Corte II I
C-2721/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocata Odilia De Blasi,
via Cerrate Casale 4, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione su opposizione del
20 marzo 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2721/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1962,
dal 1964 al 1974, nel 1976, nel 1978 e nel 1980, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodi (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha
continuato a svolgere un'attività lucrativa in qualità di bracciante
agricolo fino al 31 dicembre 2002, quando si è ritirato dal lavoro per
ragioni che il nominato ascrive a problemi di salute (doc. 13, 14).
In data 13 ottobre 2003, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 12 marzo 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di “poliartrosi in
sovrappeso con discreto impegno funzionale, broncopatia cronica in
raucedine con difficoltà respiratoria in pregressa lesione della laringe
sottoposta ad intervento chirurgico, cecità in occhio sinistro ed
ipovisus in occhio destro, sindrome dispeptica e dolorosa” ed ha posto
un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 18). Il nominato è stato di nuovo
visitato presso gli stessi servizi il 30 maggio 2005, ove è stata ritenuta
la diagnosi di “artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale in
soggetto in sovrappeso raucedine e difficoltà respiratoria con prove
funzionali nella norma in soggetto con pregressa lesione della laringe,
cecità in occhio sinistro ed ipovisus in occhio destro, sindrome
dispeptica” ed un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 28). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- un referto radiologico del rachide cervicale e lombosacrale del 19
gennaio 2000 (doc. 17);
- analisi ematochimiche del 7 luglio 2004 (doc. 19);
- esami della funzionalità respiratoria del 14 febbraio 1997 (doc. 22 A);
- un referto d'esame audiofonologico del 12 febbraio 1997 (doc. 22 B);
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- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dall'11 al 22
febbraio 1997 per distacco di retina in occhio sinistro (doc. 22);
- un referto d'esame spirometrico del 24 maggio 2005 (doc. 29/30).
C.
Nel suo rapporto del 27 luglio 2005, il Dott. Marti-Leget, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che l'interessato non avrebbe più potuto svolgere attività
pesanti già dal febbraio 1997 (ospedalizzazione), ma che a lui
sarebbero stati proponibili lavori leggeri e/o sedentari in misura
completa (doc. 32).
L'amministrazione ha proceduto ad un'indagine comparativa dei redditi
(doc. 35) e dalla stessa è risultato che svolgendo attività alternative in
misura completa, invece di quella di bracciante agricolo, l'interessato
subirebbe una perdita di guadagno del 23%. In questo calcolo, il
reddito dopo l'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 20% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età ed
handicap).
Mediante decisione del 16 settembre 2005, l'UAIE ha pertanto respinto
la domanda di rendita (doc. 36).
D.
Contro questa decisione, l'interessato, rappresentato dal Patronato
ENCAL di Patù, ha formulato tempestiva opposizione, senza peraltro
produrre nuova documentazione medica (doc. 37).
Mediante decisione su opposizione del 20 marzo 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 16 settembre 2005 (doc. 38).
E.
Con gravame del 12 aprile 2006, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Odilia De Blasi, ha chiesto, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito, oltre a
documentazione già ad atti, un rapporto d'esame oculistico del 23
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dicembre 2005 ed un referto d'esame audiometrico del 15 ottobre
2004.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
23 giugno 2006, ha confermato il precedente parere del Dott. Marti-
Leget (doc. 40).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 20 luglio 2006, l'UAI propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. De Blasi, con scritto del 1° settembre
2006, ha confermato l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso.
H.
In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF),
competente a partire dal 1° gennaio 2007.
Con ordinanze del 25 luglio 2007 e del 6 giugno 2008, alle parti è
stata comunicata la composizione del collegio giudicante. Non sono
state presentate domande di ricusazione.
I.
Va infine rilevato che, in esito al compimento del 65esimo anno di età,
mediante decisione del 10 luglio 2006, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______ una rendita
ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal
1° agosto 2006.
Pagina 4
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
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LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 13 ottobre 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 13 ottobre 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 20 marzo 2006, data della decisione su opposizione impugnata. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
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di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
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l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
7.6 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
7.7 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
8.
8.1 Dalla documentazione medica ad atti emerge che A._______
soffre essenzialmente degli esiti di un distacco di retina all'occhio
sinistro fatto avvenuto nel febbraio 1997, degli esiti remoti di un
incidente stradale del 1978 che gli causò una lesione della laringe e
successiva ricostruzione della stessa, artrosi polidistrettuale di
modesta entità, problemi respiratori che non comportano alcuna
insufficienza respiratoria di rilievo. La documentazione esibita in sede
ricorsuale non apporta novità diagnostiche di rilievo.
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
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consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
9.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il primo ed il secondo medico dell'INPS hanno posto un
tasso d'invalidità dell'80% (perizie del 12 marzo 2004 e del 30 maggio
2005, doc. 18 e 28). Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE sono del parere
che l'interessato non avrebbe potuto svolgere attività pesanti già dopo
l'incidente che ha causato il distacco della retina nel febbraio 1997,
mentre sarebbero state proponibili attività leggere e/o semisedentarie
in misura completa.
9.2 Il collegio giudicante rileva tuttavia che l'interessato ha lavorato,
sebbene stagionalmente, come bracciante agricolo, fino al 31
dicembre 2002. Ora, come rilevato ai considerandi 7.4 e 7.5, l'invalidità
è un concetto economico e non medico. Sebbene ambedue i
consulenti medici dell'amministrazione abbiano sottolineato che
l'attività di bracciante agricolo avrebbe potuto essere problematica in
considerazione dell'eventuale peggioramento della capacità visiva
dell'assicurato e del rischio di perdere anche l'acuità visiva restante,
A._______, con comportamento concludente, ha dimostrato di saper
porre ad utile profitto le sue residue capacità al lavoro di modo da
escludere un'invalidità di livello pensionabile, almeno fino al 31
dicembre 2002.
9.3 Può invece essere condiviso il parere dei medici consulenti
dell'UAIE per il periodo successivo al 31 dicembre 2002, sebbene non
risulti che l'interruzione dell'attività lucrativa sia incontestabilmente
dovuta a ragioni di salute.
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Il paziente soffre di una patologia scarsamente invalidante da mettere
in relazione agli esiti dell'infortunio che ha causato una lesione alla
laringe nel 1978. Nel 1997, l'interessato ha inoltre subito il distacco
della retina all'occhio sinistro comportante la cecità di quell'occhio.
Queste turbe, associate ad una modesta sindrome d'artrosi
polidistrettuale, da ascrivere, più che altro, all'età ed al tipo di lavoro
svolto nel passato, possono costituire un impedimento nell'ambito di
attività estremamente pesanti o richiedenti una particolare acuità
visiva. L'interessato presenta anche difficoltà respiratorie le quali,
comunque, non determinano alcuna insufficienza respiratoria di rilievo,
gli esami spirometrici essendo nella norma. Per il resto, l'assicurato si
presenta ancora in buone condizioni generali di salute e, per quel che
concerne la vista, l'occhio destro gode di una buona capacità residua.
Nell'ipotesi più favorevole per l'assicurato, questo collegio giudicante
ammette che A._______ ha presentato un'incapacità al lavoro
superiore al 70% nel suo precedente lavoro di bracciante agricolo a
partire dal 1° gennaio 2003, ma la sua residua capacità lavorativa è
rimasta intatta nell'ambito di attività di sostituzione più leggere, meno
esposte a pericoli e non richiedenti una particolare acuità visiva.
Entrano in considerazione lavori come quelli di magazziniere,
portinaio, operaio imballatore, operaio addetto al controllo di macchine
di produzione automatica, bidello, benzinaio, ecc.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
10.
10.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
10.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 31 agosto
2005, doc. 35) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2003 in Italia come bracciante agricolo Euro 1'162.- mensili. L'UAIE si
è basato su dati statistici, in quanto i salari effettivamente percepiti
Pagina 11
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dall'interessato erano molto bassi e per di più egli lavorava a stagioni.
Questa soluzione è più favorevole per il ricorrente.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e semplici. Queste attività comportano
un salario medio di Euro 1'119.- mensili (nel 2003). Questo introito
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato una deduzione del 20%, che può essere tutelata, dal
momento che la riduzione massima, in casi eccezionali, si situa al
25%. La riduzione del 20% comporta un reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 895.-. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità
di Euro 1'162.- ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di
Euro 895.- causa una perdita di guadagno del 22,97% (arrotondato al
23%), tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11.
11.1 Non si prelevano spese ricorsuali.
11.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le
autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13