Corte II I
C-2716/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli (presidente di corte), Elena Avenati-
Carpani,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._________, IT-73040 Specchia,
patrocinato dall'avv. Odilia De Blasi,
via Cerrate Casale 4, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione su opposizione del 9 febbraio 2006 in materia
di prestazioni dell'assicurazione sivizzera per linvalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2716/2006
Fatti:
A.
A.__________, cittadino italiano, nato il 15 giugno 1945, vedovo con
prole, ha lavorato in Svizzera dal 1968 al 1999 solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc. 11). Dopo il rimpatrio, ha
lavorato come manovale del settore edile, segnatamente dal 21
settembre 2000 al 5 settembre 2001, quando ha rassegnato le
dimissioni per motivi che l'interessato ascrive alla sua salute (doc. 13,
17).
In data 19 marzo 2003, A.__________ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 2, 9).
B.
Il richiedente è stato visitato il 16 giugno 2003 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Tricase, ove il
sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di "broncopatia cronica
asmatiforme, artrosi del rachide con discreta incidenza funzionale" ed
ha posto un tasso d'invalidità del 70% per qualsiasi attività (doc. 26).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: un referto radiologico del
torace e del rachide cervicolombosacrale del 6 febbraio 2003, esami
ematochimici del 10 febbraio 2003, un referto tomografico assiale
computerizzato (TAC) del torace del 4 marzo 2003 ed un altro esame
di stessa natura del 15 maggio 2003 (doc. 22-25).
Nel suo rapporto del 19 agosto 2004, il Dott. Hug, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha proposto di attualizzare l'istruttoria con una nuova perizia
particolareggiata (E 213) un rapporto d'esame reumatologico ed un
rapporto d'esame pneumologico (doc. 28).
L'assicurato è stato visitato il 22 ottobre 2004 presso gli stessi servizi
sanitari dell'INPS. Il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"broncopneumopatia cronica ostruttiva con note di enfisema bolloso
sottopleurico con deficit ventilatorio ostruttivo di moderata entità,
spondiloartrosi cervicolombare a discreta incidenza funzionale" ed ha
posto un tasso d'invalidità del 75% (doc. 33). L'INPS ha esibito un
rapporto d'esame reumatologico dell'8 novembre 2004 ed un rapporto
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d'esame pneumologico del 31 marzo 2005 con spirometria dell'8
febbraio 2005 (doc. 35, 36).
Nel suo rapporto del 5 luglio 2005, il Dott. Hug, dopo aver ripreso la
diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie
di lunga durata, ha affermato che l'interessato non potrebbe più
svolgere attività di tipo pesante, ma a lui sarebbero proponibili lavori di
sostituzione (leggeri e/o sedentari) al cento per cento.
L'amministrazione ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi
e dallo stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura
completa, invece di quella di manovale dell'edilizia, l'interessato
subirebbe una perdita di guadagno del 31,72%. In questo calcolo,
l'UAIE ha ridotto del 20% il salario dopo l'invalidità per fattori personali
(età, handicap).
Mediante decisione del 12 agosto 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di rendita.
A.__________, rappresentato dal Patronato Encal di Patù, ha
formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo.
Nulla ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 9 febbraio 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 12 agosto 2005.
C.
Con gravame del 16 marzo 2006, consegnato alla posta il 6 aprile
successivo, A.__________, regolarmente rappresentato dall'avv. Odilia
De Blasi, Lecce, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce un certificato medico dell'8 febbraio
2005 del Dott. Gerardi attestante, per quanto si possa decifrare, la
nota diagnosi. Esibisce inoltre, oltre a documenti già ad atti, una
spirometria del 24 novembre 2004.
D.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
2 agosto 2006, ha affermato che l'interessato sarebbe ancora in grado
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di svolgere attività poco pesanti o sedentarie in misura completa (doc.
48).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 agosto 2006, l'UAIE ha
proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto della presa di posizione dell'amministrazione e di
altra documentazione di rilievo, l'avv. De Blasi, con scritto del 1°
settembre 2006, ha comunicato l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso.
F.
In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF), il quale è
competente dal 1° gennaio 2007.
Con ordinanza del 25 luglio 2007, il TAF ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute
domande di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
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l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in
vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose
disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70),
sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono
adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel
merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno
1999 - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in
particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale (art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione
applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene
esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve
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comunque essere osservato che, in virtù del principio della non
discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità
di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e
di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare
che la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore
a partire dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per
quel che si riferisce al diritto materiale, vale il principio
dell'applicazione del diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto
alla prestazione. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2003, l'esame del diritto alla rendita si basa sul diritto vigente fino a
quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3.
3.1 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 19 marzo 2003.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 19 marzo 2002 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 9 febbraio 2006, data della
decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite
è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata
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minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1
ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
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guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
A.__________ ha lavorato in Svizzera, da ultimo nel settore tessile,
fino al 30 aprile 1999, quando è rimpatriato in seguito al decesso della
moglie (doc. 20). In Italia, ha svolto attività lucrativa come manovale
edile, segnatamente dal 21 settembre 2000 al 5 settembre 2001. Non
ha più lavorato dopo tale data per ragioni che il nominato imputa alle
sue condizioni di salute (doc. 13, 17).
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7.
Dalla documentazione clinica esibita e dalle perizie mediche
particolareggiate effettuate presso l'INPS si evince che l'assicurato è
affetto da una broncopneumopatia cronica ostruttiva (con note di
enfisema bolloso sottopleurico) e deficit ventilatorio ostruttivo di
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moderata entità, spondiloartrosi cervico-lombare a discreta incidenza
funzionale.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40 % almeno durante un anno.
8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni i medici dell'INPS (doc. 26, 33) pongono un tasso d'invalidità
del 75%. Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE, Dott.ri Hug e Lehmann,
ammettono che l'assicurato non possa più svolgere attività di tipo
pesante, ma a lui sarebbero proponibili lavori leggeri e/o sedentari in
misura completa.
In effetti, l'insorgente è colpito da più malattie che rimangono tuttavia
ad uno stadio non invalidante.
La sindrome ventilatoria di tipo ostruttivo, con piccolo enfisema
bolloso, non provoca che un'insufficienza respiratoria di moderata
entità (cfr. esame spirometrico del 5 febbraio 2005, doc. 35). Il
rapporto d'esame pneumologico del 1° aprile 2005 non rileva ulteriori
patologie in atto. Questa affezione può giustificare un'incapacità al
lavoro solo in attività pesanti o in ambienti umidi e/o polverosi.
Sotto il profilo ortopedico, permane, da tempo, una sindrome cervico-
lombare (lomboischialgia destra, spondiloartrosi, uncoartrosi con
discopatia C5/6 e discopatia L5/S1) a discreta incidenza funzionale
(cfr. in particolare il referto radiologico del 6 febbraio 2003, doc. 22).
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L'esame ortopedico/reumatologico dell'8 novembre 2004 descrive un
apparato osteoarticolare in buone condizioni generali con un rachide
cervicale e lombare spinalgico ed escursioni limitate solo per 1/3 circa
per ogni movimento; la manovra di Lasègue è appena accennata
bilateralmente ed il trofismo muscolare agli arti inferiori è lievemente
ridotto. Per il resto, l'andatura è normale, il portamento è eretto. Anche
questi disturbi ortopedici non provocano un'incapacità al lavoro di
rilievo in attività da leggere a semipesanti.
Il ricorrente non presenta ulteriori turbe debilitanti, tutti gli altri organi
ed apparati essendo indenni da patologie.
8.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere
espresso dai medici dell'UAIE. Il paziente non potrebbe più esercitare
il suo precedente lavoro di manovale nel settore dell'edilizia e
nemmeno quello di operaio tessile, dal momento che quest'ultima
attività si svolge, spesso, in ambienti polverosi. Egli potrebbe ancora e
comunque lavorare, al cento per cento, in attività leggere, semileggere
e/o sedentarie come quella di controllore, guardiano, commesso, aiuto
magazziniere, operaio imballatore o addetto alla riparazione di piccoli
oggetti, ecc.
8.3 Questo Tribunale ritiene quindi che da settembre 2001
(cessazione dell'attività lucrativa) fino al 9 febbraio 2006, data
dell'impugnata decisione, A.__________ avrebbe potuto svolgere
un'attività lucrativa sostitutiva in misura completa.
9.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
L'amministrazione ha considerato quale salario privo d'invalidità,
quello conseguibile nel 2003 di un manovale nel settore edile in Italia,
ossia EUR0 1'421,33 mensili.
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Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate (autista di mezzi leggeri, bigliettaio,
fattorino, operaio addetto al controllo di produzione, ecc.). Queste
attività comportano un salario medio di EURO 1'213,14. Questo
salario teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato un deduzione del 20%, pienamente condivisibile, ritenuto
che la deduzione massima si situa, in casi eccezionali, al 25%, il che
comporta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di EURO 970,51.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di EURO 1'421,33 ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di EURO 970,51.--
comporta una perdita di guadagno del 31,72%, tasso che esclude il
riconoscimento del diritto alla rendita AI.
10.
10.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
10.2 Non vengono prelevate spese processuali e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili.
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. ___________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente di corte: Il cancelliere:
Alberto Meuli Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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