Corte III
C-2762/2006
{T 0/2}
Sentenza del 2 maggio 2007.
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco
Parrino ed Eduard Achermann, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
A._______,
ricorrente, patrocinato dall'Avv. Luigi Potenza,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1971 al 1973 e dal 1977 al 1986 solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1,
3 e 6). Dopo il rimpatrio, e più precisamente dal 1987, ha continuato ad
esercitare un'attività lucrativa quale bracciante agricolo fino al 31 dicembre
2003, allorquando si è ritirato dal lavoro per ragioni che imputa alle sue
condizioni di salute (doc. 2, 13, 14, 15 e 16). Successivamente, ha
lavorato quale "conduttore di impianto (...) per la frangitura e la spremitura
di olive" con contratto di lavoro a tempo determinato dal 9 novembre al 23
dicembre 2004 presso la ditta B._______di M._______ (doc. 15). Per il
seguito non ha più esercitato alcuna attività lucrativa.
In data 21 giugno 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 4).
B. L'assicurato è stato visitato l'8 ottobre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano (Lecce),
ove il sanitario incaricato (Dott. A.1_______) ha evidenziato la diagnosi di
"lombosciatalgia sx con moderato impegno funzionale lombare in soggetto
con protusione discale e aderenze post intervento di EDD L4-L5; lieve
stato ansioso in soggetto con ipertiroidismo ben compensato con terapia
sostitutiva" ed ha posto un tasso di invalidità parziale del 50% sia per
l'ultimo lavoro svolto sia per qualsiasi altra attività confacente all'assicurato
(doc. 35).
La seguente documentazione medica obiettiva è stata inoltre prodotta: un
referto radiologico (TAC spinale lombare L3-S1) del 22 agosto 1991; una
cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale "Card. G. Panico" di
Tricase (Lecce) dal 16 al 28 novembre 1991 per un intervento di
asportazione di ernia discale L4-L5; una cartella clinica ed una scheda di
dimissione ospedaliera relative al ricovero presso l'ospedale "Card. G.
Panico" di Tricase (Lecce) dal 28 maggio al 10 luglio 1997 per
lombosciatalgia persistente (doc. 19), oltre a referti medici vari allegati alla
scheda di dimissione; una cartella clinica ed una scheda di dimissione
ospedaliera relative al ricovero presso l'ospedale "Card. G. Panico" di
Tricase (Lecce) dal 18 al 30 agosto 1997 per lombosciatalgia sx da EDD
L4-L5 espulsa recidivata, oltre a referti medici vari allegati alla scheda di
dimissione; un cartellino di dimissione ospedaliera relativa al ricovero
presso l'ospedale "Card. G. Panico" di Tricase (Lecce) dal 1° al 3 marzo
2001 per sindrome periduro-radicolare post chirurgica con intervento di lisi
di aderenze per via percutanea; un referto ecotomografico (tiroide-
3paratiroide) del Dott. M._______ del 22 dicembre 2001; un certificato
medico del Dott. D._______ del 30 dicembre 2001; un certificato medico
del Dott. A.2_______ del 19 settembre 2004 (doc. 32) giusta il quale
l'assicurato è affetto, tra l'altro, da una forma di "depressione secondaria
dell'umore con cefalea, astemia ed insonnia, conseguenza della recidiva
erniaria"; un referto radiologico (lombo-sacrale) del Dott. C._______ del 20
aprile 2004, un certificato medico del Dott. T._______ dell'8 maggio 2004
giusta il quale l'assicurato è affetto da "sciatalgia sinistra in territorio di L5
con insorgenza solo quando (...) è in piedi"; un referto radiologico (Rm
lombosacrale MDC) del Dott. P._______ ed un referto radiologico (Rx
colonna lombo-sacrale) del Dott. G._______, ambedue datati 12 maggio
2004; i risultati di un esame ematochimico del 17 maggio 2004; un referto
radiografico (eco tiroide) del 10 giugno 2004; un referto cardiologico del
Dott. F._______ del 25 settembre 2004 ed un certificato medico del Dott.
D._______ del 10 ottobre 2004 (doc. 17-34).
C. Nel suo rapporto del 26 luglio 2005 il Dott. B._______ del servizio medico
regionale (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato
il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, fissa un tasso di
invalidità parziale dell'80% dell'assicurato sia per l'ultimo lavoro svolto
(agricoltore) sia per qualsiasi altra attività confacente all'assicurato a far
tempo dal 28 maggio 1997 (data di un ricovero per lombosciatalgia: doc.
19), considerandolo tuttavia abile al 100% in attività lucrative sostitutive
più leggere quali, ad esempio, portinaio, custode, sorvegliante,
sorvegliante di parcheggi e/o musei a far tempo dal 1° agosto 1997 (doc.
36 e 37).
In un calcolo comparativo dei redditi, l'amministrazione ha ritenuto che
nell'ambito delle predette attività sostitutive l'interessato subirebbe una
perdita di guadagno del 15,66% (arrotondato per eccesso al 16%) a partire
dal 1° agosto 1997 (doc. 38).
Con decisione del 12 settembre 2005 l' Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni di
A._______ (doc. 39).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, ha
formulato in data 21 ottobre 2005 tempestiva opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 40). A
suffragio delle sue conclusioni ha prodotto un certificato medico del Dott.
A.2_______ del 19 settembre 2004 già agli atti (doc. 32).
4Mediante decisione su opposizione del 28 marzo 2006, l'UAIE ha respinto
la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione
del 12 settembre 2005 (doc. 43).
E. Con tempestivo gravame del 3 maggio 2006, consegnato alla Posta il 4
maggio successivo, A._______, sempre regolarmente rappresentato
dall'avv. Luigi Potenza, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle
sue conclusioni produce un referto angiografico retinico del Dott.
G._______ del 10 giugno 2005 ed un referto fluoriangiografico retinico del
Dott. A.3_______ del 9 settembre 2005.
F. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
T.1_______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, alla luce della
nuova documentazione prodotta, ha confermato integralmente, nella sua
relazione del 7 agosto 2006 (doc. 45), il precedente parere del collega
Dott. B._______ (doc. 36 e 37).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 agosto 2006 l'UAIE propone
pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per
quanto occorra, nei considerandi che seguono.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv. Luigi
Potenza, con scritto del 21 settembre 2006, ha ribadito l'intenzione del
proprio assistito di mantenere il ricorso con argomenti di cui si riferirà, per
quanto occorra, nei considerandi che seguono.
H. In data 23 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
51.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS
830.1).
Ai sensi dell'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
62.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
È necessario precisare che, per quanto riguarda le prestazioni posteriori al
1° gennaio 2004, la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore
in vigore a partire da questa data (IV revisione della LAI).
4. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 giugno 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
7concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21
giugno 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 28 marzo 2006,
data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo
lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano residente in Italia deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
86.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
7. Il ricorrente, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa quale
bracciante agricolo fino al 31 dicembre 2003, allorquando si è ritirato dal
lavoro per ragioni che imputa alle sue condizioni di salute.
Successivamente ha lavorato quale "conduttore di impianto (...) per la
frangitura e la spremitura di olive" dal 9 novembre al 23 dicembre 2004
presso la ditta B._______di M._______. Per il seguito non ha più
esercitato alcuna attività lucrativa.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
98.
8.1 Nel caso di specie la diagnosi risulta essere articolata su due livelli
temporali. Dapprima, è stata evidenziata una "lombosciatalgia sx con
moderato impegno funzionale lombare in soggetto con protusione discale
e aderenze post intervento di EDD L4-L5; lieve stato ansioso in soggetto
con ipertiroidismo ben compensato con terapia sostitutiva" (cfr. perizia
medica particolareggiata dell'INPS dell'8 ottobre 2004: doc. 35).
Successivamente il Dott. G._______ ha attestato, nel suo referto
angiografico retinico del 10 giugno 2005 (allegato dal ricorrente al
gravame in esame, insieme ad un referto fluoriangiografico retinico del
Dott. A.3_______ del 9 settembre 2005), che l'assicurato è affetto altresì
da "corioretinopatia sierosa centrale". Tali diagnosi vengono confermate
dal medico dell'UAIE, Dott. T.1_______ nel suo rapporto del 7 agosto 2006
(doc. 45).
8.2 Le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-
labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in
mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale
prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe
pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a
partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del 50% per il
periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno
durante un anno.
9. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti del primo gruppo di
affezioni menzionate, il medico dell'INPS pone all'8 ottobre 2004 un tasso
di invalidità del 50% sia in funzione del suo ultimo lavoro sia per un'attività
lavorativa adeguata alle sue condizioni (doc. 35). Dal canto suo il Dott.
B._______ del servizio medico regionale (SMR) fissa nel suo rapporto del
26 luglio 2006 un tasso di invalidità parziale dell'80% sia per l'ultimo lavoro
svolto (agricoltore) sia per qualsiasi altra attività confacente all'assicurato
a far tempo dal 28 maggio 1997, considerandolo tuttavia abile al 100% in
attività lucrative sostitutive più leggere quali, ad esempio, portinaio,
custode, sorvegliante, sorvegliante di parcheggi e/o musei dal 1° agosto
1997 (doc. 36 e 37). Parere quest'ultimo integralmente confermato, alla
luce della nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale
dall'assicurato ed attestante la patologia di corioretinopatia sierosa
10
centrale, dal collega Dott. T.1_______ del servizio medico regionale
(SMR) nella sua relazione del 7 agosto 2006. In particolare egli rileva che,
nonostante la patologia lombosciatalgica sx e la protusione discale
accompagnata da aderenze post intervento di EDD L4-L5, lo stato
neurologico dell'assicurato appare normale e sono, quindi, esigibili dallo
stesso delle attività leggere senza limitazione alcuna. Inoltre il disturbo
reattivo depressivo di cui soffre è lieve e benigno e non integra gli estremi
di una malattia di lunga durata. Infine la patologia di corioretinopatia
sierosa centrale ha colpito solamente l'occhio destro, pertanto l'assicurato
può assolvere in ogni caso delle attività leggere senza limitazione alcuna
col mero uso dell'occhio sinistro (doc. 45).
10.
10.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante,
secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(DTF 125 V 353; Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
2001 p. 109).
10.2 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato è stato ricoverato
in ospedale: dal 16 al 28 novembre 1991 per un intervento di asportazione
di ernia discale L4-L5; dal 28 maggio al 10 luglio 1997 per lombosciatalgia
persistente; dal 18 al 30 agosto 1997 per lombosciatalgia sx da EDD L4-L5
espulsa recidivata e dal 1° al 3 marzo 2001 per sindrome periduro-
radicolare post chirurgica con intervento di lisi di aderenze per via
percutanea. Egli è affetto da lombosciatalgia sx cronica a modesta
incidenza funzionale e da protusione discale accompagnata da aderenze
post intervento di EDD L4-L5, affezioni invero che gli impediscono
l'assolvimento di mansioni pesanti (cfr. perizia medica particolareggiata
dell'INPS dell'8 ottobre 2004: doc. 35; rapporti medici del 26 luglio 2005 e
del 7 agosto 2006 rispettivamente dei Dott. B._______ e T.1_______ del
11
servizio medico regionale: doc. 36, 37 e 45). È pure affetto da uno stato
ansioso lieve ed in ogni caso trattabile farmacologicamente e da una forma
di ipertiroidismo, ben compensata con terapia sostitutiva (cfr. perizia
medica particolareggiata dell'INPS dell'8 ottobre 2004: doc. 35; rapporto
medico del 7 agosto 2006 del T.1_______ del servizio medico regionale:
doc. 45). È pure affetto da corioretinopatia sierosa centrale che ha colpito
solamente l'occhio destro (referto angiografico retinico del Dott.
G._______ del 10 giugno 2005 ed un referto fluoriangiografico retinico del
Dott. A.3_______ del 9 settembre 2005; rapporto medico del 7 agosto
2006 del T.1_______ del servizio medico regionale: doc. 45). Inoltre soffre
di presbiopia, eccedenza ponderale (peso 77 kg per 160 cm di altezza) e
leggera tachicardia (cfr. perizia medica particolareggiata dell'INPS dell'8
ottobre 2004: doc. 35), affezioni con lieve incidenza sulle capacità al
lavoro. L'apparato cardio-circolatorio è peraltro nella norma (pressione
arteriosa: 130/80 con pulsazioni a riposo: 88/min.) come pure l'apparato
locomotorio, in particolare i movimenti (forza e tono muscolare) e
l'andatura (perizia medica particolareggiata dell'INPS dell'8 ottobre 2004:
doc. 35).
Stante quanto precede il collegio giudicante è dell'avviso che, per quanto
riguarda l'ultimo lavoro svolto (agricoltore), il tasso di invalidità
dell'assicurato è superiore al 70% a decorrere dal 28 maggio 1997, ossia
dai due successivi ricoveri per lombosciatalgia. Il collegio giudicante ritiene
altresì che l'interessato avrebbe potuto svolgere al 100% delle attività
sostitutive leggere ed adeguate alle particolari condizioni (quali, ad
esempio, portinaio, custode, sorvegliante, sorvegliante di posteggi e/o
musei) a far tempo dal 30 agosto 1997 e non dal 1° agosto 1997 come
ritenuto dal Dott. B._______, visto che in agosto l'assicurato è stato
nuovamente ricoverato. La nuova patologia all'occhio destro non giustifica
una riduzione dell'esigibilità in un'attività sostitutiva.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido.
12
11.2 L'amministrazione ha tenuto conto (calcolo effettuato il 24 agosto 2005) di
un salario mensile medio, privo di invalidità, conseguibile nel 2003 in Italia
quale operaio agricolo di Euro 1'334.00. Sulla base dei risultati statistici
dell'inchiesta ottobre 2002-2003 dell'Ufficio internazionale del lavoro di
Ginevra, l'UAIE ha accertato il salario mensile medio ottenibile nel 2003 in
attività di tipo leggero non qualificate e più precisamente:
- manovale Euro 1'119.00
- cassiere nell'ambito del commercio al dettaglio Euro 1'182.00.
Dopo di che ha considerato quale salario mensile da invalido,
conformemente alla giurisprudenza (DTF 124 V 321, 128 V 174, 129 V
222), un importo corrispondente alla media dei salari relativi alle
professioni sostitutive e, quindi, un introito mensile di Euro 1'151.00 pari a
Euro 1'184.00 (indicizzato al 2004) al quale ha poi applicato un correttivo
del 5%, dato che l'assicurato ha già una certa età (nel 2004: 51 anni) e
può esercitare solamente attività leggere che non richiedano il trasporto ed
il sollevamento di pesi (DTF 126 V 75, Sozialversicherungsrecht,
Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR 2000 IV n. 1). È così giunta ad
un salario mensile medio di Euro 1'125.00. A questo proposito il collegio
giudicante ritiene giustificato applicare una riduzione del 15% consentita
dalla giurisprudenza per tenere debitamente conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75). Si giunge così ad un salario mensile medio
di Euro 956.25. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di Euro
1'334.00 ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro
956.25 comporta una perdita di guadagno del 28,31 % {[(1'334.00 -
956.25)x100]:1'334.00}, tasso che esclude il riconoscimento del diritto alla
rendita AI.
A._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 28 marzo 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
3. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La
decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono
in possesso della parte (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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