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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2741/2011
Sen t e n z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudice unico: Francesco Parrino,
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 12 aprile 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 12 aprile 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha confermato al cittadino
polacco A._______, nato nel , residente negli Stati Uniti d'America, che la
sua richiesta di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era
stata respinta;
con scritto (telecopia) del 14 maggio 2011, A._______ ha chiesto a
questo Tribunale amministrativo federale (TAF) di concedergli un termine
(almeno fino al 15 giugno 2011) alfine di perfezionare un eventuale
ricorso contro il suddetto provvedimento;
con ordinanza del 31 maggio 2011, il TAF ha invitato l'insorgente a
completare il suo fax dell'11 maggio con la firma in originale, le
conclusioni ed i motivi di ricorso entro 10 giorni dal ricevimento
dell'ordinanza stessa;
con la risposta del 15 giugno 2011, A._______ ha di nuovo inviato un fax
privo di firma in originale, di conclusioni e motivazioni; ha inoltre esibito
copia di documentazione medica già ad atti e in gran parte di antica
redazione, nonché una refertazione del Dott. Holden del 17 maggio 2011;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia di assicurazione per
l'invalidità, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo
federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
giusta l'art. 52 PA (cpv. 13), l'atto di ricorso deve contenere le
conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione
impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in
possesso del ricorrente; se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le
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conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il
ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso
assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi; essa gli
assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso,
deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi o
la firma, non entrerà nel merito del ricorso;
nella specie, l'invio (telecopia) non soddisfa ai requisiti richiesti;
in primo luogo manca la firma in originale, sia nel primo che nel secondo
scritto di A._______; un atto di ricorso che contiene una firma fotocopiata
e/o risultante da un fax non è ricevibile, in quanto l'assenza di una firma
olografa in un esposto di ricorso di diritto amministrativo è un errore
irreparabile che conduce all'inammissibilità di questo atto giuridico (DTF
121 II 252);
in secondo luogo, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo
presuppone una manifesta volontà, espressa per iscritto, di contestare la
decisione dell'autorità amministrativa (cfr. anche DTF 116 V 356 consid.
2b);
l'interessato non motiva adeguatamente i suoi scritti; mancano infatti delle
conclusioni chiare alle quali l'autorità giudiziaria possa riferirsi (la volontà
di ricorrere e le ragioni per le quali impugna il provvedimento dell'autorità
inferiore);
peraltro, i due scritti del nominato (11 maggio e 15 giugno 2011) sono
sostanzialmente simili e si limitano ad esporre qualche breve
considerazione di forma;
non basta a colmare la lacuna di cui sopra il semplice invio di diversa
documentazione sanitaria (la quasi totalità peraltro già inserita negli atti
d'istruttoria);
il ricorso è pertanto inammissibile, dovendosi applicare la comminatoria
dell'ordinanza del 31 maggio 2011, disposizione ripresa dall'art. 52 cpv. 3
PA;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili;
non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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