Corte III
C-2705/2006
{T 0/2}
Sentenza del 15 marzo 2007
Composizione: Giudici Parrino, Achermann, Frölicher
Cancelliere Croci Torti
A._______, ricorrente, rappresentata dal Patronato INCA, Via Macello -
Bellocchio, IT-06124 Perugia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità intimata
concernente
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Fatti:
A. A._______, cittadina italiana, nata il 17 marzo 1952, coniugata, ha lavorato
in Svizzera dal 1970 al 1977, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali
periodi (doc. 37).
Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa in
particolare come ausiliaria in case di riposo per persone anziane, o
nell'ambito dell'assistenza domiciliare, lavoro che ha ridotto nell'ottobre
2003, per ragioni di salute, a 25 ore settimanali invece della 40 ore normali
(doc. 10, 11).
In data 30 aprile 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1).
B. La richiedente è stata visitata il 12 settembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Perugia, ove il
sanitario incaricato ha diagnosticato "coxa sub-luxans destra,
spondilodiscoartrosi lievemente limitante, ipertensione arteriosa, stato
ansioso-depressivo, angiosclerosi carotidea" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 50% (doc. 25). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
referti medici risalenti al 1986-87; un rapporto d'esame radiologico del
rachide lombare, bacino ed anche del 21 agosto 1998; un rapporto di visita
cardiologica del 26 settembre 1999; un rapporto radiologico del bacino del
23 febbraio 2000; una relazione d'esame ecocolordoppler dei tronchi
epiaortici del 27 novembre 2000; un referto di tomografia assiale
computerizzata (di seguito: TAC) colonna lombosacrale del 3 gennaio
2001 (doc. 14-24).
In apposito formulario per assicurati occupati nell'economia domestica la
richiedente afferma di essere in grado di svolgere solo una parte dei lavori
che competono ad una casalinga (doc. 13).
C. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha sottoposto gli atti
al Servizio medico regionale "Rhône" (SMR), il quale, dopo aver ripreso la
diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso dal profilo delle malattie di
lunga durata, ha affermato che la richiedente non avrebbe mai subito
un'incapacità al lavoro di livello pensionabile (doc. 28).
Mediante decisione dell'11 luglio 2005, l'UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni (doc. 29).
3D. A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di Perugia, ha
formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo chiedendo, sostanzialmente, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative (doc. 31). A suffragio delle sue conclusioni
ha esibito un certificato medico del 3 agosto 2005 della Dott.ssa Pochini
attestante displasia congenita all'anca destra, discopatia del rachide
lombosacrale, stato ansioso-depressivo, neurolisi al polso destro, stato
dopo colecistectomia, angiosclerosi moderata-media carotidea (doc. 30).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al SMR, il
quale, nel suo rapporto del 26 gennaio 2006, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 33).
Mediante decisione su opposizione del 27 febbraio 2006, l'UAI ha respinto
l'istanza dell'opponente e confermato la propria decisione dell'11 luglio
2005 (doc. 36).
E. Con tempestivo gravame del 29 marzo 2006, A._______, rappresentata
dal Patronato INCA di Perugia, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle
sue conclusioni produce, segnatamente: una relazione sanitaria 10 giugno
2005 del Dott. Gualtieri, specialista in medicina legale e delle assicurazioni
attestante la nota diagnosi e nella quale si conferma che l'interessata
lavora part-time (24 ore settimanali); un attestato di riconoscimento
dell'invalidità civile; un certificato medico del 24 marzo 2006 del Dott.
Menculini attestante un'ipertensione arteriosa in trattamento.
F. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al SMR, il
quale, nella sua relazione del 28 giugno 2006, si è riconfermato nelle sue
precedenti conclusioni (doc. 40).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 luglio 2006, l'UAI propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
Con lettera raccomandata del 4 agosto 2006, il Presidente della I Camera
della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR) ha invitato il Patronato INCA a volersi
pronunciare in merito alle osservazioni dell'UAI, e ad altra documentazione
di rilievo, entro il 4 settembre successivo. L'interpellato non ha tuttavia
replicato, né entro il termine impartito, né fino ad oggi.
4Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 50 e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
5la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.3 È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
3. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 aprile 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i l2 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può tuttavia
limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30
aprile 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 27 febbraio
2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è
stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano (come un cittadino svizzero) deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; adempie quindi la condizione della durata minima di
contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
5.
65.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40 % (art. 28 cpv. l LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. l LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 % (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. A._______ ha lavorato come ausiliaria in casa di riposo (o nell'ambito
dell'assistenza domiciliare) fino a settembre 2003 con un orario normale.
Dall'ottobre successivo ha ridotto il suo impegno lavorativo a 25 ore
7settimanali, attività che, se confrontata con 40 ore regolari, escluderebbe il
diritto alla prestazione AI in quanto il tasso d'invalidità attinge solo il 37,5%
(100 - 25/40x100). Tuttavia, in sede ricorsuale, l'insorgente indica lavorare
per 24 ore settimanali e, inoltre, non è dato a sapere con certezza quale
sia l'orario normale di lavoro. La vertenza non può quindi essere risolta
unicamente sotto il profilo economico.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7. Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di "coxa sub-luxans
destra e spondilodiscoartrosi lievemente limitante, ipertensione arteriosa,
stato ansioso depressivo, angiosclerosi carotidea" (cfr. perizia medica
particolareggiata del 12 settembre 2004, doc. 25).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. l lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. l LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % (rispettivamente del
50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali)
almeno durante un anno.
8. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
8affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 50%. Egli indica
che la paziente deve evitare solo i lavori pesanti, l'umidità, il freddo o
frequenti flessioni ed il trasporto di pesi. Dal canto suo il sanitario del SMR
"Rhône" nega il requisito dell'invalidità attingente il livello pensionabile del
40% almeno.
L'assicurata soffre di una lussazione congenita all'anca destra che non le
ha mai impedito di lavorare sia in Svizzera che nel suo Paese. È
verosimile che in questi ultimi anni questa patologia abbia subito un
aggravamento, tuttavia non a tal punto da giustificare una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Le lesioni oggettive sono
minime e l'apparato locomotorio-articolare, nel suo insieme, appare ancora
normofunzionante. Non si rilevano anomalie agli arti superiori, mentre per
gli arti inferiori l'anca destra è leggermente ipomobile con lieve claudicatio.
L'esame neurologico è del tutto normale. La denunciata ipertensione
arteriosa, se del caso, può essere tenuta sotto controllo farmaceutico,
tuttavia in occasione della visita presso l'INPS i valori si situavano a
130/80, ossia nella norma. Non vengono nemmeno rilevati danni specifici
riguardanti l'angiosclerosi carotidea, mentre per quel che attiene alla turba
psichica, la paziente assume dei farmaci. Infine, la documentazione esibita
in sede ricorsuale non fa che confermare la scarsa gravità delle affezioni
menzionate e la debole incidenza di queste sulla capacità al lavoro
dell'assicurata.
Il collegio giudicante è del parere che l'interessata potrebbe continuare a
svolgere il suo precedente lavoro di ausiliaria in casa di riposo e di
assistenza domiciliare in misura superiore al 60%, evitando i compiti più
gravosi, il freddo e gli ambienti umidi. Il suo orario di lavoro potrebbe
svolgersi con orario di lavoro completo, ma con rendimento ridotto, oppure
con altre modalità.
A._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
9.
9.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
9.2 Non vengono prelevate spese processuali.
9.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili (art. 64 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa; PA; RS 172.21).
91.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
2. Il ricorso è respinto.
3. Non si percepiscono spese.
4. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
5. Comunicazione:
- alla ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità intimata (n. rif. _______)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il Giudice: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi di diritto
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale
federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del
Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni
presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale locale.