Corte III
C-2710/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 20 agosto 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Michael
Peterli e Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, ricorrente, patrocinata dall'Avv. Odilia De Blasi, Via Cerrate Casale
4, IT-73100 Lecce,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione su opposizione dell'8 marzo 2006 in materia di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1989 al 2001, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
7). Dopo il rimpatrio, si è dedicata ai lavori della propria economia
domestica (doc. 12).
B. In data 27 settembre 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità(doc. 1, 8).
La richiedente è stata visitata l'8 novembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "sindrome ansioso-
depressiva di grado modesto in saltuario trattamento, lieve insufficienza
venosa arti inferiori" ed ha posto un tasso d'invalidità del 35% (doc. 18).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: un rapporto d'esame
ecodoppler arti inferiori del 31 marzo 2004 (doc. 15); un breve rapporto
medico del Dipartimento di salute mentale di Maglie del 21 settembre
2004, attestante un disturbo distimico con spunti fobico-ossessivi (doc.
17), un referto radiologico del rachide del 25 novembre 2004 (doc. 19).
In apposito formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica,
l'interessata afferma di non essere più in grado di svolgere i lavori che
competono ad una casalinga (doc. 13).
C. Nel suo rapporto del 6 agosto 2005, il Dott. Hasler, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso
sotto il profilo della malattie di lunga durata, ha affermato che l'interessata
potrebbe attendere alle sue usuali faccende domestiche in misura
completa (doc. 21).
Mediante decisione del 30 agosto 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
domanda di rendita (doc. 22).
D. Con atto del 12 settembre 2005, A._______, regolarmente rappresentata
dal Patronato ENCAL di Patù, ha formulato opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo (doc. 23). Nulla ha prodotto a suffragio delle
sue conclusioni.
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha effettuato un'indagine
complementare presso l'ex datore di lavoro. Nel formulario apposito, la
ditta Binzel ha confermato che la nominata ha lavorato dal 1° giugno 1998
al 31 dicembre 2001, quando ha rassegnato le dimissioni per ragioni
3personali. Non risultano frequenti o prolungate assenze dal lavoro da
imputare a problemi di salute (doc. 26).
Mediante decisione su opposizione dell'8 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
l'istanza dell'opponente ed ha confermato la decisione del 30 agosto 2005
(doc. 28).
E. Con gravame del 28 marzo 2006, depositato alla posta il 3 aprile
successivo, A._______, regolarmente rappresentata dall'avv. Odilia De
Blasi, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni esibisce
documentazione già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 6 giugno 2006, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. De Blasi, con scritto del 26 giugno 2006,
ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
G. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo tribunale amministrativo federale (TAF), il quale è
competente a partire dal 1° gennaio 2007.
Con ordinanza del 6 luglio 2006, il Giudice istruttore ha comunicato alle
parti la composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono
pervenute domande di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
4l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
5vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 settembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27
settembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8
marzo 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; adempie quindi la condizione della durata minima di
contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
6(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o nel campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita totale o parziale, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione esigibili,
della possibilità di guadagno sul mercato di lavoro equilibrato che entra in
considerazione.
5.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che prima di
subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
6. Dopo il rimpatrio, l'interessata non ha più svolto attività lucrativa,
dedicandosi alle faccende della propria economia domestica.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa. In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv.
2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
7tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido.
L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv.
2bis LAI). L'art. 27 dell'Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
7. Dalla documentazione medica ad atti si evince che l'assicurata soffre di
una sindrome ansioso-depressiva ed una insufficienza venosa agli arti
inferiori (cfr. perizia medica particolareggiata dell'INPS dell'8 novembre
2004, doc. 18). Va rilevato tuttavia che il breve rapporto di esame
neuropsichiatrico del 21 settembre 2004 (Dipartimento di salute mentale,
Maglie) attesta un disturbo distimico in stato ansio-depressivo con spunti
fobico-ossessivi (doc. 17).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
8. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 35% (doc. 18).
Dal canto suo, il sanitario dell'UAIE, Dott. Hasler, nega il requisito
dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile (doc. 21).
8.1 Nella specie, A._______ ha compilato il questionario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica l'8 aprile 2005 dichiarando, in modo
esplicito, di non essere in grado di svolgere le attività domestiche (doc.
13).
Va rilevato che la valutazione del lavoro domestico si basa sulle
8indicazioni della richiedente stessa, le quali sono controllate in una certa
misura dall'amministrazione. Il risultato è necessariamente una valutazione
esaminata dall'UAI (o dal giudice in caso di ricorso) alla luce delle perizie
mediche ad atti. Il controllo giudiziario richiede che ogni punto della
valutazione sia stato determinato con cura e precisione. Il risultato in
percentuale che si ottiene non può essere arrotondato (DTF 127 V 129
consid. 5a; VSI 2001 p. 265). Il TFA ha precisato che in caso di malattia
psichica, il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
rappresenta un metodo appropriato per valutare l'invalidità di queste
persone. Tuttavia, in caso di divergenza fra i risultati dell'inchiesta di tipo
economico sulla condotta dell'economia domestica e le risultanze di natura
medica sulle reali capacità dell'assicurato di compiere gli abituali lavori che
incombono nell'economia domestica, i pareri sanitari assumono più
importanza che le risposte fornite dall'assicurato (VSI 2004 pag. 137
consid. 5.3; ATF 130 V 97).
8.2 Nella specie, l'amministrazione ha del tutto omesso di verificare le risposte
fornite dall'interessata. Trattandosi di una casalinga, il medico dell'UAIE
avrebbe dovuto chinarsi sul problema dell'esigibilità delle varie
incombenze domestiche. In considerazione della circostanza che
l'assicurata presenta, come turba principale, un'affezione psichica,
un'analisi più dettagliata della situazione valetudinaria era, nella specie,
necessaria. Il rapporto del Dott. Hasler appare pertanto piuttosto succinto
anche perché lo stesso medico non aveva a disposizione documenti
oggettivi di rilievo, come, per esempio, una dettagliata perizia psichiatrica.
Senza poterlo definire inattendibile, non può essere affermato che detto
referto fornisca, sotto ogni aspetto, un'opinione chiara e sufficientemente
motivata sulle condizioni di salute della ricorrente, avente il necessario
valore probante richiesto per vagliare la vertenza.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami
approfonditi e tenere conto delle eventuali censure del paziente, per poi
giungere in maniera chiara e fondata a logiche conclusioni (DTF 125 V 352
consid. 3a; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). Queste condizioni non sono
nella fattispecie manifestamente adempiute.
8.3 Nel caso in esame, l'indagine medica appare poi insufficiente e poco
attendibile. Infatti, se, da una parte, il medico dell'INPS afferma che la
sindrome depressiva è di "grado modesto", dall'altra parte, il rapporto
d'esame psichiatrico del 21 settembre 2004 descrive un disturbo distimico
con spunti fobici ed ossessivi. Ora, il disturbo distimico (o nevrosi
depressiva) è una patologia ben più grave che una semplice sindrome
depressiva. Alla luce di queste circostanze, l'UAIE avrebbe dovuto
ordinare una aggiornata perizia psichiatrica, tanto più che il referto
oggettivo più recente ad atti (rapporto del Dipartimento di salute mentale,
9Maglie) risale al settembre 2004, mentre la decisione impugnata è dell'8
marzo 2006.
8.4 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'eventuale
incapacità di lavoro subita dall'interessata.
9.
9.1 È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAI
intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
9.2 L'UAI dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal settembre 2003 (un anno prima il deposito della
domanda di rendita) fino alla data dell'impugnata decisione (8 marzo 2006)
e da questa data in poi. L'UAI emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
9.3 A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una dettagliata visita
specialistica in psichiatria. Un rapporto del Centro di salute mentale che
segue la paziente sarà pure domandato. L'incarto sarà poi inviato in
esame ad un medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito
all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il settembre 2003 ed l'8 marzo
2006, data della decisione impugnata e da questa data in poi, nonché in
merito all'attività che l'interessata avrebbe potuto svolgere nell'ambito
domestico.
10.
10.1 Non vengono prelevate spese processuali.
10.2 In base all'art. 64 PA, l'Autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica
riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-- da porre a carico
dell'Ufficio AI intimato.
10
Per questi motivi il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata dell'8 marzo 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero affinché completi l'istruttoria ai sensi del
considerando 9 e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4. Comunicazione:
- alla rappresentante della ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità intimata (n. di rif. x)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi
e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Il Presidente del Collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: