Corte III
C-2719/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 3 luglio 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan
Mesmer ed Eduard Achermann, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
M._______,
ricorrente, patrocinato dal Patronato INAS, Via B. Luini 8, IT-21100 Varese,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. M._______, cittadino italiano, nato il _______, separato dal 31 dicembre
2004, ha lavorato in Svizzera svolgendo l'attività di autista e
successivamente di magazziniere dal 1981 al mese di aprile 2002
solvendo, durante tali periodi, i contributi dovuti all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In Italia ha continuato a lavorare
quale autista presso diversi datori di lavoro e, da ultimo, presso la ditta
C._______ S.r.l. di G.______ in provincia di Varese a tempo pieno dal 1°
febbraio 2005 fino al 31 gennaio 2006 allorquando è scaduto il contratto di
lavoro a termine. L'ultimo giorno effettivo di lavoro risale invero al 29
giugno 2005 allorquando M._______ ha riportato la frattura accidentale
della tibia e del perone della gamba sinistra. Dal 30 giugno 2005 al 31
gennaio 2006, infatti, è stato in infortunio mentre dal 1° febbraio 2006 è in
disoccupazione. A far tempo dal 1° ottobre 2004 percepisce una pensione
d'invalidità italiana. In data 27 settembre 2004, M._______ ha formulato
una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 11 e rispettivi allegati, 18, 19, 20, doc. 52 e
rispettivi allegati; questionario del datore di lavoro, ditta C._______ S.r.l. di
G.______ in provincia di Varese, del 27 giugno 2006 e questionario
dell'assicurato del 27 giugno 2006).
B. L'assicurato è stato visitato il 21 gennaio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese, ove la
sanitaria incaricata (Dott.ssa V._______) ha evidenziato la diagnosi di
cardiomiopatia dilatativa con ridotta funzione contrattile globale (F.E. 29%)
in diabete mellito tipo II in mediocre compenso metabolico, obesità,
dislipidemia, ipertensione in trattamento, ipoacusia bilaterale ed ha posto
un tasso di invalidità parziale dell'80% per l'ultimo lavoro svolto ritenendolo
idoneo a svolgere un'attività diversa dall'ultimo lavoro (doc. 38).
C. Nel suo rapporto del 5 luglio 2005 il Dott. B._______ del servizio medico
regionale (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato
il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, fissa a partire dal mese
di febbraio 2004 fino al 31 marzo 2004 (allorquando l'assicurato è stato
ricoverato presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale di circolo e
Fondazione Macchi di Varese per scompenso cardiocircolatorio in
cardiomiopatia dilatativa di primo riscontro, sospetto focolaio polmonare
destro, dislipidemia e diabete mellito di tipo II: doc. 30 e rispettivi allegati)
un tasso di invalidità totale (100%) nell'attività precedente (autista),
tuttavia considerandolo abile al 100% (seppur a determinate condizioni) in
attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative (doc. 40 e 41).
3Con decisione del 14 luglio 2005 l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni di M._______ (doc. 42).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Varese,
ha formulato il 2 agosto 2005 tempestiva opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del
suo diritto a prestazioni assicurative. Nulla ha prodotto a suffragio delle
sue conclusioni (doc. 43).
E. Mediante decisione su opposizione dell'8 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
l'opposizione del 2 agosto 2005 e confermato nel contempo la propria
decisione del 14 luglio 2005 (doc. 47).
F. Con tempestivo gravame del 4 aprile 2006 M._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAS di Varese, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A
suffragio delle sue conclusioni produce la decisione del 15 settembre 2004
della Commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità
civile dell'azienda sanitaria locale (ASL) di Varese della regione Lombardia
attestante un grado di invalidità dell'85% ed un certificato rilasciato
dall'Ospedale “S.S. Trinità” di Romano di Lombardia del 6 aprile 2006 che
attesta il suo ricovero del 29 marzo 2006 al 6 aprile 2004 per
cardiomiopatia dilatativa con severa disfunzione ventricolare sinistra,
diabete mellito tipo II ed ipertensione arteriosa.
G. In data 29 giugno 2006, l'assicurato ha prodotto, su esplicita richiesta del 9
giugno 2006 dell'UAIE, tutta la documentazione medica in suo possesso
inerente il predetto ricovero.
H. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 agosto 2006 l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
I. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato
INAS ha ribadito, con scritto del 9 settembre 2006, l'intenzione del proprio
assistito di mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni ha
prodotto: la decisione del 15 settembre 2004 della Commissione medica
per gli accertamenti degli stati di invalidità civile dell'azienda sanitaria
locale (ASL) di Varese della regione Lombardia già agli atti, tutta la
documentazione medica in suo possesso inerente il ricovero dal 17 al 20
luglio 2006 presso l'unità operativa di cardiologia dell'Ospedale di Treviglio
ed una relazione medico legale del 25 agosto 2006 del Dott. E.______
4giusta la quale l'assicurato è inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività
lavorativa dal 29 giugno 2005.
J. Ricevuta la replica del ricorrente, l'amministrazione ha sottoposto
nuovamente gli atti al Dott. B._______ del servizio medico regionale
(SMR), il quale, alla luce della nuova documentazione prodotta, nella sua
relazione dell'8 novembre 2006 fissa a partire dal mese di marzo 2006
(allorquando l'assicurato ha iniziato il trattamento insulinico) un tasso di
invalidità totale (100%) dell'assicurato nella sua attività precedente
(autista), tuttavia considerandolo abile al 100% (seppur a determinate
condizioni) in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative a
partire dal mese di marzo 2006 (doc. 54).
Con duplica del 13 novembre 2006 l'UAIE propone, pertanto, nuovamente
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
K. In data 6 marzo 2006, M._______ ha formulato una nuova richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
che è pervenuta alla Commissione federale AVS/AI di ricorso per le
persone residenti all'estero (CFR) in data 19 settembre 2006 (doc. 52 e
rispettivi allegati). In quest'occasione l'assicurato è stato visitato il 13 luglio
2006 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di Varese, ove la sanitaria incaricata (Dott.ssa V._______) ha
evidenziato la diagnosi di malattia coronaria monovasale (occlusione di
IVA al tratto medio) già sottoposta a tentativo inefficace di ricanalizzazione
in attesa di eventuale valutazione chirurgica in cardiomiopatia dilatativa
con funzione sistolica lievemente depressa (FE 48%), diabete mellito tipo
II in trattamento insulinico con iniziale retinopatia diabetica, obesità,
dislipidemia, ipertensione in buon controllo ed ha posto un tasso di
invalidità parziale dell'85% per l'ultimo lavoro svolto ritenendolo idoneo a
svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. 52).
L. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato
INAS ha ribadito, con scritto dell'11 gennaio 2007, l'intenzione del proprio
assistito di mantenere il ricorso.
M. In data 1° gennaio 2007 il il Tribunale amministrativo federale ha ripreso la
procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR).
N. In data 4 giugno 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
5Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
63.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
74. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 settembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27
settembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8
marzo 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
8un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
L'art. 29ter dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 (OAI, RS 831.201) precisa che vi è interruzione notevole
dell'incapacità al lavoro, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, allorchè l'assicurato
fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
7.
7.1 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 settembre 2004 ed il
21 gennaio 2005 è stato visitato dalla Dott.ssa V._______ dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese che ha evidenziato la
diagnosi di "cardiomiopatia dilatativa con ridotta funzione contrattile
globale (F.E. 29%) in diabete mellito tipo II in mediocre compenso
metabolico. Obesità. Dislipidemia. Ipertensione in trattamento. Ipoacusia
bilaterale” (cfr. perizia medica particolareggiata del 21 gennaio 2005: doc.
38). Detta diagnosi è stata confermata pure dal Dott. B._______ del
servizio medico regionale (SMR) nel suo rapporto del 5 luglio 2005 (doc.
40 e 41).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
9bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del
50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali)
almeno durante un anno.
7.2 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha lavorato in
Svizzera svolgendo l'attività di autista e successivamente di magazziniere
dal 1981 al mese di aprile 2002 e che in Italia ha continuato a lavorare
quale autista presso diversi datori di lavoro pressoché ininterrottamente,
come affermato dallo stesso nei questionari del 4 maggio 2005 e del 27
giugno 2006 e come risulta altresì dagli estratti dei periodi assicurativi
compiuti dallo stesso in Italia agli atti, e da ultimo quale autista a tempo
pieno dal 1° febbraio 2005 fino al 29 giugno 2005, ultimo giorno di lavoro
effettivo presso la ditta C._______ S.r.l. di G.______ in provincia di Varese
(questionario del datore di lavoro del 27 giugno 2006). Ciò significa che,
conformemente a quanto esposto sub. consid. 5.3, anche tenendo conto
dell'ipotesi più favorevole all'assicurato, il termine di attesa di un anno di
cui al combinato disposto degli art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e 29 ter OAI
comincerebbe a decorrere dal 30 giugno 2005 e, pertanto, non era ancora
scaduto l'8 marzo 2006 (data della decisione su opposizione avversata).
M._______ a quella data non poteva vantare pertanto alcun diritto
relativamente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il
ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata decisione confermata.
8. L'incarto deve essere tuttavia rinviato all'UAIE affinchè esamini la nuova
richiesta formulata da M._______ in data 6 marzo 2006, pervenuta alla
CFR in data 19 settembre 2006, volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità che non ha formato oggetto della
decisione qui avversata ed emani la relativa decisione impugnabile.
9. Non si prelevano spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in
vigore fino al 30 giugno 2006). Non vengono accordate ripetibili (art. 64
cpv. 1 PA a contrario).
10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata dell'8 marzo 2006 è
confermata.
2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero affinchè proceda conformemente a quanto
esposto al consider. 8.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
5. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif._______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: