Corte III
C-2761/2006
{T 0/2}
Sentenza del 1° maggio 2007.
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Johannes
Frölicher e Michael Peterli, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
G._______
ricorrente, patrocinata dall'Avv. Luigi Potenza,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. G._______, cittadina italiana, nata il _______, coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1970 al 2000 come addetta alle pulizie solvendo, durante tali
periodi, i contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (cfr. doc. 6, 10 e 31). L'assicurata ha lavorato fino al
31 dicembre 2000, allorquando si è ritirata dal lavoro per ragioni che
imputa invero, non tanto alle sue condizioni di salute, quanto piuttosto al
suo rientro in Italia (doc. 10 e 11).
In data 23 novembre 2004, G._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1 e 4).
B. L'assicurata è stata visitata l'11 gennaio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano (Lecce),
ove la sanitaria incaricata (Dott. ssa L._______) ha evidenziato la diagnosi
di "spondiloartrosi diffusa a lieve incidenza funzionale, ipertensione
arteriosa in trattamento farmacologico, sindrome ansioso depressiva di
modesta entità in trattamento e sovrappeso corporeo". Dopo aver posto un
tasso di invalidità parziale del 50%, ha però ritenuto l'interessata in grado
di svolgere a tempo pieno sia l'ultimo lavoro svolto sia qualsiasi altra
attività confacente alle sue condizioni, specificando altresì che è pure in
grado di assolvere regolarmente dei lavori pesanti (doc. 31).
La seguente documentazione medica obiettiva è stata inoltre prodotta: due
referti specialistici della Dott. ssa E._______ del 6 gennaio 1999; un
referto di una risonanza magnetica dinamica al petto del Dott. L._______
del 27 giugno 2000; un referto dell'istituto di patologia ed istologia di Berna
del 4 agosto 2000 accompagnato da un rapporto di un'operazione del Dott.
R._______ del 2 agosto 2000; due referti specialistici del Dott.
R.1_______ del 17 e del 28 novembre 2000; due referti radiografici
(scapolo omerale sx e dx; colonna cervicale e lombo-sacrale) della Dott.
ssa A._______ del 16 novembre 2002 e del 3 marzo 2003; un referto
radiografico (M.O.C. colonna lombare) del Dott. F._______ del 28 gennaio
2003; un referto radiografico (torace) del 17 aprile 2003 rilasciato
dall'Azienda Sanitaria Locale LE/2 di Maglie; un referto ecografico
bilaterale ed un referto mammografico bilaterale del Dott. M._______ del
25 settembre 2003; un referto ecografico del Dott. D._______ del 26
settembre 2003; due referti specialistici (E.C.G. ed E.C.D.) del 30
dicembre 2003 rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale LE/2 di Maglie; un
certificato dell'azienda unità sanitaria locale di Maglie, dipartimento di
salute mentale, del 30 dicembre 2003 giusta il quale l'assicurata è affetta
da "sindrome depressiva endoreattiva media cronica"; un referto
3specialistico (TC del cranio) del Dott. S._______ del 3 gennaio 2004; un
referto di un eco color doppler (tronchi sovraortici) del Dott. M._______ del
26 marzo 2004 ed un referto specialistico (Rx mammografia e eco
mammaria) del Dott. P._______ del 13 ottobre 2004 (doc. 12-30).
Nell'apposito formulario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 1° luglio 2005, l'interessata afferma inoltre di non essere praticamente
piú in grado di svolgere con attitudine le mansioni domestiche che
competono ad una casalinga. In particolare, dichiara di necessitare
dell'aiuto di terzi per i lavori pesanti, segnatamente per le pulizie dei vetri,
dei lampadari, dei mobili e dei pavimenti (doc. 10).
Alla predetta documentazione sono stati poi aggiunti: una scheda di
dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 17 al 22 febbraio 2005
presso lo stabilimento ospedaliero "F. Ferrari", reparto di neurologia,
dell'azienda unità sanitaria locale di Maglie per "nevralgia occipitale
sinistra, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, spondiloartrosi
cervicale con discopatia C5-C6 e C6-C7", oltre a referti medici vari allegati
alla stessa e due referti specialistici (eco color doppler: tronchi sovraortici,
arti inferiori arterioso e venoso) del Dott. M._______ dell'11 marzo e del 22
aprile 2005 (doc. 32, 33 e 34).
C. Nel suo rapporto del 29 agosto 2005, il Dott. W._______, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso
sotto il profilo delle malattie di lunga durata alla luce pure della nuova
documentazione prodotta, ritiene che l'incapacità di lavoro dell'assicurata
in ambito domestico si situerebbe al 5% (doc. 35, 36 e 37).
Con decisione del 15 settembre 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha pertanto respinto
la richiesta di prestazioni di G._______.
D. Quest'ultima, regolarmente rappresentata dall'avv. Luigi Potenza, ha
formulato in data 6 ottobre 2005 tempestiva opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del
suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 41). Nulla ha prodotto a
suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 27 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione
del 15 settembre 2005 (doc. 42).
4E. Con tempestivo gravame del 3 maggio 2006, consegnato alla Posta il 5
maggio successivo, G._______, regolarmente rappresentata dall'avv. Luigi
Potenza, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce
un referto radiografico del rachide cervico-dorso-lombare del Dott.
F._______ del 26 aprile 2006.
F. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. W._______, il quale, alla luce della nuova documentazione
prodotta, nella sua relazione del 1° agosto 2006 considera l'assicurata
abile al 100% sia per quanto concerne i lavori in ambito domestico sia per
quanto concerne il lavoro precedentemente svolto come addetta alle
pulizie (doc. 44).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 settembre 2006 l'UAIE propone
pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per
quanto occorra, nei considerandi che seguono.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv. Luigi
Potenza, con scritto del 23 ottobre 2006, ha ribadito l'intenzione della
propria assistita di mantenere il ricorso con argomenti di cui si riferirà, per
quanto occorra, nei considerandi che seguono.
H. In data 23 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
5all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS
830.1).
Ai sensi dell'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
6procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
4. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 23 novembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 23
novembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 27
marzo 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
75. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
86.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V
207).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro,
è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva
da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non
la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 2000 p. 84). La documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28
cpv. 2bis e art. 8 cpv. 3 LPGA ). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per quanto riguarda la
scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di una persona assicurata
che non esercita più un'attività lucrativa si deve verificare quale sarebbe
stata l'attività esercitata se non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole,
lo statuto dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da sana,
9quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato
l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione
remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività
lucrativa va ammessa ove tale eventualità si presenti alla luce della
situazione personale, familiare, sociale ed economica con un grado di
verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b).
7.2 Dagli atti si evince che G._______ ha lavorato quale addetta alla pulizie in
Svizzera fino al 31 dicembre 2000, allorquando si è ritirata dal lavoro per
ragioni che imputa invero, non tanto alle sue condizioni di salute, quanto
piuttosto al suo rientro in Italia (doc. 10 e 11), pertanto, appare giustificato
applicare alla presente fattispecie il metodo di valutazione specifico delle
casalinghe, come peraltro correttamente ammesso dall'amministrazione,
anzichè quello generale.
8.
8.1 Nel caso di specie la diagnosi risulta essere articolata su due livelli
temporali. Dapprima, è stata evidenziata una "spondiloartrosi diffusa a
lieve incidenza funzionale" accompagnata da "ipertensione arteriosa in
trattamento farmacologico, sindrome ansioso depressiva di modesta entità
in trattamento e sovrappeso corporeo" (cfr. perizia medica
particolareggiata dell'INPS del 11 gennaio 2005: doc. 31).
Successivamente il Dott. F._______ ha attestato, nel suo referto
radiografico del rachide cervico-dorso-lombare del 26 aprile 2006 allegato
dalla ricorrente al gravame in esame, che l'assicurata è affetta da
"spondiloartrosi osteofitica cervico dorsale di notevole entità;
spondiloartrosi lombare di lieve entità; riduzione di ampiezza degli spazi
intersomatici C5-C6, C6-C7, D9-D10 ed L5-S1 da verosimili sofferenze
discali; scoliosi destro-convessa dorso-lombare ad ampio raggio di
curvatura; note osteoporotiche; calcificazioni ateromasiche dell'aorta e
presenza di calcificazione tra processi trasversi di L3 ed L4 a destra".
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa, ritenuto che i fatti accaduti
posteriormente (e che hanno modificato questa situazione) devono di
regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129
V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche tener
conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati
all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle
circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1,
DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid.
10
4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In questo contesto occorre quindi tenere
conto anche del menzionato referto radiografico del Dott. F._______ del
26 aprile 2006.
8.2 La diagnosi anzidetta è stata ripresa pure dal medico dell'UAIE, Dott.
W._______, nei suoi rapporti del 29 agosto 2005 (doc. 35, 36 e 37) e del
1° agosto 2006 (doc. 44).
8.3 Le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-
labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in
mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale
prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe
pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a
partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del 50% per il
periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno
durante un anno.
9. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti del primo gruppo di
affezioni menzionate, la sanitaria medica dell'INPS, dopo aver posto un
tasso di invalidità parziale del 50%, ha ritenuto l'interessata in grado di
svolgere a tempo pieno sia l'ultimo lavoro svolto sia qualsiasi altra attività
confacente alle sue condizioni, specificando altresì che la stessa è pure in
grado di assolvere regolarmente dei lavori pesanti (doc. 31). Dal canto suo
il Dott. W._______, medico dell'UAIE, ha ritenuto nel suo primo rapporto
del 29 agosto 2005 che l'incapacità di lavoro dell'assicurata in ambito
domestico si situerebbe al 5% (doc. 35, 36 e 37) mentre nel suo secondo
rapporto del 1° agosto 2006 ha considerato l'interessata - alla luce del
referto radiologico del Dott. F._______ del 26 aprile 2006 attestante il
secondo gruppo menzionato di affezioni che l'affliggono - abile al 100% sia
per quanto concerne i lavori in ambito domestico sia per quanto concerne
il lavoro precedentemente svolto come addetta alle pulizie (doc. 44).
10.
10.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a).
11
10.2 Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa il Tribunale federale ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212). Secondo il Tribunale federale i
centri medici di accertamento dell'AI non possono essere considerati parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 pag. 110).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su
basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste
delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 il Tribunale
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
12
10.3 Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott.
W._______, medico dell'UAIE (doc. 35, 36, 37 e 44). Infatti, egli ha
compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla
base di accertamenti approfonditi e completi (doc. 12-30, 32-34 e referto
radiografico del Dott. F._______ del 26 aprile 2006 ) ed, in particolare, ha
rilevato che le alterazioni dell'apparato locomotorio sono chiaramente
dovute alla normale usura fisiologica e non vi è alcun altro segno clinico
patologico che possa giustificare una limitazione funzionale. Sulla base
delle risposte fornite dall'interessata nel questionario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica del 1° luglio 2005 (doc. 10) tenuto conto
delle direttive 3093 e 3098 della circolare concernente l'invalidità e
l'impotenza edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS,
CIIAI), è quindi giunto a conclusioni logiche e motivate in merito alla sua
piena capacità di lavoro (100%) quale casalinga.
10.4 G._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 27 marzo 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
3. Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge federale del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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