Corte III
C-2744/2006
{T 0/2}
Sentenza del 19 aprile 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska
Schneider e Johannes Frölicher, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
S._______,
ricorrente, patrocinata dall'Avv. Odilia De Blasi,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. S._______, cittadina italiana, nata il 31 ottobre 1946, coniugata, ha
lavorato in Svizzera dal 1966 al 1974 come operaia solvendo, durante tali
periodi, i contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (cfr. doc. 35, 39 e 51). Dopo il rimpatrio, e piú
precisamente dal 1975, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa
quale bracciante agricola fino al 31 dicembre 1981, allorquando si è ritirata
dal lavoro per ragioni che l'interessata imputa alle sue condizioni precarie
di salute. A far tempo dal mese di febbraio 1982 percepisce una pensione
di invalidità italiana di complessivi Euro 420.02 mensili (cfr. doc. 35, 36, 44
e 51).
In data 27 settembre 2004, S._______ ha formulato una richiesta tesa al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 35-38). Si tratta, invero, della terza domanda avanzata
dall'assicurata. Ella, infatti, ha inoltrato una prima richiesta che è stata
respinta dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) con decisione del 5 marzo 1991, cresciuta in
giudicato. Dopo di che una seconda domanda del 14 marzo 2003 è stata
pure respinta dall'UAIE con decisione su opposizione del 9 luglio 2004,
anch'essa cresciuta in giudicato (doc.1-6, 29, 34 e 57). In quell'occasione
ella aveva prodotto la seguente documentazione medica obiettiva: un
cartellino di dimissioni relativo al ricovero dal 20 febbraio al 4 marzo 1993
presso l'ospedale generale provinciale "Card. G. Panico" di Tricase
(Lecce) per valvulopatia mitro-aortica (stenoinsufficienza aortica – stenosi
mitralica), miofibroma uterino ed artrosi cervicale; un cartellino di
dimissioni relativo al ricovero dal 10 al 19 febbraio 1995 presso l'ospedale
generale provinciale "Card. G. Panico" di Tricase (Lecce) per valvulopatia
mitralica-aortica, broncopatia cronica e orticarie; due relazioni sanitarie del
Dott. C._______, rispettivamente del 10 e del 27 dicembre 1996 relative al
ricovero dal 9 al 27 dicembre 1996 per un intervento di sostituzione
valvolare mitralica e aortica con protesi per steno-insufficienza aortica di
grado severo e stenosi mitralica di grado moderato; vari referti radiografici,
segnatamente del 2 e 18 gennaio 1997, dell'8 novembre 1999, del 12
febbraio 2001 e del 10 gennaio 2003; un cartellino di dimissioni relativo al
ricovero dal 1° al 13 settembre 1997 presso l'ospedale generale
provinciale "Card. G. Panico" di Tricase (Lecce) per TIA cerebrale; un
referto di un eco color dopler del 19 settembre 1997; un referto di un
esame ecocardiografico del 2 maggio 2003; un referto pneumologico del
29 ottobre 1999 ed un referto di un eco dopler del 14 luglio 2003 (doc. 11-
23).
3B. Con espresso riferimento alla richiesta del 27 settembre 2004 l'assicurata
è stata visitata l'8 ottobre 2004 presso i servizi medici dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano (Lecce), ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "protesi valvolare mitralica
ed aortica ben funzionanti; ipostenia emisona destro in esiti di tia
cerebrale; stenosi carotidea a dx; spondiloartrosi diffusa con segni di
irritazione radicolare a sinistra" ed ha posto un tasso di invalidità parziale
del 80% per l'ultimo lavoro svolto. Per contro egli non si è pronunciato in
merito a qualsiasi altra attività confacente all'assicurata (doc. 48). Il tutto
sulla base della seguente nuova documentazione medica obiettiva
prodotta: un referto di un ecodopler arterioso del 14 giugno 2004 (doc. 45);
un referto neuroradiologico del Dott. P._______ del 24 agosto 2004 (doc.
46); un referto ecocardiografico del Dott. G._______ del 24 agosto 2004
(doc. 47). Alla stessa è stato successivamente aggiunto anche un referto
ecocardiografico del Dott. G._______ del 5 maggio 2005 (doc. 49).
C. Nei suoi rapporti del 6 settembre 2005, il dott. P._______ del Servizio
medico regionale (SMR) - dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita,
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata e tenuto
conto dell'apposito formulario per assicurati nell'economia domestica del
25 maggio 2005 riempito dall'assicurata (doc. 43) - fissa un tasso di
invalidità parziale del 20% quale bracciante agricola, tuttavia
considerandola abile al 100% (seppur a determinate condizioni) in attività
lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative e, segnatamente,
leggere e/o sedentarie mentre, in ambito domestico, l'incapacità di lavoro
si situerebbe al 16% (doc. 52, 52.1 e 52.2).
Con decisione del 14 settembre 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero ha pertanto respinto anche
la terza richiesta di prestazioni di S._______ (doc. 53).
D. Quest'ultima, regolarmente rappresentata dal Patronato E._______ di
Patú, ha formulato in data 28 settembre 2005 tempestiva opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 54). Nulla ha
prodotto a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 22 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione
del 14 settembre 2005 (doc. 57).
4E. Con tempestivo gravame del 10 aprile 2006, consegnato alla Posta il 24
aprile successivo, S._______, regolarmente rappresentata dall'avv. Odilia
de Blasi, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce,
oltre ad alcuni documenti già agli atti, anche alcune considerazioni
medico-legali sul suo grado di invalidità stilate dal Dott. C.1_______ il 15
giugno 2006 ed un referto di un ecodopler rilasciato dall'Azienda
Ospedaliera di Parma.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
S._______ del Servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua
relazione dell'8 agosto 2006 considera l'interessata, alla luce della nuova
documentazione prodotta, abile al 100% (seppur a determinate condizioni)
in attività lucrative sostitutive fisicamente leggere e/o sedentarie mentre
fissa un tasso di invalidità parziale del 22% in ambito domestico (doc. 59 e
59.1).
Nella sua risposta del 24 aprile 2006 l'UAIE propone pertanto la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei
considerandi che seguono.
F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Odilia De Blasi, con scritto del 2 ottobre
2006, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
G. In data 14 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
51.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS
830.1).
1.4 Ai sensi dell'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
62.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
74.
4.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve cumulativamente essere invalido ai sensi della
legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un
anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio mentre il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
84.2 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di
invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se
non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF
109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale ed,
in particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87ss. OAI, Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto
in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta
invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336).
5. Conformemente alla giurisprudenza esposta sub. consid. 4.2 e come
peraltro correttamente ammesso dall'amministrazione, il periodo di
riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 9
luglio 2004 (data della decisione su opposizione che ha respinto la
seconda richiesta di prestazioni inoltrata il 14 marzo 2003) ed il 22 marzo
2006 (data della decisione su opposizione, qui avversata, che ha respinto
la terza domanda di prestazioni inoltrata il 27 settembre 2004). Il Tribunale
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo
lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
96. Il Tribunale deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova,
indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti
messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile
sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa il Tribunale federale ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212). Secondo il Tribunale federale i
centri medici di accertamento dell'AI non possono essere considerati parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 pag. 110).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su
basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste
delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 il Tribunale
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
10
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p.
109).
7.
7.1 Posto che la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante
più di un anno intero in totale e pertanto adempie la condizione della
durata minima di contribuzione alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita (doc. 39), dev'essere innanzitutto accertato se lo stato di
salute dell'assicurata ha subito una modifica rilevante tra il 9 luglio 2004 ed
il 22 marzo 2006.
7.2 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurata è stata ricoverata
in ospedale: dal 20 febbraio al 4 marzo 1993 per valvulopatia mitro-aortica
(stenoinsufficienza aortica – stenosi mitralica), miofibroma uterino ed
artrosi cervicale; dal 10 al 19 febbraio 1995 per valvulopatia mitralica-
aortica, broncopatia cronica e orticarie; dal 9 al 27 dicembre 1996 per un
intervento di sostituzione valvolare mitralica e aortica con protesi per
steno-insufficienza aortica di grado severo e stenosi mitralica di grado
moderato e dal 1° al 13 settembre 1997 per TIA cerebrale (doc. 11, 12, 13
e 16). Nonostante la gravità dell'affezione cardiopatica (terza classe
funzionale NYHA: doc. 13), l'assicurata - dopo essersi sottoposta
all'intervento del 10 dicembre 1996 - gode di compenso cardio-polmonare
e di funzione ventricolare normale (rapporto della Dott.ssa J._______del
servizio medico regionale del 6 febbraio 2004: doc. 27; perizia medica
particolareggiata dell'INPS dell'11 novembre 2004: doc. 48). Ciò che è
pure comprovato dalle ecocardiografie del 2 maggio 2003 e del 24 agosto
2004 (doc. 22 e 47). Allo stesso modo anche l'attacco di TIA cerebrale è
stato curato con successo ritenuto che l'assicurata non è stata soggetta a
ricadute. Infine soffre di problemi alla schiena con discopatia e
spondiloartrosi con moderata incidenza funzionale. Il suo quadro fisico
generale risulta abbastanza discreto nella misura in cui beneficia di: uno
stato di nutrizione buono (peso 68 kg per 152 cm di altezza), un colorito
normale, una vista sufficiente, un olfatto buono, un udito normale,
pressione arteriosa (125/80) e pulsazioni a riposo (90/min.) nella norma
(perizia medica particolareggiata dell'INPS dell'11 novembre 2004: doc.
48). Inoltre, lo stato di salute dell'assicurata attestato nel rapporto del 6
febbraio 2004 dalla Dott.ssa J._______, nei rapporti del 6 settembre 2005
dal Dott. P._______ e nel rapporto dell'8 agosto 2006 dal Dott. S._______,
tutti attivi presso il servizio medico regionale (SMR), appare costante (doc.
25, 26, 27, 52, 52.1, 52.2, 59 e 59.1) ed il collegio giudicante non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le predette considerazioni
mediche.
11
7.3 Stante quanto precede il collegio giudicante ritiene che nel periodo di
riferimento lo stato di salute dell'assicurata non ha subito una modifica
rilevante, presentandosi piuttosto stazionario.
8.
8.1 Di conseguenza, rimane ora da esaminare, se nel periodo di riferimento le
conseguenze del predetto stato di salute sulla capacità di guadagno
dell'assicurata hanno subito un cambiamento notevole.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V
207).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro,
è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva
da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non
la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (artt. 5 e 28
cpv. 2bis e art. 8 cpv. 3 LPGA ). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per quanto riguarda la
scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di una persona assicurata
che non esercita più un'attività lucrativa si deve verificare quale sarebbe
stata l'attività esercitata se non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole,
lo statuto dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da sana,
quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato
l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione
remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
12
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività
lucrativa va ammessa ove tale eventualità si presenti alla luce della
situazione personale, familiare, sociale ed economica con un grado di
verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b).
8.3 Nella specie dev'essere rilevato che S._______, compilando il primo
questionario per l'assicurato ha dichiarato di aver cessato l'attività
lavorativa dal 31 dicembre 1981 senza tuttavia indicarne il motivo
(doc. 10), mentre nel secondo questionario per l'assicurato ha precisato di
aver cessato l'attività lavorativa dal 1981 per problemi di salute (doc. 44).
Ora quest'ultima affermazione non è confortata dalla documentazione
medica.
Infatti, dagli atti emerge che l'assicurata è stata ricoverata in ospedale per
la prima volta dal 20 febbraio al 4 marzo 1993 allorquando ha molto
verosimilmente iniziato a soffrire di valvulopatia mitroaortica
(stenoinsufficienza aortica – stenosi mitralica; doc. 11). Ciò che è
comprovato anche dal fatto che di seguito, e piú precisamente dal 10 al 19
febbraio 1995, l'interessata è stata nuovamente ricoverata in ospedale per
valvulopatia mitralica – aortica (doc. 12) come pure dalla relazione clinica
del 9 dicembre 1996 del Dott. C._______ attestante che l'assicurata soffre
da alcuni anni di valvulopatia mitro-aortica (doc. 13). Tanto è che,
trattandosi di una malattia cardiaca grave (terza classe funzionale NYHA:
doc. 13), l'interessata si è poi sottoposta il 10 dicembre 1996 ad un
intervento di sostituzione valvolare mitralica e aortica con protesi per
steno-insufficienza aortica di grado severo e stenosi mitralica di grado
moderato (ricovero dal 9 al 27 dicembre 1996: doc. 13). Le affermazioni
della ricorrente, giusta le quali avrebbe cessato di lavorare dal 31
dicembre 1981 per motivi di salute, non appaiono quindi oggettivamente
attendibili.
Di conseguenza, posto che il periodo di riferimento del presente giudizio è
quello intercorrente tra il 9 luglio 2004 ed il 22 marzo 2006, appare
giustificato applicare alla presente fattispecie il metodo di valutazione
specifico delle casalinghe, come peraltro correttamente ammesso
dall'amministrazione, anzichè quello generale.
8.4 La Dott.ssa J._______del servizio medico regionale (SMR) nel suo
rapporto del 6 febbraio 2004 è giunta alla conclusione che lo stato di
salute dell'assicurata le impedisce di assolvere lavori medio-pesanti e
pesanti (doc. 25, 26 e 27). Allo stesso modo i Dott. P._______ e
S._______, ambedue del servizio medico regionale (SMR), condividono
appieno il parere anzidetto della collega nella misura in cui anche loro
ritengono, nei loro rapporti del 6 settembre 2005 rispettivamente dell'8
agosto 2006, che l'assicurata, a seguito della malattia al cuore e dei dolori
alla schiena, non può piú assolvere lavori pesanti (doc. 52, 52.1, 52.2, doc.
13
59 e 59.1). Il collegio giudicante non intravede ragioni che impediscano di
far proprie le predette considerazioni mediche. Infatti, essi hanno
compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla
base di accertamenti approfonditi e completi (doc. 11-23, 45-47, 49 e
documentazione medica fotostatica allegata al ricorso in esame) e pure
sulla base delle risposte fornite dall'interessata nei questionari per gli
assicurati occupati nell'economia domestica del 5 gennaio 2004 (doc. 9) e
del 26 maggio 2005 (doc. 43) tenuto conto delle direttive 3093 e 3098 della
circolare concernente l'invalidità e l'impotenza edita dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS, CIIAI), giungendo a conclusioni logiche
e motivate in merito ad un tasso di invalidità parziale dell'assicurata, in
ambito domestico, rispettivamente del 13% (doc. 25, 26 e 27), del 16%
(doc. 52, 52.1 e 52.2) ed infine del 22% (doc. 59 e 59.1).
8.5 Stante quanto precede, il collegio giudicante è dell'avviso che le
conseguenze dello stato di salute dell'assicurata sulla sua capacità di
guadagno non hanno subito un cambiamento notevole tra il 9 luglio 2004
ed il 22 marzo 2006.
9.
9.1 A titolo abbondanziale è opportuno rilevare che non si raggiungerebbe il
tasso minimo del 40% richiesto dalla legge per avere diritto al quarto di
rendita nemmeno nell'ipotesi - ritenuta maggiormente favorevole per
l'assicurata - in cui si dovesse procedere all'applicazione del metodo di
valutazione generale anziché di quello specifico della casalinghe.
9.2 I Dott. P._______ e S._______ del Servizio medico regionale hanno infatti
compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla
base di accertamenti approfonditi e completi (doc. 11-23, 45-47, 49 e
documentazione medica fotostatica allegata al ricorso in esame)
giungendo a conclusioni logiche e motivate, considerando l'interessata,
rispettivamente nei loro rapporti del 6 settembre 2005 e dell'8 agosto 2006,
abile al 100% (seppur a determinate condizioni) in attività lucrative
sostitutive fisicamente meno impegnative e, segnatamente, leggere e/o
sedentarie (doc. 52, 52.1, 52.2, 59 e 59.1).
9.3 Conformemente a quanto esposto sub. consid. 8.2 l'invalidità è
determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione
d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato
del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato
invalido.
14
9.4 Sulla base delle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla
struttura dei salari 2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato,
categoria 4, femminile) il salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile quale manovale è di Fr. 4'333.--. Viceversa il salario mensile
medio ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate è di Fr. 4'152.--
quale venditrice nell'ambito del commercio in generale e Fr. 3'792.-- quale
cassiera nell'ambito del commercio al dettaglio. Raffrontando il salario
mensile medio, privo di invalidità, di Fr. 4'333.--, con il salario mensile
medio piú basso, conseguibile nonostante l'invalidità, di Fr. 3'792.-- e
applicando anche la riduzione massima del 25% consentita dalla
giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali dell'assicurata (DTF
126 V 75) si giunge ad un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza
dell'invalidità, di Fr. 2'844.--. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di
Fr. 4'333.-- ed un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità,
di Fr. 2'844.-- comporta una perdita di guadagno del 34.36 % {[(4'333 -
2'844.--)x100] : 4'333}, tasso che esclude il riconoscimento del diritto alla
rendita AI.
10. S._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11. Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali.
15
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 22 marzo 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
3. Comunicazione:
- alla rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge federale del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri sulla
libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del Regolamento (CEE)
1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni presso un ufficio postale del
Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale locale.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: