B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2761/2014
S e n t e n z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata dall'avv. Roberta Romano, Studio Legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° aprile 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 1° aprile 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto al 1°
giugno 2014, la rendita d'invalidità pagata fino ad allora.
2.
Il 14 maggio 2014, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata
decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
mediante il quale ha chiesto d'annullare la decisione impugnata e di
accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a percepire una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, disponendo a tal fine una
perizia medico-legale pluridisciplinare per la verifica del suo stato psico-
fisico invalidante.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 3
giugno 2014 (notificata l'11 giugno 2014; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la
ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di
fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della
ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4
PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a
produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea
documentazione attestante che l'importo di fr. 400.- è stato tempesti-
vamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
4.2. Il 25 giugno 2014, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 367.16 (cfr.
doc. TAF 4).
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5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 30
giugno 2014 (notificata il 7 luglio 2014; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]), ha invitato la
ricorrente a versare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo
(integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
32.84, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della
ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di
mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo
dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente
che le incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del
destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare
la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore
stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla
banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico
dell'ordinante, fermo restando che era tenuta a pagare l'importo integrale
di fr. 400.- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di
eventuali problemi connessi con il tasso di cambio.
6.
Il termine assegnato alla ricorrente per versare il saldo dell'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di fr. 32.84 è, nel frattempo,
scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23
PA; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_581/2008 del 27 gennaio
2009; cfr. pure la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6 maggio 2014 e la
sentenza del TAF C-692/2012 del 23 aprile 2012).
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito alla ricorrente
l'importo di fr. 367.16.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 367.16 è restituito alla
ricorrente.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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