Corte III
C-2756/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 12 luglio 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Eduard
Achermann e Johannes Frölicher; Cancelliere: Dario Croci
Torti
A._______, ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi
21b, casella postale 2381, 6901 Lugano,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione su opposizione del 31 marzo 2006 in materia di
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il 7 settembre 1963, ha lavorato in
Svizzera dal 1982 al 1986, dal 1988 al 1992 e dal 1999 al 2004, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità. Dal 1999 era alle dipendenze della ditta B. SA di Lugano in
qualità di pavimentatore in ragione di 44 ore la settimana (a seconda delle
stagioni) e per un salario adeguato alla sua qualifica. A partire dal 2002, il
dipendente ha cominciato a far registrare delle assenze da imputare a
malattia o infortunio, segnatamente dall'8 al 12 aprile (malattia), dal 10
novembre al 1° dicembre 2002 (infortunio), dal 9 gennaio al 16 marzo
2003 (malattia) e non si è più presentato al lavoro dopo il 26 gennaio
2004.
In data 2 novembre 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino ha acquisito
agli atti la perizia medica dettagliata effettuata presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese (INPS) il 7 marzo
2005, ove il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di "esiti di recente
sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica per insufficienza
grave da valvulopatia, esiti di asportazione EDD L4-L5, scoliosi lombare
idiopatica sinistro-convessa, ipoacusia bilaterale corretta con protesi
acustiche, esiti di ernioplastica inguinale sinistra" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 70%. L'amministrazione ha acquisito agli atti il certificato del
25 novembre 2004 del Dott. Pezzoni, medico curante. L'Ufficio AI ha
sottoposto il caso al medico di fiducia, Dott. Lurati, che ha consigliato una
visita peritale presso il Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM).
C. Nel frattempo altri documenti oggettivi sono pervenuti, fra i quali: delle
cartelle cliniche relative a degenze ospedaliere segnatamente dal 31
marzo al 4 aprile 1987 per emisacralizzazione della vertebra L5 con
neartosi dolente e dolenzia delle piccole articolazioni L5-S1, scoliosi
lombare idiopatica sinistro-convessa, coxa saltans a sinistra, dal 15 al 28
giugno 2004 per insufficienza mitralica severa con intervento di protesi;
diversi referti di radiografie del rachide lombosacrale e del bacino, un
rapporto d'esame ecocardiografico del 5 agosto 2004, un rapporto
d'esame ecocardiografico del 22 aprile 2005.
In data 6, 7 e 10 giugno 2005, il richiedente è stato visitato presso i servizi
medici del SAM, ove l'interessato è stato sottoposto a visite specialistiche
in cardiologia e ortopedia. Nella loro relazione del 27 luglio 2005, i periti
del SAM hanno evidenziato: diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa: pregressa sostituzione della valvola mitralica (21 giugno 2004)
3con/su insufficienza severa, prolasso di entrambi i lembi, rottura di corte
del lembo posteriore, - posa di protesi meccanica Conform on X 25/33;
sindrome lombovertebrale rispettivamente spondilogena con/su -anomalia
della transizione lombosacrale con emisacralizzazione L5 a sin.,
degenerazione segmentale, pregressa discectomia L5-L5 il 7 settembre
1987. Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: ipoacusia, anemia.
Gli esperti incaricati hanno rilevato che l'interessato non è più abile al
lavoro di pavimentatore stradale. Il paziente raggiungerebbe tuttavia la
piena capacità al lavoro in ambito di un'attività leggero-media rispettando
determinate posizioni e con delle limitazioni di sollevamento e trasporto
pesi; questa piena capacità al lavoro sostitutivo sarebbe presente dopo tre
mesi dall'intervento di sostituzione della valvola mitralica.
L'incarto è stato sottoposto alla Consulente in integrazione professionale
(CIP), la quale, nella sua relazione del 2 novembre 2005, ha proceduto ad
un calcolo comparativo dei redditi dal quale è risultato che, svolgendo
attività alternative in misura del cento per cento, l'interessato subirebbe
una perdita di guadagno del 28%. Il salario da invalido è stato
ulteriormente ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato.
Mediante decisione del 16 dicembre 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita.
D. A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio,
ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza rendita
AI. A suffragio delle sue conclusioni produce una relazione medica allestita
il 28 settembre 2005 dal Dott. Motta, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, Varese. L'esperto di parte rileva la diagnosi già nota e
ritiene che il paziente non possa più svolgere alcuna attività di cantiere. In
un secondo tempo, l'opponente ha prodotto una relazione medica allestita
il 25 gennaio 2006 dal Dott. Heitmann, specialista in medicina interna,
Chiasso. Il Dott. Heitmann evidenzia il carattere invalidante dei due gruppi
di patologie: quella cardiologica che comporta una marcata intolleranza
allo sforzo e quella ortopedica che causa delle importanti turbe statiche del
rachide e dolori di tipo lombosciatalgico.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lurati, il quale, nel suo
rapporto del 3 marzo 2006, ha affermato che la perizia del Dott. Heitmann
non fornisce alcuna novità rispetto a quanto evidenziato dal SAM.
Mediante decisione su opposizione del 31 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 16
dicembre 2005.
E. Con tempestivo gravame del 5 maggio 2006, A._______, sempre
4rappresentato dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad almeno la mezza rendita
AI. Il ricorrente insiste sul carattere nettamente debilitante delle due
affezioni, a causa degli sforzi da evitare e per le limitazioni funzionali di
origine ortopedica.
Il 12 maggio è pervenuto un ricorso cautelare da parte dell'avv. Sciuchetti,
il quale già aveva prodotto la procura firmata dall'assicurato in data 26
aprile 2006. In data 12 giugno 2006, l'avv. Sciuchetti ha completato il
ricorso di cui sopra. Egli rileva, fra l'altro, che nella perizia del SAM
farebbe difetto un'indagine di tipo psichiatrico a suo dire necessaria visto
che il paziente è molto incentrato sul danno alla salute e non riesce a
proiettarsi in un futuro lavorativo e formativo. Egli postula inoltre una
riduzione del salario da invalido per fattori personali di almeno il 20%.
Chiede pertanto il riconoscimento del suo diritto alla mezza rendita AI o, in
via subordinata, l'allestimento di una nuova indagine medica.
Nel suo preavviso del 13 luglio 2006, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Nella
sua risposta di causa del 24 luglio 2006, l'UAIE ha proposto la reiezione
del gravame.
F. Dopo aver preso atto del preavviso dell'UAI ticinese e della risposta
dell'UAIE, l'avv. Sciuchetti, ha più volte chiesto una proroga del termine
per poter replicare alle osservazioni dell'amministrazione.
In esito a riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata, per competenza, al nuovo Tribunale amministrativo federale
(TAF) con effetto dal 1° gennaio 2007.
Con ordinanza dell'8 marzo 2007, il giudice istruttore, in esito a una nuova
domanda di proroga formulata dall'avv. Sciuchetti il 2 marzo 2007, ha
concesso a questi un nuovo termine scadente il 20 aprile 2007 per
presentare un'eventuale replica. L'interpellato non ha tuttavia replicato nel
termine a tal uopo impartito.
G. Con ordinanza del 9 maggio 2007, il giudice istruttore ha comunicato alle
parti la composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono
pervenute domande di ricusazione.
5Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
6circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 2 novembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 2
novembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 31
marzo 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
75.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. Dal 1999, l'insorgente era alle dipendenze della ditta B., Lugano, in qualità
di operaio pavimentatore ed in ragione di 44 ore la settimana, a
8dipendenza delle stagioni. Egli ha fatto registrare delle assenze dal lavoro
nel 2002 e nel 2003, tuttavia di durata non importante. Non si è più
presentato al lavoro dopo il 26 gennaio 2004 per malattia.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7. Un quadro diagnostico completo è stato esposto in occasione della perizia
medica svoltasi presso il SAM di Bellinzona il 6, 7 e 10 giugno 2005. Nella
loro relazione del 27 luglio successivo, i periti hanno evidenziato: diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa: pregressa sostituzione della valvola
mitralica (21 giugno 2004) con/su insufficienza severa, prolasso di
entrambi i lembi, rottura di corte del lembo posteriore, - posa di protesi
meccanica Conform on X 25/33; sindrome lombovertebrale rispettivamente
spondilogena con/su -anomalia della transizione lombosacrale con
emisacralizzazione L5 a sin., degenerazione segmentale, pregressa
discectomia L5-L5 il 7 settembre 1987. Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa: ipoacusia, anemia.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
98.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni
va rilevato che l'Ufficio AI ha fondato il suo parere sulla perizia
pluridisciplinare effettuata al SAM. Gli esperti incaricati hanno ritenuto che
il paziente non è più in grado di svolgere il precedente lavoro di operaio
pavimentatore, ma a lui sarebbero proponibili, al cento per cento, attività di
sostituzione leggere e/o sedentarie. Dal canto suo, il ricorrente ha esibito
due documenti medici che non smentiscono gli accertamenti svolti presso
il SAM. Nel suo rapporto del 28 settembre 2005 il Dott. Motta afferma che
il paziente non è più in grado di svolgere alcuna attività di cantiere,
circostanza non contestata. Il Dott. Heitmann, internista, autore della
relazione medica del del 25 gennaio 2006, non si pronuncia in merito alla
capacità al lavoro del paziente, ma insiste sul carattere maggiormente
invalidante (rispetto a quanto constatato dai sanitari del SAM) delle
patologie denunciate dall'assicurato.
8.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dalle motivazioni e
conclusioni espresse dai medici del SAM.
Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se detta relazione è completa per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stata redatta con conoscenza della pregressa
vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiara nella presentazione del
contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352, consid.
3a; 122 V 160 consid. 1c). Una perizia richiesta dall'UAIE o da un ufficio AI
cantonale, nella specie il SAM di Bellinzona, non può essere scartata
adducendo che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI
agisce quale organo amministrativo preposto all'attuazione della legge,
sicché le perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
La perizia del SAM del 27 luglio 2005 soddisfa a tutti i precedenti requisiti.
8.3 Gli esperti incaricati hanno eseguito tutti quegli accertamenti oggettivi che
il caso richiedeva. Il paziente presentava due importanti patologie: quella
cardiaca e quella ortopedica.
10
Dal punto di vista cardiologico, A._______ è stato visitato dal Dott,
Menafoglio. Lo specialista ha rilevato che il decorso post-operatorio
(sostituzione della valvola mitralica il 21 giugno 2004) è stato privo di
complicanze. Dal punto di vista chirurgico l'intervento è pienamente
riuscito. Oggettivamente sussiste una leggera diminuzione della capacità
di sforzo, il ventricolo sinistro è leggermente dilatato, ma con una funzione
sistolica conservata. Gli esiti dell'intervento non permettono più al paziente
di riprendere il suo precedente lavoro, piuttosto pesante. Tuttavia, sotto lo
stretto profilo cardiologico, non sussistono elementi che impediscano
all'interessato di svolgere attività che non implichino sforzi fisici pesanti e
ripetuti o attività in cui vi sia rischio di traumi significativi ripetituti. In questi
lavori di tipo leggero/sedentario o semileggeri, il paziente è da considerarsi
abile al cento per cento.
Dal lato ortopedico, A._______ è stato visitato dal Dott. Caranzano.
L'esperto ha rilevato una incapacità al lavoro di almeno il 50% come
pavimentatore stradale. Il paziente è soprattutto limitato nella possibilità di
mantenere in modo prolungato una determinata posizione, nella
esecuzione ripetuta di movimenti inergonomici per il tronco, nel trasporto e
nel sollevamento di pesi superiori talvolta di 20-25 Kg, frequentemente
superiori ai 15 Kg. L'interessato può invece svolgere in misura completa,
sull'arco di tutta la giornata, attività da medioleggere a leggere con la
possibilità di alternare regolarmente la posizione di lavoro, senza
esecuzione frequente di movimenti oppure senza dover mantenere in
modo prolungato posizioni inergonomiche per il tronco, senza dover
sollevare pesi superiori ai limiti sopra detti, senza dover usare strumenti o
macchinari vibranti o contundenti e senza essere esposto frequentemente
a cambiamenti repentini di temperatura o del grado di umidità
dell'ambiente.
Il paziente, che è rimasto assente dal lavoro a partire da gennaio 2004, ha
pienamente riacquisato la sua capacità al lavoro in attività sostitutive tre
mesi dopo l'intervento di sostituzione della valvola mitralica.
Per il resto, l'insorgente gode di buone condizioni generali di salute, tutti gli
altri organi ed apparati essendo indenni da patologie. Una indagine
psichiatrica, chiesta dal ricorrente, non appare giustificata, visto come non
susista alcuna patologia di questo tipo.
I Dott.ri Motta e Heitmann non hanno apportato novità dal punto di vista
diagnositico. Essi si limitano ad esprimere una differente valutazione dei
limiti e delle possibilità di lavoro residue del paziente, ma non aggiungono
altre motivazioni.
Vero è, infine, che la perizia medica particolareggiata dell'INPS del 7
marzo 2005 pone un tasso d'invalidità del 70%. Si tratta tuttavia di una
valutazione che tiene conto del concetto d'invalidità secondo le leggi
italiane, le quali poggiano, più che altro, sulle patologie denunciate e non
sulle conseguenze di queste sulla capacità di lavoro e di guadagno
residua, come è il caso della LAI svizzera.
11
8.4 Il collegio giudicante ritiene quindi che l'interessato potrebbe svolgere in
misura completa attività di tipo leggero e/o semisedentario poco qualificate
e confacenti con il danno alla salute, sia nel settore secondario che nel
terziario. Nell'industria egli potrebbe essere attivo quale operaio generico
addetto al controllo di produzione, operaio imballatore, aiuto magazziniere,
ecc. Nel settore dei servizi egli potrebbe lavorare quale autista, fattorino,
commesso in un supermercato, benzinaio, controllore, guardiano, ecc.
9.
9.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido (art. 16 LPGA).
9.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato dalla Consulente in
integrazione professionale il 2 novembre 2005) quale salario privo
d'invalidità, quello conseguibile nel 2004 come dipendente della ditta B..
Secondo quanto attestato dal datore di lavoro, nel 2004, lo stipendio
mensile di un operaio pavimentatore ammontava a Fr. 4'795.--. Questo
introito deve essere moltiplicato per 13 mensilità, ossia Fr. 62'335.--.
Quale reddito da invalido l'UAI ticinese ha applicato dati errati. In effetti,
occorre ritenere il guadagno ottenibile in attività di tipo leggero non
qualificate, semplici e ripetitive. Devono essere applicate le statistiche con
i dati nazionali (ESS 2002, TA1, p. 43, livello di qualifica 4). Queste attività
comportano un salario medio di Fr. 4'557.-- mensili (2002) che è già
comprensivo della 13esima mensilità, ma deve essere convertito ad un
orario medio di 41,7 ore, i salari medi statistici lordi standardizzati tenendo
conto di un orario di sole 40 ore; inoltre deve essere adattato all'indice dei
salari nominali per gli uomini valido per il 2004 (1,4% per il 2003 e 0,9%
per il 2004; La Vie économique, 9-2005, p. 91, B 10.2), ossia Fr. 4'817,18
([Fr. 4'557,--: 40] x 41,7 + 1,4%) mensili, vale a dire Fr. 57'806,15 annuali
per il 2003 e Fr. 58'326.-- nel 2004 (+ 0,9% di indicizzazione). Questo
salario teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha
operato un deduzione del 15%. Vero è che in una recente sentenza il TF
ha indicato che in casi in cui vi è inabilità lavorativa totale nella professione
precedentemente svolta, di regola pesante, e altresì parziale in altre
professioni sostitutive esigibili, è appropriata una riduzione del 20%
(sentenza del TF del 2 maggio 2007 I 870/05). Va comunque precisato che
lo stesso TF, nella sentenza sopra menzionata (DTF 126 V 75 consid. 5 e
seg.) ha precisato, chinandosi, fra l'altro, sul problema della riduzione del
salario dopo l'invalidità, che in materia d'assicurazione sociale il giudice
non dovrebbe sostituire il suo potere d'apprezzamento a quello
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dell'amministrazione senza valide ragioni. Nel caso in esame, la riduzione
del 15% operata dall'amministrazione appare tutelabile, atteso che
l'assicurato era 41enne nel 2004, anno di riferimento. La riduzione del 15%
comporta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 49'577,40.-- e
non Fr. 44'981.-- ritenuto dalla CIP nel calcolo, non esposto in dettaglio,
del 2 novembre 2005. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr.
62'335.-- ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr.
49'577,40.-- comporta una perdita di guadagno del 20%, tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
10.
10.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
10.2 Non si percepiscono spese.
10.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili (art. 64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono spese.
3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AG)
- all'autorità inferiore (n. di rif. X., raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: