Corte III
C-2715/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 5 settembre 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska
Schneider ed Eduard Achermann, giudici
Paola Carcano, cancelliera.
L._______,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Vincenzo Giordano, Via Tripoli 157, IT-73100
Botrugno,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. L._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1969 al 1993 quale operaio solvendo, durante tali periodi, i
contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità. Dopo il rimpatrio ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
quale operaio installatore nell'ambito del montaggio e dello smontaggio
delle luminarie per le feste civili e religiose fino al 31 dicembre 2001,
allorquando è stato licenziato (doc. 5, 6, 7, 26 e 27).
B. Una prima richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata da L._______ in data
5 novembre 1998 è stata respinta dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) con decisione del 12
ottobre 2000 cresciuta in giudicato. In quell'occasione egli è stato visitato il
7 settembre 1999 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di Lecce, ove il sanitario incaricato ha
evidenziato la diagnosi di pregressa amputazione traumatica del V dito
della mano destra con funzionalità delle residue (...) ed ha considerato
l'assicurato parzialmente inabile nell'ultimo lavoro svolto (tuttavia senza
indicarne la percentuale) rispettivamente totalmente abile in un'attività
sostitutiva, è pure stata prodotta la documentazione concernente un
infortunio sul lavoro subito il 5 dicembre 1996 ed a seguito del quale
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
ha accordato una rendita d'inabilità permanente del 35% (doc. 1-17).
C. In data 23 ottobre 2003, L._______ ha formulato una seconda richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 21 e rispettivi allegati). La seguente documentazione
medica obiettiva è stata prodotta: una cartella clinica relativa al ricovero
del 26 ottobre 2002 presso il reparto di nefrologia e dialisi dell'azienda
ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce; un cartellino di dimissioni del 23 dicembre
2002 relativi al ricovero presso il reparto di nefrologia e dialisi dell'azienda
ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce per vasculite, insufficienza respiratoria ed
insufficienza renale; un cartellino di dimissioni del 25 gennaio 2003 relativo
al ricovero per bronchite in soggetto con vasculite anca positiva; due
cartellini di dimissioni del 1° marzo 2003 relativi al ricovero per
insufficienza renale in soggetto con vasculite anca positiva e per
glomerulonefrite di tipo membranoso (biopsia renale); una cartella clinica
del 22 febbraio 2003 relativa al ricovero presso il reparto di nefrologia e
dialisi dell'azienda ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce per glomerulonefrite (II-
III stadio), oltre a referti medici vari allegati alla stessa; una scheda
diabetologica del 1° aprile 2003; una relazione di dimissione del 22 marzo
2003 relativa al ricovero presso il reparto di nefrologia e dialisi dell'azienda
3ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce per vasculite anca positiva e diabete
mellito (doc. 29-34).
D. Nel suo rapporto di dicembre 2004, il Dott. A._______, medico dell'UAIE,
dopo aver ripreso la diagnosi posta dal medico dell'INPS ed analizzato il
caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, rileva che non è dato
sapere alcunchè in merito al decorso ed alla dinamica della vasculite di cui
è affetto l'assicurato e che, di conseguenza, non è possibile determinare
gli effetti della patologia in questione sulla capacità di lavoro
dell'assicurato posto che potrebbero rivestire una rilevanza lieve come
pure significativa (doc. 35). In data 16 dicembre 2004 l'UAIE ha pertanto
richiesto all'INPS dell'ulteriore documentazione medica (doc. 37) ed agli
atti sono stati così assunti: un certificato del 17 febbraio 2005 rilasciato
dall'azienda unità sanitaria locale (USL) LE/2 attestante il ricovero
dell'assicurato nel reparto di nefrologia dal 17 al 22 marzo 2003 per
vasculite sistemica, insufficienza renale cronica e diabete sterorideo; una
perizia particolareggiata del 21 febbraio 2005 ove il sanitario incaricato
dell'INPS (Dott. N._______) ha evidenziato la diagnosi di glomerulonefrite
cronica di tipo membranoso in soggetto con vasculite anca positiva con
insufficienza ventilatoria ostruttiva di lieve entità ed ha posto un tasso di
invalidità parziale dell'assicurato del 70% nell'ultimo lavoro svolto; per
contro egli non si è pronunciato in merito a qualsiasi altra attività
confacente all'assicurato; un referto ematochimico ed un referto di un
esame chimico fisico delle urine del 22 febbraio 2005; un referto del 16
marzo 2005 relativo ad una prova di funzionalità ventilatoria ed attestante
un quadro funzionale ventilatorio caratterizzato da una forma di
insufficienza ventilatoria di tipo ostruttivo di discreta entità; un referto
relativo ad una emogasanalisi arteriosa rilasciato il 16 marzo 2005 dal
servizio di fisiopatologia respiratoria attestante una forma di ipossiemia
arteriosa a riposo con desaturazione ossiemoglobinica; un referto del 22
marzo 2005 relativo ad una prova di funzionalità ventilatoria ed attestante
una forma di insufficienza ventilatoria ostruttiva di lieve entità; un
certificato medico rilasciato il 7 aprile 2005 dal reparto di nefrologia e
dialisi dell'azienda ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce attestante che
l'assicurato è affetto da varie patologie (insufficienza respiratoria cronica
con insufficienza ventilatoria di tipo ostruttivo ed ipossiemia arteriosa a
riposo; glomerulonefrite di tipo membranoso, biopsia renale, in soggetto
con vasculite anca positiva, con danno renale di entità medio-grave;
diabete mellito) ed è in trattamento dal mese di febbraio 2003 con terapia
immunosoppressiva (doc. 39 e 45).
4E. Nel suo rapporto del 4 agosto 2005, il Dott. A._______, dopo aver ripreso
la diagnosi sopra riferita richiamando altresì il suo precedente rapporto del
mese di dicembre del 2004 (doc. 35) e dopo aver analizzato il caso sotto il
profilo delle malattie di lunga durata, ha ritenuto che l'assicurato,
nonostante la malattia cronica di cui è affetto e la terapia
immunosoppressiva a cui è sottoposto, è limitato unicamente
nell'assolvimento di attività pesanti (doc. 47).
Con decisione dell'8 agosto 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha pertanto respinto anche la
seconda richiesta di prestazioni di L._______ (doc. 48).
F. Quest'ultimo ha formulato in data 9 settembre 2005 tempestiva
opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in
sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc.
49). Nulla ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 21 febbraio 2006, l'UAIE ha
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria
decisione dell'8 agosto 2005 (doc. 50).
G. Con tempestivo gravame consegnato alla Posta il 4 aprile 2006,
L._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Vincenzo Giordano,
chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce
una cartella ambulatoriale del 16 marzo 2006 attestante una lesione
traumatica meniscomediale accompagnata da una degenerazione del
menisco laterale del ginocchio sinistro in soggetto con vasculite sistemica
ed una certificazione rilasciata il 18 marzo 2006 dal reparto di nefrologia e
dialisi dell'azienda ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce attestante che
l'assicurato è affetto da varie patologie (glomerulonefrite di tipo
membranoso in soggetto con vasculite e da insufficienza renale cronica di
grado moderato) ed esegue periodici controlli specialistici ambulatoriali.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
T._______ del Servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua
relazione del 20 giugno 2006 considera l'interessato, alla luce della nuova
documentazione prodotta, abile al 100% nella sua attività lavorativa
precedentemente svolta di operaio installatore di luminarie (doc. 54).
Nella sua risposta del 7 luglio 2006 l'UAIE propone pertanto la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei
considerandi che seguono.
5H. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, L._______,
con scritto del 21 agosto 2006, ha prodotto una relazione medico-legale
sul suo stato di salute redatta dal Dott. R._______ giusta la quale egli non
è più in grado di svolgere lavori leggeri e/o semipesanti a tempo pieno.
Ricevuta l'anzidetta relazione medico-legale, l'amministrazione ha
sottoposto nuovamente gli atti al Dott. T._______, il quale, nella sua
relazione del 15 settembre 2006, conferma il suo precedente parere del 20
giugno 2006 (doc. 54) come pure quello espresso dal collega Dott.
A._______ nel rapporto del 4 agosto 2005 (doc. 47), segnatamente
considerando l'interessato abile al 100% nella sua attività lavorativa
precedentemente svolta di operaio installatore di luminarie (doc. 56).
Nella sua duplica del 21 settembre 2006 l'UAIE propone pertanto la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv.
Vincenzo Giordano, con replica del 23 ottobre 2006, ha ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
I. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti
alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR).
Il Tribunale amministrativo federale ha quindi comunicato in data 16 aprile
2007 alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine
impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
61.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
72.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, sono
determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il giudice delle assicurazioni sociali
si basa, ai fini dell'esame della vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino
al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre
distinguere, dal punto di vista del diritto materiale applicabile, i periodi
prima e dopo l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove
norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna
sostanziale modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione,
e che le nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza
8rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza,
conformemente al riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al
momento in cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002,
rispettivamente fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore
all'epoca (DTF 130 V 329 consid. 2.5 e 445).
Parimenti le modifiche della LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1°
gennaio 2004 (4a revisione della LAI), sono applicabili solo a partire da tale
data.
5.
5.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve cumulativamente essere invalido ai sensi della
legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un
anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio mentre il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
9Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
5.2 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di
invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se
non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF
109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale ed,
in particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87ss. OAI, Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid.
2a). Affinché sia possibile la revisione di una rendita d'invalidità è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di
vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38
consid. 1a e 1985 pag. 336).
6.
10
6.1 Conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 5.2, il
periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello
intercorrente tra il 12 ottobre 2000 (data della decisione su opposizione
che ha respinto la prima richiesta di prestazioni inoltrata il 5 novembre
1998) ed il 21 febbraio 2006 (data della decisione su opposizione, qui
avversata, che ha respinto la seconda domanda di prestazioni inoltrata il
23 ottobre 2003). Il Tribunale analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in
cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.2 Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per costante
giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno modificato la
situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola formare oggetto
di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF
127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente, il
giudice delle assicurazioni sociali può anche tener conto, per motivi
d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione
che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella
misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano
suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105
V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC
1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid.
3). In questo contesto occorre quindi tenere conto altresì della
certificazione rilasciata il 18 marzo 2006 dal reparto di nefrologia e dialisi
dell'azienda ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce nella misura in cui attesta le
già note patologie di cui è affetto l'assicurato ma non anche della cartella
ambulatoriale del 16 marzo 2006 nella misura in cui attesta una nuova
affezione (lesione traumatica meniscomediale accompagnata da una
degenerazione del menisco laterale del ginocchio sinistro).
7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante,
secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
11
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(DTF 125 V 353; Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
2001 p. 109).
8.
8.1 Posto che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più
di un anno intero in totale e pertanto adempie la condizione della durata
minima di contribuzione alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita (doc. 7), dev'essere innanzitutto accertato se lo stato di salute
dell'assicurato ha subito una modifica rilevante tra il 12 ottobre 2000 ed il
21 febbraio 2006.
8.2 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato, al momento in cui
è stata respinta la prima richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con decisione del 12 ottobre
2000 dell'UAIE cresciuta in giudicato, era affetto da una patologia
esclusivamente postinfortunistica, riconducibile segnatamente all'infortunio
che aveva subito il 5 dicembre 1996 ed a seguito del quale aveva riportato
l'amputazione del V dito della mano destra (doc. 1-17). Dalla
documentazione agli atti si evince altresì che l'assicurato, tra il 12 ottobre
2000 ed il 21 febbraio 2006 (data della decisione su opposizione qui
avversata), ha sviluppato pure delle patologie extra-infortunistiche. In
particolare risulta essere affetto da glomerulonefrite cronica di tipo
membranoso, da insufficienza renale cronica, da vasculite anca positiva,
da insufficienza respiratoria cronica con insufficienza di tipo ostruttivo ed
ipossiemia arteriosa a riposo ed, infine, da diabete mellito (cfr. perizia
medica particolareggiata dell'INPS del 21 febbraio 2005: doc. 40;
certificato medico del 7 aprile 2005 dal reparto di nefrologia e dialisi
dell'azienda ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce: doc. 44; certificazione
rilasciata del 18 marzo 2006 del reparto di nefrologia e dialisi dell'azienda
ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce allegata al gravame in oggetto).
Tali diagnosi sono confermate altresì dal Dott. A._______ (medico
dell'UAIE) nei suoi rapporti di dicembre 2004 (doc. 35) e del 4 agosto 2005
(doc. 47), dal Dott. R._______ nella relazione medico-legale che ha
redatto sullo stato di salute dell'assicurato (prodotta da quest'ultimo con
scritto del 21 agosto 2006) e dal Dott. T._______ del Servizio medico
regionale (SMR) nelle sue relazioni del 20 giugno e del 15 settembre 2006
(doc. 54 e 56).
12
8.3 Stante quanto precede il collegio giudicante è dell'avviso che, nel periodo
di riferimento, il quadro diagnostico di L._______ si è ampliato.
9.
9.1 Di conseguenza, rimane ora da esaminare, se nel periodo di riferimento le
conseguenze del predetto stato di salute sulla capacità di guadagno
dell'assicurato hanno subito un cambiamento notevole di carattere
invalidante.
9.2 Dalla documentazione agli atti si evince che, nonostante l'amputazione del
V dito della mano destra che l'assicurato aveva riportato a seguito
dell'infortunio subito il 5 dicembre 1996, era stato ritenuto ancora esigibile
nel 1999 l'esercizio di un'attività lucrativa che avrebbe permesso
all'assicurato di realizzare più della metà del guadagno ottenuto
anteriormente (doc. 13-17). Per quanto concerne le conseguenze
invalidanti delle patologie di cui è affetto l'assicurato, il sanitario incaricato
(Dott. N._______) ha posto, nella sua relazione del 21 febbraio 2005, un
tasso di invalidità parziale dell'assicurato del 70% nell'ultimo lavoro svolto;
per contro egli non si è pronunciato in merito a qualsiasi altra attività
confacente all'assicurato (doc. 40). Dal canto suo, il medico dell'UAIE,
Dott. A._______, nelle sue relazioni di dicembre 2004 e del 4 agosto 2005
ritiene che l'assicurato, nonostante la malattia cronica di cui è affetto e la
terapia immunosoppressiva a cui è sottoposto, è limitato unicamente
nell'assolvimento di attività pesanti (doc. 35 e 47). Il medico dell'UAIE, in
particolare, nel suo rapporto del 4 agosto 2005, rileva che dalla
documentazione medica agli atti emerge che l'assicurato è affetto da
glomerulonefrite cronica trattata con terapia immunosoppressiva a seguito
della quale ha sviluppato una forma di diabete steroideo, che la funzione
renale è leggermente limitata, che il valore della proteinuria si è
leggermente innalzato, che l'assicurato non soffre di anemia mentre è
affetto da un lieve disturbo ventilatorio ostruttivo. Inoltre egli rileva che nel
modello 213 è descritto uno stato di salute normale ed, in ogni caso,
migliorato: in particolare, non figura alcun disturbo funzionale agli arti
inferiori e risulta che l'assicurato è dimagrito di 5 kg (ora pesa 66 kg), ciò
che dovrebbe avere esclusivamente un effetto positivo sul suo stato di
salute. Motivi per cui, a suo avviso, non è dimostrato che l'assicurato abbia
subito un'incapacità di lavoro di lunga durata. Inoltre il collega Dott.
T._______, nelle sue relazioni del 20 giugno e del 15 settembre 2006,
ritiene che l'assicurato non ha posto in luce sostanziali mutamenti della
sua capacità al lavoro (doc. 54 e 56). Nelle predette relazioni il medico di
fiducia dell'UAIE considera comunque l'interessato abile al 100% nella sua
attività lavorativa precedentemente svolta di operaio installatore di
luminarie. In particolare, nel rapporto del 20 giugno 2006, rileva che la
documentazione medica allegata al ricorso conferma le note patologie (la
glomerulonefrite, la vasculite ed un leggero disturbo respiratorio), che non
vengono evidenziati nuovi elementi e che non viene menzionato alcun
impedimento funzionale. Aggiunge, inoltre, che vi è un sospetto di una
lesione traumatica del menisco mediale sinistro e che è indicata
13
un'esplorazione chirurgica, ma che trattasi di un nuovo elemento (risalente
al mese di marzo del 2006) e che la prognosi non è chiara e non vi è alcun
indizio che si tratti di una malattia di lunga durata. Pertanto, a suo avviso,
la nuova documentazione medica prodotta, non è atta ad influire sulle
precedenti valutazioni effettuate dal collega, Dott. A._______, mentre la
forma di meniscopatia è una patologia nuova e quindi posteriore che,
peraltro, non costituisce molto verosimilmente un impedimento
permanente. Egli è pertanto dell'avviso che le patologie di cui è affetto
l'assicurato non incidono sulla sua capacità di lavoro che permane
completa. Con espresso riferimento, poi, alla relazione medico-legale
redatta dal Dott. R._______ versata agli atti con scritto del 21 agosto
2006, il medico di fiducia dell'UAIE, nel rapporto del 15 settembre 2006,
osserva che il medico dell'assicurato descrive le note anamnesi e
diagnosi, che menziona un grave impedimento della mano destra con
deficit di presa contrariamente a quanto attestato in modo esauriente nel
modello E-213 del 7 settembre 1999 e neppure menzionato nella
documentazione del ricorso in oggetto e che, in ogni caso, non gli ha
impedito di esercitare dopo il 1996 la sua attività lavorativa, che la nota
glomerulonefrite membranosa ha condotto ad una insufficienza renale
moderata (come attestato negli ultimi referti ospedalieri) e, quindi, non
provoca alcuna colica renale e che finora il disturbo respiratorio è stato
descritto come lieve e non vi è alcun referto medico agli atti che attesta il
contrario. A suo avviso, pertanto, l'interpretazione e i dati inerenti i limiti
funzionali non sono credibili e non corrispondono ai precedenti
accertamenti, motivo per cui la relazione del Dott. R._______ non contiene
alcun nuovo elemento obiettivo atto a modificare la precedente valutazione
del 20 giugno 2006, rispettivamente del 4 agosto 2005.
9.3 Per quanto concerne le patologie extra-infortunistiche di cui soffre
l'assicurato, dalla documentazione agli atti si evince che, allo stadio attuale
la glomerulonefrite cronica di tipo membranoso (malattia infiammatoria
progressiva) è accompagnata da una forma di insufficienza renale cronica
di grado moderato che comporta un costante trattamento terapeutico ma
non ha ancora raggiunto livelli tali da richiedere la dialisi. Anche la
vasculite all'anca è una malattia di matrice infiammatoria che può essere
trattata farmacologicamente. L'insufficienza respiratoria cronica con
insufficienza di tipo ostruttivo ed ipossiemia arteriosa a riposo sono di
grado lieve/medio mentre il diabete mellito è trattatabile
farmacologicamente. Non appare trascurabile la terapia
immunosoppressiva a cui si sottopone l'assicurato dal 2003. Essa, infatti, è
in grado di attenuare la inappropriata risposta del sistema immunitario
responsabile della nefrite e della vasculite ma, nel contempo, determina
una riduzione considerevole delle difese immunitarie, motivo per cui
l'assicurato risulta essere esposto ad un maggiore rischio di infezioni.
Infine egli si sottopone pure a controlli specialistici ambulatoriali periodici.
Il collegio giudicante è quindi dell'avviso che pretendere che l'assicurato
potesse continuare ad esercitare nel periodo di riferimento nella misura del
14
100% (come sostenuto dall'UAIE) un lavoro pesante, qual è invero quello
di operaio installatore nell'ambito del montaggio e dello smontaggio delle
luminarie per le feste civili e religiose, appare difficilmente sostenibile alla
luce di quanto esposto al considerando 8.2 (tenuto conto altresì del grave
deficit di presa e di pinza della mano destra riconducibile alla pregressa
amputazione traumatica del V dito). Dalla documentazione agli atti si
evince tuttavia che il suo quadro fisico generale risulta essere discreto
nella misura in cui beneficia di: uno stato di nutrizione buono (peso 66 kg
per 153 cm di altezza), una pressione a riposo nella norma (130/75),
condizioni psichiche buone, movimenti (forza e tono muscolare) e
andatura normali (perizia medica particolareggiata dell'INPS del 21
febbraio 2005: doc. 40). Il collegio giudicante è quindi dell'avviso che, nel
periodo di riferimento, L._______ non era più in grado di svolgere la sua
precedente attività di operaio installatore nell'ambito del montaggio e dello
smontaggio delle luminarie per le feste civili e religiose, ma ritiene altresì
che avrebbe potuto comunque svolgere al 100% delle attività sostitutive
leggere ed adeguate alle sue condizioni fisiche in un settore che non
richiede una particolare formazione come, ad esempio, quello del
commercio in generale o al dettaglio.
9.4 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido.
Sulla base delle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla
struttura dei salari 2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato,
categoria 4, maschile) il salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile nel 2004 quale operaio generico (attività equiparabile alla
professione precedentemente svolta dall'assicurato quale operaio
installatore nell'ambito del montaggio e dello smontaggio delle luminarie
per le feste civili e religiose ) è di Fr. 4'588.--. Viceversa il salario mensile
medio ottenibile nel medesimo periodo in attività di tipo leggero non
qualificate sono i seguenti:
- venditore nell'ambito del commercio in generale Fr. 4'672.--;
- cassiere nell'ambito del commercio al dettaglio Fr. 4'280.--.
Al fine di procedere al confronto dei redditi, e conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, deve essere considerato, quale
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reddito da invalido, un importo corrispondente alla media dei salari relativi
alle professioni sostitutive (DTF 124 V 321) e, quindi, un introito mensile di
Fr. 4'476.-- [(4'672.-- + 4'280):2]. Anche applicando un riduzione adeguata
del 20% consentita dalla giurisprudenza per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), giungendo cosí ad un introito
teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 3'580.80, il
confronto fra un reddito privo di invalidità di Fr. 4'588.-- ed un introito
teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 3'580.80
comporterebbe una perdita di guadagno del 21.95% {[(4'588.00-
3'580.80)x100] : 4'588.00}, tasso che esclude il riconoscimento del diritto
alla rendita d'invalidità.
9.5 Stante quanto precede il collegio giudicante è dell'avviso che nel periodo
di riferimento le conseguenze del predetto stato di salute sulla capacità di
guadagno dell'assicurato non hanno subito un cambiamento notevole di
carattere invalidante.
10. L._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11.
11.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in vigore fino al 30
giugno 2006).
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito
del gravame, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
16
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 21 febbraio 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: