Corte III
C-2741/2006
{T 0/2}
Sentenza del 5 aprile 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael
Peterli e Franziska Schneider, giudici
Paola Carcano, cancelliera.
G._______,
ricorrente, patrocinato dall'Avv. Odilia De Blasi, Via Cerrate Casale 4, IT-73100
Lecce,
contro
U._______,
Autorità inferiore
concernente
Prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. G._______, cittadino italiano, nato il 29 maggio 1945, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1963 al 1981 come operaio di segheria solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (cfr. doc. 8, 55 e 58). Dopo il rimpatrio, e piú precisamente dal
1982, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa alla dipendenza di
diversi datori quale bracciante agricolo, costantemente fino al 31 dicembre
2001 e saltuariamente fino alla primavera del 2004. A far tempo dal mese
di agosto 2004 percepisce una pensione d'invalidità italiana di complessivi
Euro 412.18 mensili (doc.1, 4, 11, 12, 16 e 58).
In data 5 luglio 2004, G._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 4).
B. L'assicurato è stato visitato il 14 ottobre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano (Lecce),
ove il sanitario incaricato (Dott. Nicola Genovese) ha evidenziato la
diagnosi di "sospetta artrite reattiva o forma iniziale di artrite reumatoide,
ipertensione arteriosa, pregressa polipectomia del colon, artrosi ginocchia
e discopatia lombare" ed ha posto un tasso di invalidità parziale del 67%
per l'ultimo lavoro svolto. Per contro egli non si è espresso in merito a
qualsiasi altra attività confacente all'assicurato (doc. 55).
Il tutto sulla base della seguente documentazione medica obiettiva messa
a disposizione in forma fotostatica: una cartella clinica relativa al ricovero
del 3 giugno 1993 per poliartrite acuta, una cisti al rene dx ed un piccolo
calcolo al rene sx; vari certificati medici del Dott. Francesco Russo
(segnatamente del 28 gennaio 1998, del 16 maggio 2000 e del 30 maggio
2000); un certificato medico del Dott. Giorgio Longo del 23 maggio 2000;
un referto radiologico del polso e della mano destra del 24 maggio 2000;
un referto scintigrafico dell'intero scheletro della Dott.ssa Junia Bagnoli del
21 giugno 2000; un referto neurologico del Dott. Antonio Nicolaci del 7
settembre 2000; un referto radiologico del rachide cervicale e lombo
sacrale del Dott. Antonio Fasano dell'8 novembre 2000; un referto
cardiologico ed un referto ecocardiografico del Dott. Antonio Galati,
ambedue del 12 novembre 2000, giusta i quali l'assicurato è affetto da
"ipertensione arteriosa" e da "cardiopatia ipertensiva"; un referto
radiologico del 25 giugno 2001 del cranio e dei seni paranasali; un referto
di tomografia assiale computerizzata (di seguito: TAC) spinale del tratto
lombare della Dott.ssa Silvia Armenise del 25 giugno 2001; un referto
radiologico del 25 giugno 2001 della colonna lombo-sacrale; un referto di
visita specialistica del 24 gennaio 2002; vari referti reumatologici del Dott.
3Giorgio Carlino (segnatamente del 21 febbraio 2002, del 14 marzo 2002,
del 30 aprile 2002 e del 16 gennaio 2003); un referto radiologico del 27
febbraio 2002 delle ginocchia e dei polsi; una valutazione microscopica di
liquido sinoviale del 14 marzo 2002; un'ecografia del 12 novembre 2002;
un referto radiologico del 12 novembre 2002; un referto di una
pancolonscopia del 12 novembre 2002; un protocollo di anatomia
patologica del colon del Dott. T. Carlà del 17 febbraio 2003;
un'attestazione medica dell'Unità operativa di "Day Surgery Unit" chirurgia
generale di Gagliano del Capo (Lecce) del 20 marzo 2003 giusta la quale
l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di polipectomia
endoscopica per polipo peduncolato del sigma; un protocollo di anatomia
patologica del polipo del sigma della Dott.ssa M. Scordari del 1° aprile
2003; un referto reumatologico del 27 maggio 2003; un'attestazione
medica del 18 luglio 2003 giusta la quale l'assicurato è stato ricoverato
nell'unità operativa di oculistica dell'azienda ospedaliera "Card. G. Panico"
di Tricase (Lecce) dal 13 luglio 2003 al 18 luglio 2003 per corpo estraneo
corneale con uveite reattiva occhio sinistro CC 11579; un'attestazione di
prestazione del servizio di pronto soccorso dell'azienda ospedaliera "Card.
G. Panico" di Tricase del 27 luglio 2003 per "sospetta artrite reumatoide";
un'attestazione medica del 6 dicembre 2003 giusta la quale l'assicurato è
stato ricoverato nell'unità operativa di oculistica dell'azienda ospedaliera
"Card. G. Panico" di Tricase " dal 26 novembre 2003 al 29 novembre 2003
per "Ipoema postraumatico in occhio destro"; un modulo del 2 ottobre 2003
ed un'attestazione medica del Prof. Franco Capsoni del 31 marzo 2004
che diagnostica un "sospetto di artrite reattiva o di forma iniziale di AR"; un
referto di una pancolonscopia del Dott. De Blasi del 12 giugno 2003 che
attesta l'assenza di lesioni recidive; i risultati di esami ematochimici del 24
e del 28 maggio 2004; un certificato medico del Dott. Giuseppe Luigi
Renna del 6 luglio 2004 che diagnostica "artrite gottosa, spondiloartrosi
diffusa"; un referto allergologico del 1° luglio 2004 ed, infine, un referto
medico di chirurgia generale del 1° ottobre 2004 (doc. 17-54).
Alla predetta documentazione sono stati poi aggiunti: un referto
radiografico del torace del 2 novembre 2004 ed uno ecografico
dell'addome superiore dell'8 novembre 2004, ambedue del Dott. Antonio
Fasano (doc. 56 e 57).
C. Nei suoi rapporti del 15 e 16 luglio 2005 il Dott. Werner Luthi, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato
il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, fissa un tasso di
invalidità parziale del 40% dell'assicurato quale bracciante agricolo a far
tempo dal mese di giugno 2003, considerandolo tuttavia abile al 100% in
attività lucrative sostitutive piú leggere quali, ad esempio, portinaio,
custode, sorvegliante, sorvegliante di parcheggi e/o musei, venditore di
biglietti e distributore del corriere interno (doc. 58 e 59).
4In un calcolo comparativo dei redditi, l'amministrazione ha ritenuto che
nell'ambito delle predette attività sostitutive l'interessato subirebbe una
perdita di guadagno del 22,93% a partire dal mese di giugno 2003 (doc.
60).
Con decisione del 20 settembre 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni di G._______ (doc. 61).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dal Patronato Encal di Patú, ha
formulato in data 30 settembre 2005 tempestiva opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 64). Nulla ha
prodotto a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 6 marzo 2006, l'UAIE ha respinto la
predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione del
20 settembre 2005 (doc. 65).
E. Con tempestivo gravame del 22 marzo 2006, consegnato alla Posta il 21
aprile successivo, G._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Odilia
De Blasi, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce
in forma fotostatica, oltre ad alcuni documenti già agli atti, anche: un
referto radiografico delle mani e della colonna cervicale del Dott. Gian
Giuseppe Panico del 30 settembre 2005 che diagnostica una "cervico-
unco-e discoartrosi" oltre a "diffusi modesti segni di artrosi" alle mani; un
referto specialistico del Dott. Giorgio Carlino del 3 ottobre 2005 che
apprezza "poliartralgie e cervicoartrosi con radicolopatia"; un referto
specialistico del dott. De Blasi giusta il quale l'esame del colon "non
evidenzia la presenza di lesioni polipoidi recidive ma rileva multipli e diffusi
diverticoli che si estendono dal sigma fino a tutto il traverso".
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Werner Luthi, il quale, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha
confermato, nella sua relazione del 20 luglio 2006 (doc. 67), i sui pareri
precedenti (doc. 58 e 59).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 aprile 2006 l'UAIE propone
pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per
quanto occorra, nei considerandi che seguono.
F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. De Blasi, con scritto del 4 ottobre 2006,
ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
5G. In data 13 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS
830.1).
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
62.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sostituisce qualsiasi
convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o piú Stati membri
sancendo nel contempo il principio della parità di trattamento tra cittadini
che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
73. La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
4. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 luglio 2004. In deroga
all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia
più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 luglio 2003
(ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 6 marzo 2006, data della
decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
86.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40 % (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 % (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
97. Il ricorrente, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa dipendente
quale bracciante agricolo costantemente fino al 31 dicembre 2001 e
saltuariamente fino alla primavera del 2004. Per il seguito non ha più
lavorato.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
8. Nel caso di specie la diagnosi risulta essere articolata su due livelli
temporali. Dapprima, è stata evidenziata una "sospetta artrite reattiva o
forma iniziale di artrite reumatoide, ipertensione arteriosa, pregressa
polipectomia del colon, artrosi ginocchia e discopatia lombare" (cfr. perizia
medica particolareggiata dell'INPS del 14 ottobre 2004: doc. 55).
Successivamente sono state rilevate "cervico-unco- e discoartrosi,
poliartralgie e cervicoartrosi con radicolopatia oltre a multipli e diffusi
diverticoli che si estendono dal sigma fino a tutto il traverso". Per contro
l'esame del colon del 3 ottobre 2005 ha posto in evidenza l'assenza di
lesioni polipoidi recidive (cfr. documentazione medica fotostatica allegata
al ricorso in esame).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % (rispettivamente del
50 % per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali)
almeno durante un anno.
10
9. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS fissa un tasso di invalidità parziale del 67%
per l'ultimo lavoro svolto. Per contro egli non si esprime in merito a
qualsiasi altra attività confacente all'assicurato (doc. 55). Dal canto suo il
Dott. Werner Luthi, medico dell'UAIE, alla luce anche della
documentazione medica prodotta dall'assicurato nell'ambito della presente
procedura ricorsuale ed attestante il secondo gruppo menzionato di
affezioni che l'affliggono, fissa un tasso di invalidità parziale del 40% quale
bracciante agricolo a far tempo dal mese di giugno 2003, considerandolo
tuttavia abile al 100% in attività lucrative sostitutive piú leggere quali, ad
esempio, portinaio, custode, sorvegliante, sorvegliante di parcheggi e/o
musei, venditore di biglietti e distributore del corriere interno (doc. 58, 59 e
67).
10.
10.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a).
10.2 Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa il Tribunale federale ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212). Secondo il Tribunale federale i
centri medici di accertamento dell'AI non possono essere considerati parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178; Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 2001 pag. 110). Nell'ambito del libero
11
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 il Tribunale federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.3 Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott. Werner
Luthi, medico dell'UAIE (doc. 58, 59 e 67). Infatti, egli ha compiutamente
valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di
accertamenti approfonditi e completi (doc. 17-57 e documentazione
medica fotostatica allegata al ricorso in esame), giungendo a conclusioni
logiche e motivate in merito alla parziale incapacità lavorativa
dell'assicurato (nella misura del 40%) quale bracciante agricolo a far
tempo dal mese di giugno 2003 ed alla piena capacità di lavoro (100%) in
attività lucrative sostitutive piú leggere quali, ad esempio, portinaio,
custode, sorvegliante, sorvegliante di parcheggi e/o musei, venditore di
biglietti e distributore del corriere interno. G._______ sarebbe quindi
ancora in grado di svolgere, in misura completa, delle attività rispettose.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido.
11.2 L'amministrazione ha tenuto conto (calcolo effettuato il 1° settembre 2005)
di un salario mensile medio, privo di invalidità, conseguibile nel 2003 in
Italia quale operaio agricolo (agricoltura generale) di Euro 1'161.73.
12
Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre 2002-2003 dell'Ufficio
internazionale del lavoro di Ginevra, l'UAIE ha accertato il salario mensile
medio ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e piú
precisamente:
- venditore nell'ambito del commercio in generale Euro 1'286.93;
- cassiere nell'ambito del commercio al dettaglio Euro 1'181.89;
- manovale Euro 1'119.23.
Dopo di che ha considerato un salario mensile da invalido di Euro 1'119.23
al quale ha poi applicato, conformemente ai dettami della giurisprudenza
consolidata in ambito di salari statistici (DTF 126 V 75,
Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR 2000
IV n. 1), un correttivo del 20%, dato che l'assicurato ha già una certa età
(nel 2003: 58 anni) e puó esercitare solamente attività leggere. É cosí
giunta ad un salario mensile medio di Euro 895.38. Il confronto fra un
reddito privo di invalidità di Euro 1'161.73 ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 895.38 comporta una perdita di
guadagno del 22,93 % {[(1'161.73-895.38)x100] : 1'161.73}, tasso che
esclude il riconoscimento del diritto alla rendita AI.
A titolo abbondanziale si osserva che non si raggiungerebbe il tasso
minimo del 40% richiesto dalla legge per avere diritto al quarto di rendita
nemmeno nell'ipotesi in cui si dovesse applicare all'introito teorico di Euro
1'119.23 la riduzione massima del 25 % consentita dalla giurisprudenza
per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75). Infatti,
il calcolo comparativo, rispetto al salario privo di invalidità di Euro
1'161.73, comporterebbe una perdita di guadagno del 27.74 % {[(1'161.73-
839.42)x100] : 1'161.73}.
G._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12. Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali conformemente al combinato disposto dell'art. 69 cpv. 2
LAI (nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006, v. disposizioni
transitorie inerenti la modifica della LAI del 16 dicembre 2005 in RU 2006
2003 no. II; FF 2005 2751) e dell'art. 85bis cpv. 2 della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 6 marzo 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
3. Comunicazione:
- alla rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. 727.45.260.153/544/NCA), per atto
giudiziario,
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna, per atto giudiziario.
Rimedi di diritto
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge federale del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri sulla
libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del Regolamento (CEE)
1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni presso un ufficio postale del
Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale locale.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: