B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2736/2014
Sen t en z a d e l l ’ 8 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Viktoria Helfenstein;
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Giovanni Augugliaro,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (deci-
sioni del 3 aprile 2014).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera in
qualità di operaio di fabbrica dal 9 ottobre 2006 solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1
pag. 1 e segg. e doc. 8 pag. 24 e segg. dell’incarto dell’UAIE [doc. A 1 pag.
1 e segg. e doc. A 8 pag. 24 e segg.]).
A.b Il 20 giugno 2008, l'interessato ha subito un infortunio sul luogo di la-
voro che gli ha provocato un “trauma distorsivo alla caviglia destra con so-
spetta lussazione dei tendini peronei” (doc. A 18 pag. 54 e segg. e doc. 1
pag. 1 dell'incarto dell'assicuratore infortuni [doc. B 1 pag. 1]).
A.c Il 27 novembre 2008, l’assicurato ha subito un intervento in “artrosco-
pia diagnostica alla caviglia destra e regolarizzazione artroscopica dell’im-
pingement fibroso” e di “tenodesi del peroneo breve e di riduzione della
lussazione del pacchetto tendineo peroneale destro” (doc. B 8 pag. 21 e
segg.).
B.
Il 21 gennaio 2009, l'assicurato ha formulato una domanda volta all'otteni-
mento di provvedimenti d'integrazione professionale rispettivamente di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1 pag. 1 e segg.).
C.
C.a Nel corso dell’istruttoria, l’UAIE ha assunto agli atti diversa documen-
tazione, in particolare il questionario per il datore di lavoro del 19 febbraio
2009 (doc. A 8 pag. 24 e segg.), la perizia medica particolareggiata E 213
del 23 dicembre 2009 (doc. A 24 pag. 62 e segg.), nonché l’incarto dell’as-
sicuratore contro gli infortuni (incarto B) dal quale emergono altresì fra l’al-
tro l’esito negativo di una prova di lavoro a scopo terapeutico presso il da-
tore di lavoro avvenuta dal 10 maggio 2010 al 25 giugno 2010 (cfr. da doc.
B 45 pag. 84 a doc. B 48 pag. 91), il rapporto dell’intervento chirurgico del
9 marzo 2011 di “revisione dei tendini peronei, plastica di approfondimento
nella doccia di scorrimento dei tendini e dei tessuti molli di contenzione”
(doc. B 88 pag. 146 e doc. B 98 pag. 185) e numerosi rapporti di visite
mediche circondariali eseguite principalmente dal dott. B._______, specia-
lista in chirurgia ortopedica.
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C.b Sulla base del rapporto del 25 agosto 2011 del dott. B._______ (visita
medica circondariale effettuata il 23 agosto 2011 [doc. A 53 pagg. 125 e
segg.]), con progetto di decisione del 14 ottobre 2011, l’UAIE ha prospet-
tato il riconoscimento all’interessato di una rendita intera d’invalidità a de-
correre dal 1° luglio 2009 (ossia 6 mesi dopo l’inoltro della domanda di
prestazioni presentata il 21 gennaio 2009) fino al 30 novembre 2011 con-
siderando un grado d’invalidità del 100%. L’autorità inferiore ha inoltre ne-
gato il diritto a provvedimenti professionali. La pratica sarebbe altresì stata
segnalata per un aiuto al collocamento (doc. A 57 pag. 134 e segg.; cfr.
anche doc. A 56 pag. 130 e segg. [foglio di calcolo] e doc. A 35 pag. 100 e
segg. [rapporto finale del consulente in integrazione professionale]).
C.c Con osservazioni dell’11 novembre 2011, l’interessato – allora rappre-
sentato dall’avv. C._______ – ha contestato il progetto di decisione. Ha
fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti.
Ha altresì contestato la valutazione economica operata dall’autorità infe-
riore in quanto, avendo seguito un percorso formativo per conto del datore
di lavoro, se non fosse sopraggiunto l’infortunio sarebbe stato promosso e
avrebbe potuto percepire un salario più elevato. Ha quindi chiesto una ri-
valutazione della fattispecie e una rendita anche dopo il 1° dicembre 2011
(doc. A 71 pag. 156 e segg.; cfr. anche doc. B 58 pag. 106 e seg.).
C.d L’autorità inferiore ha chiesto un aggiornamento degli atti presso l’as-
sicuratore contro gli infortuni, dai quali emergono in particolare:
il rapporto della visita medica circondariale del 27 gennaio 2012 del
dott. B._______, nel quale è indicato “per il momento l’assicurato
risulta ulteriormente inabile al lavoro” (doc. B 115 pag. 241 e segg.);
il rapporto della visita medica circondariale del 16 agosto 2012 del
dott. B._______, nel quale è stata ritenuta una capacità lavorativa
del 50% a decorrere dal 3 settembre 2012 in attività confacenti
(doc. B 125 pag. 263 e segg.; cfr. anche doc. A 104 pag. 215 e seg.
[indennità giornaliere]);
il rapporto della visita medica di chiusura del 17 dicembre 2012 (vi-
sita del 14 dicembre 2012), nel quale il dott. B._______ ha ritenuto
non ci si potesse più attendere un sostanziale miglioramento dell’at-
tuale situazione. L’esperto ha ritenuto l’interessato abile nella mi-
sura massima possibile dal 1° gennaio 2013 in attività rispettose dei
limiti funzionali (doc. B 132 pag. 275 e segg.; cfr. anche doc. A 112
pag. 229 e seg. [indennità giornaliere]).
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C.e Con decisione del 2 aprile 2013, l’assicuratore contro gli infortuni ha
riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 10% a decorrere dal
1° febbraio 2013. L’assicuratore ha altresì precisato di non avere conside-
rato nella quantificazione del grado d’invalidità la lombalgia in ernia discale
L5/S1 in quanto non in nesso causale con l’infortunio (doc. A 123 pagg.
246 e segg.).
C.f Nel rapporto finale SMR del 23 maggio 2013 (doc. A 126 pag. 266 e
segg.), fondandosi in particolare sulla perizia reumatologica del 19 maggio
2013 (visita peritale eseguita il 10 aprile 2013) del dott. D._______, spe-
cialista in reumatologia e medicina interna, su richiesta dal medico SMR
per tenere conto anche delle patologie extra-infortunistiche (doc. A 125
pag. 251 e segg.; cfr. anche doc. A 114 pag. 232 [richiesta perizia]) è stata
ritenuta giustificata, da un profilo reumatologico-ortopedico, un’incapacità
lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 20 giugno 2008, del 50% nella
precedente attività dal 3 settembre 2012 e continua, nonché un’incapacità
lavorativa in attività sostitutive adeguate che tengano conto delle limitazioni
funzionali del 50% dal 3 settembre del 2012 e del 10% da gennaio 2013 e
continua.
C.g Con decisione su opposizione del 19 luglio 2013, l’assicuratore contro
gli infortuni ha confermato la decisione del 2 aprile 2013 e respinto l’oppo-
sizione formulata dall’assicurato (doc. A 132 pag. 277 e segg.).
C.h Il 23 gennaio 2014, il rappresentante dell’interessato ha trasmesso
all’amministrazione la relazione di analisi strumentale della funzione moto-
ria del 9 dicembre 2013 del prof. E._______, nonché la valutazione di stima
medico-legale del 9 dicembre 2013 del dott. F._______. Secondo quest’ul-
timo, l’infortunio alla caviglia destra avrebbe influenzato negativamente la
problematica alla schiena (doc. A 143 pag. 308 e segg.).
C.i Nell’annotazione del medico SMR del 30 gennaio 2014, è stato ritenuto
che la nuova documentazione non evidenziava alcuna nuova patologia che
non fosse già stata considerata e valutata. Il medico SMR ha pertanto con-
fermato le conclusioni del precedente rapporto del 23 maggio 2013 (doc. A
146 pag. 329).
D.
Con decisioni del 3 aprile 2014, l’UAIE ha riconosciuto all’interessato il di-
ritto di percepire una rendita intera dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2012,
in virtù di una grado d’invalidità del 100% (decisione n. xxx1), e una mezza
rendita dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013, in virtù di un grado d’invalidità
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del 56% (decisione n. xxx2), nonché le rendite ordinarie per figli legate alla
rendita del padre. L’UAIE ha pure deciso che dal 1° maggio 2013 non sus-
siste più alcun diritto a una rendita. Non sono altresì stati previsti provvedi-
menti di reintegrazione, ma un aiuto al collocamento (doc. A 151 pag. 341
e segg., doc. A 152 pag. 347 e segg. e doc. A 153 pag. 352 e segg.; cfr.
anche doc. A 139 pag. 297 e segg. e doc. A 140 pag. 301 e segg. [fogli di
calcolo] e doc. A 147 pag. 330 e segg. [valutazione del consulente in inte-
grazione professionale]).
E.
Il 20 maggio 2014, l’interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro le “decisioni dell’Ufficio dell’assicura-
zione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), […], di
data 3/7 aprile 2014 che accordano mezze rendite limitate nel tempo”. Il
ricorrente ha chiesto per sé e per la prole una mezza rendita d’invalidità a
decorrere dal 1° gennaio 2013 non limitata nel tempo fino al 30 aprile 2013.
Ha invocato una violazione del diritto di essere sentito in quanto, in seguito
all’effettuazione della perizia reumatologica, l’autorità inferiore non ha ema-
nato un secondo progetto di decisione e pertanto non avrebbe potuto con-
frontarsi con le conclusioni peritali. L’insorgente ha altresì fatto valere un
accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, sia dal profilo
reumatologico, dato il persistere della problematica alla caviglia destra e
dei dolori alla schiena, sia dal profilo psichiatrico, avendo il perito reumato-
logo segnalato ansie e insonnia. Il ricorrente ha inoltre contestato la valu-
tazione economica effettuata dall’autorità inferiore, differendo i redditi da
valido rispettivamente invalido ritenuti da quest’ultima da quelli dell’assicu-
ratore contro gli infortuni. Inoltre, ha rimproverato all’autorità inferiore di non
avere indicato le attività sostitutive ritenute adeguate e quindi esigibili (doc.
TAF 1).
F.
Con risposta al ricorso del 6 agosto 2014, l’autorità inferiore ha proposto la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conforme-
mente all’allegato preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del
Cantone G._______ (Ufficio AI) del 31 luglio 2014. Ha in particolare negato
la sussistenza di una violazione del diritto di essere sentito, l’interessato
avendo potuto prendere visione della perizia reumatologica, nonché dell’in-
tero incarto, e determinarsi al riguardo prima dell’emanazione della deci-
sione impugnata. Inoltre, l’autorità inferiore ha indicato di avere esaminato
sufficientemente la fattispecie dal profilo medico, la perizia reumatologica
avendo tenuto conto sia delle patologie infortunistiche che extra-infortuni-
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stiche. In merito all’aspetto economico, l’autorità inferiore ha ritenuto cor-
rette le proprie considerazioni e rinviato al rapporto della consulente in in-
tegrazione professionale del 31 gennaio 2014, nonché ai fogli di calcolo di
cui all’incarto (doc. TAF 5).
G.
Con provvedimento del 28 agosto 2014 (doc. TAF 7, notificato al rappre-
sentante del ricorrente il 29 agosto 2014 [doc. TAF 8]), questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a presentare la replica entro un termine di 30 giorni a
decorrere da quello successivo alla notifica dello stesso. Il termine è sca-
duto infruttuoso.
H.
Con versamento dell’8 settembre 2014, l’insorgente ha corrisposto fr. 400.-
a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc.
TAF 9).
I.
Con sentenza n. xxx3 del 4 dicembre 2014, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone G._______ (TCA) ha respinto il ricorso formulato
dall’interessato contro la decisione su opposizione del 19 luglio 2013 con-
cernente la causa in materia d’assicurazione contro gli infortuni (doc. TAF
12; cfr. anche doc. n. 3 allegato al doc. TAF 1 [decisione incidentale del 26
marzo 2014 del presidente del TCA da cui emerge il numero di riferimento
della causa menzionata]).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
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(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalle decisioni e avente
un interesse degno di protezione al loro annullamento o alla loro modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile nella misura in cui conclude al riconoscimento di una mezza
rendita d’invalidità anche dopo il 30 aprile 2013. È inammissibile la richiesta
di un’indennità per la menomazione dell’integrità (cfr. pag. 14 del ricorso) –
se tale sia da interpretare dal momento che non è stata ripresa nelle con-
clusioni ricorsuali ma è menzionata nelle motivazioni del ricorso – in quanto
questa esula da quanto previsto dalla legislazione in materia di assicura-
zione per l’invalidità.
1.5 Inoltre, con versamento dell’8 settembre 2014 (doc. TAF 9), il ricorrente
ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e
63 cpv. 4 PA).
1.6 Va peraltro precisato che nel caso di specie sono oggetto del litigio en-
trambe le decisioni dell’UAIE del 3 aprile 2014 concernenti il ricorrente. In
effetti, secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una
rendita degressiva e/o limitata nel tempo, l’autorità amministrativa disci-
plina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione
oggetto della lite e dell’impugnativa. Qualora sia contestata solo la ridu-
zione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non
è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato, e ciò indipen-
dentemente dal fatto che la rendita degressiva e/o limitata nel tempo sia
stata accordata da parte dell’amministrazione mediante una sola decisione
o più decisioni separate (cfr. su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2,
segnatamente 2.3.2, con rinvii; v. pure sentenze del TAF C-3859/2016 del
22 maggio 2017 consid. 7 e C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 10 con
rinvii).
2.
Con il rimedio esperito, il ricorrente può fare valere la violazione del diritto
federale – che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto
pubblico internazionale –, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,
l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'i-
nadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribunale am-
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ministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento
dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della
decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ri-
corso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal
ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione
impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1
e 133 V 515 consid. 1.3 con rinvio e sentenza del TAF C-6597/2013 del 28
novembre 2016 consid. 2). Questo Tribunale può altresì accordare ad una
parte anche più di quanto essa abbia chiesto (art. 62 cpv. 1 PA e art. 61
cpv. 1 lett. d LPGA; cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.5 con rinvii e sentenza
del TAF C-4297/2014 del 13 dicembre 2016 consid. 12.2).
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681).
3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
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Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato
3.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
3.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
4.
4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Nella fattispecie in esame, la domanda di rendita è stata presentata
il 21 gennaio 2009 (cfr. consid. B della presente sentenza). Ne discende
che in concreto si applicano, da un lato, le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale
data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme
materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a
revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le
disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro en-
trata in vigore).
4.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 3 aprile 2014. Il
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giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
5.
5.1 In via preliminare occorre esaminare la censura di violazione del diritto
di essere sentito sollevata dal ricorrente. Quest’ultimo rimprovera infatti
all’autorità inferiore di non avere emanato un secondo progetto di decisione
in seguito all’esperimento della perizia reumatologica e di non aver quindi
potuto confrontarsi con gli esiti di quest’ultima. L’amministrazione reputa
che non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito, in quanto
l’insorgente ha ricevuto copia di detta perizia, nonché dell’intero incarto
dell’UAIE, e ha potuto determinarsi al riguardo prima dell’emanazione della
decisione impugnata.
5.2 Il diritto di essere sentito è previsto, nella procedura amministrativa fe-
derale, agli art. 26-28 PA (diritto di esaminare gli atti) e agli art. 29-33 PA
(diritto di essere sentito stricto sensu), in materia di assicurazioni sociali
all'art. 42 LPGA (diritto di essere sentito stricto sensu) e, infine, per quanto
riguarda la procedura di preavviso, all'art. 57a cpv. 1 LAI, il quale stabilisce
che l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la de-
cisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione
o riduzione della prestazione già assegnata.
5.2.1 Nel caso concreto, il rappresentante del ricorrente ha chiesto la tra-
smissione di copia dell’incarto dell’UAIE – ed in particolare della perizia
reumatologica – con scritti del 21 febbraio 2013 e del 5 luglio 2013 (doc. A
118 pag. 238 e doc. A 129 pag. 272), richieste alle quali l’autorità inferiore
ha dato seguito il 14 marzo 2013 rispettivamente il 9 luglio 2013 (doc. A
121 pag. 242 e doc. A 130 pag. 274). Il rappresentante dell’interessato ha
preso posizione, nonché trasmesso nuova documentazione medica, me-
diante scritto del 23 gennaio 2014 (cfr. doc. A 143 pagg. 308 e segg.). Inol-
tre, l’insorgente si è espresso in merito alle conclusioni peritali mediante il
ricorso inoltrato dinanzi al TAF, Tribunale dotato di pieno potere cognitivo
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in merito sia all'accertamento dei fatti sia all'applicazione del diritto. Per-
tanto, questo Tribunale non ravvisa, da questo profilo, alcuna violazione
del diritto di essere sentito.
5.2.2 Per quanto riguarda invece la questione di sapere se il fatto di non
avere sottoposto al ricorrente un nuovo e secondo progetto di decisione –
dopo avere effettuato un’importante istruttoria di causa successivamente
alla notificazione all’insorgente medesimo del primo progetto di decisione
– costituisca o meno una violazione del diritto di essere sentito e, se del
caso, questa violazione possa essere eccezionalmente sanata in questa
sede, si rileva quanto segue. La procedura di preavviso conferisce la pos-
sibilità di essere udito sulla soluzione giuridica prevista (compresa la pre-
vista applicazione del diritto) e quindi va al di là della garanzia cui all'art. 29
cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 134 V 97 consid. 2.8.2; 125 V 401 consid. 3c). La
mancata effettuazione di una corretta procedura di preavviso costituisce
altresì di principio una violazione grave del diritto di essere sentito (cfr. sen-
tenze del TF 8C_577/2008 del 7 novembre 2008 consid. 4.6 e I 584/01 del
24 luglio 2002 consid. 2 con rinvii), non senza dimenticare che una siffatta
violazione può essere sanata solo in via eccezionale (DTF 134 V 97 consid.
2.9 con rinvii), segnatamente allorquando un rinvio degli atti di causa all'au-
torità inferiore per garantire un corretto esercizio del diritto di essere sentito
si esaurirebbe in una vana formalità, in contrasto con l'interesse della parte
lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (DTF 134 V 97 consid. 2.9 con
rinvii nonché DTF 132 V 387 consid. 5.1 e 116 V 182 consid. 3d). Nella
presente fattispecie, la questione riguardo alla violazione del diritto di es-
sere sentito e alla sua (eventuale) eccezionale sanatoria può restare inde-
cisa, il ricorso dovendo comunque essere accolto, la decisione impugnata,
che limita nel tempo la mezza rendita accordata a decorrere dal 1° gennaio
2013 fino al 30 aprile 2013, annullata e la causa rinviata all’autorità inferiore
per completamento dell’istruttoria, in considerazione di un accertamento
insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti.
6.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
C-2736/2014
Pagina 12
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con-
tribuzione, avendo pagato contributi per più di tre anni, fermo restando che
ha versato all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali-
dità per più di un anno (cfr. doc. A 95 pag. 198 e seg. e doc. A 151 pag. 341
e segg. [in particolare pagg. 343 e 345]).
7.
7.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
7.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3)
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
C-2736/2014
Pagina 13
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
8.
8.1 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
8.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013
consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).
9.
Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, materialmente,
ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i
principi.
9.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
9.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
C-2736/2014
Pagina 14
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
9.3 L’art. 88a cpv. 1 OAI, prevede che se la capacità al guadagno dell’as-
sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se
la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità
si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
9.4 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren-
dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è
messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la
prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente
dall’art. 77 OAI, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia con-
tinuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima
o della violazione dell’obbligo di informare.
10.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
C-2736/2014
Pagina 15
11.
11.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e DTF 125 V 351 consid. 3).
11.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
11.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb).
11.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile-
C-2736/2014
Pagina 16
vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso
dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro-
prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli
stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
11.5 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psi-
chica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista
psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione rico-
nosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affe-
zione (DTF 130 V 396 [cfr. più in generale, la necessità di una valutazione
medica in DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.3]). Tenendo conto di diversi criteri,
lo psichiatra deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell'assicurato.
11.6 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre-
cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2).
12.
Nel caso concreto, occorre innanzitutto verificare se l’istruttoria effettuata
dall’autorità inferiore sia sufficiente, o meno, per statuire nel caso di specie.
12.1 È incontestato – né appare esservi motivo per questo Tribunale di in-
tervenire d’ufficio – che, già solo in considerazione delle patologie reuma-
tologiche rilevate, la rendita intera accordata al ricorrente a decorrere dal
1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2012, nonché le rendite ordinarie per
figli legate alla rendita del padre, sono legittime e giustificate, rispettiva-
mente che la mezza rendita assegnata a far tempo dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 aprile 2013, nonché le rendite ordinarie per figli legate alla rendita
del padre, restano acquisite (benché la decisione del 3 aprile 2014 me-
diante la quale è stata accordata la mezza rendita debba essere annullata
per i motivi di cui si dirà di seguito al consid. 12.2 del presente giudizio,
senza possibilità di una nuova decisione dell’UAIE a detrimento dell’insor-
gente [cfr. consid. 14.3 della presente sentenza]). Esse sono fondate su
sufficiente documentazione medica reumatologico-ortopedica (cfr. in parti-
colare la perizia reumatologica del dott. D._______ del 19 maggio 2013
C-2736/2014
Pagina 17
[doc. A 125 pag. 251 e segg.]) e una convincente valutazione delle conse-
guenti incapacità lavorative da parte del perito medesimo e del SMR (cfr. il
rapporto finale SMR del 23 maggio 2013 [doc. A 126 pag. 266 e segg.]). In
sostanza, già solo a seguito delle patologie reumatologiche rilevate – ossia
“stato dopo duplice intervento di plastica legamentare dei tendini peronei
della caviglia destra a seguito di lussazione dei tendini peronei di origine
post-traumatica (giugno 2008 e marzo 2011); lieve ipotrofia muscolare re-
sidua dell’arto inferiore destro; osteocondrosi L5/S1 con ernia discale me-
diana, senza neurologia”, quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa, nonché uno “stato dopo frattura del femore destro all’età di 15
anni, trattata conservativamente” quale diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa –, è stata legittimamente ritenuta per l’insorgente un’in-
capacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 20 giugno 2008 (giorno
dell’infortunio alla caviglia destra) al 2 settembre 2012 e almeno del 50%
dal 3 settembre 2012 al 1° gennaio 2013, ciò che comporta sicuramente il
riconoscimento, da parte dell’assicurazione per l’invalidità svizzera, di una
rendita intera dal 1° luglio 2009 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda) al 31
dicembre 2012 (3 mesi dopo l’indicato miglioramento) e di almeno una
mezza rendita dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013 (3 mesi dopo l’indicato
miglioramento). Peraltro, le menzionate incapacità lavorative attestate
dalla documentazione medica di cui all’incarto dell’UAIE sono pure state
confermate nella sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) n. xxx3 del 4 dicembre 2014 concernente il ricorso presentato dal
ricorrente in materia d’assicurazione contro gli infortuni riguardo alle con-
seguenze dell’infortunio alla caviglia avvenuto il 20 giugno 2008 (cfr. in par-
ticolare consid. 2.3.3 della menzionata sentenza del TCA [doc. TAF 12]).
12.2 Per quanto attiene invece al diritto ad un’eventuale rendita superiore
alla mezza rendita accordata dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013 rispet-
tivamente a una rendita anche dopo il 30 aprile 2013 (cfr. conclusioni ricor-
suali [doc. TAF 1 e consid. E della presente sentenza]), si rileva quanto
segue. Dall’incarto dell’autorità inferiore emerge numerosa documenta-
zione medica di data intercorrente dal 2007 a dicembre 2013 – ossia di
data anteriore alla decisione impugnata – che fornisce concreti indizi circa
la sussistenza di due problematiche neurologiche, segnatamente una neu-
ropatia del nervo surale e un’ernia discale in L5/S1, suscettibili di incidere
sulla residua capacità lavorativa del ricorrente e che non sono state suffi-
cientemente acclarate.
12.2.1 Riguardo alla neuropatia del nervo surale (nervo presente nella re-
gione del polpaccio), la stessa è indicata nel referto del 26 novembre 2010
del dott. H._______, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia
C-2736/2014
Pagina 18
(anca – ginocchio – piede). Al riguardo, lo specialista ha segnalato “che
apparentemente [la neuropatia del nervo surale] è già in parte presente e
potrebbe peggiorare” (cfr. doc. B 68 pag. 119 e segg., in particolare pag.
121). Questo Tribunale rileva che il perito reumatologo dell’AI, seppure ab-
bia citato il menzionato referto tra la documentazione medica esaminata,
non si è espresso – nelle proprie conclusioni di cui alla perizia del 19 mag-
gio 2013 (cfr. doc. A 125 pag. 251 e segg.) – in merito ad una neuropatia
del nervo surale. Nemmeno è dato sapere, né i medici SMR né il perito
reumatologo si sono espressi al riguardo, per quale motivo non è stato ri-
tenuto necessario esperire un accertamento specialistico (neurologico) per
verificare la presenza e l’eventuale incidenza sulla capacità lavorativa di
una possibile problematica del nervo surale.
12.2.2 Per quanto concerne l’ernia discale in L5/S1, questo Tribunale rileva
che dagli atti di cui all’incarto dell’autorità inferiore emerge il referto di una
risonanza magnetica del rachide lombosacrale, effettuata il 13 settembre
2012, mediante la quale non era stato escluso un limitato contatto con le
radici (doc. B 126 pag. 269). Da parte sua, il perito reumatologo dell’AI ha
ritenuto, sulla base di una RMN del 24 gennaio 2013, che “risulta una di-
scopatia degenerativa monosegmentale del segmento lombosacrale
(L5/S1) ed una ernia discale mediana, paramediana bilaterale senza con-
flitti radicolari. Responsabile dei disturbi non è dunque questa ernia bensì
la discopatia” e ha ritenuto, tra le altre, la diagnosi di “osteocondrosi L5/S1
con ernia discale mediana, senza neurologia” (cfr. doc. A 125 pag. 251 e
segg., in particolare pag. 257, pag. 260 e pag. 263). Dagli atti emerge pure
un’ulteriore risonanza magnetica della colonna del 7 ottobre 2013 (poste-
riore quindi alla visita eseguita dal perito reumatologo), la quale ha eviden-
ziato “riscontro di ernia L5-S1 in sede paramediana laterale sinistra e iper-
trofia dei legamenti gialli”. Di detto referto è fatta menzione nel rapporto
della visita per la valutazione di stima medico-legale del 9 dicembre 2013
del dott. prof. F._______, specialista in ortopedia e traumatologia, in medi-
cina dello sport, legale e delle assicurazioni e competente in medicina del
lavoro (doc. A 143 da pag. 322 a pag. 326). Il dott. prof. F._______ ha con-
siderato che l’infortunio alla caviglia ha peggiorato “il quadro anatomico e
sintomatologico a livello lombo-sacrale” e che “da una “semplice” discopa-
tia si è passati – nel tempo – ad una iniziale erniazione discale” (cfr. doc. A
143 pag. 325). Sulla questione, con valutazione del 30 gennaio 2014, il
medico del SMR ha ritenuto che le osservazioni del dott. prof. F._______
fossero una diversa valutazione di un identico stato di salute (doc. A 146
pag. 329). Al riguardo, questo Tribunale non può confermare le considera-
zioni né del perito reumatologo dell’AI secondo cui non vi sarebbero affe-
zioni di tipo neurologico, né del medico SMR secondo cui lo stato di salute
C-2736/2014
Pagina 19
può essere considerato identico. Il perito reumatologo dell’AI ha infatti rite-
nuto, nella propria perizia del 19 maggio 2013, la presenza di una discopa-
tia (tra l’altro degenerativa; cfr. anche doc. A 132 pag. 280 in cui pure il dott.
B._______ ritiene che la discopatia sia degenerativa), affezione segnata-
mente reumatologica, escludendo la presenza di affezioni neurologiche.
Tuttavia, questo Tribunale osserva che non compete al reumatologo di pro-
nunciarsi su affezioni neurologiche, tanto più che l’esclusione di una pro-
blematica neurologica appare essere in contrasto con le risultanze medi-
che di cui agli atti di data posteriore alla perizia reumatologica ma anteriore
alla decisione impugnata. Infatti, il dott. prof. F._______, sulla base di una
risonanza magnetica eseguita posteriormente alla perizia reumatologica
(segnatamente il 7 ottobre 2013), nella propria valutazione del 9 dicembre
2013 ha ritenuto un peggioramento della discopatia, la quale si sarebbe
evoluta nel tempo in un’ernia discale, affezione segnatamente neurologica.
Questo Tribunale ritiene che, conto tenuto del carattere degenerativo della
discopatia nonché del tempo trascorso dalla visita peritale reumatologica
all’emanazione della decisione impugnata, in assenza di una perizia espe-
rita da uno specialista in neurologia non era, né è, possibile escludere a
priori l’esistenza di affezioni neurologiche suscettibili di incidere sulla resi-
dua capacità lavorativa.
12.2.3 Peraltro, questo Tribunale osserva che pure il perito giudiziario PD
dott. I._______, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, incari-
cato dal TCA per l’espletamento di una perizia giudiziaria nella vertenza tra
l’interessato e l’assicuratore contro gli infortuni, appare avere indicato che
“resta aperta la possibilità teorica di un temporaneo aggravamento sinto-
matico dei disturbi alla schiena” (cfr. sentenza del TCA n. xxx3 del 4 dicem-
bre 2014, in particolare consid. 2.2.4 in fine [doc. TAF 12]). Non era tuttavia
necessario assumere agli atti la menzionata perizia giudiziaria ritenuto che
non avrebbe in ogni caso potuto risolvere la questione di determinare
l’eventuale presenza di affezioni neurologiche e la conseguente influenza
sulla capacità lavorativa dell’interessato. Infatti, le affezioni riguardanti il ra-
chide (sia di natura reumatologica che neurologica) non sono state esami-
nate né dal medico di circondario dott. B._______ dell’assicurazione contro
gli infortuni, né dal perito giudiziario incaricato dal TCA, in quanto queste
non sono una conseguenza dell’infortunio alla caviglia del 20 giugno 2008
(cfr. doc. A 123 pag. 246 e segg., doc. A 132 pag. 277 in particolare pag.
280, doc. B 130 pag. 273, doc. B 134 pag. 283 [timbro e annotazione a
mano del dott. B._______] e sentenza del TCA n. xxx3 del 4 dicembre
2014, in particolare consid. 2.2.4 e 2.2.6).
C-2736/2014
Pagina 20
12.3 Ne discende che, in assenza di sufficienti accertamenti in ambito neu-
rologico, l’istruttoria eseguita dall’autorità inferiore si rileva carente. Non ri-
sulta altresì possibile, in tali condizioni, determinarsi, con il grado della ve-
rosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato
di salute dell'insorgente e la relativa conseguenza sulla residua capacità
lavorativa a decorrere dal 3 settembre 2012. Infatti, se per quanto attiene
alle conseguenze sulla capacità lavorativa della problematica alla caviglia
sono giustificati un primo miglioramento a decorrere dal 3 settembre 2012
ed un secondo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (cfr. consid. 12.1 della
presente sentenza), tali miglioramenti potrebbero ciononostante non es-
sersi verificati per quanto attiene le affezioni neurologiche. In altri termini,
conto tenuto che la neuropatia del nervo surale già era stata segnalata nel
referto del 26 novembre 2010 (cfr. consid. 12.2.1 del presente giudizio) e
che già alla risonanza magnetica del 13 settembre 2012 non poteva essere
escluso un contatto con le radici (cfr. consid. 12.2.2 della presente sen-
tenza), senza i dovuti accertamenti in ambito neurologico non è dato di
sapere quale fosse l’incidenza sulla residua capacità lavorativa dal profilo
neurologico nel momento in cui sono stati attestati i menzionati migliora-
menti reumatologici. Va altresì rammentato che in materia di revisione di
una rendita incombe all’autorità inferiore di dimostrare l’intervenuto cam-
biamento significativo dello stato di salute dell’assicurato conto tenuto
dell’insieme delle patologie di cui soffre.
13.
Per conseguenza, la decisione impugnata del 3 aprile 2014 mediante la
quale l’UAIE ha riconosciuto all’interessato la mezza rendita fino al 30
aprile 2013, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridica-
mente rilevanti dal profilo neurologico, viola il diritto federale ed incorre
nell’annullamento.
14.
14.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
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affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti, limitatamente al periodo successivo al 3 settembre 2012
(cfr. consid. 12.3 del presente giudizio), con riferimento allo stato di salute
del ricorrente, segnatamente con una perizia interdisciplinare reumatolo-
gica (conto tenuto del tempo trascorso dalla perizia reumatologica del dott.
D._______) e neurologica non essendo in casu sufficiente esaminare le
affezioni mediante perizie isolate (cfr. sentenza del TF 9C_ 235/2013 del
10 settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii e sentenza del TAF C-6436/2014
del 10 luglio 2017 consid. 11.1; cfr. anche, sulla possibilità di un rinvio
all'autorità inferiore in siffatte circostanze [accertamento manifestamente
insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore,
detta autorità non avendo fatto eseguire la necessaria perizia interdiscipli-
nare] DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; cfr. altresì sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. consid. 10 del
presente giudizio]), e con ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo
dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario (segnata-
mente dal profilo psichiatrico [cfr. le ansie e insonnie di cui è fatta menzione
nella perizia reumatologica {doc. A 125 pagg. 251 e segg., in particolare
pag. 252}]), nonché a pronunciare una nuova decisione.
14.2 In considerazione dell’esito della presente procedura, non vi è ragione
di esaminare l’ulteriore censura sollevata dal ricorrente con riferimento ai
dati ritenuti dall’autorità inferiore nell’ambito del raffronto dei redditi, do-
vendo quest’ultima nuovamente pronunciarsi sul caso.
14.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini,
e nell’ambito della nuova procedura dinnanzi all’autorità inferiore, la rendita
intera accordata al ricorrente dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2012 rispet-
tivamente la mezza rendita riconosciuta dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile
2013 riconducibili alle sole problematiche reumatologiche, nonché le ren-
dite ordinarie per figli legate alla rendita del padre, hanno da ritenersi sic-
come già acquisite, le stesse non essendo state contestate e risultando
giustificate (cfr. consid. 12.1 del presente giudizio). A seguito della presente
sentenza, resta aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accerta-
menti sulla residua capacità lavorativa giustificano, contrariamente a
quanto ritenuto nella decisione impugnata, l’attribuzione di una rendita
maggiore alla mezza rendita già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio
2013 e l’attribuzione di una rendita anche successivamente al 30 aprile
2013.
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15.
15.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato l’8 settembre 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando il
presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
15.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale e che ha da ritenersi vincente nella presente causa, si
giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione
con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la
parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di pre-
stazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche
se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e
nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2’800.- (compresi i disborsi ed esclusa
l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-995/2014 del 9
marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e neces-
sario, limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ri-
petibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto nel senso che la deci-
sione impugnata del 3 aprile 2014 (decisione n. xxx2) è annullata e gli atti
di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento
dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto l’8
settembre 2014, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato
della presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario
“Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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