Corte II I
C-2714/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Eduard Achermann, Alberto Meuli (presidente di corte),
cancelliere Dario Croci Torti.
A._________,
IT-3040 Morciano di Leuca, patrocinato dall'avv.
Luigi Potenza, via della Repubblica 23,
IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Decisione su opposizione del 6 marzo 2006 in materia di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2714/2006
Fatti:
A.
A._________, cittadino italiano, nato il 7 aprile 1942, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1960 al 1977 e dal 1989 al 1990, nel settore
edile e come imbianchino, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(doc. 42). Dopo il rimpatrio ed un periodo di disoccupazione, ha
ripreso a svolgere un'attività lucrativa. Da gennaio 2000 era alle
dipendenze della ditta Cesare Rossi di Roma in qualità di custode, in
ragione di 25 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua
qualifica (doc. 45). Il dipendente ha rassegnato le dimissioni con
effetto al 15 dicembre 2003 per ragioni di salute.
In data 26 febbraio 1993, A._________ aveva formulato una prima
domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 1). Nel formulario per l'assicurato il
richiedente aveva indicato di non aver più lavorato dopo il suo
rimpatrio per problemi di salute (doc. 5). L'indagine medica aveva
accertato che l'interessato era portatore di una cervicolomboartrosi e
scoliosi dorsolombare con discopatia a modesto impegno funzionale,
modesta bronchite, lievi turbe nefritiche, sindrome cefalgico-
vertiginosa. Mediante decisione del 27 giugno 1996, l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta di
prestazioni per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 35).
B.
In data 20 agosto 2004, A._________ ha formulato una seconda
richiesta volta al conseguimento di una rendita AI (doc. 39).
Il richiedente è stato visitato il 24 novembre 2004 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Casarano, ove il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di
"ipertensione arteriosa lieve non complicata, bronchite cronica
semplice, poliartrosi con discopatia lombare ad attuale moderato
impegno funzionale" ed ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc.
61).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
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- i risultati di un'esofagogastroduodenoscopia del 29 settembre 2000 e
di una biopsia gastrica Helicobacter Pylori (+++) del 1° ottobre
2001(doc. 47 e 48);
- i risultati (doc. 48);
- un verbale di pronto soccorso relativo al ricovero di un paio d'ore il 9
giugno 2002 per ipertensione arteriosa (doc. 50);
- un'ecografia epatica e tiroidea del 4 ottobre 2002 (doc. 50a);
- un referto radiografico della colonna lombosacrale e dorsale del 29
ottobre 2002 (doc. 52);
- un rapporto di visita cardiologica del 5 dicembre 2002 (doc. 53);
- un referto di radiografia del rachide lombosacrale del 26 febbraio
2004 ed un rapporto di tomografia assiale computerizzata (TAC) del
rachide in toto del 22 giugno 2004 (doc. 54, 55);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 21 luglio 2004 (doc. 56);
- un rapporto d'esame spirometrico del 17 novembre 2004 (doc. 58);
- i risultati di un'ecografia dell'addome superiore del 18 novembre
2004 (doc. 59);
- un referto d'esame ecodoppler arti inferiori del 23 novembre 2004
(doc. 60).
C.
Nel suo rapporto del 28 luglio 2005 (doc. 62, 63), il Dott. Lanzrein,
medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita
ed analizzato il caso sotto il profilo della malattie di lunga durata, ha
affermato che il richiedente sarebbe ancora in grado di svolgere, a
tempo pieno o, in ogni caso, in misura superiore al 60%, il suo
precedente lavoro di custode.
Mediante decisione del 10 agosto 2005, l'UAIE ha respinto la richiesta
di prestazioni per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 64).
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D.
Con atto del 31 agosto 2005, A._________, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAPA di Acquarica del Capo, ha
formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo di essere posto al beneficio di una prestazione AI. A
suffragio delle sue conclusioni ha esibito un certificato medico del
Dott. Palese del 29 agosto 2005 attestante lombalgia cronica da
spondiloartrosi lombare e discopatie multiple, disventilopatia di tipo
misto, steatosi epatica, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa
agli arti inferiori, ernia iatale e gastroduodenite cronica; il medico
ritiene il paziente completamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro
(doc. 66).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Muggli, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 23
febbraio 2006, ha affermato che le condizioni di salute dell'assicurato
sono ancora tali da permettergli l'esercizio della proficua attività di
custode (doc. 69).
Mediante decisione su opposizione del 6 marzo 2006, l'UAIE ha
respinto l'stanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 10 agosto 2005 (doc. 70).
E.
Con gravame del 31 marzo 2006, A._________, regolarmente
rappresentato dall'avv. Luigi Potenza di Presicce, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. Egli si dichiara disposto ad effettuare una
visita medica specialistica.
Ricevuto il gravame, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Muggli, il quale, nella sua relazione del 30 luglio 2006, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 73).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 agosto 2006, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 21 settembre
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2006, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso.
G.
In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è
stata demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF), il
quale è competente a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Con ordinanza del 25 luglio 2007, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute
domande di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in
vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose
disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
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per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70),
sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono
adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel
merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno
1999 - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in
particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale (art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione
applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene
esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve
comunque essere osservato che, in virtù del principio della non
discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità
di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e
di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare
che la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore
a partire dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per
quel che si riferisce al diritto materiale, vale il principio
dell'applicazione del diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto
alla prestazione. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2003, l'esame del diritto alla rendita si basa sul diritto vigente fino a
quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
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3.
