Corte II I
C-2725/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato da
Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori ITAL,
Bahnhofplatz 1, DE-78315 Radolfzell,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione del 28 febbraio 2007 in materia di prestazioni
AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2725/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1966 al 1975 e dal 1981 al 1982. Si è poi trasferito
alternativamente in Italia ed Germania, ove da ultimo ha lavorato
(1999-2002), ad orario parziale, in un bar di un teatro di Costanza. Da
maggio 2003 è iscritto all'assicurazione disoccupazione.
In data 20 maggio 2003 il nominato ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 5).
B.
Dalla perizia medica particolareggiata eseguita il 19 agosto 2003
presso l'Istituto delle assicurazioni sociali tedesco (LVA) risulta che il
richiedente è portatore una broncopatia cronica ostruttiva di grado
moderato, ipertensione arteriosa, asbestosi pleurica sotto controllo,
esiti di cheratoplastica bilaterale, leggero sovrappeso, possibile
iperplasia prostatica in fase iniziale; il medico incaricato ritiene che il
paziente presenti una incapacità al lavoro completa nell'ambito di
attività pesanti, ma che potrebbe svolgere un lavoro più leggero.
L'interessato è stato inoltre visitato dal Dott. Klaus Moser, il quale,
nella sua perizia del 3 dicembre 2003 ha evidenziato anche una
sindrome da dolore somatoforme (doc. 48).
Altri documenti sono stati esibiti del 2002/2003 quali referti d'esami
pneumologici e gastroenterologici, nonché cardiologici ed inoltre (più
recenti): un rapporto di visita pneumologica (Dott. Klinger) dell'11
maggio 2004 (doc. 50), ove viene confermata la presenza
dell'asbestosi, una bronchite cronica modicamente ostruttiva, sviluppo
di una sindrome depressiva ed ansiosa, sindrome lombovertebrale con
stato dopo prolasso L4/L5 e sindrome dolorosa locale, sospetta
talassemia minor, occasionali disturbi di riflusso esofageo, disturbi di
apnee del sonno; un rapporto di uno scanner toracico del 6 aprile
2005 (doc. 51).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Servizio medico regionale
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“Rhône”, il cui consulente, Dott. Minnig, nella sua relazione del 19
aprile 2005, ha rilevato soprattutto il problema della sindrome da
dolore somatoforme, la quale tuttavia risulterebbe priva di correlato
patologico psichico, per cui l'interessato non presenterebbe alcuna
invalidità di rilievo, le altre patologie non essendo debilitanti (doc. 54).
Mediante decisione del 27 ottobre 2005, l'UAIE ha respinto la richiesta
di prestazioni (doc. 62).
D.
L'8 novembre 2005, A._______, rappresentato dal Patronato ITAL-UIL
di Radolfzell, ha formulato opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. L'opponente fa presente che è stata
richiesta una nuova perizia neurologica/psichiatrica e si riserva
dunque di produrla (doc. 64).
In data 19 settembre 2006, l'UAIE ha sollecitato l'invio dei risultati di
tale indagine medica (doc. 68). Il Patronato si è limitato a spedire: i
risultati di un test psichiatrico del 9 ottobre 2006 (doc. 70) ed un
rapporto del 9 maggio 2003 della Dott.ssa Grasser (doc. 69),
psichiatra, che ha in cura il nominato dal 1999 per sindrome dolorosa
generalizzata (questo documento figurava già ad atti). Viene inoltre
esibito una lettera del 29 settembre 2006 del Centro Penta, dalla quale
si evince che il nominato è convocato per una visita specialistica in
psichiatria per il 9 ottobre 2006, ma il Patronato ITAL-UIL, con
comunicazione telefonica del 17 ottobre 2006, ha avvertito
l'amministrazione che il relativo rapporto sarebbe giunto dopo circa tre
mesi (doc. 71 e 73).
L'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Minnig del SMR, il
quale, nelle sue relazioni del 30 novembre 2006 e 1° febbraio 2007, ha
confermato il suo precedente parere (doc. 74, 76).
Mediante decisione su opposizione del 28 febbraio 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 27 ottobre 2005.
E.
Con il ricorso depositato il 16 aprile 2007, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato ITAL-UIL, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
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conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce una perizia
psichiatrica allestita il 9 ottobre 2006 (rapporto del 13 dicembre
successivo) dal Dott. Eisengräber. L'esperto, che esegue la sua perizia
per il conto del Tribunale di diritto sociale del Baden-Württenberg,
conclude il suo rapporto rilevando che, accanto a numerose patologie
somatiche che, nella sostanza, non provocano grossi problemi di
invalidità, il paziente ha sviluppato, in misura sempre più forte, un
problema psichico consistente in disturbi somatoformi accompagnati
da una sindrome depressiva di medio-alto grado, turba ormai
cronicizzata che gli provoca un'incapacità al lavoro. Il paziente
potrebbe migliorare il quadro patologico menzionato tramite un follow-
up psichiatrico e psicoterapico, ma le possibilità di riuscita sarebbero
inferiori al 50%.
F.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Minnig, il quale, nella sua relazione del 26 luglio 2007, afferma che il
rapporto del Dott. Eisengräber non apporterebbe novità rispetto al
precedente rapporto del Dott. Moser del 2003, per cui non
sussisterebbe una sindrome da dolore somatoforme priva di co-
morbidità psichiatrica e, dunque, non invalidante.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 agosto 2007, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'UAIE e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ITAL-UIL, il 6 settembre 2007,
ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso ed
ha prodotto un attestato concernente la pensione d'invalidità tedesca.
Viene allegato un certificato del 29 maggio 2007 della Dott.ssa
Grasser che conferma le patologie già note.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
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dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 20 maggio 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 20 maggio 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 28 febbraio 2007, data della decisione su opposizione impugnata.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
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momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
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suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 L'interessato ha lavorato da ultimo in Germania, ove si è occupato
di un bar in un teatro, attività svolta a tempo parziale dal 1999 al 2002.
Egli ha anche e principalmente lavorato, nel passato, come falegname
e metallurgico, ma pure come cuoco in ospedale. La sua carriera
lavorativa è stata anche interrotta da frequenti periodi di
disoccupazione (cfr. per il dettaglio la perizia del Dott. Eisengräber del
13 dicembre 2006, esibita in sede ricorsuale).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
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In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di una broncopneumopatia cronica di tipo
ostruttivo di intensità da moderata a media, un'ipertensione arteriosa
labile, di una antica asbestosi pleurica tenuta sotto controllo, esiti di
cheratoplastica bilaterale, problemi di ipertrofia prostatica, una
sindrome lombovertebrale con stato dopo prolasso L4/L5, apnee del
sonno. Sotto il profilo psichiatrico, il paziente soffre della patologia
maggiormente invalidante, ossia un disturbo da dolore somatoforme
accompagnato da una sindrome depressiva di grado medio-alto di
carattere cronico.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
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norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico del LVA Schwaben ritiene che il
paziente presenti un'incapacità al lavoro completa in ambito pesante,
ma che potrebbe svolgere un'attività leggera. Tuttavia la perizia
particolareggiata risale all'agosto 2003 ed è, di tutta evidenza, non più
attuale. Non fornisce maggiori ragguagli la perizia del 22 ottobre 2003
del Dott. Moser. Già per questi motivi, lo scrivente Tribunale considera
che l'istruttoria non è stata adeguatamente svolta o, perlomeno,
l'amministrazione ha tratto dalla stessa delle conclusioni non più
attendibili, per il semplice fatto che la documentazione oggettiva non è
di recente esecuzione.
10.2 Tuttavia la principale affezione che affligge A._______ è di
origine reumatologica e psichica. Trattasi di una sindrome dolorosa
generalizzata già menzionata nel 2004 (cfr. rapporto del Dott. Klinger
dell'11 maggio 2004 e prima ancora dal Dott. Moser nel suo
rapporto/perizia del 22 ottobre 2003 e menzionata dalla Dott.ssa
Grasser nel 1999. È probabile che, a quell'epoca, questa turba non
comportasse un'incapacità al lavoro di notevole rilevanza, ma la
stessa malattia ha subito un'evidente evoluzione ed è stata poi
adeguatamente approfondita dal Dott. Eisengräber nella sua perizia
del 9 ottobre 2006 (rapporto del 13 dicembre successivo).
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo, p. 64 n. 93). Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'AI le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
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ragionevolmente esigibile deve essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b;
DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
10.3 Nella specie, la sindrome da dolore somatoforme persistente è
accompagnata da una patologia psichica di rilievo e di livello medio-
alto. Questi accertamenti sono stati effettuati da un medico
specializzato in psichiatria e sono relativamente recenti
(ottobre/dicembre 2006). Il Dott. Eisengräber ha inequivocabilmente
dichiarato che la malattia in atto si è ormai cronicizzata a tal punto da
determinare un'incapacità al lavoro di rilievo ed un follow-up
psichiatrico e psicoterapico non apporterebbero che una possibilità di
successo inferiore al 50%.
Nonostante questo circostanziato parere, il Dott. Minnig, dell'UAIE,
nella sua relazione del 26 luglio 2007, afferma che questa sindrome
da dolore somatoforme sarebbe priva di una co-morbidità di tipo
psichiatrico necessaria per riconoscere un'invalidità di rilievo. Ora,
questa affermazione non è convincente, dal momento che l'esperto
tedesco attesta senza esitazione la presenza di una importante
sindrome depressiva.
10.4 Ove il parere del medico dell'UAIE diverge nettamente dagli altri
giudizi, e non può essere fondato su documentazione oggettiva avente
la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione
medica. Infatti, è compito del consulente del Servizio medico regionale
stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue
capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti
relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita,
entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
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solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 2002 (cessazione dell'attività
lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (28 febbraio 2007).
L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
particolareggiata e ad un'approfondita perizia psichiatrica da
effettuarsi in lingua italiana (anamnesi, stato attuale riferito in modo
preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione).
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il 2002 e il 28 febbraio 2007, data della decisione impugnata nonché in
merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto
espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da
porre a carico dell'UAIE.
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 28 febbraio 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI
intimato perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-2725/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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