Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2745/2010
Sen t e n z a d e l 1 6 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
JeanDaniel Dubey, Antonio Imoberdorf,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
via Sirana 30, 6814 LamoneCadempino,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Ritiro di valori patrimoniali.
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Fatti:
A.
Con decisione dell'11 marzo 2010 l'UFM ha respinto la domanda d'asilo
presentata il 5 dicembre 2008 da A._______, cittadino somalo nato il …
(1988), e ha disposto nei suoi confronti l'ammissione provvisoria, ritenuto
il ritorno nel Paese d'origine non ragionevolmente esigibile.
B.
In occasione di un controllo di persona effettuato il 6 marzo 2010 a
Lugano, sono stati trovati in possesso dell'interessato contanti per un
valore di fr. 1'202.40.
Interrogato dalla Polizia cantonale in merito alla provenienza del denaro
ritirato, A._______ ha affermato che un suo amico gli aveva consegnato
l'importo di fr. 850. siccome, diretto a Zurigo, non era disposto a portare
con sé una tale somma. L'interessato ha dichiarato che il denaro
proveniva da contributi di ragazzi somali da inviare in Patria. Per i
rimanenti fr. 352.40 egli non ha rilasciato alcuna dichiarazione (cfr.
verbale d'interrogatorio steso il 6 marzo 2010). La Polizia cantonale ha
dunque sequestrato l'importo di fr. 1'100. che, il 12 marzo 2010, è stato
trasferito sul conto n. …, intestato all'interessato, affinché siano effettuati
versamenti nell'ambito dell'obbligo del contributo speciale.
Con scritto dell'11 marzo 2010, B._______ha inviato una lettera all'UFM
mediante la quale ha dichiarato di essere il proprietario della somma di fr.
850. che egli aveva affidato all'interessato, incaricandolo di spedirla in
Somalia tramite la banca C._______.
Con decisione del 29 marzo 2010, l'UFM ha confermato il ritiro della
suddetta somma di denaro, il versamento sul conto n. …, intestato
all'interessato, ed il computo sul contributo speciale a cui egli soggiace.
C.
Il 21 aprile 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro tale decisione,
chiedendone l'annullamento, la restituzione della somma ritirata e
l'esenzione del pagamento delle spese di procedura. In sostanza
l'interessato ha fatto valere di aver affermato al momento dell'assunzione
a verbale che fr. 352.40 erano soldi propri e fr. 850. gli erano stati
consegnati da B._______, un amico. Egli ha contestato quanto asserito
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dall'UFM secondo cui non avrebbe fornito nessuna dichiarazione in
merito ed ha ritenuto scorretta l'assenza di un interprete durante
l'interrogatorio siccome la sua scarsa padronanza della lingua sarebbe
stata possibile causa di malintesi.
D.
Con ordinanza del 21 maggio 2010, il Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale o il TAF) ha rinunciato a percepire un anticipo
spese e ha informato il ricorrente che avrebbe statuito in merito alla
domanda d'assistenza giudiziaria parziale ulteriormente.
E.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 21
giugno 2010, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del gravame.
L'UFM ha osservato che in occasione dell'interrogatorio del 6 marzo 2010
è stato messo a verbale che il ricorrente acconsentiva che il verbale fosse
redatto senza l'ausilio di un interprete, parlando e leggendo abbastanza
bene l'italiano. In relazione allo scritto di B._______, l'autorità lo ha
ritenuto un puro atto di cortesia tra amici. Il prelievo di fr. 1000.,
comprovato dall'estratto conto del mese di febbraio 2010 di quest'ultimo,
sarebbe inoltre avvenuto due settimane prima della presunta consegna.
L'UFM ha dunque considerato contraddittorie tali dichiarazioni ed inoltre
osservato che il denaro rinvenuto in possesso del ricorrente non era
custodito separatamente dal resto e poteva essere considerato proprietà
del ricorrente (cfr. art. 727 del Codice civile svizzero del 10 dicembre
1907 [CC; RS 210]).
F.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 25
agosto 2010, il ricorrente ha contestato in primo luogo di aver
acconsentito che il verbale d'interrogatorio venisse redatto senza la
presenza di un interprete. Fa valere che la Polizia aveva contattato un
interprete che non aveva potuto liberarsi per partecipare all'interrogatorio,
che questo si era dunque svolto senza interprete e non risulta pertanto
essere affidabile. Egli fa valere inoltre che durante l'interrogatorio gli
agenti di polizia hanno sequestrato una ricevuta con un numero di conto
che egli avrebbe dovuto utilizzare per conto di B._______per inviare i
soldi in Somalia tramite il servizio dell'azienda somala C._______. Infine il
ricorrente ha affermato di aver seri problemi con quest'ultimo, il quale
l'avrebbe minacciato di sottrargli un computer di sua proprietà se non gli
fosse stato restituito il denaro.
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G.
Chiamato a determinarsi in merito alla suddetta replica, mediante duplica
del 17 settembre 2010, l'UFM ha rinunciato a prendere posizione
affermando di attenersi alle conclusioni del preavviso del 21 giugno 2010.
Diritto:
1.
1.1. Contro le decisioni concernenti il ritiro di valori patrimoniali rese
dall'UFM può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] in relazione con l'art. 31 e l'art. 33 lett. d della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
Nella presente fattispecie il Tribunale amministrativo federale statuisce in
via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. d cifra 1
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3. Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF
2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1. Secondo l'art. 88 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20 ) gli stranieri ammessi provvisoriamente
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sottostanno al contributo speciale e al prelevamento di valori patrimoniali
ai sensi degli art. 86 e 87 LAsi; sono applicabili le disposizioni del capitolo
5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi.
3.2. Conformemente all'art. 85 cpv. 1 LAsi in quanto ragionevolmente
esigibile, le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i
costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati. A tale scopo
l'art. 86 cpv. 1 LAsi prevede che i richiedenti l'asilo e le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, che
esercitano un'attività lavorativa, devano rimborsare le spese di cui all'art.
85 cpv. 1 LAsi. Secondo l'art. 87 cpv. 1 LAsi i richiedenti l'asilo e le
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal
reddito della loro attività lucrativa. L'art. 87 cpv. 2 LAsi prevede che le
autorità competenti possano mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini
del rimborso delle spese secondo l'art. 85 cpv. 1 LAsi, se le menzionate
persone non possono dimostrare che i detti valori provengono da redditi
dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da
prestazioni pubbliche di aiuto sociale (art. 87 cpv. 2 lett. a LAsi), se non
possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali (art. 87 cpv. 2
let. b LAsi) oppure se possono dimostrarne la provenienza, ma viene
superato l'importo fissato dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 lett. c
LAsi). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 4 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RS 142.312) l'importo
summenzionato ammonta a fr. 1000.. Per valori patrimoniali secondo
l'art. 87 LAsi s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di
valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari (art. 16 cpv. 1
OAsi 2). I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto individuale
della persona interessata e sono interamente computati sul contributo
speciale da versare (cfr. art. 87 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 17 OAsi
2).
3.3. Sulla base del principio dell'inversione dell'onere della prova previsto
all'art. 87 cpv. 2 lett. a e b LAsi, la dimostrazione della provenienza dei
valori patrimoniali incombe alla persona tenuta a versare il contributo
speciale (cfr. art. 86 cpv. 4 lett. a LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre
2007; cfr. le sentenze del Tribunale federale 2A.356/2004 del 6 settembre
2004 consid. 5.2 e 5.3 nonché 2A.331/2001 del 19 settembre 2001
consid. 2a). Nel caso in cui l'interessato non può provare l'origine dei
valori patrimoniali, essi vengono ritirati al fine di rimborsare le spese di
aiuto sociale, di partenza, di esecuzione nonché i costi della procedura di
ricorso (cfr. art. 85 cpv. 1 LAsi). Se al contrario l'interessato è in grado di
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provare la legittimità della provenienza dei valori patrimoniali, il loro ritiro
avviene unicamente nella misura in cui è superato l'importo fissato dal
Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 16 cpv.
4 OAsi 2). Se la provenienza di detti valori non può essere provata, viene
ritirata la totalità dell'importo.
3.4. La dimostrazione della provenienza dei valori patrimoniali sottostà a
condizioni molte severe. Se l'origine non può essere comprovata
immediatamente sulla base di una valida documentazione, bisogna
attendersi dalla persona interessata che le affermazioni rilasciate
nell'ambito del ritiro dei valori patrimoniali siano confermate in un secondo
tempo da prove chiare, plausibili e coerenti. Mere affermazioni non
comprovate non sono ritenute sufficienti (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C4359/2009 del 2 marzo 2011 consid. 3.). La
validità dei mezzi di prova forniti posteriormente al ritiro dei valori
patrimoniali viene esaminata tenendo conto dell'insieme delle circostanze
del caso di specie ad eccezione di casi in cui le contraddizioni sono
manifestamente palesi senza che sia necessario effettuare ulteriori
indagini (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C1256/2006
del 4 giugno 2008 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti).
4.
4.1. Nel suo ricorso l'interessato ha dapprima fatto valere come il verbale
d'interrogatorio sia stato redatto senza la presenza di un interprete, ciò
che probabilmente ha comportato dei malintesi. Ora, come rettamente
sostenuto dall'UFM, dal verbale di interrogatorio del 6 marzo 2010,
sottoscritto dal verbalizzato stesso a comprova del suo consenso, risulta
che l'interessato ha affermato di essere "d'accordo di redarre il verbale
senza l'aiuto di un interprete", parlando e leggendo abbastanza bene
l'italiano. In aggiunta a ciò relativamente al contenuto del verbale
d'interrogatorio non emergono incongruenze su quanto affermato dal
ricorrente in fase ricorsuale. Visto quanto precede tale censura risulta
infondata.
4.2. Il ricorrente portava con sé denaro contante per un valore di fr.
1202.40. Durante l'interrogatorio del 6 marzo 2010 egli ha affermato che
la somma di fr. 850. gli era stata affidata dall'amico, B._______.
Quest'ultimo ha confermato quanto dichiarato dal ricorrente mediante
scritto dell'11 marzo 2010 indirizzato all'UFM ed ha prodotto un estratto
del suo conto bancario del mese di febbraio 2010, sul quale figura un
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prelievo di fr. 1000. effettuato in data 18 febbraio 2010. Il ricorrente ha
peraltro sostenuto che il denaro restante di fr. 352.40 erano soldi propri.
Come rilevato in precedenza la dimostrazione della provenienza di valori
patrimoniali sottostà a condizioni molte severe (cfr. consid. 3.4). La lettera
dell'amico del ricorrente, per di più non sottoscritta, come pure il prelievo
di fr. 1000. avvenuto il 18 febbraio 2010, non sono elementi di fatto
idonei a persuadere il Tribunale che la somma di fr. 850. provenga dal
patrimonio di B._______. Come rilevato dall'UFM il prelievo di fr. 1000.
è avvenuto due settimane prima dell'incontro tra il ricorrente e il suo
amico e la somma prelevata non corrisponde esattamente. Tali elementi
non sono atti ad escludere una diversa provenienza della detta somma.
Ulteriori mezzi di prova idonei a rafforzare quanto affermato non sono
stati esibiti. Neppure in relazione alla somma di fr. 352.40 il ricorrente è
stato in grado di dimostrarne debitamente la provenienza.
Dalle summenzionate considerazioni ne discende che il ricorrente non è
stato in grado di documentare la provenienza del denaro trovato in suo
possesso. Egli non ha né dimostrato sulla base di documenti appropriati
la provenienza di tale denaro contante né fornito in un secondo tempo
dati chiari, concludenti e concordanti di come egli avrebbe potuto
risparmiare predetta somma.
5.
Alla luce di quanto esposto, si constata che il ricorrente non ha fornito
prove oggettive e chiare in merito alla provenienza dei summenzionati
valori patrimoniali. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità di prime
cure ha deciso di ritirarli.
6.
Ne discende che l'UFM con decisione del 29 marzo 2010 non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA).
Per questi motivi il ricorso va respinto.
7.
Resta ora da valutare la richiesta del ricorrente di esonero dal pagamento
delle spese inoltrata mediante atto ricorsuale del 21 aprile 2010.
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Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo
presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il
deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv.
1 PA). La parte interessata è ritenuta indigente se non è in grado di
assumersi le spese del processo senza doversi servire dei mezzi
finanziari che necessita ai fini della copertura del suo minimo vitale e
quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1 e ulteriori
riferimenti),
Nella fattispecie, le conclusioni del ricorso non sembravano a prima vista
dover avere esito sfavorevole e, ritenuta la documentazione prodotta, si
evince che lo stato di bisogno è dato.
Visto quanto precede l'istanza di esonero dalle spese di procedura posta
dal ricorrente è accolta.
Di conseguenza non si prelevano spese processuali.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si percepiscono spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani
Data di spedizione:
Mara Vassella