B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2758/2014
Sen t en z a d e l 2 9 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita
(decisione del 28 aprile 2014).
C-2758/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il…, residente in Italia, ha svolto attività
lucrativa quale imbianchino in Svizzera dal 1989 al 1991 e dal 2003 al
2008, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 77 inc. A, atti dell’amministrazione dal
doc. 1 al doc. 278). A partire dal 2007 ha registrato numerose assenze dal
lavoro da imputare a malattia (doc. 12 inc. A).
B.
B.a In data 15 aprile 2008 l’assicurato ha formulato istanza all’B._______
tendente al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per
l’invalidità (doc. 1 inc. A), in quanto affetto da sindrome panvertebrale cro-
nica su discrete alterazioni degenerative cervicolombari, leggere turbe sta-
tiche, sospetto di sovraccarico funzionale con sviluppo somatoforme (cfr.
perizia del Dott. C._______, reumatologo, dell’8 settembre 2008, doc. 136
inc. A). Inoltre è emerso che A._______ era stato operato di microdiscec-
tomia per ernia discale C5-C6 il 9 febbraio 2009, cosicché, dopo approfon-
dimento della situazione valetudinaria (cfr. perizie del Dott. D._______, psi-
chiatra, del 13 ottobre 2008, doc. 116 inc. A, del Dott. E._______, internista,
del 25 maggio 2009, doc. 144 inc. A), il medico dell’Ufficio AI, Dott.
F._______, con rapporto del 4 giugno 2009 (doc. 150 inc. A), aveva ritenuto
l’incapacità di lavoro (in ambito sostitutivo) dell’interessato pari al 100% da
novembre 2007, al 50% da settembre 2008 (perizia Dott. C._______), al
100% da gennaio 2009 e al 20% dal 25 maggio 2009.
B.b Nell’incarto figurano anche la perizia del 6 novembre 2009 del reuma-
tologo Dott. G._______ per la Cassa malati H._______, il quale fa stato
degli esiti di microdiscectomia C5/C6 con posizionamento di una “cage”
operazione avvenuta il 9 febbraio 2009, una lieve sindrome lombospondi-
logena a sinistra e stato dopo traumatizzazione indiretta della colonna cer-
vicale il 21 marzo 2009 (doc. 254 inc. A) rispettivamente i referti del Dott.
I._______, specialista in medina legale e delle assicurazioni, nonché me-
dicina del lavoro (del 15 giugno 2009 e 1° febbraio 2010; doc. 152 e 174
inc. A), in cui è stata ripresa la storia clinica del paziente (si confronti in
proposito la sentenza del TAF del…, inc. L._______, doc. 209 inc. A).
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B.c Mediante decisione del 29 aprile 2010 l’Ufficio dell’assicurazione per
l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), competente per no-
tificare i provvedimenti per le persone non residenti in Svizzera, ha erogato
in favore di A._______ una mezza rendita dell’assicurazione svizzera per
l’invalidità dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009 ed una rendita intera
dal 1° aprile 2009 al 31 agosto successivo (doc. 185 inc. A).
B.d L’assicurato ha presentato ricorso contro il provvedimento chiedendo
al TAF il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita anche dopo il 31
agosto 2009. Con sentenza del 17 maggio 2011 la Corte adita ha respinto
il gravame e confermato le decisioni impugnate (doc. 41 o 209 inc. A, op-
pure inc. TAF L._______).
C.
C.a In data 28 giugno 2012 A._______ ha formulato, all’attenzione
dell’UAIE, una nuova domanda volta al conseguimento di prestazioni
dell’AI (doc. 58 inc. A), accompagnata dalla perizia medica particolareg-
giata del 15 giugno 2012 della Dott.ssa M._______, generalista, medico
dell’INPS di N._______, la quale ha posto la diagnosi di “cervicobrachialgia
sinistra in esiti di intervento di microdiscectomia C5-C6 per via anteriore
con applicazione di Cage in titanio, lombosciatalgia sinistra cronica in pa-
tologia erniaria L5-S1 e protrusione discale L4-L5” ed ha stabilito un grado
d’invalidità generale del 46% (doc. 61 inc. A, si confrontino anche doc. 76-
209, inc. A).
C.b L’incarto è stato sottoposto al Dott. O._______, dell’UAIE, specialista
in medicina interna, il quale ha dichiarato, il 19 settembre 2012, che la do-
cumentazione esibita non dimostrava alcun mutamento della capacità la-
vorativa (doc. 246 inc. A).
C.c
C.c.a Con progetto di decisione del 26 settembre 2012 l’UAIE non è per-
tanto entrata nel merito della nuova domanda (doc. 247 inc. A).
C.c.b L’interpellato ha dal canto suo ribadito l’8 ottobre 2012 di essere in-
valido in misura pensionabile (doc. 248 inc. A) e trasmesso una nuova pe-
rizia del Dott. I._______ del 25 settembre 2012 (doc. 256 inc. A).
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Pagina 4
Sono stati inoltre prodotti un referto RM del 23 ottobre 2012 (doc. 261 inc.
A), un breve rapporto d’esame neurochirurgico del Dott. P._______, non-
ché un certificato medico del Dott. Q._______ (generalista/chirurgo) del 30
novembre 2012 (doc. 271 inc. A).
L’opposizione è stata infine perfezionata dal Patronato INAS con scritto del
22 ottobre 2012 (doc. 255), a cui l’UAIE ha trasmesso in visione l’incarto
(doc. 258 inc. A).
