Corte II I
C-2704/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
B._______,
intimata,
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 29 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2704/2007
Fatti:
A.
Mediante decisione del 9 agosto 2002, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI; ora: Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha erogato in favore di
A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre
2000 (Fr. 1'535.- e Fr. 1'573.- dal 1° gennaio 2001). Tale prestazione
era accompagnata da una rendita completiva in favore del figlio
C._______, nato il 26 agosto 1999, del montante di Fr. 614.- mensili e
Fr. 629.- mensili dal 1° gennaio 2001 (doc. 16).
B.
L'11 luglio 2006, innanzi al Tribunale civile e penale di Varese, i coniugi
A._______ e B._______ sono addivenuti ad una separazione
consensuale del vincolo matrimoniale; agli atti dell'UAIE è stata
depositata copia delle condizioni della separazione consensuale dalle
quali si evince che il figlio C_______ è stato affidato alla madre ed
abita presso la stessa; A._______ è tenuto a versare alla moglie
l'importo di Euro 1'100.- mensili a titolo di mantenimento del figlio
C_______ e della moglie medesima, da intendersi Euro 550.- per
ciascuno (doc. 55, 56).
In data 14 febbraio 2007, B._______ ha formalizzato una domanda di
versamento personale della rendita completiva assegnata al figlio
C_______ e fino allora versata al padre (doc. 82).
Mediante decisione del 29 marzo 2007, l'UAIE ha disposto il
pagamento della rendita completiva del figlio C_______ alla madre
B._______ a decorrere dal 1° dicembre 2006, in quanto il pagamento
della rendita completiva era stato sospeso da quella data in attesa
della formalizzazione della domanda.
C.
Con il ricorso del 13 aprile 2007, depositato il 16 aprile successivo,
A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di
Mendrisio, chiede che la rendita completiva del figlio C_______ gli
venga di nuovo pagata in quanto è già astretto al versamento di Euro
550.- nell'ambito delle disposizioni relative alla separazione coniugale.
Egli precisa inoltre che la moglie, pur richiedendo il versamento della
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rendita completiva del figlio a proprio favore, non si sarebbe
preoccupata di aggiornare la convenzione di separazione coniugale.
D.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 giugno 2007, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 22 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha inviato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alle
osservazioni dell'amministrazione, entro il 22 agosto 2007.
L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.
Con ordinanza del 31 agosto 2007, il ricorrente è stato invitato a
versare la somma di Fr. 500.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Tale importo è stato regolarmente versato il 17 settembre
successivo.
Con ordinanza del 3 ottobre 2007, il TAF ha invitato l'opponente,
B._______, a volersi esprimere in merito al ricorso del marito e la
risposta di causa dell'amministrazione, entro il 5 novembre 2007.
L'interpellata non ha risposto.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Secondo una giurisprudenza costante il tribunale chiamato a dirimere
una vertenza in materia di assicurazioni sociali analizza la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto e di
diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
Nella fattispecie l'oggetto del litigio concerne il pagamento della
rendita completiva per il figlio C_______ . Nella decisione del 29
marzo 2007, l'UAIE ne ha infatti disposto, a partire dal 1° dicembre
2006, il pagamento direttamente alla madre B._______, con la quale
vive, togliendola al padre titolare della rendita d'invalidità.
5.
5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita
d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che,
qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le
condizioni per avere diritto a una rendita completiva sono adempiute.
Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è
versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per
un impiego appropriato della rendita (che non è messo in discussione
nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del
giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può
disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di
coppie separate o divorziate.
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L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il
rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o
non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata
su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale,
sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con
quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile
o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il
pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto
alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha
diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei
contributi mensili forniti (cpv. 2).
5.2 In relazione alle norme sopra menzionate, va ancora ricordato
l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo
per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla
situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre
della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione
del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1).
Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite
d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del
figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in
aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento
che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle
assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento
del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve
pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va
diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis).
6.
6.1 Nella fattispecie si deve rilevare che la sentenza di separazione è
stata emanata quando A._______ era già al beneficio di una rendita
d'invalidità. Questa infatti decorre dal 1° ottobre 2000 per decisione del
9 agosto 2002. In base alle condizioni della separazione consensuale,
omologate dal giudice civile di Varese (doc. 71, 72) l'11 luglio 2006, il
figlio dell'insorgente e di B._______ è stato affidato alla madre e vive
con essa.
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In applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS la rendita completiva per il
figlio dovrebbe essere di primo acchito versata a B._______. L'importo
di queste rendite dovrebbe aggiungersi a un eventuale assegno di
mantenimento del padre A._______ (art. 285 cpv. 2 CC). È infatti
determinante il fatto che il figlio sia stato collocato presso la madre
che ne ha la custodia.
6.2 Resta da esaminare se il giudice civile che ha accolto la domanda
di separazione giudiziale non abbia preso una disposizione diversa
come del resto lo permettono gli art. 285 cpv. 2 CC e 71 ter cpv. 1
OAVS.
Dalle conclusioni congiunte depositate con l'autorizzazione giudiziale
di separazione dell'11 luglio 2006 si evince che le parti non si sono
espresse in merito ad assegni famigliari o introiti assimilabili a questi
come la rendita completiva per il figlio legata ad una prestazione
d'invalidità del padre. Viene semplicemente detto che quest'ultimo
deve alla moglie un'importo mensile di Euro 1'100.- a titolo di
mantenimento del figlio e della moglie stessa. Nello stesso documento,
viene poi precisato che tale importo è da intendersi riferito alla moglie
per Euro 550.- e al figlio per Euro 550.-.
Né può essere sostenuto, contrariamente a quanto afferma
l'insorgente, che l'assegno di mantenimento in favore del figlio debba
intendersi come “implicita ed esplicita applicazione” di una
disposizione diversa del giudice civile di cui all'art. 71ter OAVS. Spetta
infatti a A._______ di ridefinire gli aspetti pecuniari degli effetti
accessori della separazione, domandando al giudice civile italiano di
pronunciarsi in merito alla rendita completiva per il figlio proveniente
da una prestazione principale di pensione estera (DTF 134 V 19
consid. 2.3.5).
Visto l'art. 71ter cpv. 2 OAVS, il pagamento della rendita completiva a
B._______ può essere disposto a partire dal 1° dicembre 2006.
Pertanto, la richiesta della moglie di ricevere personalmente la rendita
completiva del figlio C_______ a lei affidato appare legittima.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
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7.
7.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 500.-, vengono addossate
al ricorrente e sono compensate con l'anticipo spese di pari importo
da lui versato il 17 settembre 2007.
7.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili alla parte ricorrente.
7.3 In quanto autorità federale, l'UAIE, pur vincente in causa, non ha
diritto ad una tale indennità (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), né l'intimata che ha
rinunciato a partecipare alla presente procedura.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 500.-, versato il 17
settembre 2007.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- intimata (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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