Corte II I
C-2710/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 3 marzo 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2710/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1978
al 2005 in diversi settori, solvendo regolari contributi all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo
(doc. 29). Da ultimo (agosto 2005) ha lavorato come operaio
magazziniere (doc. 4, 5). Si è poi trasferito, con la famiglia, nelle
Filippine per ragioni di salute (doc. 5, 14).
In data 28 febbraio 2007, A._______ ha presentato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
A suffragio della sua domanda l'interessato ha segnatamente esibito:
- un referto radiografico lombosacrale del 25 luglio 2007 (doc. 6);
- i risultati (con immagini) di un'angiografia fluorescente degli occhi
(doc. 9, 10);
- un referto d'esame ecografico dell'addome superiore del 2 agosto
2007 (doc. 11);
- un rapporto medico del 20 agosto 2007 (Dott.ssa Castillo) attestante
problemi di peso e dislipidemia (doc. 13);
- un rapporto d'esame oftalmologico del 27 agosto 2007 nel quale si
attestano problemi dell'acuità visiva sin dall'infanzia che, attualmente
si configurano in una percezione delle luci in occhio destro ed acuità
visiva di 20/200 in occhio sinistro; si evince che la capacità visiva
sarebbe comunque notevolmente diminuita da due anni (doc. 14).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Rais, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), il quale, nella sua relazione del 16 ottobre 2007, ha escluso
l'esistenza di un'incapacità di lavoro di livello pensionabile pur
rilevando la scarsità di informazioni oftalmologiche degli anni
precedenti (doc. 20). Interpellato dall'amministrazione sulla necessità
di acquisire nuovi documenti (doc. 21), il Dott. Rais, con nota del 14
novembre 2007, ha sostenuto che la documentazione ad atti era
sufficiente (doc. 22).
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Con progetto di decisione del 4 dicembre 2007, l'UAIE ha comunicato
a A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 23). Con lettera
ricevuta dall'amministrazione il 25 febbraio 2008, A._______ ha
ribadito la sua domanda di rendita. Mediante decisione del 3 marzo
2008, l'UAIE ha respinto la richiesta (doc. 27).
B.
Con il ricorso depositato il 17 aprile 2008, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. Non produce nuovi documenti, a parte un
referto concernente un esame ultrasonico atto ad accertare la
presenza di osteoporosi (25 agosto 2007).
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 giugno 2008, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
C.
Dopo aver preso atto delle proposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'interessato, con scritto del 5 luglio 2008,
ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso.
Con ordinanza del 25 luglio 2008, l'insorgente è stato invitato a voler
versare l'importo di Fr. 300.- corrispondente alle presunte spese
processuali. Con lettera del 13 agosto 2008, l'interpellato ha dichiarato
non essere in grado di pagare quanto richiesto essendo in uno stato di
estrema povertà ed indigenza. Egli ha quindi formalizzato una
domanda di gratuito patrocinio ricevuta dal TAF il 23 settembre 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
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decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
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della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
A condizione di avere lavorato in Svizzera e/o in un paese dell'UE, e di
essere stato quindi assoggettato all'Accordo, anche i cittadini svizzeri
o dell'UE non più domiciliati in Svizzera o nell'UE possono avvalersi
dell'accordo (cfr. cifra 1002 5/05 delle Direttive sulla procedura
concernente la determinazione delle prestazioni AVS/AI [CIBIL]).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 28 febbraio 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
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scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 febbraio
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 3 marzo
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera,
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
(art. 36 LAI).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
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cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
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8.
8.1 L'interessato non ha più lavorato dopo l'agosto 2005 (doc. 29).
Non è stata svolta una ricerca volta ad appurare i motivi di cessazione
dell'attività lucrativa. Il nominato si è trasferito nelle Filippine in data
non precisata.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30;
Pratique VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
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9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente è
ipovedente. L'acuità visiva è scesa, progressivamente, alla percezione
di sola luce in occhio destro ed a 20/200 in occhio sinistro. La
patologia ha una verosimile origine neurologica (doc. 11). Il nominato
soffre anche di disturbi ortopedici non ben definiti.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico l'oftalmologo che in data 27 agosto 2007 ha visitato
il paziente non si esprime su di un eventuale tasso d'invalidità. Il Dott.
Rais, consulente dell'UAIE, nel suo primo succinto rapporto del 16
ottobre 2007, deplora il fatto che non esistono parametri di paragone
con la situazione oftalmologica precedente. Interpellato dall'UAIE sulla
necessità di acquisire ad atti documentazione del passato, nella sua
successiva nota del 14 novembre 2007, il Dott. Rais ha tuttavia
affermato che la documentazione ad atti era sufficiente. Emerge dal
certificato oftalmologico in parola che A._______ presenta una
diminuzione dell'acuità visiva all'occhio destro con esotropia sin
dall'infanzia, corretta semplicemente con delle lenti specifiche. Verso il
1997 cominciò un'offuscamento anche all'occhio sinistro, ma non vi
sono notizie più precise in proposito ed il paziente ha continuato a
lavorare. Da due anni, invece, la vista risulta essere notevolmente
diminuita ed è per questo motivo che l'interessato avrebbe cessato di
lavorare ed ha raggiunto la propria famiglia nelle Filippine. Il Dott. Rais
Pagina 9
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nella sua breve nota del 14 novembre 2007 non si è pronunciato su
questo peggioramento né sull'incidenza che potrebbe avere sulla
capacità lavorativa residua dell'interessato. In queste circostanze, non
può essere affermato che la nota del Dott. Rais fornisca, sotto ogni
aspetto, un'opinione chiara e sufficientemente motivata sulle
condizioni di salute del ricorrente, avente il necessario valore probante
richiesto per vagliare la vertenza (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V
160 consid. 1c e riferimenti).
L'istruttoria è dunque manifestamente carente. Non sussistono
elementi sui quali fondare la decisione.
11.
11.1 È pertanto necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 2005 (cessazione dell'attività
lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione del 3 marzo 2008.
L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
oftalmologica dettagliata ed ad una visita medica generalistica
completa. Preliminarmente, l'amministrazione contatterà l'assicurato
alfine di conoscere gli indirizzi dell'oftalmologo che lo aveva seguito in
Svizzera e di tutti gli altri sanitari che eventualmente lo hanno
esaminato (cfr. anche le indicazioni fornite nella replica del 5 luglio
2008). Questa documentazione dovrà essere sottoposta
all'oftalmologo affinché possa detenere dei dati di paragone,
soprattutto in considerazione del presunto peggioramento dell'acuità
visiva avvenuto in questi ultimi anni.
Inoltre, deve essere attuata anche un'adeguata indagine economica
che faccia luce sulle attività svolte dal nominato, perlomeno dal 2000
(cfr. anche in questo caso la replica del 5 luglio 2008 e consid. 8.1).
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L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
l'agosto 2005 e il 3 marzo 2008, data della decisione impugnata,
nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe
potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità
amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine
comparativa dei redditi.
12.
Non vengono prelevate spese processuali. Diventa dunque priva
d'oggetto la domanda d'esenzione dalle spese processuali.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
Pagina 11
C-2710/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 3 marzo 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), perché proceda ai sensi del considerando 11.2 e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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