C.d Brevemente consultato in merito alla nuova documentazione esibita,
il Dott. O._______, nella nota del 12 dicembre 2012, ha confermato le
precedenti considerazioni (doc. 272 inc. A).
C.e Con decisione del 19 dicembre 2012 (notificata il 29 dicembre 2012),
l’UAIE ha pertanto confermato il rifiuto di entrare nel merito della nuova
domanda di rendita (doc. 273 inc. A).
D.
In data 11 febbraio 2013 A._______ ha impugnato il suddetto provvedi-
mento amministrativo innanzi TAF che, con sentenza del 22 maggio 2013,
non è entrato nel merito del gravame in quanto tardivo (doc. 20 inc. B; cfr.
anche l’intero incarto TAF R._______).
E.
E.a Nel frattempo in data 18 marzo 2013 (doc. 1 inc. B, continuazione del
precedente inc. A ed in particolare gli atti relativi alla nuova domanda di
prestazioni) l’assicurato aveva presentato una nuova domanda di presta-
zioni all’UAIE. A sostegno dell’istanza egli ha prodotto un referto d’esame
neurologico del novembre 2013 (doc. 41 inc. B), i risultati di un’elettroneu-
rografia del 4 novembre 2013 (doc. 42 inc. B), un reperto d’esame psichia-
trico del 6 novembre 2013, privo di diagnosi (doc. 43 inc. B), un referto RM
colonna lombosacrale del 14 giugno 2013, a cui è stato allegato un esame
del 23 ottobre 2012 (doc. 46, 47 inc. B), un rapporto d’esame neurologico
del 30 ottobre 2013 (Dott. P._______, doc. 48 inc. B) e un referto d’esame
neurochirurgico del 10 dicembre 2013 (Dott. S._______, doc. 53 inc. B). È
pure stata trasmessa una perizia medica particolareggiata (E 213) eseguita
il 7 novembre 2013 presso l’INPS di N._______, ove il medico incaricato
ha diagnosticato cervicobrachialgia sinistra in esiti di intervento per micro-
discectomia C5-C6 per via anteriore con applicazione di cage in titanio,
lombosciatalgia sinistra cronica in patologia erniaria L3-S1 ed ernia discale
L4-L5 e ha posto un grado d’invalidità del 46% (doc. 49 inc. B).
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Pagina 5
E.b L’incarto è stato sottoposto al Dott. T._______, generalista, il quale,
nella sua relazione del 27 gennaio 2014 (doc. 54 inc. B) ha affermato che
i nuovi documenti attestavano una situazione stazionaria, sebbene il Dott.
S._______ (doc. 53 inc. B) avesse segnalato che il paziente era in lista
d’attesa per un’operazione di microdiscectomia L4-L5 a sinistra. Il Dott.
T._______ ha considerato la diagnosi di esiti di ernia cervicale operata il 9
febbraio 2009, lombalgie recidivanti in un contesto di protrusioni discali in
assenza di lesioni neurologiche e posto un grado d’incapacità al lavoro del
70% nella professione di imbianchino e nullo in attività di ripiego adeguate.
E.c Con progetto di decisione dell’11 febbraio 2014 (doc. 56 inc. B) l’UAIE
ha disposto la reiezione della nuova domanda di rendita.
E.c.a L’interpellato ha spedito all’UAIE un referto RM della colonna lombo-
sacrale del 14 gennaio 2014, in cui è stato effettuato un confronto con
l’esame del 14 giugno 2013, un breve rapporto d’intervento per ernia ingui-
nale destra del 21 marzo 2014, che ha comportato il ricovero di un giorno
e un certificato di malattia telematico (doc. 57-59 inc. B).
E.c.b L’amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. T._______, il quale si
è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 63), mentre l’inte-
ressato dal canto suo ha inviato un attestato di riconoscimento dell’invali-
dità civile del 27 giugno 2013 (doc. 64 inc. B).
E.d Mediante decisione del 28 aprile 2014 l’UAIE ha respinto la domanda
di rendita (doc. 66 inc. B).
F.
F.a Con ricorso depositato il 17 maggio 2014, A._______ chiede l’annulla-
mento del provvedimento amministrativo impugnato con conseguente rico-
noscimento del diritto a prestazioni assicurative. A sostegno della propria
richiesta produce il rapporto 24 maggio 2014 del Dott. S._______, neuro-
logo, la RM lombosacrale del 5 luglio 2014 (doc. TAF 5) e un rapporto di
degenza ospedaliera dal 6 al 7 agosto 2014 (doc. TAF 6) per decompres-
sione osteo-legamentosa della radice L5 a sinistra a causa di diversi di-
sturbi.
F.b Il 13 ottobre 2014 il ricorrente ha formulato domanda di gratuito patro-
cinio (doc. TAF 11).
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Pagina 6
G.
Con risposta di causa del 21 novembre 2014 l’UAIE ha proposto la reie-
zione del ricorso (doc. TAF 14), rinviando anche alla presa di posizione del
Dott. T._______ del 26 ottobre 2014 (che ha omesso di allegare), secondo
cui una rivalutazione del caso andava effettuata a fine 2014 tramite l’espe-
rimento di una perizia pluridisciplinare in ortopedia, neurologia e psichiatria
(doc. 70 inc. B).
H.
Il ricorrente, con replica del 27 agosto 2015 (doc. TAF 21), ha ribadito le
proprie conclusioni, esibendo una relazione dettagliata del Dott. I._______
del 26 agosto 2015, da cui emerge che egli manifesta parestesie agli arti
superiori, limitazione funzionale del rachide cervicale con algie fino alle
spalle, lombalgia statico-dinamiche con algodisestesie ed ipostenia
dell’arto inferiore sinistro. L’esperto ritiene che sia il complesso cervicobra-
chialgico a sinistra, che la lombalgia cronica a sinistra, già presente ed in-
validante nel 2010, sono peggiorati in maniera rilevante e sono sfociati
nella necessità dell’intervento dell’agosto 2014.
H.a L’ UAIE, con duplica del 17 settembre 2015 (doc. TAF 23), ha ribadito
le conclusioni espresse in risposta.
H.b Su espressa richiesta del TAF l’amministrazione ha sottoposto gli atti
al Dott. U._______, specialista in reumatologia, il quale, con relazione det-
tagliata del 12 giugno 2015, ha condiviso il parere del Dott. T._______ (doc.
TAF 26 e 27).
I.
A._______, con scritto del 15 gennaio 2016 (doc. TAF 36), ha allegato la
relazione complementare del Dott. I._______ del 9 gennaio 2016, in cui si
insiste sul peggioramento patologico avvenuto dopo il 2010.
I.a Ricevuta la triplica l’amministrazione ha sottoposto il caso al Dott.
U._______, il quale, nel rapporto del 23 marzo 2016, si è riconfermato nelle
sue precedenti considerazioni (doc. TAF 40).
I.b Il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni con scritti del 14 e 18 aprile
2016 (doc. TAF 42-44).
Il 2 maggio 2016, l’UAIE si è riconfermata nelle sue precedenti considera-
zioni (doc. TAF 47).
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Pagina 7
I.c Il ricorrente ha poi inviato una perizia completiva del 9 maggio 2016 del
Dott. I._______ così come un Rx lombosacrale del 27 aprile 2016 (doc.
TAF 49).
I.d Invitato a pronunciarsi sulla documentazione medica, il Dott.
U._______, nel rapporto del 14 luglio 2016, si è riconfermato nelle sue pre-
cedenti considerazioni (doc. TAF 53).
I.e L’interessato si è riconfermato nelle precedenti conclusioni con osser-
vazioni del 4 agosto 2016 (doc. TAF 55).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con-
sid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI
per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
C-2758/2014
Pagina 8
2.
Per l'art. 49 PA in relazione con l'art. 37 LTAF il ricorrente può far valere la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento (lett. a); l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuri-
dicamente rilevanti (lett. b); l'inadeguatezza (lett.c).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1
consid. 1.2).
3.2 In concreto A._______ ha presentato la terza domanda di prestazioni
in data 18 marzo 2013 (doc. 1 inc. B). Ritenuto che l'eventuale rendita de-
correrebbe dal 1° ottobre 2013 e meglio sei mesi dopo la presentazione
dell'istanza (art. 29 cpv. 1 LAI, si confronti sul tema DTF 140 V 2seg.), si
applica la LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012 (6a revisione,
cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali
della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore) e le
eventuali modifiche successivamente intervenute.
4.
Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione
impugnata, in concreto il 28 aprile 2014. Il giudice delle assicurazioni sociali
esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa è stata pronunciata. Tiene tuttavia conto
dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali ele-
menti d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri ter-
mini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono
suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui
detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del
26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid.
3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
5.
5.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
C-2758/2014
Pagina 9
5.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Al-
legato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura
come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invali-
dità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 con-
sid. 2.4).
5.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori auto-
nomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004
121, 2008 4219, 2009 4831) e n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009
621, 2009 4845).
5.4 I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordi-
namento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012
nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e che
sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, sono al-
tresì applicabili al caso concreto (cfr. DTF 138 V 533 consid. 2.1 e sentenza
del TF 8C_870/2013 del 16 aprile 2014 consid. 4.1). Conformemente all'art.
4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto
dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime presta-
zioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno
Stato membro come i cittadini di tale Stato.
5.5 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità, come nel caso di specie, non pregiudica l'apprezzamento
dell'invalidità secondo il diritto svizzero. Anche in seguito all'entrata in vi-
gore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4). Tuttavia, vanno presi in considerazione documenti, referti me-
dici e informazioni d'ordine amministrativo raccolti dall'istituzione di qual-
siasi altro Stato come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro (art.
49 cpv. 2 del regolamento [CE] n. 987/2009).
C-2758/2014
Pagina 10
6.
6.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'U-
nione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS),
a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI sviz-
zera (FF 2005 p. 4065; art. 45, 51 e 57 in combinato disposto del regola-
mento n. 883/2004).
6.2 Nella specie il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della du-
rata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
Oggetto del contendere è il diritto di A._______ di percepire prestazioni
d'invalidità, segnatamente a causa del presunto peggioramento dello stato
di salute che sarebbe intervenuto a partire dal 2010, dopo la soppressione
della rendita intera d'invalidità erogata fino al 31 agosto 2009 (decisione
del 29 aprile 2010, doc. 185 inc. A).
7.1 L'assicurato chiede l'erogazione di una rendita AI, fondandosi sulle di-
chiarazioni del Dott. I._______ che attesta un’incapacità lavorativa note-
volmente ridotta anche in attività adeguate, almeno pari al 50% (doc. TAF
1).
7.2 Per contro l'UAIE ritiene che l'assicurato presenti le stesse doglianze e
limitazioni funzionali accertate al momento della soppressione della rendita
in data 29 aprile 2010 e che la situazione, a causa dell’intervento chirurgico
dell’agosto 2014, va rivalutata, tramite perizia disciplinare, eventualmente
a fine 2014 (doc. 185 inc. A; cfr. anche fatti A.b, doc. 70 inc. B).
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
C-2758/2014
Pagina 11
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin-
gola prestazione.
8.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%. L'assicurato ha diritto ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido
per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà
e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2
LAI).
8.3 In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione pre-
vista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'inva-
lidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati
e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
se l'assicurato è cittadino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). Dopo l'en-
trata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, infatti
i cittadini svizzeri e dell'Unione europea che presentano un grado d'invali-
dità del 40% almeno, hanno diritto ad un quarto di rendita in applicazione
dell'art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art.
4 del regolamento [CE] n. 883/04.
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di gua-
dagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, pro-
vocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
C-2758/2014
Pagina 12
9.
9.1 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della ren-
dita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione.
9.2 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso
di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF
9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto
2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3
maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-
1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti).
9.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA).
9.4 Secondo l'art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita è stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata sol-
tanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al cpv. 2. Secondo questa
norma, se è fatta domanda di revisione nella domanda va dimostrato che
il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle presta-
zioni (DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg.; 117 V 198 consid. 3a).
C-2758/2014
Pagina 13
9.5 Se l'amministrazione entra nel merito della domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la
modifica del grado di invalidità si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115).
9.6 In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, po-
steriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invali-
dante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rima-
sta sostanzialmente invariata, sia valutata in modo diverso (RCC 1987 p.
38 consid. 1a e 1985 pag. 336).
10.
10.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto riguardante l’ultima decisione cresciuta in giudicato che
è stata oggetto d’ esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del prov-
vedimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108, 130 V 71 consid. 3.2).
10.2
10.2.1 Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è per-
tanto quello intercorrente tra il 29 aprile 2010 (doc. 185 inc. A), data della
decisione con cui all'assicurato è stata assegnata una rendita limitata nel
tempo (mezza rendita dal 1° novembre 2008; rendita intera dal 1° aprile al
31 agosto 2009), fino al 28 aprile 2014, data della decisione impugnata.
10.2.2 La decisione del 19 dicembre 2012 non può per contro essere con-
siderata in quanto l’UAIE non è entrato nel merito della seconda domanda
di rendita e pertanto non può sussistere alcun accertamento approfondito
della situazione medica (consid. C).
11.
11.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
C-2758/2014
Pagina 14
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven-
tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
11.2 Se vi è carenza di documentazione economica, gli atti medici costitui-
scono un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico determinare l'in-
validità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza
le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprez-
zamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevol-
mente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
11.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1. 232; 125 V 351
consid. 3a pag. 352, 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSI-
MANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialver-
sicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).
11.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.
18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
C-2758/2014
Pagina 15
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81
consid 4.3).
11.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre
evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di-
versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze
e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
11.6 Secondo l'art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a dispo-
sizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle pre-
stazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determi-
nante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA, di esercitare un'attività lucrativa o
di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile.
Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei
singoli casi.
Per l'art. 49 OAI i servizi medici regionali valutano le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle
istruzioni tecniche di portata generale dell'Ufficio federale, essi sono liberi
di scegliere i metodi d'esame idonei (cpv. 1). Se occorre, i servizi medici
regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati.
Mettono per scritto i risultati degli esami (cpv. 2). I servizi medici regionali
sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione (cpv. 3).
All'art. 48 OAI il Consiglio federale ha inoltre elencato le discipline mediche
che devono essere rappresentate nei servizi medici regionali. Secondo il
Tribunale federale ciò significa, tra le altre cose, che, per poter attribuire
pieno valore probatorio ai rapporti dei servizi medici regionali essi devono
essere redatti da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche ri-
chieste nel singolo caso (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 consid. 4.3.1
[9C_323/2009] e sentenza I 142/07 del 20 novembre 2007 consid. 3.2.3
con riferimenti). In caso contrario il loro valore probatorio è ridotto (sen-
tenza 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2).
C-2758/2014
Pagina 16
12.
12.1 In occasione della prima domanda di rendita l'B._______ ha fondato
la propria decisione di accordare una mezza rendita AI dal 1° novembre
2008 ed una rendita intera dal 1° aprile al 31 agosto 2009 sui rapporti del
reumatologo Dott. C._______, dell’8 settembre 2008, dello psichiatra Dott.
D._______ del 13 ottobre 2008 (perizie commissionate dall’B._______,
doc. 136, 116 inc. A), sul riassunto del Dott. E._______ (internista
B._______) del 25 maggio 2009 (doc. 144 inc. A) e del Dott. F._______,
internista del 4 giugno 2009 (doc. 150 inc. A).
12.2 Il Dott. E._______, che ha visitato il paziente ed aveva a disposizione
le perizie surriferite ha posto la diagnosi di stato dopo microdiscectomia su
ernia cervicale C5-C6 con applicazione di cage in titanio il 9 febbraio 2009,
sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni statico-degenerative e
piccola ernia discale posteriore mediana/paramediana sinistra L5-S1; cer-
vicobrachialgia sinistra dopo infortunio del marzo 2009, sindrome di soma-
tizzazione (doc. 144 inc. A). A suo dire le limitazioni funzionali consistevano
nell’ evitare (o limitare) movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rota-
zione del collo e della schiena, situazioni di instabilità, deambulazione su
terreni sconnessi, salire e scendere dalla scale, posizione statica dell’arto
superiore sinistro al di sopra dell’orizzontale, la posizione statica seduta
superiore a 45 minuti ed in piedi superiore a 30 minuti; non poteva sollevare
pesi superiori a 5kg. L’ incapacità di lavoro come imbianchino era stimata
totale dalla data di cessazione dell’attività lucrativa (novembre 2007) e del
50% a partire dalla perizia del Dott. C._______, nel settembre 2008 (salvo
un periodo di circa 5 mesi fra gennaio e maggio 2009 per l’intervento su-
bito); in attività che tenevano conto dei limiti suesposti vi era una capacità
totale, intesa come lavoro sull’arco dell’intera giornata con rendimento ri-
dotto del 20% da maggio 2009 (in precedenza: 100% d’inabilità da novem-
bre 2007 a settembre 2008, 50% da settembre 2008 a gennaio 2009, cfr.
anche sintesi valetudinaria del Dott. F._______ del 4 giugno 2009, doc. 150
inc. A).
13.
13.1 Nell'ambito della presente procedura l’UAIE non ha eseguito alcun
accertamento diretto, fondando il suo parere su istruttoria documentale.
13.1.1 Questa Corte può in particolare ritenere la diagnosi espressa dal
medico dell’INPS, Dott.ssa M._______ (generalista) il 7 novembre 2013
C-2758/2014
Pagina 17
(doc. 49 inc. B), di cervicobrachialgia sinistra in esiti di intervento di micro-
discectomia C5-C6 per via anteriore con applicazione di cage in titanio,
lombosciatagia sinistra cronica in patologia erniaria L5-S1 ed ernia discale
L4-L5.
Già sotto il profilo diagnostico, in particolare in relazione al rachide lom-
bare, il complesso patologico risulta più esteso di quello posto in evidenza
dal Dott. E._______ (doc. 144 inc. A). In particolare il fenomeno erniario
lombare L4-L5 precedentemente inesistente, è documentato dalla RM lom-
bosacrale del 23 ottobre 2012 (doc. 46 inc. B), patologia tendente al peg-
gioramento (sebbene non severo), documentato con RM lombosacrale del
16 giugno 2013 (doc. 45 inc. B), ove viene confermata l’ernia discale L4-
L5 posteriore mediana/paramediana sinistra con dimensioni lievemente in-
crementate rispetto al precedente esame del 23 ottobre 2012 (doc. 46 inc.
B). Il 4 novembre 2013 l’elettromiografia (doc. 42 inc. B) attesta una soffe-
renza muscolare neurogena cronica in territorio radicolare L4-L5 di grado
lieve-moderato a destra, lieve a sinistra ed in territorio radicolare S1 destro
di grado lieve. Nel breve referto neurochirurgico del Dott. Prof. P._______
del 30 ottobre 2013 (doc. 48 inc. B) viene confermata l’indicazione chirur-
gica di microdiscectomia L4-L5. Il neurochirurgo Dott. S._______ (rapporto
manoscritto del 10 dicembre 2013, doc. 53 inc. B), pone quindi in lista d’at-
tesa il paziente per microdiscectomia L4-L5 e dichiara che la sciatalgia si-
nistra si è accentuata nell’ultimo anno e che l’esame neurologico odierno
attesta un’ipostesia dolorifica L5/S1 a sinistra, nonché lieve ipostenia dei
muscoli estensori del piede sinistro, deambulazione claudicante e soffe-
rente sui talloni e sulle punte.
13.1.2 Alla luce di quanto sovra esposto appare provato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che, al più
tardi alla data del rapporto del Dott. S._______, la situazione patologica di
A._______ è indubbiamente peggiorata, rendendosi necessario un inter-
vento chirurgico e che quindi il rapporto del Dott. T._______ del 27 gennaio
2014 (doc. 54 inc. B) e quelli successivi (doc. 63 inc. B) soprassedevano,
senza motivazione convincente - e pertanto non possono essere conside-
rati ai fini della presente vertenza –ai precedenti esposti dei Dott.ri
S._______ e P._______, ribadendo, del tutto in contraddizione con lo stato
di fatto, una situazione stazionaria, limitandosi semplicemente a prendere
atto dell’operazione prevista. Oltre a ciò, in corso di audizione, la RM lom-
bosacrale del 14 gennaio 2014 (Dott.ssa V._______ doc. 59 inc. B) confer-
mava il menzionato fenomeno degenerativo lombare, che ha poi reso ne-
cessario, nell’agosto 2014, l’intervento chirurgico.
C-2758/2014
Pagina 18
13.1.3 Questo collegio giudicante può quindi affermare che ad indurre
A._______ a ripresentare una nuova domanda di prestazioni AI (marzo
2013) sia stato l’indubbio peggioramento del quadro neuro-ortopedico su-
bentrato dalla fine del 2012 in poi, confermato dalla documentazione sopra
ricordata. In simili condizioni la decisione impugnata fondandosi su un ap-
prezzamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti non può essere con-
fermata.
14.
14.1 Dopo l’emanazione della decisione impugnata inoltre, in sede ricor-
suale, l’assicurato ha esibito (doc. TAF 5) un nuovo referto neurologico del
Dott. S._______ del 24 maggio 2014 con una RM lombosacrale del 5 luglio
2014 (Dott.ssa V._______) e il verbale di intervento chirurgico di microdi-
scectomia L4-L5 del 7 agosto 2014 (operato dal Dott. S._______).
14.2 Il Dott. T._______, il 26 ottobre 2014 (doc. 70 inc. B), ha preso atto
dell’intervento e dichiarato quanto segue:
“Gemäss Spitalbericht ist die Operation vorerst gut verlaufen, über den mit-
tel-langfristigen Verlauf wissen wir noch nichts. Ab Mai 2014 (Bericht Dr.
S._______) klagte der Vers. Offenbar über vermehrte Beschwerden, wes-
halb ab diesem Zeitraum möglicherweise auch eine gewisse Arbeitsunfä-
higkeit in Verweistätigkeiten besteht. Bis zu diesem Zeitpunkt (24.05.2014)
war in Monat März 2014 wegen Leistenhernie eine vorübergehende Ar-
beitsunfähigkeit in Verweisungstätigkeiten von max. 3 Wochen gerechtfer-
tigt, sonst war der Vers. aber voll arbeitsfähig für angepasste Verweistätig-
keiten, sowie in den Stellungsnahmen v. 27.1.2014 und 18.4.2014 darge-
legt. Der weitere Verlauf nach der Operation v. 6.8.2014 wird zeigen wie
weit eine dauernde Arbeitsunfähigkeit (voll?/teilweise?) vorliegend wird.
Bei regelrechtem Verlauf ist aber bei einer Mikrodiskektomie davon auszu-
gehen, dass angepasste Verweistätigkeiten wieder ganztätig zumutbar
sein werden.“
14.3 Da quanto esposto discende che il Dott. T._______, pendente causa,
riconosce un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capa-
cità lavorativa, anche per quanto riguarda attività di ripiego, tuttavia solo
dal maggio 2014. Alla luce della documentazione medica agli atti tale con-
clusione non convince e non può pertanto essere condivisa (doc. 70 inc.
B).
C-2758/2014
Pagina 19
14.3.1 Al riguardo va rilevato che la Dott.ssa M._______ dell’INPS pone un
grado d’invalidità (inteso secondo la legislazione italiana) del 46%, sia nel
precedente lavoro che in attività sostitutive, ma le conclusioni sono di per
sé contraddittorie, in quanto asserisce (cifre 11.4, 11.5 e 11.7, doc. 49) che
l’interessato è in grado di svolgere a tempo pieno il suo precedente lavoro,
come pure agni altro adeguato alle sue condizioni. Tuttavia, l’apposita
Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, il 27 giugno
2013, dichiara l’interessato invalido nella misura dal 34 al 73% dal 3 mag-
gio 2013 (doc. 64).
14.3.2 Il Dott. S._______, nel certificato del 24 maggio 2014, indica che
“rispetto alla visita di dicembre 2013 l’interessato riferisce ancora lombo-
sciatalgia a sinistra, deficit di forza dei muscoli estensori del piede sinistro
deambulazione claudicante su base antalgica. Oltracciò già nel referto del
10 dicembre 2013 il Dott. S._______ (doc. 53) attestava che “(…) tale sin-
tomatologia si è accentuata nell’ultimo anno”. Quindi, secondo questa
Corte, oltre a non esservi ragioni per dubitare, come già accennato, che un
certo peggioramento delle condizioni di salute di A._______ sia intervenuto
già da fine 2012 e soprattutto a metà del 2013, la necessità dell’intervento
riconosciuta nell’ottobre2013 (doc. 48 inc. B), concretizzatosi ad agosto
2014, mette in dubbio anche le conclusioni del Dott. T._______ secondo
cui la riduzione della capacità lavorativa in attività di ripiego sia intervenuta
solo nel maggio 2014.
14.3.3 Le tre perizie dettagliate del Dott. I._______, trasmesse con la re-
plica, confermano quanto sopra esposto e costituiscono tra l’altro l’unico
approfondimento diretto e dettagliato della situazione dopo l’esperimento
della perizia E 213 dell’INPS di Varese del 7 novembre 2013 (doc. 49 inc.
B).
14.3.4 Nella perizia del 26 agosto 2015 il Dott. I._______ riprende la dia-
gnosi di cervicobrachialgica e quella di lombosciatalgica e conferma il peg-
gioramento documentato dai referti (Dott. S._______ ed altri) del 10 dicem-
bre 2013, 25 maggio 2014 e le varie RM (v. supra). Egli descrive un quadro
limitatorio considerevole (pag. 6) che comporta la possibilità di solleva-
mento pesi solo fino a 5 kg, a condizione che le braccia aderiscano al
tronco e senza flessione del rachide; anche la posizione in un eventuale
lavoro risulta essere notevolmente ridotta; la posizione statica non deve
durare oltre 15 minuti da seduto come pure in piedi; può effettuare tragitti
fino a 50 metri normalmente, meno di frequente tragitti fino a 200 metri e
tragitti lunghi solo con pause; non può effettuare lavori su terreni acciden-
tati. In sostanza, il peritando può svolgere solo lavori a basso impegno
C-2758/2014
Pagina 20
energetico, che consentano frequenti variazioni posturali, non richiedano
movimentazione manuale di carichi, non comportino sollecitazioni del ra-
chide e non lo espongano a rischi di cadute e, in queste attività, l’interes-
sato presenta un grado d’incapacità lavorativa del 50% almeno.
Questa perizia, su espressa domanda del TAF, è stata sottoposta dall’UAIE
al Dott. U._______, specialista in reumatologia (doc. TAF 26), il quale nel
rapporto dettagliato del 12 novembre 2015 (doc. TAF 27) ritiene in partico-
lare che determinate limitazioni funzionali menzionate dal Dott. I._______
non sarebbero comprensibili e ritiene l’assicurato abile al lavoro in attività
adeguate al 100% (eccettuata l’attività di magazziniere).
Con il rapporto completivo del 9 gennaio 2016 (doc. TAF 36), il Dott.
I._______ ribadisce che i rapporti neurochirurgici sorretti da documenta-
zione oggettiva documentano inequivocabilmente il sopravvenuto peggio-
ramento delle già note alterazioni degenerative discali con comparsa di fo-
calità erniaria L4-L5 e di building-disk L5-S1, complesso morboso non pre-
sente nel 2008-2010. In proposito precisa che “quest’ultimo intervento, dal
canto suo, se da un lato ha parzialmente alleviato la sintomatologia lombo-
sciatalgica (senza però ripristinare lo stato clinico antecedente al 29 aprile
2010, essendo ormai residuata una permanente condizione di sofferenza
della radice L5 a sinistra), dall’altro ha introdotto ulteriore valenze peggio-
rative nell’assetto statico-dinamico del rachide, avendo ineluttabilmente
creato una condizione di instabilità vertebrale che potrebbe comportare in
futuro l’effettuazione di un intervento di artrodesi lombare qualora l’assicu-
rato venisse nuovamente sottoposto a sollecitazioni statico-dinamiche”.
Al riguardo il Dott. U._______ (rapporto del 23 marzo 2016) lamenta il fatto
che il Dott. I._______, evocando la sofferenza neurogena di L5, non pro-
duce documentazione a conforto e che, attualmente, non sono previsti in-
terventi di spondilodesi. In sostanza il medico dell’UAIE sottolinea la ca-
renza di un esame clinico completo, così come di un nuovo esame obbiet-
tivo e diagnostico (doc. TAF 40).
14.3.5 Infine, con un ulteriore rapporto del 9 maggio 2016 (doc. TAF 49), il
Dott. I._______ spiega (dopo aver evocato la dottrina medica) che proprio
per evitare che il “locus minore resistentiae” venutosi a creare dopo l’inter-
vento del 6 agosto 2014 diventi sede d’instabilità vertebrale, tale da ren-
dere necessario futuri interventi di artrodesi, bisogna che vengano adottate
rigorose misure preventive volte ad evitare il sovraccarico biomeccanico
del rachide lombosacrale”. Da qui, come detto, tutte le notevoli e numerose
limitazioni funzionali elencate dal Dott. I._______ atte a non aggravare la
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Pagina 21
già compromessa situazione attuale. A ciò s’aggiunge la necessità che, an-
che in un eventuale ipotetica attività di ripiego, il lavoratore in questione
possa beneficiare di frequenti “pause compensatorie” per i motivi sopra
detti. Tutto ciò porta a considerare, secondo il Dott. I._______, un’inabilità
al lavoro complessiva in attività di sostituzione di almeno il 50%.
15.
15.1 Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che è senz’altro
provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle as-
sicurazioni sociali, alla luce dei rapporti del Dott.ri S._______, I._______,
P._______, che, a partire dalla fine del 2012, lo stato di salute dell’assicu-
rato è andato vieppiù peggiorando al punto che ha dovuto sottoporsi ad un
intervento chirurgico al rachide lombare nell’agosto 2014, appena tre mesi
dopo la decisione impugnata, la cui necessità era stata riconosciuta già
nell’ottobre 2013 e per cui l’assicurato era già in lista precedentemente alla
pronuncia del provvedimento contestato (consid. D.a). Tale circostanza è
del resto parzialmente confermata anche dal dottor T._______ (doc. 70 inc.
B), il quale ritiene tuttavia che il peggioramento avrebbe inciso sulla capa-
cità lavorativa in attività adeguate soltanto dal mese di maggio 2014, in
seguito ai forti dolori e consiglia di far eseguire, a fine dicembre 2014, una
perizia pluridisciplinare in ortopedia, neurologia e eventualmente psichia-
trica, per valutare l’evoluzione delle patologie.
Non vi è per contro unanimità agli atti sull’incidenza del peggioramento
dello stato di salute sulla capacità lavorativa in attività adeguate per il pe-
riodo precedente il mese di maggio 2014. In effetti il dottor T._______ ri-
tiene che la capacità lavorativa in attività adeguate prima del maggio 2014
sia da ritenere piena, mentre i medici interpellati dal ricorrente considerano
che una riduzione della capacità lavorativa fosse già subentrata in prece-
denza. Poiché alla luce dei rapporti, dettagliati, approfonditi e concludenti
del dottor I._______, che ha visitato regolarmente l’assicurato, quest’ultima
circostanza potrebbe essersi verificata – essi sono pertanto in grado di
mettere in discussione le conclusioni del dottor T._______ - è necessario
rinviare l’incarto all’amministrazione affinché proceda a completare l’istrut-
toria, accertando l’incidenza del peggioramento dello stato di salute sulla
capacità lavorativa in attività adeguate a far tempo dalla fine del 2012.
15.2 Allo stato attuale non è neppure noto come sia evoluto lo stato di sa-
lute dopo l’intervento dell’agosto 2014, in particolare se A._______ è an-
cora in grado di svolgere, al cento per cento, attività leggere e/o semise-
dentarie. Non risulta infatti che la perizia ventilata dal Dott. T._______ sia
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stata nel frattempo eseguita. Solo un esame diretto, specialistico ed appro-
fondito, tramite perizia giudiziaria bidisciplinare in ortopedia e neurologia,
sarà in grado di risolvere tale quesito, sia per il periodo precedente che per
il periodo successivo la decisione impugnata. La documentazione agli atti
seppur approfondita, è contraddittoria e, per quanto riguarda il Dott.
U._______, carente di un esame diretto. Questa Corte non può pertanto
porla alla base della seguente vertenza.
In simili circostanze il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata,
annullata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti.
16.
16.1 Nel caso in cui annulla una decisione il giudice può sostituirsi all'auto-
rità inferiore e giudicare nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vinco-
lanti, all'autorità inferiore (cfr. sentenza del TAF C-2471/2012 del 21 maggio
2014 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull' applicazione del
diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.
2.3 con i riferimenti).
16.2 Ciò non è il caso nella fattispecie. L’incarto va pertanto rinviato
all'UAIE affinché esperisca una perizia pluridisciplinare che tenga conto
degli aspetti ortopedico/reumatologici/neurologici, riservato ogni ulteriore
esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente do-
vesse rendere necessario, alfine di stabilire se, a partire dalla fine del 2012,
l’accertato peggioramento dello stato di salute ha inciso sulla capacità la-
vorativa dell'assicurato in attività adeguate in modo tale da giustificare l’as-
segnazione di una prestazione d’invalidità.
Il rinvio è giustificato anche alla luce della giurisprudenza pubblicata in DTF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 e 139 V 99 consid. 1 ritenuta la necessità in
concreto di esperire una perizia pluridisciplinare specialistica – come del
resto riconosciuto anche dal medico dell’UAIE, che non dispone di nessuna
delle specialità - aspetto del tutto omesso dall'UAIE.
In base agli accertamenti esperiti l'UAIE statuirà di nuovo sul grado di in-
validità dell'assicurato, dal 18 settembre 2013, sei mesi dopo la presenta-
zione della domanda.
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17.
17.1 Visto l'esito della causa non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, formulata dal ricorrente
il 13 ottobre 2014 (doc. TAF 11), diviene priva d’oggetto.
17.2 Il ricorrente non è assistito da rappresentante legale. Non ha pertanto
diritto a spese ripetibili di rappresentanza (art. 64 PA).
17.3
17.3.1 L’interessato ha tuttavia esibito, nel corso della procedura di ricorso,
tre perizie del Dott. I._______, rispettivamente del 26 agosto 2015 (doc.
TAF 20), 9 gennaio 2016 (doc. TAF 36) e 9 maggio 2016 (doc. TAF 49),
così come le fatture delle prestazioni fornite dal perito, ossia Euro 671.-
(doc. TAF 20), Euro 488.- (doc. TAF 36) ed Euro 488.- (TAF doc. 49), di cui
chiede il rimborso in questa sede.
17.3.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso
in tutto o in parte, può d’ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un’in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato (si confronti anche art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per il capoverso 2 il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'ad-
dossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha
deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soc-
combente.
Per l’art. 8 del regolamento le ripetibili comprendono le spese di rappre-
sentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. Per spese non
necessarie non vengono corrisposte indennità.
17.3.3 In DTF 115 V 62 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha
modificato la propria giurisprudenza, statuendo che la parte vincente che
si è prevalsa di una perizia di parte ha diritto al rimborso di tutte le spese
del perito (onorario e altre spese) a titolo di ripetibili ai sensi dell'art. 159
OG allora in vigore. Nella sentenza K 142/02 consid. 6 del 28 dicembre
2004 l'Alta Corte ha inoltre precisato che anche ad una parte non patroci-
nata da un avvocato oppure da un rappresentante qualificato che vince il
processo viene attribuito un rimborso spese nell'ambito dell'indennità di
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parte, come ad esempio per accertamenti medici (perizia privata), nella mi-
sura in cui essi erano risultati necessari (la cosiddetta "Umtriebsentschädi-
gung", art. 159 cpv. 2 vOG; si confronti anche RAMI 2004 no. U 503 pag.
187 consid. 5.1 [U 282/00]). Secondo il Tribunale federale questa giurispru-
denza deve senz'altro valere anche dopo l'entrata in vigore della LTF (sen-
tenza 8C_178/2008 del 5 marzo 2009 consid. 8.1) e pertanto anche nella
procedura di fronte al TAF.
17.4 In concreto le perizie di cui è chiesto il rimborso sono risultate deter-
minanti per la soluzione della vertenza per i motivi esposti ai considerandi
precedenti. Trattasi di spese da considerarsi indispensabili, nonché com-
provate e giustificate. In queste circostanze, è opportuno riconoscere in
favore del ricorrente un’indennità per spese di complessivi Euro 1'647.-,
ossia al cambio odierno di 1,071, fr. 1'763,95. Questa indennità è posta a
carico dell’autorità inferiore e sarà versata alla crescita in giudicato della
presente sentenza.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione im-
pugnata del 28 aprile 2014, gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché
completi l’istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci nuovamente sul
grado d’invalidità del ricorrente.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva d’oggetto.
4.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un’indennità di fr. 1'763,95.- per le
spese da lui sopportate nella presente procedura, posta a carico dell’auto-
rità inferiore.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif….; raccomandata; allegato: doc. TAF 55 per
conoscenza)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
(I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente)
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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