIO, op cit. pag. 57 N 254). In tal senso, come già detto
sopra, non è concesso al ricorrente prevalersi dell’ignoranza del termine
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annuale previsto dall’art. 8 cpv. 1 OAF (DTF 124 V 215 consid. 2b/aa e i
riferimenti ivi citati).
6.4 Del resto il ricorrente neppure fa appello all’esistenza di circostanze
straordinarie, né ha chiesto – in sede amministrativa o in corso di causa –
la concessione di una proroga ai sensi dell’art. 11 OAF. A tal proposito si
rileva, a titolo puramente abbondanziale, che neppure a fronte di circo-
stanze straordinarie la domanda del 31 agosto 2017 avrebbe potuto essere
accolta: giungendo a distanza di due anni e otto mesi dall’inizio del decorso
del termine dell’art. 8 cpv. 1 OAF (31 dicembre 2014), la suddetta domanda
aveva già ampiamente superato l’“anno al massimo” di possibile proroga
conferibile dall’autorità inferiore secondo l’art. 11 OAF.
7.
In conclusione il ricorrente non adempie alle condizioni legali per parteci-
pare all’assicurazione facoltativa. La situazione di fatto e di diritto appare
chiara ed è provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali, che la domanda del 31 agosto 2017 è tardiva,
come pure che non sussiste alcuna circostanza straordinaria per la quale
avrebbe potuto essere concessa una proroga. Ne consegue che a giusto
titolo l’autorità inferiore ha respinto la domanda di adesione all’assicura-
zione facoltativa.
8.
Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infon-
dato, non merita tutela e la decisione su opposizione impugnata va confer-
mata.
9.
Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di
scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma-
nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto
(art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche
la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-
1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4).
Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a
giudice unico.
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Pagina 9
10.
10.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proce-
durali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
10.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'in-
dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
(i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Pagina 10
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: