Corte III
C-2751/2006
{T 0/2}
Sentenza del 2 maggio 2007.
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan
Mesmer e Franziska Schneider, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
A._______,
ricorrente, patrocinato dall'Avv. Odilia De Blasi
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1967 al 1971 quale muratore solvendo, durante tali periodi, i
contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (doc. 1, 3, 6 e 30). Dopo il rimpatrio ha continuato a svolgere
un'attività lucrativa nel settore edile fino al 31 dicembre 1980, allorquando
è stato licenziato. Successivamente è stato in cassa integrazione,
disoccupato e poi ha ancora lavorato saltuariamente per diversi periodi
durante i quali si è essenzialmente dedicato a "lavori socialmente utili".
Infine ha svolto lavori piú leggeri di manovalanza generica nell'attività di
intonaci di abitazioni private dal 29 agosto all'11 settembre 2002,
allorquando ha rassegnato le dimissioni per ragioni che l'interessato
imputa alle sue condizioni precarie di salute (doc. 2, 11, 17, 18, 20 e 21). A
far tempo dal 1° giugno 1998 percepisce una pensione d'invalidità italiana
di complessivi Euro 412.18 mensili (doc. 1).
In data 5 luglio 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 2, 3 e 4).
B. L'assicurato è stato visitato il 14 ottobre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano (Lecce),
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di artrodesi
lombo-sacrale a notevole impegno funzionale, ipertensione arteriosa,
diabete mellito tipo II, spondiloartrosi" ed ha posto un tasso di invalidità
parziale del 70% per l'ultimo lavoro svolto. Per contro egli non si è
espresso in merito a qualsiasi altra attività confacente all'assicurato (doc.
30).
Il tutto sulla base della seguente documentazione medica obiettiva: una
cartella clinica relativa al ricovero dall'8 al 29 ottobre 1993 presso l'istituto
chirurgico ortopedico traumatologico I.C.O.T. di Latina per artrodesi
posteriore L5-S1, oltre a referti medici vari allegati alla stessa; una cartella
clinica, una scheda di dimissione ospedaliera ed un certificato medico
relativi al ricovero dal 30 giugno al 7 luglio 1998 presso l'ospedale civile
"E. Daniele – E. Romasi", divisione di chirurgia, di Gagliano del Capo
(Lecce) per "trauma cranico, escoriazione (...), contusione spalla e mano
sinistra e trauma distorsivo rachide cervicale", oltre a referti medici vari
allegati alla scheda di dimissione; un certificato medico rilasciato il 17
agosto 1999 dalla divisione ortopedia-traumatologia dell'ospedale civile "E.
Daniele – E. Romasi", divisione di chirurgia, di Gagliano del Capo, Lecce;
due certificati medici del Dott. L._______ (segnatamente del 1° e del 21
settembre 1998) ed una cartella clinica dell'ambulatorio di diabetologia
dell'Azienda U.S.L. LE/2-Maglie del 2001 (doc. 22-29).
3Alla predetta documentazione sono stati poi aggiunti: un referto di visita
oculistica rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale LE/2 di Maglie nel 2004;
un referto radiologico della colonna lombo-sacrale del 4 marzo 2004
rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale LE/2 di Maglie; una cartella clinica
del Dott. I._______ del 7 ottobre 2004 ed i risultati dell'esame delle urine e
del glucosio del 7 ottobre 2004 (doc. 31 e 34).
C. Nel suo rapporto del 5 luglio 2005 il Dott. R._______ del servizio medico
regionale (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato
il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, fissa un tasso di
invalidità parziale del 70% quale muratore dall'8 ottobre 1993,
considerando tuttavia l'assicurato abile all'100% dal 1° gennaio 1994 in
attività lucrative sostitutive piú leggere (segnatamente che non comportino
sollevamento e trasporto di pesi), quali, ad esempio, commesso di
supermercato o magazziniere, venditore in un chiosco, operaio non
qualificato nell'industria tessile o nella produzione in generale (doc. 35 e
36).
In un calcolo comparativo dei redditi, l'amministrazione ha ritenuto che,
nell'ambito delle predette attività sostitutive, l'interessato subirebbe una
perdita di guadagno del 19,42% a partire dal 1° gennaio 2004 (doc. 37).
Con decisione del 6 settembre 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni di A._______ (doc. 38).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dal Patronato Encal di Patú, ha
formulato in data 15 settembre 2005 tempestiva opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 39). Nulla ha
prodotto a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 27 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione
del 6 settembre 2005 (doc. 44).
E. Con tempestivo gravame dell'11 aprile 2006, consegnato alla Posta il 26
aprile successivo, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Odilia
De Blasi, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce
una cospicua documentazione medica attestante l'affezione di diabete
mellito II (in particolare, un certificato medico del 20 febbraio 2001
rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale LE/2 di Maglie) ed un intervento di
riparazione monolaterale di un'ernia inguinale a cui si è sottoposto nel
corso dell'anno 2003, oltre ad un certificato medico del 4 dicembre 2000
4rilasciato dall'ospedale generale provinciale "Card. G. Panico" di Tricase
(Lecce) ed un referto radiografico (eco addome) del 25 settembre 2002
rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale LE/2 di Maglie.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa S._______del servizio medico regionale (SMR), la quale, alla luce
della nuova documentazione prodotta, ha confermato, nella sua relazione
dell'11 luglio 2006 (doc. 46), il precedente parere del 5 luglio 2005 del
colllega Dott. R._______ (doc. 35 e 36).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 luglio 2006 l'UAIE propone
pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per
quanto occorra, nei considerandi che seguono.
F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv. De
Blasi, con scritto del 1° settembre 2006, ha ribadito l'intenzione del proprio
assistito di mantenere il ricorso.
G. In data 23 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS
5830.1).
Ai sensi dell'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
62.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Parimenti,
dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che
pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3. La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
4. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 luglio 2004. In deroga
all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia
più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 luglio 2003
(ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 27 marzo 2006, data della
decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
7Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
8guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
7. Il ricorrente, dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
nel settore edile fino al 31 dicembre 1980, allorquando è stato licenziato.
Successivamente è stato in cassa integrazione, disoccupato, e poi ha
ancora lavorato saltuariamente per diversi periodi durante i quali si è
essenzialmente dedicato a "lavori socialmente utili". Infine ha svolto lavori
piú leggeri di manovalanza generica nell'attività di intonaci di abitazioni
private dal 29 agosto all'11 settembre 2002, allorquando ha rassegnato le
dimissioni. Per il seguito non ha piú lavorato per ragioni che imputa alle
sue condizioni precarie di salute.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
8. Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di "esiti di artrodesi
lombo-sacrale a notevole impegno funzionale, ipertensione arteriosa,
diabete mellito tipo II, spondiloartrosi" (perizia medica particolareggiata
dell'INPS del 14 ottobre 2004: doc. 30).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del
50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali)
almeno durante un anno.
99. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso di invalidità parziale del 70%
per l'ultimo lavoro svolto. Per contro egli non si è espresso in merito a
qualsiasi altra attività confacente all'assicurato (doc. 30). Dal canto suo il
Dott. R._______ del servizio medico regionale (SMR) ritiene, nel suo
rapporto del 5 luglio 2005, un tasso di invalidità parziale del 70%
nell'ultimo lavoro espletato dal ricorrente (muratore) dall'8 ottobre 1993,
tuttavia considerando l'assicurato abile all'100% (seppur a determinate
condizioni) dal 1° gennaio 1994 in attività lucrative sostitutive piú leggere
(doc. 35 e 36). Parere, quest'ultimo, condiviso altresí dalla collega Dott.ssa
S._______del servizio medico regionale (SMR) nella sua relazione del 11
luglio 2006 (doc. 46).
10.
10.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante,
secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(DTF 125 V 353; Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
2001 p. 109).
10.2 L'assicurato si è sottoposto ad un intervento chirurgico di "artrodesi di L5-
S1" nel corso del 1993, motivo per cui non può piú svolgere alcuna attività
pesante. É pure affetto da spondiloartrosi con conseguente limitazione
funzionale. Nel corso del 2003 si è sottoposto ad un intervento di
"riparazione monolaterale di un'ernia inguinale", che a tutt'oggi – in
mancanza di recidive – appare essere stato eseguito con successo. Egli è
affetto da diabete mellito tipo II trattato farmacologicamente mentre per
quel che attiene alla denunciata ipertensione arteriosa puó essere
10
tenuta, se del caso, sotto controllo farmaceutico. Infine, il suo quadro fisico
generale risulta discreto nella misura in cui beneficia di uno stato di
nutrizione buono (peso 67 kg per 161 cm di altezza), un aspetto generale
calmo, una costituzione media, una vista ed un udito sufficienti (perizia
medica particolareggiata dell'INPS del 14 ottobre 2004: doc. 30).
10.3 Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravvede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono pervenuti il sanitario
incaricato dell'INPS ed i medici dell'UAIE, giusta le quali l'assicurato nelle
predette condizioni poteva esercitare un lavoro pesante, qual è invero
quello di manovale generico nell'attività di intonaci di abitazioni private,
solo ed esclusivamente nella misura del 30%. D'altra parte però, il collegio
giudicante è pure dell'avviso che l'assicurato avrebbe potuto comunque
svolgere al 100% – come peraltro correttamente ammesso
dall'amministrazione – delle attività sostitutive leggere ed adeguate alle
sue particolari condizioni (e, piú precisamente, senza sollevamento e
trasporto pesi) in un settore che non richiede una particolare formazione
come, ad esempio, quello del commercio in generale o al dettaglio.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido.
11.2 L'amministrazione ha tenuto conto (calcolo effettuato il 15 agosto 2005) di
un salario mensile medio, privo di invalidità, conseguibile nel 2003 in Italia
quale manovale (attività equiparabile alla professione precedentemente
svolta dall'assicurato) di Euro 1'421.--. Sulla base dei risultati statistici
dell'inchiesta ottobre 2002-2003 dell'Ufficio internazionale del lavoro di
Ginevra, l'UAIE ha accertato il salario mensile medio ottenibile in attività di
tipo leggero non qualificate e piú precisamente:
- manovale non qualificato nell'industria tessile Euro 1'244.--;
- magazziniere Euro 1'287.--;
- commesso Euro 1'287.--.
Dopo di che ha considerato, conformemente ai dettami della
giurisprudenza consolidata (DTF 124 V 321), quale salario mensile da
invalido un importo corrispondente alla media dei salari relativi alle
professioni sostitutive e, quindi, un introito mensile di Euro 1'273.-- al
quale ha poi applicato, conformemente ai dettami della giurisprudenza
consolidata in ambito di salari statistici (DTF 126 V 75,
Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR 2000
11
IV n. 1), un correttivo del 10%, dato che l'assicurato ha già una certa età
(nel 2003: 55 anni) e puó esercitare solamente attività leggere. É cosí
giunta ad un salario mensile medio di Euro 1'145.--. Il confronto fra un
reddito privo di invalidità di Euro 1'421.-- ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'145.-- comporta una perdita di
guadagno del 19,42 % {[(1'421.00 – 1'145.00)x100] : 1'421.00}, tasso che
esclude il riconoscimento del diritto alla rendita AI.
A titolo abbondanziale si osserva che non si raggiungerebbe il tasso
minimo del 40% richiesto dalla legge per avere diritto al quarto di rendita
nemmeno nell'ipotesi in cui si dovesse applicare all'introito teorico di Euro
1'145.-- la riduzione massima del 25% consentita dalla giurisprudenza per
tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75). Infatti, il
calcolo comparativo, rispetto al salario privo di invalidità di Euro 1'421.00,
comporterebbe una perdita di guadagno del 32.81 % {[(1'421.00 –
954.75)x100] : 1'421.00}.
A._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12. Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali conformemente al combinato disposto dell'art. 69 cpv. 2
LAI (nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006, v. disposizioni
transitorie inerenti la modifica della LAI del 16 dicembre 2005 in RU 2006
2003 no. II; FF 2005 2751) e dell'art. 85bis cpv. 2 della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 27 marzo 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
3. Comunicazione:
- alla rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
12
Rimedi di diritto:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La
decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono
in possesso della parte (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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