Corte III
C-2742/2006
{T 0/2}
Sentenza del 10 maggio 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska
Schneider e Stefan Mesmer, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
L._______,
ricorrente, patrocinato dall'Avv. Odilia De Blasi,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. L._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1969 al 1984 quale operaio solvendo, durante tali periodi, i
contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (doc. 1, 6, 22 e 24). Dopo il rimpatrio, e piú precisamente dal
1987, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa quale operaio
nell'ambito del montaggio delle calzature fino al 2 marzo 2004, allorquando
si è ritirato dal lavoro a seguito della chiusura del reparto in cui lavorava
(doc. 9, 10, 24 e 24).
In data 2 novembre 2004, L._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 2, 3 e 4).
B. L'assicurato è stato visitato il 1° dicembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano (Lecce),
ove il sanitario incaricato (Dott. C._______) ha evidenziato la diagnosi di
"cervicolomboartrosi in soggetto operato per ernia del disco L5-S1, con
segni di irritazione radicolare in territorio di S1" ed ha posto un tasso di
invalidità parziale del 50% sia per l'ultimo lavoro svolto sia per qualsiasi
altra attività confacente all'assicurato (doc. 22).
Il tutto sulla base della seguente documentazione medica obiettiva: una
scheda di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dall'11 al 26 maggio
1987 presso l'ospedale generale provinciale "Card. G. Panico", reparto di
ortopedia, di Tricase (Lecce) per ernia discale lombare, oltre a referti
medici vari allegati alla stessa; vari referti specialistici del Dott. U._______
(segnatamente del 24 aprile e 21 luglio 1990 e del 28 settembre 1991)
relativi ai seguenti esami: esofagoscopia, gastroscopia e duodenoscopia;
una scheda di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 20 novembre
al 15 dicembre 1990 presso l'ospedale generale provinciale "Card. G.
Panico", reparto di ortopedia, di Tricase (Lecce) per ernia discale lombare
recidivata, oltre a referti medici vari allegati alla stessa; un certificato
medico del Dott. B._______ del 10 gennaio 1991 giusta il quale
l'assicurato è stato operato di emorroidi di IV grado in data 13 settembre
1990; una scheda di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 12 al
21 novembre 1992 presso l'ospedale generale provinciale "Card. G.
Panico", reparto di ortopedia, di Tricase (Lecce) per algie al rachide
lombo-sacrale ed all'arto inferiore destro, oltre a referti medici vari allegati
alla stessa; un referto specialistico del Dott. U._______ del 21 gennaio
1995 relativo ai seguenti esami: esofagoscopia, gastroscopia,
duodenoscopia e biopsia; un referto radiografico (rachide cervico lombo
sacrale) del Dott. F._______ del 29 settembre 2004 (doc. 12-18 e 20-21).
3Alla predetta documentazione è stata poi aggiunta una relazione sanitaria
rilasciata il 13 maggio 2005 dall'Azienda Sanitaria Locale LE/2 di Maglie
(doc. 23).
C. Nel suo rapporto dell'8 settembre 2005 il Dott. P._______ del servizio
medico regionale (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, fissa un
tasso di invalidità parziale del 30% dell'assicurato quale operaio
nell'ambito del montaggio delle calzature a partire dal 3 marzo 2004,
tuttavia considerandolo abile all'80% (seppur a determinate condizioni) in
attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative (doc. 25).
Con decisione del 22 settembre 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni di L._______ (doc. 26).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dal Patronato Encal di Patú, ha
formulato in data 3 ottobre 2005 tempestiva opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del
suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 29). Nulla ha prodotto a
suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 24 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione
del 22 settembre 2005 (doc. 30).
E. Con tempestivo gravame del 10 aprile 2006, consegnato alla Posta il 24
aprile successivo, L._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Odilia
De Blasi, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce,
oltre ad alcuni documenti già agli atti, un certificato medico del Dott.
C1._______ (attivo presso il dipartimento di salute mentale dell'Unità
sanitaria locale LE/2 di Maglie, Lecce) del 4 ottobre 2004 giusta il quale
l'assicurato è affetto da "stato ansioso-depressivo" ed i risultati degli esami
effettuati durante un ricovero dal 31 gennaio al 7 febbraio 2006 presso
l'ospedale civile "Daniele-Romasi", reparto di medicina generale, di
Gagliano del Capo (Lecce) per prostatite acuta.
F. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
S._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, alla luce della
nuova documentazione prodotta, nella sua relazione dell'8 agosto 2006
fissa un tasso di invalidità parziale del 30% dell'assicurato quale operaio
nell'ambito del montaggio delle calzature a partire dal 20 febbraio 2004,
tuttavia considerando l'assicurato abile all'80% (seppur a determinate
condizioni) in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative a
partire dal 3 marzo 2004 (doc. 32). Il Dott. S._______ ha quindi
4confermato nella sostanza il precedente parere del collega Dott.
P._______.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 24 aprile 2006 l'UAIE propone
pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per
quanto occorra, nei considerandi che seguono.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv. De
Blasi, con scritto del 2 ottobre 2006, ha ribadito l'intenzione del proprio
assistito di mantenere il ricorso.
H. In data 23 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS
830.1).
5Ai sensi dell'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
62.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
4. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 2 novembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 2
novembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 24
marzo 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
7Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
8provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
7. Il ricorrente, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa quale operaio
nell'ambito del montaggio delle calzature fino al 2 marzo 2004. Per il
seguito non ha più lavorato per ragioni che imputa invero, non tanto alle
sue condizioni di salute, quanto piuttosto alla chiusura del reparto in cui
lavorava.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
8. Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di "cervicolomboartrosi
in soggetto operato per ernia del disco L5-S1, con segni di irritazione
radicolare in territorio di S1" (perizia medica particolareggiata dell'INPS del
1° dicembre 2004: doc. 22).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del
50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali)
almeno durante un anno.
99. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso di invalidità del 50% sia in
funzione dell'ultimo lavoro espletato (operaio nell'industria delle calzature)
sia in un'attività lavorativa adeguata alle sue condizioni (doc. 22). Dal
canto suo il Dott. P._______ del servizio medico regionale (SMR) ritiene
un tasso di invalidità parziale del 30% dell'assicurato quale operaio
nell'ambito del montaggio delle calzature a partire dal 3 marzo 2004,
tuttavia considerandolo abile all'80% (seppur a determinate condizioni) in
attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative (doc. 25) mentre
il Dott. S._______, pure del servizio medico regionale (SMR), fissa un
tasso di invalidità parziale del 30% nell'ambito dell'ultimo lavoro svolto a
partire però dal 20 febbraio 2004, tuttavia considerandolo abile all'80%
(seppur a determinate condizioni) in attività lucrative sostitutive
fisicamente meno impegnative a partire dal 3 marzo 2004 (doc. 32).
10.
10.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante,
secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(DTF 125 V 353; Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
2001 p. 109).
10.2 L'assicurato si è sottoposto ad un intervento chirurgico nel corso del 1987
per "ernia discale lombare" e nel corso del 1990 per "ernia discale
recidivata". Sempre nel corso del 1990 si è sottoposto ad un intervento di
emorroidectomia mentre nel corso del 1992 è stato nuovamente ricoverato
per algie al rachide lombo-sacrale ed all'arto inferiore destro. Egli è affetto
da cervico-lomboartrosi con conseguente limitazione funzionale e da una
sindrome ansioso-depressiva trattata psico-farmacologicamente. Il suo
10
quadro fisico generale risulta discreto nella misura in cui beneficia di: un
buono stato di nutrizione (peso 72 kg per 162 cm di altezza), un aspetto
generale buono, una costituzione forte, un portamento corretto con
andatura normale, dei movimenti liberi, una muscolatura valida, una
pressione arteriosa a riposo praticamente nella norma (140/85), una vista
sufficiente ed un udito valido (perizia medica particolareggiata dell'INPS
del 1° dicembre 2002: doc. 22).
10.3 Nelle predette condizioni pretendere che l'assicurato continuasse ad
esercitare nella misura del 50% (come sostenuto dal medico dell'INPS) o
addirittura del 70% (come sostenuto dal medico dell'UAIE) un lavoro
prettamente sedentario, qual è invero quello di operaio nell'ambito del
montaggio delle calzature, appare difficilmente sostenibile. Il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che egli non era piú in grado di svolgere la
sua precedente professione, ma ritiene altresí che – come peraltro
correttamente ammesso dall'amministrazione - avrebbe potuto comunque
svolgere all'80% delle attività sostitutive leggere ed adeguate alle sue
particolari condizioni (e, piú precisamente: con posizioni alternate; pesi
massimi di 10 kg non ripetutamente; solo brevi tratti a piedi; al riparo dal
cattivo tempo, dall'umidità, dal freddo, dal calore e senza dovere lavorare
a livelli al di sopra della testa) in un settore che non richiede una
particolare formazione come, ad esempio, quello del commercio in
generale o al dettaglio.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido.
11.2 Sulla base delle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla
struttura dei salari 2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato,
categoria 4, maschile) il salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile nel 2004 quale operaio nell'ambito del montaggio delle
calzature è di Fr. 4'121.--. Viceversa il salario mensile medio ottenibile nel
medesimo periodo in attività di tipo leggero non qualificate sono i seguenti:
- venditore nell'ambito del commercio in generale Fr. 4'672.--;
- cassiere nell'ambito del commercio al dettaglio Fr. 4'280.--.
11
Al fine di procedere al confronto dei redditi, e conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, deve essere considerato, quale
reddito da invalido, un importo corrispondente alla media dei salari relativi
alle professioni sostitutive (DTF 124 V 321) e, quindi, un introito mensile di
Fr. 4'476.-- [(4'672.-- + 4'280):2], pari a Fr. 3'580.80 (occupazione all'80%).
Anche applicando un riduzione adeguata del 10% consentita dalla
giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF
126 V 75), giungendo cosí ad un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza
dell'invalidità, di Fr. 3'222.72, il confronto fra un reddito privo di invalidità di
Fr. 4'121.-- ed un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità,
di Fr. 3'222.72 comporterebbe una perdita di guadagno del 21.79%
{[(4'121 - 3'222.72)x100] : 4'121.60}, tasso che esclude il riconoscimento
del diritto alla rendita AI.
L._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12. Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali.
12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 24 marzo 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
3. Comunicazione:
- alla rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La
decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono
in possesso della parte (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: