Corte III
C-2722/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 21 agosto 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Michael
Peterli e Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, ricorrente, c/o S. L., Svizzera (indirizzo provvisorio),
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione su opposizione del 7 marzo 2006 in materia di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2p
Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il 13 marzo 1946, coniugato, ha lavorato
in Svizzera dal 1964 al 1972, nel 1974, dal 1978 al 1984, dal 1989 al 1990
e nel 2002 (doc. 7). Da ultimo, ha prestato opera lucrativa in qualità di
pittore edile presso la ditta Y. B. dal 1° aprile al 15 novembre 2002,
quando il dipendente si è ritirato dal lavoro per ragioni di salute e , per
questo motivo, preferendo riconiungere la famiglia in Italia (doc. 11).
In data 8 aprile 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 5).
B. Il richiedente è stato visitato il 24 settembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Casarano (INPS), ove il
sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di "sindrome delle apnee
ostruttive durante il sonno in trattamento in bronchitico cronico,
ipertensione arteriosa, poliartrosi in sovrappeso" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 70% (doc. 24).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un reperto radiografico della mano destra del 27 settembre 1996 (doc.
16);
- un reperto di gasometria del 15 marzo 2002 (doc. 18);
- prove della funzionalità respiratoria del 15 marzo 2002 (doc. 19) ed un
referto di esame polisonnografico del 19 marzo 2002 (doc. 20);
- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 24 aprile al 3
maggio 2003 per misurazione del sonno ed altre analisi (doc. 21, 22);
- prove della funzionalità respiratoria del 17 maggio 2003 nell'ambito di un
nuovo ricovero avvenuto dal 13 al 17 maggio 2003 per problemi
respiratori;
- un referto radiologico del rachide lombosacrale del 4 marzo 2004;
- un referto radiologico del cranio del 12 marzo 2004;
- un rapporto di visita pneumologica del 1° giugno 2004;
- un rapporto d'intervento di pronto soccorso del 4 giugno 2004 per
problemi respiratori; un altro rapporto dello stesso tipo relativo ad un
intervento del 30 giugno 2004 (malessere) ed un terzo rapporto dello
stesso genere del 25 febbraio 2005 (difficoltà respiratorie; doc. 26);
- un elettrocardiogramma del 13 aprile 2005 (doc. 28).
C. Nel suo rapporto dell'8 luglio 2005, il Dott. Lehmann, medico dell'Ufficio
3dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso dal
profilo della malattie di lunga durata, ha affermato che l'interessato non
presenterebbe un'invalidità del 40% almeno nel suo precedente lavoro di
pittore edile (doc. 29, 30).
Mediante decisione del 13 luglio 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di rendita (doc. 31).
D. Con atto del 3 agosto 2005, l'assicurato ha formulato opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo facendo valere di essere invalido
in misura perlomeno pensionabile (doc. 33). A suffragio delle sue
conclusioni ha esibito un certificato medico del 28 maggio 2005 attestante
una malattia da riflusso gastroesofageo.
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Muggli, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 31
gennaio 2006, ha confermato il parere del Dott. Lehmann, nel senso che
l'assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere il precedente lavoro di
imbianchino in misura superiore al 60% (doc. 37).
In un secondo tempo, l'assicurato ha inviato una cartella clinica relativa
alla degenza dal 20 al 22 dicembre 2005 per lombalgia acuta (doc. 40).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Muggli, il quale, nella sua
nota del 28 febbraio 2006, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 45).
Mediante decisione su opposizione del 7 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 13 luglio
2005 (doc. 46).
E. Con gravame del 10 aprile 2005 (recte: 2006), consegnato alla posta il 12
aprile 2006, A._______, rappresentato dall'avv. Antonella Del Sole di
Galugnano, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni esibisce,
oltre a documentazione già ad atti, una relazione ortopedica del 2 marzo
2006 attestante lombalgia recidivante in soggetto con spondiloartrosi
diffusa e coxartrosi bilaterale. Il Dott. Colì, autore del certificato, ritiene che
la patologia descritta, in concomitanza con le altre affezioni presentate dal
paziente, determina un'incapacità al lavoro di almeno il 75%.
F. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 giugno 2006, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Va precisato che il
referto del Dott. Colì era già stato sottoposto in esame dall'ammini-
strazione al proprio medico di fiducia Dott.ssa Sereni Keller, la quale, in
4data 27 marzo 2006, aveva affermato che tale certificato non poneva in
evidenza novità di carattere invalidante (doc. 49). L'amministrazione, con
scritto del 28 marzo 2006, aveva così confermato la sua decisione su
opposizione del 7 marzo precedente (doc. 50).
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 14 luglio e 21
settembre 2006, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il gravame. A
suffragio delle sue conclusioni ha prodotto, oltre a documentazione già ad
atti, un referto ultrasonografico doppler degli arti inferiori che pone in
evidenza una varicosi alla gamba destra con una cisti tendinea.
H. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF) competente
a partire dal 1° gennaio 2007.
I. Con successivi scritti l'interessato ha prodotto l'attestato di riconoscimento
dell'invalidità civile e la revoca della procura in favore dell'avv. Del Sole.
Con ordinanza del 21 maggio 2007, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute
domande di ricusazione.
Allo scrivente TAF è pervenuto, in data 12 luglio 2007, un referto di esame
della funzionalità respiratoria dell'8 giugno 2007.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
5l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
6basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'8 aprile 2004. In deroga
all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia
più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita l'8 aprile 2003
(ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 marzo 2006, data della
decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
7per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. Da ultimo, il ricorrente ha lavorato presso l'impresa di pittura edile S. L. di
B., in ragione di 40 ore alla settimana e per un salario adeguato alla sua
qualifica. Non ha più svolto attività lucrativa dopo il 15 novembre 2002,
quando è rientrato in Italia per ricongiungersi con la sua famiglia.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
8dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7. Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di sindrome delle apnee
ostruttive durante il sonno in trattamento con C.Pap (respiratore/ventilatore
nasale notturno), broncopatia cronica-ostruttiva di grado lieve, a volte con
fasi di riacutizzazione, lieve ipertensione arteriosa, obesità, spondiloartrosi
con discoartrosi, riflusso esofageo (cfr. perizia medica particolareggiata del
24 settembre 2004 e rapporti medici successivi).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni
il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70%. Dal canto loro, i
sanitari dell'UAIE ritengono che A._______, nonostante le affezioni
denunciate, sarebbe ancora in grado di svolgere, in misura superiore al
60%, la precedente attività di pittore edile.
8.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dalle motivazioni e
conclusioni espresse dai Dott.ri Lehmann e Muggli e Sereni Keller
dell'UAIE. In effetti, l'assicurato presenta delle affezioni che non gli
impediscono di svolgere il suo precedente lavoro perlomeno in misura
superiore al 60%.
La broncopatia cronica-ostruttiva si presenta ad un livello poco grave. Gli
esami della funzionalità respiratoria indicano valori appena ai limiti della
norma e che, in ogni caso, non giustificano alcuna invalidità di rilievo. Le
più recenti analisi gasometriche sono anch'esse entro i limiti della norma e
non sono per nulla patologiche. Vero è che il paziente, a volte, presenta
delle esacerbazioni della sintomatologia, ma queste ricadute sono
comunemente emendabili con terapia farmacologica. Il problema
polmonare è complicato da una sindrome delle apnee notturne. Da quando
questa turba è stata identificata, il paziente utilizza, con successo, un
9c.Pap per via nasale. Trattasi di un apparecchio che viene in aiuto
(ventiloterapia) alla respirazione durante il sonno, impedisce le
desaturazioni ossiemoglobiniche e consente un riposo migliore e benefico.
Anche questa turba non incide, se non in modo secondario, sulla capacità
al lavoro dell'interessato. Peraltro, gli ultimi esami pneumologici effettuati
dall'assicurato (8 giugno 2007) confermano la scarso carattere patologico
e debilitante dell'affezione respiratoria.
Dal lato ortopedico, il paziente presenta una sindrome dolorosa
spondilogena lombare e, in base ad un rapporto d'esame ortopedico del 2
marzo 2006 (Dott. Colì), una coxartrosi bilaterale. Trattasi di patologie
ricorrenti, in parte imputabili all'età dell'interessato e, in parte, al tipo di
lavoro svolto nel passato dallo stesso. L'apparato locomotorio/articolare
non risulta tuttavia limitato a tal punto da dovergli impedire in modo
marcato lo svolgimento del proprio lavoro. Il rachide è spinalgico in toto ed
i movimenti in sede lombare sono limitati per oltre un terzo; la manovra di
Lasègue è positiva bilateralmente; l'andatura è comunque normale, il
portamento è eretto e non sussiste alcun segno di sofferenza neurogena.
Più che l'apparato osteoarticolare che, sostanzialmente, permane
funzionalmente utile, è l'obesità che peggiora lo stato di salute del
paziente. Infatti, questo sovrappeso (78 kg, cm 150) aggrava sia la
patologia polmonare che quella ortopedica. Una opportuna dieta
ipocalorica ed una conveniente cura farmacologica possono ovviare a
questi disturbi.
Per il resto, le condizioni di salute dell'assicurato sono, tutto sommato,
ancora buone. Banali e comuni disturbi di riflusso esofageo o di varici agli
arti inferiori non giustificano, in nessun modo, il riconoscimento di
un'invalidità di rilievo.
Pertanto, l'interessato potrebbe riprendere il suo precedente lavoro di
pittore edile in misura completa o, perlomeno, in misura superiore al 60%,
in questo caso astenendosi dai compiti più gravosi, o lavorando per meno
ore giornaliere od anche a tempo pieno intercalando l'attività con molte
pause. Egli potrebbe anche lavorare al cento per cento, ma con un
rendimento ridotto fino al limite del livello pensionabile.
9.
9.1 In via abbondanziale si rileva che anche nell'ipotesi in cui si dovesse
ammettere che l'assicurato non è più in grado di svolgere l'attività di pittore
edile, a lui sarebbero comunque proponibili attività alternative, leggere e/o
sedentarie in misura completa. Entrano in considerazioni lavori semplici,
ripetitivi, non richiedenti una determinata formazione professionale.
Possono essere menzionati a titolo esemplificativo: operaio comune
addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio
imballatore, fattorino, commesso, benzinaio, ecc. Ora, l'invalidità è
determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione
10
d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato
del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato
invalido (art. 16 LPGA).
9.2 In questa ipotesi, formulata come detto a titolo abbondanziale, ci si può
riferire ai dati del 2005. In quell'anno, presso Sergio Luperto, in qualità di
pittore edile, l'interessato avrebbe potuto percepire un reddito lordo di
Fr. 60'000.-- annui. Questo dato è peraltro molto favorevole per
l'assicurato in quanto, se si esaminano i suoi conti individuali, si evince
che i suoi redditi non hanno mai superato Fr. 36'000.-- all'anno e, pro rata
(12 mesi su 12), nel 2002 (ultimo anno di attività), avrebbe conseguito un
introito di Fr. 44'220.-- (doc. 7).
Quale reddito da invalido si può considerare quello ottenibile in attività di
tipo leggero non qualificate (operaio addetto al controllo di produzione,
fattorino, guardiano, ecc.). Occorre riferirsi alle statistiche nazionali (ESS
2004, TA1 livello di qualifica 4, uomini). Il salario mensile (2004) deve
essere adattato alle ore svolte in media nel 2005, ossia 41,6, in quanto le
statistiche sono fondate su di un orario standaridizzato di 40 ore
settimanali. Si ha dunque Fr. (4'588.-- : 40) x 41,6 = Fr. 4'771,50; occorre
inoltre aggiungere l'1% in seguito ad indicizzazione dei salari per il 2005,
ossia Fr. 4'819,25 (cfr. La Vie économique 9-2006, B9.2 e B10.2).
Annualmente si ottiene un reddito lordo di Fr. 57'830,80. Trattasi di importi
già comprensivi della 13esima mensilità od ogni altra indennità. Questo
salario teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Vista l'età del
ricorrente la deduzione massima consentita del 25%, può essere ritenuta.
La riduzione del 25% comporta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità
di Fr. 43'373,10.--. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di
Fr. 60'000.-- ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di
Fr. 43'373,10 fa risultare una perdita di guadagno del 27,72%, tasso che
esclude il riconoscimento di una rendita AI.
10.
10.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
10.2 Non si percepiscono spese.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
11
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono spese.
3. Comunicazione:
- al ricorrente (Atto giudiziario)
- all'autorità inferiore (n. di rif. x)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: