Corte II I
C-2732/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
cancelliera Emilia Antonioni.
A.___________, IT-47841 Cattolica (RN),
rappresentata da Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati
residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione del 2 febbraio 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2732/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, A.___________, cittadina italiana, nata il 24 novembre 1947,
mediante decisione del 13 febbraio 2002 dell'Ufficio assicurazione del
Cantone Argovia, è stata messa a beneficio di una rendita intera
d'invalidità nonché di una rendita completiva per il coniuge con
decorrenza dal 1° agosto 1998 (doc. 38),
che, il coniuge della ricorrente, B.________, ha richiesto e ottenuto
con decisione del 18 aprile 2001, cresciuta in giudicato, dalla Cassa
svizzera di compensazione (CSC), il trasferimento presso l'Istituto
nazionale di previdenza sociale (INPS) di Rimini dei contributi versati
per un totale di CHF 160'856.45,
che, in seguito al trasferimento dei contributi versati presso l'INPS di
Rimini, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha richiesto mediante decisione del 6 novembre 2006
la restituzione dell'importo di CHF 28'395.-- pagati indebitamente alla
ricorrente dal 2001 al 2005 in quanto rendita complementare per il
coniuge (doc. 55),
che, A.___________, rappresentata dal Patronato INAS- CGIL di
Losanna, ha presentato tempestiva domanda di condono presso
l'UAIE (doc. 56-66),
che, mediante decisione del 2 febbraio 2007, l'UAIE ha respinto la
richiesta di condono per mancata buona fede della ricorrente. Inoltre
considerando che l'importo percepito non rappresentava un onere
troppo grave, l'UAIE ha proposto che la somma di CHF 300.-- venisse
ritenuta sulla rendita mensile a partire dal 1° marzo 2007,
che, con gravame del 17 aprile 2007, A.___________, rappresentata
dal Patronato INCA di Basilea, chiede il riconoscimento della sua
buona fede e il condono della prestazione indebitamente ricevuta,
che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del
23 aprile 2007, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso,
che, nella sua presa di posizione del 27 agosto 2007, l'UAIE ha
proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in
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favore dell'assicurata del condono di CHF 22'701.--. La ricorrente
dovrà invece restituire l'importo di CHF 5'694.-- rimanente,
che, chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta
dell'amministrazione, la ricorrente, con scritto del 17 ottobre 2007, ha
dichiarato di aderire alla soluzione indicata.
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 22 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia
d'assicurazione per invalidità possono essere impugnate dinanzi al
Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 19 giugno 1959 su l assicurazione per
l invalidità (LAI, RS 831.20),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nella fattispecie l'oggetto della contestazione riguarda la
domanda di condono relativa alla restituzione della rendita
complementare indebitamente percepita,
che, l'UAIE, in seguito al ricorso ha ammesso la buona fede della
ricorrente e la circostanza che la restituzione la metterebbe in gravi
difficoltà economiche, almeno per quando riguarda il saldo di CHF
5'694.--,
che ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad
accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di
A.___________ il condono di CHF 22'701.--, atteso che la parte
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ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa proposta, il giudice
constata che le parti sono giunte ad un accordo,
che, per lo scrivente Tribunale non vi è alcun motivo di discostarsi da
questa valutazione, per altro conforme al diritto federale,
che, il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l'impugnata
decisione riformata, a A.___________ essendo riconosciuto il
condono di CHF 22'701.-- ma fatto carico dell'importo di CHF 5'694.--
rimanente,
che, visto l'esito del ricorso non vengono prelevate spese processuali
e viene assegnata un'indennità per le spese ripetibili ridotta di
CHF 300.-- (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 2
febbraio 2007 è riformata nel senso che a A.___________ viene
riconosciuto il condono di CHF 22'701.--. Il saldo di CHF 5'694.-- è
posto a carico di A.___________.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli
assicurati residenti all'estero perché definisca le modalità del
pagamento dell'importo di CHF 5'694.-- rimanente da restituire.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla parte ricorrente viene concessa un'indennità per le spese ripetibili
ridotta CHF 300.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
5.
Comunicazione a:
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- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. _________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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