Il ricorrente ha presentato la seconda richiesta di rendita il 20 agosto
2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 20 agosto 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 6 marzo 2006, data della
decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite
è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
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ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1
ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
Nel caso in esame l'interessato ha svolto una regolare attività lucrativa
in Svizzera dal 1960 al 1977 e dal 1989 al 1990. Dopo il rimpatrio, è
rimasto per lungo tempo senza lavoro. Dal gennaio 2000 è stato attivo
come custode/giardiniere presso una casa privata, in ragione di 25 ore
settimanali. Ha rassegnato le dimissioni con effetto al 15 dicembre
2003 per ragioni che l'interessato ascrive alle sue precarie condizioni
di salute (doc. 45, 46).
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Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7.
Dalla documentazione clinica esibita e dalla perizia medica
particolareggiata dell'INPS risulta che l'assicurato è portatore di
ipertensione arteriosa, bronchite cronica, poliartrosi con discopatia
lombare, problemi di circolazione venosa agli arti inferiori ed alcuni
disturbi digestivi.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40 % almeno durante un anno.
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8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 50% pur
rilevando che l'interessato sarebbe in grado di svolgere un'attività
lucrativa adeguata alle sue condizioni di salute. Dal canto loro, i
sanitari dell'UAIE, Dott.ri Lanzrein e Muggli, negano il requisito
dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile nell'ambito dell'attività
precedentemente svolta dal ricorrente, ossia quella di
custode/giardiniere.
A questo proposito va rilevato che l'analisi dell'invalidità in riferimento
al precedente lavoro di custode è corretta. Infatti, con decisione del 27
giugno 1996, l'autorità amministrativa aveva stabilito che, nonostante il
danno alla salute, non sussisteva un'incapacità di lavoro determinante
il diritto a prestazioni. A quell'epoca, l'Ufficio AI si era riferito ai
precedenti lavori di manovale del settore edile e/o d'imbianchino. Tale
decisione essendo cresciuta in giudicato, è da ritenere che l'attività di
custode assunta nel 2000 si configura in una nuova scelta
dell'interessato. In ogni caso non risulta dall'incarto che questo
cambiamento di professione fosse dettato da un problema di salute. I
documenti medici acquisiti agli atti sono peraltro tutti posteriori al
2000.
8.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere dei
Dott.ri Lanzrein e Muggli. L'assicurato è portatore di un insieme di
disturbi di livello del tutto lieve.
L'ipertensione viene già definita dal medico dell'INPS come "non
complicata". Essa non provoca infatti nessuna compromissione
cardiovascolare e non richiede nemmeno, per ora, una particolare
cura farmacologica.
La bronchite viene definita semplice. Non sussiste alcuna insufficienza
polmonare. Il referto spirometrico del 17 novembre 2004 indica
solamente una lieve disventilopatia di tipo misto. Quest'affezione non
provoca alcuna incapacità di lavoro di rilievo
L'artrosi è diffusa, ma non grave, a livello lombare. Questa patologia,
compatibile con l'età, ormai avanzata, dell'assicurato, non provoca
debilitazioni di rilievo. L'apparato locomotorio/articolare permane
sostanzialmente utile: il rachide è spinalgico in sede cervicale e
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lombare e presenta solouna modesta contrattura in sede lombare con
movimenti limitati per un terzo; gli arti superiori non presentano
limitazioni funzionali, mentre per quel che attiene agli arti inferiori si
accusano dolenzie alle articolazioni coxofemorali ed alle ginocchia
unicamente nei movimenti estremi, e con funzionalità conservata; la
manovra di Lasègue è negativa, l'andatura normale, il portamento
eretto.
L'interessato soffre di una banale insufficienza venosa agli arti inferiori
appena rilevabile all'esame ecodoppler effettuato nel novembre 2004
(curva velocimetrica senza alterazioni di rilievo, circolo venoso
superficiale con incontinenza valvolare lieve delle grandi safene).
Infine, l'insorgente soffre di comuni disturbi gastrici privi di significato a
livello di capacità al lavoro. La presenza dell'Helicobacter pylori (+++)
riscontrata nel 2001 non è determinante, dal momento che questa
infezione è del tutto emendabile con specifica cura antibiotica.
Per il resto, nonostante l'età, il ricorrente si presenta in buone
condizioni generali di salute.
8.3 Si può inoltre osservare che la documentazione oggettiva alla
base dell'impugnata decisione non è molto attuale. Tuttavia,
l'insorgente ha prodotto in sede d'opposizione solo un certificato
medico del 29 agosto 2005 del Dott. Palese, il quale si limita ad
elencare le già note patologie. Il ricorso non è accompagnato da
documentazione medica. In queste circostanze una nuova perizia
medica non si appalesa necessaria, vista l'assenza di nuove patologie.
8.4 Il collegio giudicante ritiene quindi che l'assicurato avrebbe potuto
continuare, dopo il 15 dicembre 2003, data delle dimissioni, il suo
precedente lavoro di custode/giardiniere presso privati (od ogni altro
lavoro non eccessivamente pesante), a tempo pieno o in misura
superiore al 60% in modo da escludere un'invalidità di rilievo ai fini
della rendita.
9.
9.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
9.2 Non vengono prelevate spese processuali.
Pagina 11
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9.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. ___________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente di corte: Il cancelliere:
Alberto Meuli Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte i
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documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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